Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 122/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 149/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. , nato ad [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti a [...] scala H ed entrambi elettivamente domiciliati in Luco dei Marsi, Via Umbria n° 3, presso lo studio degli avvocati
Domenico PANELLA (C.F. ) ed Edmondo PANELLA (C.F. CodiceFiscale_3
) che rispettivamente li rappresentano e difendono giusta CodiceFiscale_4 procure in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 18.02.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni integrate in udienza:
CONDIZIONI
1
il sig cambierà la residenza entro 30 gg da oggi;
Pt_2
2) di comune accordo i coniugi convengono che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale di Via dei Marsi n°
31 ove vivrà la madre, proprietaria dell'immobile (genitore collocatario), e con facoltà per il padre di vederli ogni giorno, previo avviso alla madre e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei ragazzi, e comunque dal lunedì al venerdì almeno per due ore al giorno dalle ore 18 alle ore
20, e nei fine settimana dalle ore 17 alle ore 22 del sabato e dalle 10 alle 20 della domenica almeno fino a quando il padre non reperirà idonea collocazione abitativa anche per i figli;
per quanto riguarda le festività e le vacanze, i ragazzi li trascorreranno con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; ogni genitore potrà portare con sé i figli in vacanza comunicando preventivamente la località e le modalità degli spostamenti;
3) il sig. per il mantenimento dei figli e provvederà al versamento mensile Pt_2 Per_1 Per_2 di euro 300,00 (trecento) per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese;
tali importi, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, verranno versati fino allo stabile raggiungimento dell'autosufficienza economica dei ragazzi;
4) per il mantenimento della moglie, il sig. erserà altresì l'importo di euro 50,00 mensile, Pt_2 sempre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT;
il complessivo importo di euro 650,00 mensili verrà consegnato in mani della moglie tramite bonifico bancario;
5) il sig. rovvederà anche al pagamento del 50 % di tutte le spese straordinarie sostenute Pt_2 per i figli, come da protocollo del Tribunale, quali a titolo esemplificativo: visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti sanitari, medicinali non da banco, occhiali, tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, dotazione informatica imposta dalla scuola, gite di istruzione e di svago, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, corsi di recupero, iscrizione e pratica di attività sportiva (piscina, scuola calcio, ecc.), spese per conseguimento patente di guida, spese per acquisto di ciclomotori od autovetture e relativi oneri per bollo ed assicurazione, spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
2 6) la casa coniugale sita a Luco dei Marsi in Via dei Marsi n° 31 resterà nella piena disponibilità della sig.ra che l'abiterà insieme ai figli, ed in tale abitazione resteranno i mobili e le Pt_1 suppellettili attualmente presenti;
7) gli assegni per il nucleo familiare e per i figli previsti dalla vigente normativa attualmente di euro 400,00 complessivi verranno riconosciuti in favore della sig.ra nella Parte_1 misura del 100 %;
8) i coniugi dichiarano di non avere in comune beni immobili o mobili, né conti correnti o rapporti finanziari;
9) i coniugi manterranno ciascuno l'utilizzo dell'autovettura di cui attualmente dispone
(Renault la Ciaffone e Peugeot il Lanzi);
10) le decisioni di maggior interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori mentre potranno decidere singolarmente le questioni di ordinaria amministrazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 18.02.2025
e hanno adito congiuntamente il Tribunale per ivi Parte_1 Parte_2 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in
Luco dei Marsi (AQ) il 20/6/2015 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'atto n° 2, parte II, serie A, anno 2015, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dalla predetta unione sono nati due figli: il 23/11/2015 (C.F. Persona_3 [...]
) e il 25/9/2017 (C.F. ); C.F._5 Persona_4 CodiceFiscale_6
All'udienza del 16 aprile 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse dei figli della coppia
3 e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
- ai rapporti tra coniugi
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e con reciproco assenso al rilascio dei passaporti per l'estero, con annotazione dei figli minori sul passaporto;
il sig cambierà la residenza entro 30 gg da oggi;
Pt_2
-all'assegnazione della casa coniugale:
6) la casa coniugale sita a Luco dei Marsi in Via dei Marsi n° 31 resterà nella piena disponibilità della sig.ra che l'abiterà insieme ai figli, ed in tale abitazione resteranno i mobili e le Pt_1 suppellettili attualmente presenti;
-all'affido e al collocamento dei figli ed al diritto di visita paterno:
2) di comune accordo i coniugi convengono che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione coniugale di Via dei Marsi n°
31 ove vivrà la madre, proprietaria dell'immobile (genitore collocatario), e con facoltà per il padre di vederli ogni giorno, previo avviso alla madre e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei ragazzi, e comunque dal lunedì al venerdì almeno per due ore al giorno dalle ore 18 alle ore
20, e nei fine settimana dalle ore 17 alle ore 22 del sabato e dalle 10 alle 20 della domenica almeno fino a quando il padre non reperirà idonea collocazione abitativa anche per i figli;
per quanto riguarda le festività e le vacanze, i ragazzi li trascorreranno con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; ogni genitore potrà portare con sé i figli in vacanza comunicando preventivamente la località e le modalità degli spostamenti;
-all'assegno di mantenimento per i figli:
4 3) il sig. per il mantenimento dei figli e provvederà al versamento mensile Pt_2 Per_1 Per_2 di euro 300,00 (trecento) per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese;
tali importi, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, verranno versati fino allo stabile raggiungimento dell'autosufficienza economica dei ragazzi;
5) il sig. rovvederà anche al pagamento del 50 % di tutte le spese straordinarie sostenute Pt_2 per i figli, come da protocollo del Tribunale, quali a titolo esemplificativo: visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti sanitari, medicinali non da banco, occhiali, tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, dotazione informatica imposta dalla scuola, gite di istruzione e di svago, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, corsi di recupero, iscrizione e pratica di attività sportiva (piscina, scuola calcio, ecc.), spese per conseguimento patente di guida, spese per acquisto di ciclomotori od autovetture e relativi oneri per bollo ed assicurazione, spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
7) gli assegni per il nucleo familiare e per i figli previsti dalla vigente normativa attualmente di euro 400,00 complessivi verranno riconosciuti in favore della sig.ra nella Parte_1 misura del 100 %;
-al mantenimento per la moglie:
4) per il mantenimento della moglie, il sig. erserà altresì l'importo di euro 50,00 mensile, Pt_2 sempre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT;
il complessivo importo di euro 650,00 mensili verrà consegnato in mani della moglie tramite bonifico bancario;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Luco dei Marsi (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'atto n° 2, parte II, serie A, anno 2015.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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