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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lupo, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Punzo, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
IN VIA PRELIMINARE, disporre con decreto –inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc- la sospensione dell'esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado, per i motivi illustrati in narrativa;
indi a che, fissare udienza di comparizione con termine per la notifica di rito a controparte;
1 confermare la Sentenza oggi impugnata, nella parte in cui dispone lo scioglimento degli effetti del matrimonio celebrato in Palermo in data 15/12/1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Palermo dell'anno 1988, n. 650 – P.II -5-A, Vol. 1913, tra il signor , nato a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
, e la signora , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/12/1953, Cod. Fisc. ; nel resto, in merito, ANNULLARE, con CodiceFiscale_3
qualunque statuizione, in ogni sua parte, la Sentenza appellata: Sentenza n°2084/2024 del
08/4/2024, pubblicata in data 10/4/2024, con la quale il Tribunale di Palermo, Sezione I
Civile, Giudice Sara Marino, ha deciso in primo grado la controversia iscritta al n°R.G.
7997/2021 - Contenzioso civile tra la signora , ricorrente, convenuta in Controparte_1
appello; e il signor , convenuto, odierno appellante: per l'effetto, dire e Parte_1
dichiarare che il signor ha diritto alla corresponsione alla moglie, sig.ra Parte_1
, di un assegno alimentare e di mantenimento, nella misura che parrà di ragione al CP_1
Collegio adito, da rivalutare annualmente con riferimento alla variazione percentuale degli indici ISTAT;
emettere ogni opportuno provvedimento in ordine alle reciproche condizioni economiche dei divorziandi, considerando che tuttora il comparente , assistito Parte_1
dal sottoscritto avvocato con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non possiede beni immobili né mobili di valore, ed privo del benché minimo reddito, ad eccezione di una esigua pensione sociale erogata dall'INPS, DI € 547,32 (V.doc. in atti), ai quali si aggiunge un'integrazione al minimo INPS di € 192,67; con ogni provvedimento consequenziale e necessario;
condannare la signora al pagamento delle spese, competenze ed CP_1
onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Rigettare perché inammissibile e infondato l'appello proposto da con atto Parte_1
notificato tramite pec del tramite pec del 9 Novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.2084/2024 ,Sezione Prima Civile , emessa in data 8/10.4.2024 nella causa di cessazione civile del matrimonio tra e iscritta al Controparte_1 Parte_1
Rg.7997/2021 del medesimo Tribunale, condannando l'appellante alle spese anche del presente grado del giudizio.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2084/2024, pubblicata il 10 aprile 2024, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da (nata a [...] il [...]) nei Controparte_1
confronti di (nato a [...] il [...]), il Parte_1
Tribunale di Palermo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Palermo il 15/12/1988 e rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da , condannandolo, altresì, al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, lamentando l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 15 gennaio 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3 E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. In via istruttoria, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda dell'appellante volta ad ammettere il giuramento decisorio dell'odierna appellata sulle formule di cui all'atto di appello.
Occorre, infatti, ricordare che poiché il giuramento decisorio non è un mezzo di prova per l'accertamento di determinate circostanze di fatto, ma un modo per risolvere automaticamente la lite, è inammissibile il giuramento che sia stato deferito sulla base di una formula idonea a risolvere soltanto uno degli aspetti della controversia, ma non anche l'intera lite, come nella controversia per la determinazione dell'assegno di divorzio a norma dell'art. 5 L. 1 dicembre
1970, n. 898, quello deferito solo sulle condizioni economiche di uno solo dei coniugi e quindi non risolutivo dell'intera lite presupponente di necessità l'accertamento di tutti i parametri all'uopo previsti dal cit. art. 5.
Pertanto, nei processi di separazione e divorzio deve ritenersi inammissibile il giuramento decisorio per la determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge o dell'assegno divorzile (si veda Cass. civ. n. 3811/1983; ord. Trib. Palermo, Sez. I, del 23/12/2016).
8. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
9. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere rigettato la domanda dallo stesso spiegata volta a riconoscere il diritto all'assegno divorzile in suo favore.
L'appellante ha, in particolare, dedotto la sussistenza di una rilevante disparità economico - patrimoniale tra le parti, dichiarando di aver cessato nel 2016 la sua attività di organizzatore di spettacoli ed eventi e gestore di campi di calcetto e di aver faticosamente provveduto alle sue esigenze, dal 2019 all'ottobre 2023, integrando al reddito di cittadinanza l'aiuto economico di parenti ed amici e, dal novembre 2023, con l'esigua pensione sociale INPS.
