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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 6282/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 23.05.2025, tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Corvaglia e Antonio Corvaglia in Parte_1 virtù mandato alle liti in atti
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maffei in CP_1 virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: adempimento contrattuale / polizza assicurativa
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La domanda attrice è
In punto di fatto, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale appare provato che il Sig. , in data 22.04.2020, mentre eseguiva lavori presso il Parte_1
Condominio Paladini, ubicato in Lecce alla Via Daniele Paladini, era vittima di un sinistro;
in tale frangente, cadeva da una scala, da un'altezza di circa 1.50 mt, e riportava la frattura di tibia e perone dell'arto inferiore sinistro. A seguito di tanto veniva trasportato presso il nosocomio leccese ove subiva tre interventi chirurgici. Poiché aveva contratto con la polizza infortuni n. CP_1
075589996, chiedeva alla stessa la liquidazione del sinistro. All'esito della valutazione del medico fiduciario di la Compagnia riconosceva al Sig. un risarcimento pari ad € CP_1 Pt_1
2.800,00 comunicando al contempo che il risarcimento “si compone di € 1.000,00 per 8 punti di invalidità permanente accertati dal ns. medico, meno la franchigia di 7 punti, ed € 1.800,00 per diaria da ricovero dd. 12 + 12 di convalescenza (stessi giorni di ricovero) per euro 75,00 al dì”. La materia del contendere è quindi relativa alla mancata liquidazione di sette degli otto punti riconosciuti, in ragione della franchigia contenuta nella polizza in questione (oltre alla mancata liquidazione delle spese mediche, come si dirà in seguito). L'attore ha allegato la nullità della clausola vessatoria di cui al n. 15.2 della sezione sulle condizioni di assicurazione del contratto di assicurazione infortuni sottoscritto da parte attrice con , poiché “la Compagnia avrebbe CP_1 sottoposto al Sig. richiedendone la sottoscrizione, un contratto redatto unilateralmente su Pt_1 carta intestata e composto da quattro fogli, nei quali non è riportata alcuna condizione né clausola contrattuale. Tutte le clausole, infatti, ivi comprese quelle vessatorie, si trovano indicate in allegati separati dal contratto, composti da molteplici sezioni e innumerevoli pagine le quali, certamente, non sono di facile comprensione né di pronta consultazione elettricista per l'uomo medio e segnatamente per un elettricista quale risulta essere il Sig. . Tale clausola, pertanto, Pt_1 avrebbe richiesto una specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. La Compagnia convenuta ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che la clausola in questione configura semplicemente una delimitazione del rischio (ed attiene quindi alla determinazione dell'oggetto della garanzia prestata) e non costituisce invece limitazione della responsabilità dell'assicuratore e come tale non vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma, proprio perché concorre, assieme ad altre pattuizioni contrattuali, a delimitare l'oggetto del rischio (e, quindi, del contratto) e, come tale pienamente valida ed efficace. Ciò posto, occorre valutare se detta clausola, come formulata, sia vessatoria e a tal fine giova richiamare i seguenti principi della Suprema Corte in materia: “per stabilire se le clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura vessatoria. deve accertarsi se esse definiscano l'oggetto del contratto - determinando il contenuto e i limiti della garanzia e del rischio assicurato - o pongano, invece, condizioni limitative della responsabilità dell'assicuratore rispetto al rischio assicurato, dovendo ritenersi non vessatorie le prime e, invece, da approvarsi specificamente per iscritto, ai sensi dell'art.1341 cc, le seconde” (vedi Cass. Civ. n. 14301/2002 e Cass. Civ. n. 5158/2005); ancora, “ogni previsione contrattuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell'assicuratore per fatti estranei al "danno" - inteso nella sua essenza materiale patita dall'assicurato - non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma quella diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto"
(Cass. 395/2007); in buona sostanza, alla stregua dei principi espressi dagli a parere di Parte_2 questo giudicante -, vanno distinte, in relazione alla loro vessatorietà, le clausole che prevedono l'applicazione di una franchigia semplice (che prevedono l 'obbligo per l'assicuratore di indennizzare solo i danni che superino una determinata soglia, in ragione della quale nessun danno pari o inferiore alla soglia è indennizzato, ma un danno superiore alla soglia viene indennizzato integralmente), dalla clausole che prevedono l'applicazione di una franchigia assoluta (che, al contrario, pongono a carico dell'assicurato una quota percentuale o fissa dell'indennizzo dovuto, obbligando l'assicuratore a pagare solo la parte eccedente), come quella del caso di specie. Orbene, mentre