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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/06/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5482/2020 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8 maggio 2020 da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti in data 7 febbraio 2018 n. 62245 Rep.
Notaio di Napoli, dall'avvocato Fulvio Ricca del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata Per_1
con il medesimo in Bologna, Via San Marcellino 3-2/A presso lo studio dell'avvocato Armando
Accongiagioco nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 CP_1
, con sede in Bologna, Viale Quirico Filopanti n. 12, C.F. CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati
Andrea Astolfi, Francesca Di Marco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Solferino n. 11
e con la chiamata in causa di:
C.F. Parte_3 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gabriele Bordoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Viale XII
Giugno n. 2
C.F. Parte_4 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 40 rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Flavio Pana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Piazza
Pontelandolfo n. 6 nonché di:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_5 [...]
con sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, C.F. CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente fra loro, dagli avvocati Elisa Righi e Gianluca Giorgi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna, Via Rolandino n. 2
in punto a: malpractice, risarcimento del danno alla persona.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice : Pt_1
come da foglio depositato telematicamente in data 1° dicembre 2023 e quindi:
“Si conclude affinché il Tribunale voglia:
a) Dichiarare in persona del legale rapp.te p.t. responsabile Parte_2 dell'evento lesivo descritto per la responsabilità della casa di cura che ha nei confronti della paziente per la natura contrattuale che scaturisce: 1) ai sensi dell'art. 1218 c.c., portando Parte_1 all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico;
2) Parte_2 nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” della stessa paziente, o comunque dalla medesima scelto;
b) in subordine, qualora il Giudice adito non dovesse sussumere, nei confronti della Parte_2 la fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della responsabilità contrattuale, si chiede
[...]
espressamente che la medesima condanna sopra indicata venga pronunciata ex art. 2043 c.c.;
c) dichiarare che l'invalidità permanente totale alla gamba destra (compreso anche del nervo sciatico che da solo è pari al 18%) sia pari al 33% - 38% e per l'effetto, condannare i convenuti in solido e/o alternativamente, al pagamento in favore dell'istante, la signora , dell'importo € Parte_1
pagina 2 di 40 243.730,00 oltre interessi dalla messa in mora o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in virtù di tutta la documentazione agli atti;
d) Condannare i convenuti in solido e/o alternativamente al pagamento in favore dell'istante, sig.ra del danno di lucro cessante derivante dalle impossibilità di svolgere le attività di Parte_1 casalinga che ha comportato e comporta necessariamente l'aiuto di una persona estranea, ed inoltre delle spese aggravanti derivanti dall'handicap che ne è derivato dato che necessita sempre di strutture attrezzate all'invalidità. Con condanna secondo l'equo apprezzamento del Magistrato;
e) Condannare i convenuti in solido e/o alternativamente alla restituzione delle spese di CTU anticipate nel corso dell'ATP dalla sig.ra pari ad euro 6.978,00 (5.719,68 liquidato + iva 22% per Parte_1
euro 1.258,32);
f) Con vittoria di spese diritti ed onorari sia della presente procedura e sia dell'ATP al sottoscritto avv.
Fulvio Ricca per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”.
parte convenuta Parte_2
come da foglio depositato telematicamente in data 11 dicembre 2023 e quindi:
“Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente e/o da qualsivoglia ulteriore parte del giudizio nei confronti di in quanto infondate in Parte_2
fatto e in diritto e dichiarare esente da ogni responsabilità, condannando la Parte_2
ricorrente e/o chi di ragione a rifondere alle concludenti spese, diritti ed onorari di causa;
b) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse Parte_2
essere ritenuta responsabile di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte ricorrente, anche in via solidale con i dottori e , accertare le rispettive Parte_3 Parte_4 porzioni di responsabilità delle parti convenute e terze chiamate, limitando l'eventuale condanna di alla quota di competenza e, in ogni caso, condannare con i dottori Parte_2 Parte_3
e a rimborsare di ogni somma che la medesima
[...] Parte_4 Parte_2
fosse tenuta a corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della rispettiva eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale”.