Deduce, altresì, la difficoltà di corrispondere con regolarità il canone mensile di locazione dell'immobile presso cui risiede (pari ad euro 500,00) e di essere, infatti, in mora per i mesi da maggio 2023 a ottobre 2024, una condizione che lo discosta dall'appellata, la quale ha beneficiato di un'accresciuta disponibilità economica per effetto del matrimonio della LI avvenuto nel 2023. Persona_1
4 In ultimo, l'appellante ha dedotto di aver fornito un apporto anche materiale al menage familiare, contribuendo alle relative spese, sia in costanza di matrimonio che a seguito della separazione.
10. Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
11. Nel caso di specie, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, non può ritenersi provata l'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone l'appellante.
5 Invero, dall'esame della documentazione reddituale prodotta dalla SI.ra risulta che CP_1
la stessa abbia percepito un reddito netto annuo pari ad euro 25.163,00 per il 2021, ad euro
26.019,00 per il 2022 e pari ad euro 27.000 circa per il 2023, che si traducono in un reddito mensile netto compreso tra euro 2.100,00 e 2.300,00, che si compone della pensione da lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana e del canone di euro 400,00 percepito dalla locazione di un immobile di cui è proprietaria.
L'appellata ha documento, altresì, il pagamento di euro 740,88 mensili in ragione di un mutuo bancario dell'importo di euro 108.307,62 contratto nel 2012 con estinzione nel 2032.
Se, da un lato, può affermarsi che l'appellata ha rappresentato in modo chiaro la propria condizione economica, lo stesso non può dirsi con riferimento all'appellante richiedente l'assegno divorzile.
Invero, deve rilevarsi che il SI. si è limitato ad allegare di avere cessato la sua attività Pt_1
lavorativa come organizzatore di eventi e gestore di campi di calcetto nel 2016, e di aver percepito a partire dal 2019 fino ad ottobre 2023 la sola misura di sostegno del Reddito di cittadinanza per una somma pari ad euro 740,00 mensili, senza tuttavia corredare tali asserzioni di apposita documentazione idonea ad attestare le utilità tratte dallo svolgimento delle sopra richiamate attività lavorative e, successivamente, la loro interruzione.
A ciò si aggiunga che, l'appellante non ha provveduto a produrre apposita documentazione reddituale o Certificazioni della Agenzia delle Entrate che dessero autentica contezza della personale situazione reddituale, ma si è limitato a documentare esclusivamente la percezione,
a partire da novembre 2023, della pensione sociale INPS pari ad euro 739,00 mensili, a cui ha asserito di sottrarre la somma di euro 500,00 mensili a titolo di pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede.
Pertanto, sebbene da una superficiale valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti sembrerebbe emergere una potenziale sperequazione, deve, tuttavia, rilevarsi che, in mancanza di produzione di idonea documentazione reddituale, le circostanze da cui l'appellante trae l'inadeguatezza dei suoi mezzi sono rimaste allo stato di mera allegazione e non sono corredate di prove sufficienti a giustificare la corresponsione dell'assegno divorzile nella funzione assistenziale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla funzione dell'assegno divorzile compensativa dei sacrifici sostenuti e del contributo fornito al menage familiare.
6 Deve, innanzitutto, rilevarsi la mancata prova di un sacrificio delle aspettative personali e professionali dell'appellante in nome dell'assunzione di un ruolo trainante all'interno della famiglia, posto che, per affermazione dello stesso quest'ultimo ha sempre lavorato, Pt_1
al pari della moglie, dedicandosi alla remunerativa attività di organizzatore di eventi artistici e culturali e di gestione di campi sportivi, circostanza, questa, che mal si concilia con quanto dedotto dallo stesso appellante circa l'assunzione dei compiti di gestione e cura a tempo pieno della LI in ragione degli impegni lavorativi della SI.ra . Per_1 CP_1
A ciò si aggiunga che l'appellata ha contestato le generiche deduzioni dell'appellante in merito all'apporto materiale che quest'ultimo avrebbe fornito alla famiglia durante il matrimonio e anche successivamente alla separazione.
In particolare, l'appellante ha affermato di aver sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile sito in via Bernini n. 3, di proprietà dell'appellata, tuttavia, quest'ultima ha contestato tale deduzione, producendo a tal fine il contratto di mutuo con il Banco di Sicilia per l'importo di £ 80.000.000, stipulato nel 1995 per finanziare le suddette spese di ristrutturazione.