le prime, poiché definiscono 1'oggetto del contratto ed il rischio assicurato (la soglia indicata in franchigia determina, infatti, l'oggetto ed il limite della garanzia assicurativa, operante solo per i danni che la superino), non possono essere considerate vessatorie, le seconde, poiché non definiscono l'oggetto della garanzia, ma incidono solo sull'indennizzo dovuto che viene percentualmente decurtato, limitando la responsabilità dell'assicuratore, devono ritenersi vessatorie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1469 bis e ss cc. Con il logico corollario che, la clausola in questione deve ritenersi nulla perché non oggetto di doppia specifica sottoscrizione. L'attore ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche, per euro 1.259,30, in quanto, in sede giudiziale, la loro ammissibilità a rimborso dipende dalla dimostrazione del nesso causale tra il danno subito e le spese sostenute, e dalla loro ragionevolezza in relazione alla gravità e all'entità del danno e non certo dalla mancata produzione in fase stragiudiziale (che al limite, ma non è questo il caso, potrebbe incidere sulle spese di soccombenza). Ragion per cui l' attore ha diritto al pagamento delle stesse, oltre all' indennizzo per il danno biologico permanente sino alla concorrenza del quantum previsto per un'invalidità permanente dell'8%, secondo le tabelle del tribunale di Milano, per la somma complessiva euro 10.452,00, al netto della somma di euro 1.000, già liquidata al sig. quale risarcimento dell'ottavo punto percentuale per l'invalidità permanente in sede Pt_1 stragiudiziale, non essendo stata contestata né che l'entità delle lesioni fosse quantificabile nella misura percentuale indicata, né la corrispondente quantificazione in termini monetari, alla stregua delle tabelle vigenti. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità della clausola di cui al n. 15.2 della sezione sulle condizioni di assicurazione del contratto di assicurazione infortuni sottoscritto da parte attrice con CP_1
2. condanna al pagamento in favore dell' attore della somma complessiva di Euro CP_1
11.711,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 22.04.2020 fino al soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli CP_1 artt.
1-11 D.M. 55/2014 (scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), in euro 4.835,00 per compensi, euro 237,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge con distrazione in favore degli avvocati Laura Corvaglia e Antonio
Corvaglia dichiaratisi distrattari.
Lecce, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 6282/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 23.05.2025, tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Corvaglia e Antonio Corvaglia in Parte_1 virtù mandato alle liti in atti
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maffei in CP_1 virtù mandato alle liti in atti
Oggetto: adempimento contrattuale / polizza assicurativa
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
La domanda attrice è
In punto di fatto, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale appare provato che il Sig. , in data 22.04.2020, mentre eseguiva lavori presso il Parte_1
Condominio Paladini, ubicato in Lecce alla Via Daniele Paladini, era vittima di un sinistro;
in tale frangente, cadeva da una scala, da un'altezza di circa 1.50 mt, e riportava la frattura di tibia e perone dell'arto inferiore sinistro. A seguito di tanto veniva trasportato presso il nosocomio leccese ove subiva tre interventi chirurgici. Poiché aveva contratto con la polizza infortuni n. CP_1
075589996, chiedeva alla stessa la liquidazione del sinistro. All'esito della valutazione del medico fiduciario di la Compagnia riconosceva al Sig. un risarcimento pari ad € CP_1 Pt_1
2.800,00 comunicando al contempo che il risarcimento “si compone di € 1.000,00 per 8 punti di invalidità permanente accertati dal ns. medico, meno la franchigia di 7 punti, ed € 1.800,00 per diaria da ricovero dd. 12 + 12 di convalescenza (stessi giorni di ricovero) per euro 75,00 al dì”. La materia del contendere è quindi relativa alla mancata liquidazione di sette degli otto punti riconosciuti, in ragione della franchigia contenuta nella polizza in questione (oltre alla mancata liquidazione delle spese mediche, come si dirà in seguito). L'attore ha allegato la nullità della clausola vessatoria di cui al n. 15.2 della sezione sulle condizioni di assicurazione del contratto di assicurazione infortuni sottoscritto da parte attrice con , poiché “la Compagnia avrebbe CP_1 sottoposto al Sig. richiedendone la sottoscrizione, un contratto redatto unilateralmente su Pt_1 carta intestata e composto da quattro fogli, nei quali non è riportata alcuna condizione né clausola contrattuale. Tutte le clausole, infatti, ivi comprese quelle vessatorie, si trovano indicate in allegati separati dal contratto, composti da molteplici sezioni e innumerevoli pagine le quali, certamente, non sono di facile comprensione né di pronta consultazione elettricista per l'uomo medio e segnatamente per un elettricista quale risulta essere il