chiamato in causa dott. : Parte_3
come da foglio depositato telematicamente in data 1° dicembre 2023 e quindi:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda od eccezione respinta,
pagina 3 di 40 in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda azionata dalla ricorrente ex art. 2043 c.c. per indeterminatezza e le altre perché infondate, parimenti dichiarando inammissibile la chiamata in causa del comparente ad opera di e di in difetto dei Parte_2 Controparte_4
presupposti; nel merito, respingere ogni domanda azionata verso il dott. , anche in via mediata, Parte_3 perché infondata in fatto e diritto, nell'an così come nel quantum debeatur; in subordine, per ogni ipotesi di soccombenza del comparente anche parziale e ad ogni titolo e verso ogni parte del contenzioso, condannare a manlevarlo e tenerlo Parte_5
integralmente indenne od a rifonderlo, con ogni annesso;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
chiamato in causa dott. : Parte_4
come da foglio depositato telematicamente in data 23 novembre 2023 e quindi:
“In via principale:
-rigettarsi le domande di parte ricorrente e di nei confronti del dr. in Parte_2 Parte_4
quanto infondate in fatto e in diritto;
-condannarsi a rifondere al dr. le spese e competenze di lite, Parte_2 Parte_4 comprese quelle dell'ATP con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via subordinata:
-nell'ipotesi che fosse accertata una qualche forma di responsabilità in capo al dr. si chiede Parte_4
che egli venga manlevato da in forza della polizza di assicurazione contratta Parte_5
con condanna al pagamento diretto alla ricorrente;
-condannarsi , ai sensi degli art. 1917, comma 3, e 1932, c.c. a rimborsare Parte_5
il dr. di tutte le spese di difesa sostenute nella presente controversia, comprese quelle Parte_4 dell'accertamento tecnico preventivo”.
chiamata in causa ASSICURATRICE MILANESE: come da fogli depositati telematicamente in data 11 dicembre 2023 e quindi:
________rispetto all'azione proposta dal dott. : Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre il quantum richiesto anche in applicazione del dettato dell'art. 1227 commi 1 e/o 2
c.c.;
pagina 4 di 40 con riferimento alla azione di garanzia assicurativa: in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_3 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
-che la Struttura Sanitaria è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_3
-che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
-che qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460
c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
a. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto ad in Parte_2 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti, la esibizione in causa della polizza assicurativa, completa di tutte le condizioni generali di contratto, nel cui ambito di operatività rientra il sinistro occorso alla sig.ra . Pt_1
b. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_3
l'esibizione in causa del contratto di collaborazione in essere tra le parti nell'anno 2016;
c. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_3
l'esibizione in causa della documentazione contabile (estratto del Registro IVA acquisti;
estratto del Registro IVA vendite;
fatture; buste paga) attestante i pagamenti effettuati dalla in favore del medico per l'attività prestata nel corso dell'anno 2016; Controparte_5
d. ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in causa dei turni di servizio Parte_2 del Dr. nell'anno 2016; Parte_3
e. ammettere prova per interrogatorio formale del rappresentante legale pro-tempore di
[...]
e del Dr. , nonché prova per testi suoi seguenti capitoli di Parte_2 Parte_3
prova:
pagina 5 di 40 1) vero che il Dott. , nell'anno 2016 (ovvero nel periodo in cui è stata eseguita la Parte_3
prestazione oggetto di critica), ha esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di Parte_2
2) vero che, per tutta la durata del rapporto con il Dott. ha Parte_2 Parte_2 Parte_3 prestato la sua attività lavorativa all'interno del reparto di Ortopedia e Traumatologia, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
3) Vero che la Direzione Sanitaria della organizzava gli interventi, fissava orari di lavoro, CP_6
doveva essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare delle regole disciplinari dettate dalle società scientifiche;
4) Vero che il Dott. doveva garantire la propria presenza per un numero minimo di Parte_3
ore settimanali;
5) Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, mensili e predeterminati di Parte_3 Pt_2
Parte_2
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo pro tempore (attuali e del giugno 2016) tutti domiciliati presso la sede della predetta Struttura. Parte_2
f. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
6) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 3 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2013 da per l'assicurazione della rc Controparte_7 professionale medica”.
7) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 4 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2014 da UnipolSai s.p.a. per l'assicurazione della rc professionale medica”.
Si indica a teste la Dr. , domiciliata presso in San Cesario Testimone_1 Parte_5 sul Panaro, Corso Libertà n. 53”.