L'appellante ha, altresì, dedotto di aver contribuito alle esigenze di studio e di vita della LI, nonché alle spese del suo matrimonio, tuttavia, tale circostanza non è stata supportata da adeguata prova, rimanendo relegata allo stato di mera allegazione.
Invero, non solo l'appellata ha contestato tale affermazione, ma lo stesso appellante implicitamente lo ha fatto, laddove ha dichiarato che, dopo il matrimonio della LI, le disponibilità economiche dell'appellata sono aumentate, avendo quest'ultima prima dovuto far fronte alle sue esigenze, in quanto la LI aveva continuato a risiedere con lei e non aveva beneficiato di un assegno di mantenimento dal padre.
Con riferimento, poi, alla pretesa partecipazione dell'appellante alle spese del matrimonio della LI (nonostante l'assenza alla cerimonia), anche tale circostanza è stata specificamente contestata dall'appellata, che ha invece evidenziato di aver contratto un finanziamento nel maggio 2023, proprio per coprire i relativi costi, pari ad euro 25.000 con obbligo di restituzione di euro 321,00 ogni mese.
Alla luce delle suddette considerazioni deve ritenersi corretta, e va pertanto confermata, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere alcun assegno divorzile
7 in favore del SI. né nella sua componente assistenziale, né in quella perequativo – Pt_1
compensativa, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del richiedente.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 2084/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 8 aprile 2024;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lupo, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Punzo, C.F._2
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
IN VIA PRELIMINARE, disporre con decreto –inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc- la sospensione dell'esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado, per i motivi illustrati in narrativa;
indi a che, fissare udienza di comparizione con termine per la notifica di rito a controparte;
1 confermare la Sentenza oggi impugnata, nella parte in cui dispone lo scioglimento degli effetti del matrimonio celebrato in Palermo in data 15/12/1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Palermo dell'anno 1988, n. 650 – P.II -5-A, Vol. 1913, tra il signor , nato a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_1
, e la signora , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
17/12/1953, Cod. Fisc. ; nel resto, in merito, ANNULLARE, con CodiceFiscale_3
qualunque statuizione, in ogni sua parte, la Sentenza appellata: Sentenza n°2084/2024 del
08/4/2024, pubblicata in data 10/4/2024, con la quale il Tribunale di Palermo, Sezione I
Civile, Giudice Sara Marino, ha deciso in primo grado la controversia iscritta al n°R.G.
7997/2021 - Contenzioso civile tra la signora , ricorrente, convenuta in Controparte_1
appello; e il signor , convenuto, odierno appellante: per l'effetto, dire e Parte_1
dichiarare che il signor ha diritto alla corresponsione alla moglie, sig.ra Parte_1
, di un assegno alimentare e di mantenimento, nella misura che parrà di ragione al CP_1
Collegio adito, da rivalutare annualmente con riferimento alla variazione percentuale degli indici ISTAT;
emettere ogni opportuno provvedimento in ordine alle reciproche condizioni economiche dei divorziandi, considerando che tuttora il comparente , assistito Parte_1
dal sottoscritto avvocato con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non possiede beni immobili né mobili di valore, ed privo del benché minimo reddito, ad eccezione di una esigua pensione sociale erogata dall'INPS, DI € 547,32 (V.doc. in atti), ai quali si aggiunge un'integrazione al minimo INPS di € 192,67; con ogni provvedimento consequenziale e necessario;
condannare la signora al pagamento delle spese, competenze ed CP_1
onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Rigettare perché inammissibile e infondato l'appello proposto da con atto Parte_1
notificato tramite pec del tramite pec del 9 Novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.2084/2024 ,Sezione Prima Civile , emessa in data 8/10.4.2024 nella causa di cessazione civile del matrimonio tra e iscritta al Controparte_1 Parte_1
Rg.7997/2021 del medesimo Tribunale, condannando l'appellante alle spese anche del presente grado del giudizio.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2084/2024, pubblicata il 10 aprile 2024, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da (nata a [...] il [...]) nei Controparte_1
confronti di (nato a [...] il [...]), il Parte_1
Tribunale di Palermo ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a Palermo il 15/12/1988 e rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da , condannandolo, altresì, al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 10 ottobre 2024, lamentando l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 15 gennaio 2025, si è costituita l'appellata concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 14 febbraio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
Infatti, secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017, Cass.