Sig. . Tale clausola, pertanto, Pt_1 avrebbe richiesto una specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. La Compagnia convenuta ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che la clausola in questione configura semplicemente una delimitazione del rischio (ed attiene quindi alla determinazione dell'oggetto della garanzia prestata) e non costituisce invece limitazione della responsabilità dell'assicuratore e come tale non vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma, proprio perché concorre, assieme ad altre pattuizioni contrattuali, a delimitare l'oggetto del rischio (e, quindi, del contratto) e, come tale pienamente valida ed efficace. Ciò posto, occorre valutare se detta clausola, come formulata, sia vessatoria e a tal fine giova richiamare i seguenti principi della Suprema Corte in materia: “per stabilire se le clausole di un contratto assicurativo abbiano o meno natura vessatoria. deve accertarsi se esse definiscano l'oggetto del contratto - determinando il contenuto e i limiti della garanzia e del rischio assicurato - o pongano, invece, condizioni limitative della responsabilità dell'assicuratore rispetto al rischio assicurato, dovendo ritenersi non vessatorie le prime e, invece, da approvarsi specificamente per iscritto, ai sensi dell'art.1341 cc, le seconde” (vedi Cass. Civ. n. 14301/2002 e Cass. Civ. n. 5158/2005); ancora, “ogni previsione contrattuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell'assicuratore per fatti estranei al "danno" - inteso nella sua essenza materiale patita dall'assicurato - non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma quella diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto"
(Cass. 395/2007); in buona sostanza, alla stregua dei principi espressi dagli a parere di Parte_2 questo giudicante -, vanno distinte, in relazione alla loro vessatorietà, le clausole che prevedono l'applicazione di una franchigia semplice (che prevedono l 'obbligo per l'assicuratore di indennizzare solo i danni che superino una determinata soglia, in ragione della quale nessun danno pari o inferiore alla soglia è indennizzato, ma un danno superiore alla soglia viene indennizzato integralmente), dalla clausole che prevedono l'applicazione di una franchigia assoluta (che, al contrario, pongono a carico dell'assicurato una quota percentuale o fissa dell'indennizzo dovuto, obbligando l'assicuratore a pagare solo la parte eccedente), come quella del caso di specie. Orbene, mentre le prime, poiché definiscono 1'oggetto del contratto ed il rischio assicurato (la soglia indicata in franchigia determina, infatti, l'oggetto ed il limite della garanzia assicurativa, operante solo per i danni che la superino), non possono essere considerate vessatorie, le seconde, poiché non definiscono l'oggetto della garanzia, ma incidono solo sull'indennizzo dovuto che viene percentualmente decurtato, limitando la responsabilità dell'assicuratore, devono ritenersi vessatorie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1469 bis e ss cc. Con il logico corollario che, la clausola in questione deve ritenersi nulla perché non oggetto di doppia specifica sottoscrizione. L'attore ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche, per euro 1.259,30, in quanto, in sede giudiziale, la loro ammissibilità a rimborso dipende dalla dimostrazione del nesso causale tra il danno subito e le spese sostenute, e dalla loro ragionevolezza in relazione alla gravità e all'entità del danno e non certo dalla mancata produzione in fase stragiudiziale (che al limite, ma non è questo il caso, potrebbe incidere sulle spese di soccombenza). Ragion per cui l' attore ha diritto al pagamento delle stesse, oltre all' indennizzo per il danno biologico permanente sino alla concorrenza del quantum previsto per un'invalidità permanente dell'8%, secondo le tabelle del tribunale di Milano, per la somma complessiva euro 10.452,00, al netto della somma di euro 1.000, già liquidata al sig. quale risarcimento dell'ottavo punto percentuale per l'invalidità permanente in sede Pt_1 stragiudiziale, non essendo stata contestata né che l'entità delle lesioni fosse quantificabile nella misura percentuale indicata, né la corrispondente quantificazione in termini monetari, alla stregua delle tabelle vigenti. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attrice, dichiara la nullità della clausola di cui al n. 15.2 della sezione sulle condizioni di assicurazione del contratto di assicurazione infortuni sottoscritto da parte attrice con CP_1
2. condanna al pagamento in favore dell' attore della somma complessiva di Euro CP_1
11.711,30, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 22.04.2020 fino al soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli CP_1 artt.
1-11 D.M. 55/2014 (scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), in euro 4.835,00 per compensi, euro 237,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge con distrazione in favore degli avvocati Laura Corvaglia e Antonio
Corvaglia dichiaratisi distrattari.
Lecce, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI