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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/03/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4452/2016 R.G. , avente ad oggetto “ titoli di credito”, vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da gli avvocati Parte_1
Marzano Pietro, Antonio Viggiano e Stefano Mazziotti di Celso, con studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona dei commissari liquidatori, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
[...]
d'Ecclesiis, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.12.2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1068/2016 notificato il 21.11.2016, a mezzo del quale era ingiunto alla società il pagamento della somma di € 97.353,00 oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di pagamento delle fatture emesse nel periodo 31.8.2014- 31-8.2015, in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data
1.6.2013 ed avente ad oggetto il servizio di vigilanza trasporto e trattamento valori, domandandone la revoca, in particolare proponendo: eccezione di inadempimento per violazione dell'art. 9 del contratto di appalto e dell'art. 1176 c.c.; eccezione di compensazione in applicazione dell'art. 22 del medesimo contratto, in dipendenza del controcredito vantato dalla società attrice per effetto di cessione, alla stessa, delle ragioni creditorie vantate dalla dell'importo di € 300.000,00 pari CP_2 all'ammanco di cassa dalla stessa denunciato.
1 Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale a sua volta allegava: l'improponibilità della eccezione di adempimento, sia in ragione del principio di buona fede, sia in ragione della circostanza che per effetto del fallimento dell'Istituto di Vigilanza, lo scioglimento del contratto precluderebbe la proponibilità della eccezione;
improponibilità della eccezione di compensazione, alla stregua del l'art. 56 L.F. in considerazione della non anteriorità del fatto generatore del credito opposto in compensazione, atteso che la cessione del credito era avvenuta in forza di transazione, con atto del
2016, posteriore alla apertura della procedura concorsuale.
La domanda della opponente è fondata e meritevole di accoglimento, ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In fatto, la società opponente stipulava con l'opposta un contratto di appalto per l'esecuzione , in
Basilicata, del servizio di vigilanza e trasporto valori, per una serie di istituti di Credito, tutti clienti
Orga della committente, tra i quali . CP_2 Organizzazione_2
A seguito di ispezione della , era emesso da quest'ultima, in danno della parte opposta Org_3
ed in data 10.12.2014, un provvedimento di urgenza, con il quale, preso atto delle reiterate violazioni, da parte dell' , degli obblighi collegati alla gestione del danaro contante e della situazione di CP_1
grave disordine organizzativo, si inibiva al primo la re immissione in circolazione di banconote prive dei necessari requisiti di idoneità.
Il provvedimento era trasmesso dall'opposto alla committente, oltre che agli Istituti bancari interessati.
La aveva accertato, nel corso della ispezione, un ammanco di danaro, rilevato presso il Org_4
caveau della società valutato in base al raffronto tra giacenza esistenti e consegne, di € CP_1
7.200.000,00, di cui € 200.000,00 in moneta;
alla ispezione seguita sequestro dell'autorità giudiziaria.
La committente, a seguito della comunicazione da parte della opposta, in successiva data 11.12.2014, tenuto conto che le banche clienti necessitavano di rientrare nella disponibilità delle rispettive giacenze,
e che le sovvenzioni ordinate erano state confezionate ed erano pronte per la consegna, come comunicato dall'appaltatore nella giornata precedente, segnalando un danno grave ed irreparabile derivante dal disposto blocco dei valori in giacenza e destinati alle banche proprie clienti, sollecitava la soluzione immediata del problema.
Orga Orga Le banche coinvolte erano , e le quali Organizzazione_2 CP_2 inviavano alla committente ed all'appaltatore l'importo dell'ammanco di loro spettanza, pari per CP_2
Orga ad € 300.000,00, e per in termini di banconote, ad € 150.000,000; anche la
[...]
diffidava la committente alla restituzione delle disponibilità mancanti, pari ad € Organizzazione_2
603,202,19.
2 Nelle more, l'Istituto di Vigilanza era posto in amministrazione straordinaria dal Tribunale di Potenza, inoltrando lo stesso diffida a per il pagamento della somma poi posta a fondamento del ricorso Pt_2
per decreto ingiuntivo e relativa a servizi svolti in dipendenza del contratto di appalto.