S.U. n. 27199/2017; Cass. S.U. n. 35481/2022), “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge
7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
3 E poiché, nella specie, l'appello riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
7. In via istruttoria, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda dell'appellante volta ad ammettere il giuramento decisorio dell'odierna appellata sulle formule di cui all'atto di appello.
Occorre, infatti, ricordare che poiché il giuramento decisorio non è un mezzo di prova per l'accertamento di determinate circostanze di fatto, ma un modo per risolvere automaticamente la lite, è inammissibile il giuramento che sia stato deferito sulla base di una formula idonea a risolvere soltanto uno degli aspetti della controversia, ma non anche l'intera lite, come nella controversia per la determinazione dell'assegno di divorzio a norma dell'art. 5 L. 1 dicembre
1970, n. 898, quello deferito solo sulle condizioni economiche di uno solo dei coniugi e quindi non risolutivo dell'intera lite presupponente di necessità l'accertamento di tutti i parametri all'uopo previsti dal cit. art. 5.
Pertanto, nei processi di separazione e divorzio deve ritenersi inammissibile il giuramento decisorio per la determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge o dell'assegno divorzile (si veda Cass. civ. n. 3811/1983; ord. Trib. Palermo, Sez. I, del 23/12/2016).
8. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
9. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere rigettato la domanda dallo stesso spiegata volta a riconoscere il diritto all'assegno divorzile in suo favore.
L'appellante ha, in particolare, dedotto la sussistenza di una rilevante disparità economico - patrimoniale tra le parti, dichiarando di aver cessato nel 2016 la sua attività di organizzatore di spettacoli ed eventi e gestore di campi di calcetto e di aver faticosamente provveduto alle sue esigenze, dal 2019 all'ottobre 2023, integrando al reddito di cittadinanza l'aiuto economico di parenti ed amici e, dal novembre 2023, con l'esigua pensione sociale INPS.
Deduce, altresì, la difficoltà di corrispondere con regolarità il canone mensile di locazione dell'immobile presso cui risiede (pari ad euro 500,00) e di essere, infatti, in mora per i mesi da maggio 2023 a ottobre 2024, una condizione che lo discosta dall'appellata, la quale ha beneficiato di un'accresciuta disponibilità economica per effetto del matrimonio della LI avvenuto nel 2023. Persona_1
4 In ultimo, l'appellante ha dedotto di aver fornito un apporto anche materiale al menage familiare, contribuendo alle relative spese, sia in costanza di matrimonio che a seguito della separazione.
10. Giova sul punto ricordare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella fondamentale sentenza n. 18287/2018, secondo cui “Ai sensi della L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
L'assegno divorzile consta dunque di una componente assistenziale e di una perequativo- compensativa, le quali assolvono alle omonime rispettive funzioni e vivono, ciascuna, di vita propria, ben potendo, ad esempio, essere revocata la componente assistenziale nel caso di instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell'ex coniuge beneficiario (v. Cass.
Civ. ord. n. 7257/2024). La componente perequativo-compensativa ha la funzione di riequilibrare la situazione reddituale del coniuge economicamente più debole che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, anche in relazione all'età del richiedente e alla durata del matrimonio, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e/o a quella del patrimonio dell'altro coniuge. Grava sul soggetto richiedente l'assegno divorzile la prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare, la quale deve essere fornita mediante elementi probatori chiari ed inequivocabili, non potendosi basare le deduzioni su semplici presunzioni (v. Cass. Civ. ord.
n. 23685/2024).
11. Nel caso di specie, quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, non può ritenersi provata l'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone l'appellante.
5 Invero, dall'esame della documentazione reddituale prodotta dalla SI.ra risulta che CP_1
la stessa abbia percepito un reddito netto annuo pari ad euro 25.163,00 per il 2021, ad euro
26.019,00 per il 2022 e pari ad euro 27.000 circa per il 2023, che si traducono in un reddito mensile netto compreso tra euro 2.100,00 e 2.300,00, che si compone della pensione da lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana e del canone di euro 400,00 percepito dalla locazione di un immobile di cui è proprietaria.
L'appellata ha documento, altresì, il pagamento di euro 740,88 mensili in ragione di un mutuo bancario dell'importo di euro 108.307,62 contratto nel 2012 con estinzione nel 2032.