__________rispetto all'azione proposta dal dott. : Parte_4
“in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre il quantum richiesto anche in applicazione del dettato dell'art. 1227 commi 1 e/o 2
c.c.; con riferimento alla azione di garanzia assicurativa: in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
pagina 6 di 40 in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_4 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
-che la Struttura è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e CP_5 manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_4 che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
-che qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460
c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
a. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto ad in Parte_2 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti, la esibizione in causa della polizza assicurativa, completa di tutte le condizioni generali di contratto, nel cui ambito di operatività rientra il sinistro occorso alla sig.ra . Pt_1
b. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_4
l'esibizione in causa del contratto di collaborazione in essere tra le parti nell'anno 2016;
c. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_4
l'esibizione in causa della documentazione contabile (estratto del Registro IVA acquisti;
estratto del Registro IVA vendite;
fatture; buste paga) attestante i pagamenti effettuati dalla in favore del medico per l'attività prestata nel corso dell'anno 2016; Controparte_5
d. ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in causa dei turni di servizio Parte_2 del Dr. nell'anno 2016; Parte_4
e. ammettere prova per interrogatorio formale del rappresentante legale pro-tempore di
[...]
e del Dr. , nonché prova per testi suoi seguenti capitoli di prova: Parte_2 Parte_4
1) vero che il Dott. , nell'anno 2016 (ovvero nel periodo in cui è stata eseguita la Parte_4
prestazione oggetto di critica), ha esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di Parte_2
2) vero che, per tutta la durata del rapporto con il Dott. Parte_2 [...]
ha prestato la sua attività lavorativa all'interno del reparto di Ortopedia e Parte_4
Traumatologia, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
pagina 7 di 40 3) Vero che la Direzione Sanitaria della organizzava gli interventi, fissava orari di lavoro, CP_6
doveva essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare delle regole disciplinari dettate dalle società scientifiche;
4) Vero che il Dott. doveva garantire la propria presenza per un numero minimo Parte_4
di ore settimanali;
5) Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, mensili e predeterminati di Parte_4
Parte_2
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo pro tempore (attuali e del giugno 2016) tutti domiciliati presso la sede della predetta Struttura. Parte_2
f. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
6) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 3 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2013 da per l'assicurazione Controparte_7 della r.c. professionale medica”.
7) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 4 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2014 da UnipolSai s.p.a. per l'assicurazione della r.c. professionale medica”.
Si indica a teste la Dr. , domiciliata presso in San Cesario Testimone_1 Parte_5 sul Panaro, Corso Libertà n. 53”.
FATTO E DIRITTO
A)
in data 8 maggio 2020 depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale Parte_1
intestato.
Esponeva:
-di soffrire di severa coxartrosi bilaterale e di Lussazione Congenita delle Anche (LCA);
-di essere stata sottoposta, su indicazione dell'ortopedico dott. , a due interventi Parte_3 di protesi alle anche, dapprima all'anca sinistra in data 19 febbraio 2016 e poi all'anca destra in data 16 settembre 2016;
-che entrambi gli interventi venivano eseguiti presso di Bologna Parte_2
(operatori: il dott. e il dott. ); Parte_3 Parte_4
pagina 8 di 40 -che i due interventi non davano gli esiti sperati, sia per effetto dell'inserimento di protesi sovradimensionate sia per la intervenuta lesione dei nervi sciatici dell'arto destro (sia lo Sciatico
Popliteo Interno –SPI- sia lo Sciatico Popliteo Esterno –SPE-), con conseguenti gravi danni alla persona e grave compromissione della qualità della vita;
-di avere svolto le procedure di negoziazione assistita e di mediazione, al fine di conseguire il risarcimento dei danni, senza esito;
-di avere instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale intestato (n. 13108/2018
R.G.), esitato nella relazione depositata in data 24 febbraio 2020 dai CTU dott. e Persona_2
dott. Persona_3
-di riportarsi alle osservazioni svolte (rispetto alla CTU) dal dott. come da Persona_4
elaborato del 16 aprile 2020 prodotto sub A e riportato nel corpo del ricorso (pagine da 6 a 52 del ricorso);
-che il perito incaricato quantificava il danno biologico permanente in una percentuale superiore a quella indicata dai CTU (invocando anche il manifestarsi di una sindrome depressiva grave, e di obesità originata dagli interventi mal riusciti), si doleva che i CTU avessero escluso la perdita della capacità lavorativa generica (al contrario, l'attività di casalinga era divenuta impossibile per effetto degli interventi), contestava che la riabilitazione successiva agli interventi fosse stata mal condotta e insisteva affinché fosse ravvisata anche invalidità temporanea;
-di ravvisare la responsabilità contrattuale e in subordine extracontrattuale della struttura sanitaria, anche avuto riguardo ai doveri informativi, qui omessi rispetto ai rischi di aggravamento (se correttamente informata, la non si sarebbe sottoposta ai trattamenti o ne avrebbe scelti di Pt_1
diversi).