Pare che successivamente l'amministrazione straordinaria si sia convertita in fallimento. (sulla continuità ai fini del giudizio Cass. n. 12549/2017)
La committente, data la diffida della banca per l'ammanco di € 300.000,00, restituiva alla stessa CP_2
l'importo, in forza di transazione del 2.5.2016, e subentrava nelle ragioni di credito della cedente nei confronti dell'Istituto; il credito era già stato ammesso in chirografario nel passivo della procedura concorsuale, n. 1/2015, pendente innanzi al Tribunale di Potenza.
Il dato documentale depositato in atti conferma la narrazione contenuta nell'atto di citazione, mentre dalle allegazioni dell'opposto si evince che, per tali gravissimi accadimenti, sia in corso anche un procedimento penale.
In giudizio è anche stato escusso, in qualità di testimone, il dottor il quale, in Testimone_1 qualità di perito assicurativo della aveva eseguito una verifica delle giacenze e degli ammanchi Org_6
a seguito della ispezione disposta dalla . Org_3
Il teste, escusso all'udienza del 13.11.2019, ha dichiarato: che egli non aveva potuto eseguire la verifica in prima persona, in quanto i locali erano sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria;
che gli ammanchi erano stati accertati e verificati dagli ispettori della;
che le richieste di Org_7
risarcimento delle Banche interessate avevano trovato tutte puntuale riscontro nei dati acquisiti dalla presso la Sede dell' . Org_7 Controparte_1
Il teste confermava l'importo degli ammanchi distinto per , e pari, per la sola Bper Organizzazione_8
Orga ad € 300.000,00, mentre per ad € 150.000,00, e per ad € Organizzazione_2
603.202,19.
L'evidenza delle emergenze probatorie rivela una gravissima responsabilità dell'Istituto di Vigilanza opposto, obbligato alla esecuzione, secondo lo standard della diligenza professionale, anche del Par servizio di custodia delle riserve degli istituti di credito clienti di Se. Pt_1
Part L'art. 9 del contratto, in materia di “ responsabilità del fornitore” stabiliva espressamente che: “
Se. e la banca saranno sollevate da ogni responsabilità per atti o fatti di qualsivoglia genere imputabili Part direttamente o indirettamente al Fornitore, dai quali abbianoa derivare alla Banca, a e o a terzi”.
Le emergenze istruttorie evidenziano chiaramente le conseguenze dannose derivanti dagli ammanchi, sia quanto alla committente, che ha dovuto far fronte alle richieste, sia quanto alle banche, per non considerare il danno alla stessa credibilità della committente per essersi avvalsa di soggetto, all'evidenza, poco affidabile.
3 La parte opposta sostiene che, essendo derivata dalla apertura della procedura concorsuale, la conseguenza di cui all'art. 81 L.F., ovvero lo scioglimento automatico del contratto, la committente non potrebbe più eccepire, al fine di paralizzare la richiesta di adempimento della controparte,
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..
L'assunto non è condivisibile, in base al più recente orientamento della Corte di legittimità, nella materia di che trattasi, che ha anche chiarito la portata di alcuni, più risalenti precedenti, che la parte opposta menziona a sostegno della allegazione.
In diritto, valorizzando la circostanza che lo scioglimento del contratto in forza dell'art. 81 L.F. si produce ex nunc, la Corte ha condivisibilmente sostenuto che : “ A tal riguardo è opportuno precisare che l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Pertanto, non sussiste violazione della L. Fall., art. 81, qualora la corte territoriale nell'accertare l'inadempienza dell'appaltatore rifiuti il pagamento del corrispettivo con le conseguenti ricadute sul credito preteso.
Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente.
Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 c.c. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte.
In questo senso, i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrari, lasciano in realtà spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore (Cass., sez. 1, 6 marzo 2015 n. 4616) ed affermano l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente nei limiti in cui l'opus gli è utile (Cass., sez. 6-1, 18 settembre 2013 n,21411). Secondo Sez. 1,
Sentenza n. 4616 del 06/03/2015, infatti, "Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., art. 81…, con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore; il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto".
L'eccezione è, pertanto, proponibile.
Nel merito, essa è coerente con il principio di buona fede, tenuto conto della estrema gravità dell'inadempimento dell'appaltatore e della gravità delle conseguenze che si sono prodotte in danno della committente.
4 In linea generale, se è vero che laddove venga domandato l'adempimento di prestazioni contrattuali il creditore ha il solo onere di provare il titolo negoziale dal quale scaturisce il credito azionato, spettando al debitore la prova positiva di avere correttamente adempiuto, nondimeno, nel caso in cui il debitore formuli una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono, nel senso che spetterà al creditore agente la prova di avere, a sua volta, correttamente adempiuto. (cfr. ex plurimis Cass. 3587/2021)
Nel caso in cui venga formulata una eccezione di inadempimento, occorre, altresì, verificare se il rifiuto di adempiere della parte sia coerente con il principio di correttezza di cui all'art. 1375 c.c., valutando, in particolare, l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni e se il dedotto inadempimento altrui sia tale, per rilevanza, da legittimare il rifiuto della controparte, in relazione all'assetto concreto degli interessi reciproci dedotto in contratto. (cfr. Cass. 2720/2009)
L'evidenza probatoria è tale che il rifiuto di adempimento della committente, per prestazioni riferite al periodo 2014 – 2015 non può che essere considerato conforme a buona fede, e suscettibile di paralizzare la richiesta di adempimento di cui al decreto ingiuntivo opposto che va, pertanto, integralmente revocato.
Solo per completezza di esame, giacchè la questione di cui innanzi appare dirimente ai fini del decidere, si rileva come , quanto alla eccepita compensazione, il fatto generatore del credito, ad avviso della scrivente, non può farsi risalire all'accordo transattivo intervenuto tra a la odierna opponente, ma CP_2
all'epoca, precedente, della insorgenza del credito nella sfera giuridica del cedente, succedendo il cessionario nella medesima posizione creditoria delle prima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opposta ed in favore della parte opponente.
Esse sono liquidate in € 10.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali in concreto svolte, ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi alla media tra minimi e medi tariffari, in ragione del livello di complessità delle questioni tutte affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1068/2016 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna l'opposta a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in € 10.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza 10.3.2024
5 Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
6 7
8 9
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4452/2016 R.G. , avente ad oggetto “ titoli di credito”, vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da gli avvocati Parte_1
Marzano Pietro, Antonio Viggiano e Stefano Mazziotti di Celso, con studio in Napoli, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona dei commissari liquidatori, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
[...]
d'Ecclesiis, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.12.2016, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. 1068/2016 notificato il 21.11.2016, a mezzo del quale era ingiunto alla società il pagamento della somma di € 97.353,00 oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di pagamento delle fatture emesse nel periodo 31.8.2014- 31-8.2015, in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data
1.6.2013 ed avente ad oggetto il servizio di vigilanza trasporto e trattamento valori, domandandone la revoca, in particolare proponendo: eccezione di inadempimento per violazione dell'art. 9 del contratto di appalto e dell'art. 1176 c.c.; eccezione di compensazione in applicazione dell'art. 22 del medesimo contratto, in dipendenza del controcredito vantato dalla società attrice per effetto di cessione, alla stessa, delle ragioni creditorie vantate dalla dell'importo di € 300.000,00 pari CP_2 all'ammanco di cassa dalla stessa denunciato.
1 Si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale a sua volta allegava: l'improponibilità della eccezione di adempimento, sia in ragione del principio di buona fede, sia in ragione della circostanza che per effetto del fallimento dell'Istituto di Vigilanza, lo scioglimento del contratto precluderebbe la proponibilità della eccezione;
improponibilità della eccezione di compensazione, alla stregua del l'art. 56 L.F. in considerazione della non anteriorità del fatto generatore del credito opposto in compensazione, atteso che la cessione del credito era avvenuta in forza di transazione, con atto del
2016, posteriore alla apertura della procedura concorsuale.
La domanda della opponente è fondata e meritevole di accoglimento, ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In fatto, la società opponente stipulava con l'opposta un contratto di appalto per l'esecuzione , in
Basilicata, del servizio di vigilanza e trasporto valori, per una serie di istituti di Credito, tutti clienti
Orga della committente, tra i quali . CP_2 Organizzazione_2
A seguito di ispezione della , era emesso da quest'ultima, in danno della parte opposta Org_3
ed in data 10.12.2014, un provvedimento di urgenza, con il quale, preso atto delle reiterate violazioni, da parte dell' , degli obblighi collegati alla gestione del danaro contante e della situazione di CP_1
grave disordine organizzativo, si inibiva al primo la re immissione in circolazione di banconote prive dei necessari requisiti di idoneità.
Il provvedimento era trasmesso dall'opposto alla committente, oltre che agli Istituti bancari interessati.
La aveva accertato, nel corso della ispezione, un ammanco di danaro, rilevato presso il Org_4
caveau della società valutato in base al raffronto tra giacenza esistenti e consegne, di € CP_1
7.200.000,00, di cui € 200.000,00 in moneta;
alla ispezione seguita sequestro dell'autorità giudiziaria.
La committente, a seguito della comunicazione da parte della opposta, in successiva data 11.12.2014, tenuto conto che le banche clienti necessitavano di rientrare nella disponibilità delle rispettive giacenze,
e che le sovvenzioni ordinate erano state confezionate ed erano pronte per la consegna, come comunicato dall'appaltatore nella giornata precedente, segnalando un danno grave ed irreparabile derivante dal disposto blocco dei valori in giacenza e destinati alle banche proprie clienti, sollecitava la soluzione immediata del problema.
Orga Orga Le banche coinvolte erano , e le quali Organizzazione_2 CP_2 inviavano alla committente ed all'appaltatore l'importo dell'ammanco di loro spettanza, pari per CP_2
Orga ad € 300.000,00, e per in termini di banconote, ad € 150.000,000; anche la
[...]
diffidava la committente alla restituzione delle disponibilità mancanti, pari ad € Organizzazione_2
603,202,19.
2 Nelle more, l'Istituto di Vigilanza era posto in amministrazione straordinaria dal Tribunale di Potenza, inoltrando lo stesso diffida a per il pagamento della somma poi posta a fondamento del ricorso Pt_2
per decreto ingiuntivo e relativa a servizi svolti in dipendenza del contratto di appalto.
Pare che successivamente l'amministrazione straordinaria si sia convertita in fallimento. (sulla continuità ai fini del giudizio Cass. n. 12549/2017)
La committente, data la diffida della banca per l'ammanco di € 300.000,00, restituiva alla stessa CP_2
l'importo, in forza di transazione del 2.5.2016, e subentrava nelle ragioni di credito della cedente nei confronti dell'Istituto; il credito era già stato ammesso in chirografario nel passivo della procedura concorsuale, n. 1/2015, pendente innanzi al Tribunale di Potenza.
Il dato documentale depositato in atti conferma la narrazione contenuta nell'atto di citazione, mentre dalle allegazioni dell'opposto si evince che, per tali gravissimi accadimenti, sia in corso anche un procedimento penale.
In giudizio è anche stato escusso, in qualità di testimone, il dottor il quale, in Testimone_1 qualità di perito assicurativo della aveva eseguito una verifica delle giacenze e degli ammanchi Org_6
a seguito della ispezione disposta dalla . Org_3
Il teste, escusso all'udienza del 13.11.2019, ha dichiarato: che egli non aveva potuto eseguire la verifica in prima persona, in quanto i locali erano sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria;
che gli ammanchi erano stati accertati e verificati dagli ispettori della;
che le richieste di Org_7
risarcimento delle Banche interessate avevano trovato tutte puntuale riscontro nei dati acquisiti dalla presso la Sede dell' . Org_7 Controparte_1
Il teste confermava l'importo degli ammanchi distinto per , e pari, per la sola Bper Organizzazione_8
Orga ad € 300.000,00, mentre per ad € 150.000,00, e per ad € Organizzazione_2
603.202,19.
L'evidenza delle emergenze probatorie rivela una gravissima responsabilità dell'Istituto di Vigilanza opposto, obbligato alla esecuzione, secondo lo standard della diligenza professionale, anche del Par servizio di custodia delle riserve degli istituti di credito clienti di Se. Pt_1
Part L'art. 9 del contratto, in materia di “ responsabilità del fornitore” stabiliva espressamente che: “
Se. e la banca saranno sollevate da ogni responsabilità per atti o fatti di qualsivoglia genere imputabili Part direttamente o indirettamente al Fornitore, dai quali abbianoa derivare alla Banca, a e o a terzi”.
Le emergenze istruttorie evidenziano chiaramente le conseguenze dannose derivanti dagli ammanchi, sia quanto alla committente, che ha dovuto far fronte alle richieste, sia quanto alle banche, per non considerare il danno alla stessa credibilità della committente per essersi avvalsa di soggetto, all'evidenza, poco affidabile.
3 La parte opposta sostiene che, essendo derivata dalla apertura della procedura concorsuale, la conseguenza di cui all'art. 81 L.F., ovvero lo scioglimento automatico del contratto, la committente non potrebbe più eccepire, al fine di paralizzare la richiesta di adempimento della controparte,
l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..
L'assunto non è condivisibile, in base al più recente orientamento della Corte di legittimità, nella materia di che trattasi, che ha anche chiarito la portata di alcuni, più risalenti precedenti, che la parte opposta menziona a sostegno della allegazione.
In diritto, valorizzando la circostanza che lo scioglimento del contratto in forza dell'art. 81 L.F. si produce ex nunc, la Corte ha condivisibilmente sostenuto che : “ A tal riguardo è opportuno precisare che l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Pertanto, non sussiste violazione della L. Fall., art. 81, qualora la corte territoriale nell'accertare l'inadempienza dell'appaltatore rifiuti il pagamento del corrispettivo con le conseguenti ricadute sul credito preteso.
Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente.
Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 c.c. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte.
In questo senso, i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrari, lasciano in realtà spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore (Cass., sez. 1, 6 marzo 2015 n. 4616) ed affermano l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente nei limiti in cui l'opus gli è utile (Cass., sez. 6-1, 18 settembre 2013 n,21411). Secondo Sez. 1,
Sentenza n. 4616 del 06/03/2015, infatti, "Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi della L. Fall., art. 81…, con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore; il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 c.c., in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto".
L'eccezione è, pertanto, proponibile.
Nel merito, essa è coerente con il principio di buona fede, tenuto conto della estrema gravità dell'inadempimento dell'appaltatore e della gravità delle conseguenze che si sono prodotte in danno della committente.
4 In linea generale, se è vero che laddove venga domandato l'adempimento di prestazioni contrattuali il creditore ha il solo onere di provare il titolo negoziale dal quale scaturisce il credito azionato, spettando al debitore la prova positiva di avere correttamente adempiuto, nondimeno, nel caso in cui il debitore formuli una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti si invertono, nel senso che spetterà al creditore agente la prova di avere, a sua volta, correttamente adempiuto. (cfr. ex plurimis Cass. 3587/2021)
Nel caso in cui venga formulata una eccezione di inadempimento, occorre, altresì, verificare se il rifiuto di adempiere della parte sia coerente con il principio di correttezza di cui all'art. 1375 c.c., valutando, in particolare, l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni e se il dedotto inadempimento altrui sia tale, per rilevanza, da legittimare il rifiuto della controparte, in relazione all'assetto concreto degli interessi reciproci dedotto in contratto. (cfr. Cass. 2720/2009)
L'evidenza probatoria è tale che il rifiuto di adempimento della committente, per prestazioni riferite al periodo 2014 – 2015 non può che essere considerato conforme a buona fede, e suscettibile di paralizzare la richiesta di adempimento di cui al decreto ingiuntivo opposto che va, pertanto, integralmente revocato.
Solo per completezza di esame, giacchè la questione di cui innanzi appare dirimente ai fini del decidere, si rileva come , quanto alla eccepita compensazione, il fatto generatore del credito, ad avviso della scrivente, non può farsi risalire all'accordo transattivo intervenuto tra a la odierna opponente, ma CP_2
all'epoca, precedente, della insorgenza del credito nella sfera giuridica del cedente, succedendo il cessionario nella medesima posizione creditoria delle prima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opposta ed in favore della parte opponente.
Esse sono liquidate in € 10.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali in concreto svolte, ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi alla media tra minimi e medi tariffari, in ragione del livello di complessità delle questioni tutte affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1068/2016 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo;
Condanna l'opposta a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in € 10.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza 10.3.2024
5 Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
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