Se, da un lato, può affermarsi che l'appellata ha rappresentato in modo chiaro la propria condizione economica, lo stesso non può dirsi con riferimento all'appellante richiedente l'assegno divorzile.
Invero, deve rilevarsi che il SI. si è limitato ad allegare di avere cessato la sua attività Pt_1
lavorativa come organizzatore di eventi e gestore di campi di calcetto nel 2016, e di aver percepito a partire dal 2019 fino ad ottobre 2023 la sola misura di sostegno del Reddito di cittadinanza per una somma pari ad euro 740,00 mensili, senza tuttavia corredare tali asserzioni di apposita documentazione idonea ad attestare le utilità tratte dallo svolgimento delle sopra richiamate attività lavorative e, successivamente, la loro interruzione.
A ciò si aggiunga che, l'appellante non ha provveduto a produrre apposita documentazione reddituale o Certificazioni della Agenzia delle Entrate che dessero autentica contezza della personale situazione reddituale, ma si è limitato a documentare esclusivamente la percezione,
a partire da novembre 2023, della pensione sociale INPS pari ad euro 739,00 mensili, a cui ha asserito di sottrarre la somma di euro 500,00 mensili a titolo di pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede.
Pertanto, sebbene da una superficiale valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti sembrerebbe emergere una potenziale sperequazione, deve, tuttavia, rilevarsi che, in mancanza di produzione di idonea documentazione reddituale, le circostanze da cui l'appellante trae l'inadeguatezza dei suoi mezzi sono rimaste allo stato di mera allegazione e non sono corredate di prove sufficienti a giustificare la corresponsione dell'assegno divorzile nella funzione assistenziale.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla funzione dell'assegno divorzile compensativa dei sacrifici sostenuti e del contributo fornito al menage familiare.
6 Deve, innanzitutto, rilevarsi la mancata prova di un sacrificio delle aspettative personali e professionali dell'appellante in nome dell'assunzione di un ruolo trainante all'interno della famiglia, posto che, per affermazione dello stesso quest'ultimo ha sempre lavorato, Pt_1
al pari della moglie, dedicandosi alla remunerativa attività di organizzatore di eventi artistici e culturali e di gestione di campi sportivi, circostanza, questa, che mal si concilia con quanto dedotto dallo stesso appellante circa l'assunzione dei compiti di gestione e cura a tempo pieno della LI in ragione degli impegni lavorativi della SI.ra . Per_1 CP_1
A ciò si aggiunga che l'appellata ha contestato le generiche deduzioni dell'appellante in merito all'apporto materiale che quest'ultimo avrebbe fornito alla famiglia durante il matrimonio e anche successivamente alla separazione.
In particolare, l'appellante ha affermato di aver sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile sito in via Bernini n. 3, di proprietà dell'appellata, tuttavia, quest'ultima ha contestato tale deduzione, producendo a tal fine il contratto di mutuo con il Banco di Sicilia per l'importo di £ 80.000.000, stipulato nel 1995 per finanziare le suddette spese di ristrutturazione.
L'appellante ha, altresì, dedotto di aver contribuito alle esigenze di studio e di vita della LI, nonché alle spese del suo matrimonio, tuttavia, tale circostanza non è stata supportata da adeguata prova, rimanendo relegata allo stato di mera allegazione.
Invero, non solo l'appellata ha contestato tale affermazione, ma lo stesso appellante implicitamente lo ha fatto, laddove ha dichiarato che, dopo il matrimonio della LI, le disponibilità economiche dell'appellata sono aumentate, avendo quest'ultima prima dovuto far fronte alle sue esigenze, in quanto la LI aveva continuato a risiedere con lei e non aveva beneficiato di un assegno di mantenimento dal padre.
Con riferimento, poi, alla pretesa partecipazione dell'appellante alle spese del matrimonio della LI (nonostante l'assenza alla cerimonia), anche tale circostanza è stata specificamente contestata dall'appellata, che ha invece evidenziato di aver contratto un finanziamento nel maggio 2023, proprio per coprire i relativi costi, pari ad euro 25.000 con obbligo di restituzione di euro 321,00 ogni mese.
Alla luce delle suddette considerazioni deve ritenersi corretta, e va pertanto confermata, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere alcun assegno divorzile
7 in favore del SI. né nella sua componente assistenziale, né in quella perequativo – Pt_1
compensativa, per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del richiedente.
12. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 2084/2024, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Palermo in data 8 aprile 2024;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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