Prospettava quindi le seguenti voci di danno: danno biologico permanente nella percentuale del 53% con personalizzazione del 25%; invalidità temporanea totale e parziale quantificabile in euro 20.000,00; perdita della capacità lavorativa generica da calcolarsi sulla base del triplo della pensione sociale per complessivi euro 371.000,00; spese per trasferimenti, soggiorni, attrezzi per deambulazione, e anche spese mediche, di assistenza, riabilitazione e varie per euro 10.300,00 a forfait;
e così complessivi euro
920.000,00.
Ravvisava i presupposti per convenire (direttamente) in giudizio anche , Controparte_8
Compagnia assicuratrice di Parte_2
Concludeva chiedendo che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni (in principalità ex art. 1218 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c.), in solido e/o alternativamente con coloro che eventualmente fossero chiamati in causa, per complessivi euro 920.000,00 o per la diversa somma pagina 9 di 40 accertata come dovuta, oltre alle “ulteriori spese illiquide” e alle spese del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Veniva così instaurata la causa intestata, assegnata al Giudice dott. Maria Laura Benini.
Il Giudice designato con decreto emesso in data 12 maggio 2020 fissava udienza in presenza in data 23 settembre 2020.
Le resistenti e si costituivano Parte_2 Controparte_8 tempestivamente in data 11 settembre 2020, ripercorrendo l'iter di cura della e gli esiti della Pt_1
CTU svolta ante causam, e contestando le osservazioni del perito di parte ricorrente versate nella relazione del 16 aprile 2020.
In via preliminare chiedevano che fosse disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Evidenziavano l'inapplicabilità della legge 24/2017 (entrata in vigore il 1° aprile 2017), dovendosi applicare -a fronte di fatti occorsi nel 2016- la disciplina della legge DU del 2012 la quale prevede la responsabilità contrattuale sia della struttura sia dei sanitari coinvolti nella prospettata malpractice.
Sempre in via preliminare chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva rispetto all'azione diretta proposta dalla;
non era gravata da Pt_1 CP_4
alcun obbligo diretto nei confronti della , e ciò anche alla luce della legge IA (il cui Pt_1 articolo 12 aggancia l'azione diretta alla promulgazione del D.M. attuativo previsto dall'articolo 10 comma 6, non verificatasi).
Ancora in via preliminare le resistenti chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa il dott.
e il dott. , per essere tenute indenni e manlevate per il denegato caso di Parte_3 Parte_4
soccombenza.
Nel merito, in via principale, chiedevano che ogni avversa domanda fosse rigettata in quanto infondata;
a tal proposito:
-condividevano le risultanze della CTU laddove era stata esclusa la responsabilità con riguardo all'intervento a sinistra;
-ritenevano non convincenti i profili di malpractice ravvisati dai CTU con riferimento all'intervento a destra (si era trattato di un intervento di eccezionale complessità tecnica, rispetto al quale difettavano dolo o colpa grave anche perché la lesione nervosa riportata dalla SS apparteneva al novero dei rischi connessi alla difficoltà del caso);
pagina 10 di 40 -deducevano che la ricorrente non aveva specificamente indicato profili di responsabilità della struttura, la cui organizzazione era stata ineccepibile;
comunque doveva considerarsi prevalente il contributo causale dei due medici;
-deducevano l'esorbitanza delle pretese risarcitorie vantate dalla;
in particolare, la dedotta Pt_1
incapacità lavorativa era da considerarsi indimostrata, anche alla luce della grave pregressa patologia congenita che affliggeva la ricorrente e che già ne minava l'autonomia anche quale casalinga.
