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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – scioglimento del matrimonio” n. 14291/2024 R.G. promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati a Pescantina (VR) presso lo studio dell'Avv. MARAI SILVIA che li rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Torre del Greco (NA) il 24/9/1998, matrimonio trascritto presso i registri degli atti di matrimonio al n. 73, parte I, serie A, anno 1998”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio civile a TORRE DEL GRECO (NA) in data 24.9.1998, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di TORRE DEL GRECO al n. 73, parte I, anno 1998. Per_ Per_ Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 3.2.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – scioglimento del matrimonio” n. 14291/2024 R.G. promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati a Pescantina (VR) presso lo studio dell'Avv. MARAI SILVIA che li rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Torre del Greco (NA) il 24/9/1998, matrimonio trascritto presso i registri degli atti di matrimonio al n. 73, parte I, serie A, anno 1998”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio civile a TORRE DEL GRECO (NA) in data 24.9.1998, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di TORRE DEL GRECO al n. 73, parte I, anno 1998. Per_ Per_ Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 3.2.2022.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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