Nel merito, in via subordinata, così concludevano:
“nella denegata e non creduta ipotesi in cui e/o Parte_2 Controparte_9
dovessero essere ritenute responsabili di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte ricorrente, anche in via solidale con i dottori e , accertare le Parte_3 Parte_4 rispettive porzioni di responsabilità delle parti convenute e terze chiamate, limitando l'eventuale condanna di e/o alla quota di competenza e, in Parte_2 Controparte_9
ogni caso, condannare i dottori e a rimborsare Parte_3 Parte_4 [...]
e/o di ogni somma che le medesime fossero tenute a Parte_2 Controparte_9
corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della rispettiva eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale”.
Il Giudice con decreto -emesso ex art. 269 c.p.c. in data 21 settembre 2020- autorizzava la chiamata in causa del dott. e del dott. , fissando nuova prima Parte_3 Parte_4
udienza in data 16 dicembre 2020.
In data 1° dicembre 2020 la ricorrente depositava telematicamente tutto il fascicolo (atti e documenti) del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Il chiamato in causa , tempestivamente costituitosi in data 1° dicembre Parte_3 Pt_3
2020:
§ in via preliminare chiedeva:
-che fosse disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione;
-di essere autorizzato a chiamare in causa per essere dalla stessa Controparte_10
manlevata in caso di soccombenza;
-che fosse dichiarata la nullità per indeterminatezza della domanda proposta dalla ricorrente ex art. 2043 c.c., e conseguentemente della domanda di regresso anticipato proposta dalle chiamanti;
pagina 11 di 40 § nel merito:
-deduceva che il proprio operato doveva considerarsi esente da censure, come già accertato in sede penale (vi era indicazione univoca alla protesizzazione delle anche;
il caso era complesso, senza specifiche linee guida;
la condizione attuale della andava attribuita a un inadeguato trattamento Pt_1
riabilitativo e al fatto che essa non si era sottoposta ai necessari controlli dopo gli interventi);
-contestava le pretese avverse anche nel quantum;
-chiedeva il rigetto di ogni domanda azionata nei propri confronti, e in subordine che la Compagnia
ASSICURATRICE fosse condannata a tenerlo indenne. Pt_5
Il chiamato in causa tempestivamente costituitosi in data 4 dicembre Parte_4
2020:
§ in via preliminare chiedeva:
-che fosse disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione;
-di essere autorizzato a chiamare in causa per essere dalla stessa Controparte_10
manlevata in caso di soccombenza;
§ nel merito:
-evidenziava: che le prestazioni richieste ai due sanitari implicavano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, in un settore privo di linee guida codificate;
di avere eseguito in modo ineccepibile il primo intervento di artroprotesi anca sx del 19 febbraio 2016; quanto al secondo intervento del 16 settembre 2016, di essere stato il secondo operatore e di essersi in tale veste limitato a presenziare all'intervento chirurgico;
di contestare l'addebito di responsabilità delineato dai CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quanto al II intervento (l'esito era dipeso dalla difficoltà tecnica dell'intervento e da inevitabili complicanze post operatorie -deficit dello sciatico-); che non vi era traccia della esecuzione ad opera della ricorrente di un'adeguata riabilitazione, dal che era derivata la retrazione del tendine di Achille;
-contestava le pretese avverse anche nel quantum;
-contestava le risultanze della perizia di parte datata 16 aprile 2020, prodotta dalla ricorrente;
-concludeva chiedendo: in via principale, che ogni domanda fosse rigettata;
in via subordinata, che fossero determinati gli apporti causali di ciascun soggetto, ricorrente compresa, con determinazione delle quote di rispettiva competenza;
in via ulteriormente subordinata, di essere tenuto indenne da
, in ogni caso con rimborso delle spese di lite e con condanna al Parte_5
pagamento diretto in favore della ricorrente delle somme liquidate in suo favore.
Il Difensore si dichiarava antistatario.
pagina 12 di 40 Il Giudice con decreto -emesso ex art. 269 c.p.c. in data 11 dicembre 2020- autorizzava la chiamata in causa di come da istanza dei medici chiamati in causa, e fissava Parte_5
nuova prima udienza in data 11 marzo 2021.
Dopodiché con decreto emesso in data 22 febbraio 2021 disponeva che tale udienza si svolgesse con modalità cartolare, con termine sino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte.
La chiamata in causa , costituitasi in data 1° marzo 2021 con Parte_5
riferimento alla chiamata in causa effettuata dal dott. : Parte_3
a.
-faceva proprie le difese dell'assicurato;
-invocava il disposto di cui all'articolo 1227 c.c., sottolineando l'assenza di documentazione che attestasse lo svolgimento da parte della di un adeguato percorso riabilitativo dopo gli Pt_1
interventi;
-quindi chiedeva: in via principale, che la domanda attorea fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, che fosse operata la riduzione del quantum anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.;
b.
-eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 16 di polizza, punti 2 e 3 poiché, in caso di condanna del medico al risarcimento del danno in favore della , la domanda subordinata di Pt_1
manleva non poteva essere accolta avendo il dott. agito in veste di medico intra moenia Parte_3
della struttura sanitaria (il che esulava dalla polizza);
-con riferimento alla domanda di rivalsa formulata dalla struttura nei confronti del medico, eccepiva l'inoperatività della garanzia ex art. 16 punto 4 della polizza, poiché la norma limitava la garanzia al caso di colpa grave, qui da escludere;
-deduceva l'esistenza all'epoca di un rapporto di lavoro subordinato tra il dott. e la Parte_3 struttura, il che obbligava quest'ultima a stipulare a suo vantaggio una polizza per la responsabilità civile professionale;
da ciò discendeva l'applicazione dell'articolo 25 del CCNL, con riferimento ai limiti dell'azione di rivalsa e all'obbligo di garanzia della struttura;
-in subordine, invocava i limiti dell'indennizzo dovuto all'assicurato, con conseguente necessità di accertare la quota di responsabilità diretta del medico;
-così concludeva con riferimento all'azione di garanzia assicurativa:
pagina 13 di 40 “in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza
e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_3 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
−che la Struttura Sanitaria è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_3 che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
−che, qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460 c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico”.
La chiamata in causa , costituitasi in data 1° marzo 2021 con Parte_5
riferimento alla chiamata in causa effettuata dal dott. : Parte_4
a.
-faceva proprie le difese dell'assicurato;
-invocava il disposto di cui all'articolo 1227 c.c., sottolineando l'assenza di documentazione che attestasse lo svolgimento da parte della di un adeguato percorso riabilitativo dopo gli Pt_1
interventi;
-chiedeva: in via principale, che la domanda attorea fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, che fosse operata la riduzione del quantum anche in applicazione dell'art. 1227 co.
1 e 2 c.c.;
b.
-eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 16 di polizza, punti 2 e 3 poiché, in caso di condanna del dott. al risarcimento del danno in favore della , la domanda Parte_4 Pt_1
subordinata di manleva non poteva essere accolta avendo egli agito in veste di medico intra moenia della struttura sanitaria (il che esulava dalla polizza);
pagina 14 di 40 -con riferimento alla domanda di rivalsa formulata dalla struttura nei confronti del medico, eccepiva l'inoperatività della garanzia ex art. 16 punto 4 della polizza, poiché detta norma limitava la garanzia al caso di colpa grave, qui da escludere;
-deduceva l'esistenza all'epoca di un rapporto di lavoro subordinato tra il dott. e la Parte_4 struttura, il che obbligava quest'ultima a stipulare a suo vantaggio una polizza per la responsabilità civile professionale;
da ciò discendeva l'applicazione dell'articolo 25 del CCNL, con riferimento ai limiti dell'azione di rivalsa e all'obbligo di garanzia della struttura;
-in subordine, invocava i limiti dell'indennizzo dovuto all'assicurato, con conseguente necessità di accertare la quota di responsabilità diretta del medico.
-così concludeva con riferimento all'azione di garanzia assicurativa:
“in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza
e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_4 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
−che la Struttura Sanitaria è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_4 che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
−che, qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460 c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico”.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato.
Inoltre, la Difesa del dott. in data 10 marzo 2021 depositava note scritte “integrative”, Parte_3
tardive e anche inammissibili poiché costituenti replica non prevista dal codice di rito in caso di trattazione scritta.
pagina 15 di 40 All'udienza cartolare dell'11 marzo 2021 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. in data 29 aprile 2021 con trattazione cartolare e quindi con note scritte sino a 5 giorni prima.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato.
State il trasferimento in Corte di Appello del Giudice dott. Benini, in data 20 aprile 2021 il fascicolo veniva assegnato al Giudice onorario dott. Giuseppina Annalisa Benenati.
Il Giudice onorario all'udienza cartolare ex art. 183 c.p.c. del 29 aprile 2021 assegnava i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e fissava udienza di prosecuzione con modalità cartolare in data 21 settembre 2021 e quindi con note scritte sino a 5 giorni prima.
Le parti depositavano le memorie, e note scritte entro il termine assegnato, eccetto Parte_5
che le depositava tardivamente in data 17 settembre 2021.
[...]
Il Giudice onorario all'udienza cartolare del 21 settembre 2021 fissava udienza di prosecuzione in presenza, in data 9 novembre 2021.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante prendeva possesso in Terza Sezione Civile subentrando nel ruolo del Giudice dott. Benini nel frattempo trasferitasi, su domanda, presso la Corte
d'Appello di Bologna, e quindi anche nella presente causa.
All'udienza, svoltasi in presenza in data 9 novembre 2021, il Giudice onorario disponeva la convocazione a chiarimenti del CTU prof. (nominato nel procedimento ex art. 696 Persona_2
bis c.p.c.), fissando udienza in presenza in data 22 dicembre 2021.
Il Giudice onorario con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2021 disponeva la trattazione scritta sempre per il 22 dicembre 2021, con termine sino a 5 gg prima per il deposito di note scritte;
disponeva altresì che il prof. prestasse giuramento. Per_2
Parte attrice e depositavano note scritte. Parte_5
pagina 16 di 40 Il Giudice onorario con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2021 aggiornava la trattazione cartolare al 26 gennaio 2022, assegnando termine di gg 5 prima di tale data per il deposito delle note scritte.
Le parti depositavano note scritte entro il termine da ultimo assegnato (tardive, le note di depositate il 24 gennaio 2022). Parte_5
In occasione dell'udienza cartolare del 26 gennaio 2022 il Giudice onorario conferiva l'incarico al CTU come da quesito integrativo formulato in data 9 novembre 2021, assegnando termine del 15 aprile 2022 per il deposito della relazione integrativa e fissando udienza di prosecuzione in presenza in data 11 maggio 2022.
All'udienza dell'11 maggio 2022, svoltasi in presenza, il Giudice onorario aggiornava la causa al 29 giugno 2022 al fine di consentire al CTU di depositare la relazione integrativa entro il nuovo termine del 10 giugno 2022.
In data 9 giugno 2022 il CTU depositava la relazione integrativa.
In data 24 giugno 2022 parte attrice depositava note non autorizzate.
In data 28 giugno 2022 il dr. depositava note non autorizzate, con in allegato parere del Parte_3
dott. (nominato CTP nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.). Persona_5
All'udienza del 29 giugno 2022, svoltasi in presenza, il Giudice onorario:
-disponeva l'estromissione di , a spese compensate;
Controparte_8
-fissava udienza con trattazione cartolare in data 25 ottobre 2022, per formulare una proposta conciliativa.
In data 10 e 12 ottobre 2022 parte attrice e il dr. depositavano note scritte. Parte_3
Con provvedimento in data 16 ottobre 2022 il Giudice onorario aggiornava la causa per medesimi incombenti al 25 novembre 2022 con trattazione cartolare, e quindi con termine sino a 5 gg prima per il deposito di note scritte.
pagina 17 di 40 Le parti depositavano note scritte entro il termine da ultimo assegnato (tardive quelle di
ASSICURATRICE MILANESE, depositate il 23 novembre 2022).
Il Giudice onorario all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2022 si riservava.
Con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2022 la causa era rimessa dal Giudice onorario avanti alla scrivente Giudicante.
La scrivente Giudicante:
-con ordinanza emessa in data 31 dicembre 2022 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 19 settembre 2023;
-con ordinanza emessa in data 25 luglio 2023 confermava l'assegnazione a sé della causa intestata;
-con ordinanza emessa in data 15 settembre 2023 rinviava la causa sempre per la precisazione delle conclusioni al 12 dicembre 2023.
All'udienza in presenza del 12 dicembre 2023:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti costituite depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
B)
La domanda risarcitoria attorea è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.
1.a.
Come evidenziato sub A, la parte attrice assume che si siano verificate condotte connotate da Pt_1
malpractice - con riferimento a due interventi chirurgici eseguiti su di essa in data 19 febbraio 2016
(protesi anca sinistra) e in data 16 settembre 2016 (protesi anca destra) -, a suo dire ascrivibili alla pagina 18 di 40 struttura sanitaria che si avvalse di due Specialisti ortopedici in persona del dott. Parte_2
e del dott. che ebbero ad operarla. Parte_3 Parte_4
Essenzialmente la SS, portatrice di severa coxartrosi bilaterale e di Lussazione Congenita delle
Anche (LCA), assume che i due interventi non avrebbero dato i risultati sperati, vuoi per effetto dell'inserimento di protesi sovradimensionate, vuoi per la intervenuta lesione dei nervi sciatici dell'arto destro (Sciatico Popliteo Interno –SPI- e Sciatico Popliteo Esterno –SPE-), con conseguente grave danno alla persona e grave compromissione della qualità della vita.
Ratione temporis, avendosi a che fare con due interventi eseguiti nel 2016, si applica la disciplina della c.d. legge DU (legge 8 novembre 2012 n. 189. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), il cui articolo 3 comma 1 è del seguente tenore:
“1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Come noto, la c.d. legge IA n. 24/2017 mediante l'articolo 7 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) ha così stabilito, per quanto qui di interesse:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge
e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
pagina 19 di 40 …”.
In tal modo risulta abrogato l'articolo 3 comma 1 della legge DU.
Nessuna delle due leggi ha efficacia retroattiva.
In tal senso, ex multis, vedasi Cass. 28944/2019: “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d. l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”.
Vedasi anche Cass. 28811/2019 (la quale, con riferimento all'articolo 3 della Legge DU e al richiamo dell'articolo 2043 c.c. ivi rinvenibile, ha parlato non a caso di “arcana formula”).
Ne consegue, in via generale, che per fatti verificatisi nella vigenza della legge DU:
*
-la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, in forza del noto principio del contatto sociale (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria);
-la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale anche se l'operazione o l'attività di cura è stata prestata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, dunque senza esborsi per il paziente;
*
-il sanitario risponde anch'egli a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., dovendosi tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contratto sociale verificatosi con lui;
-l'articolo 3 comma 1 legge DU, correttamente inteso, semplicemente è servito a chiarire che, se anche in sede penale il medico non risponde per colpa lieve, in sede civile egli ben può rispondere per colpa lieve sulla base del principio del neminem laedere di cui all'articolo 2043 c.c. (in lege aquilia et levissima culpa venit);
-ciò non toglie che il medico, sempre in forza del principio del contatto sociale, risponda (ante legge
IA) a titolo contrattuale;
-la responsabilità contrattuale del medico scatta anche se non vi è alcun rapporto contrattuale tra struttura e medico, cioè anche se il medico opera nell'ambito della struttura quale libero professionista;
-la responsabilità contrattuale del medico scatta anche se egli non ha concluso un contratto con il paziente.
pagina 20 di 40 Insomma, è servita la legge IA per codificare ex novo la responsabilità extracontrattuale del sanitario, salvo che nei casi in cui il medico abbia stipulato un vero e proprio contratto con il paziente
(cosicché in tale ultimo caso scatta la responsabilità contrattuale).
Tutto ciò ha una ricaduta, sempre nei casi in cui debba applicarsi la legge DU, anche con riguardo all'onere della prova.
La Corte di Cassazione (sentenza 10050/2022, Pres. Travaglino) ha chiarito, occupandosi proprio di un caso di malpractice occorso prima dell'entrata in vigore della legge , che “In tema di CP_11
responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”; si trattava di un caso in cui la parte attrice aveva convenuto in giudizio non solo la struttura sanitaria ma anche il medico.
Ne consegue che il medico si libera se riesce a dimostrare che la condotta imprudente e imperita non c'è stata, avendo egli eseguito la prestazione con la dovuta diligenza professionale (art. 1176 co. 2 c.c.),
e che l'evento di danno si è verificato per una causa a sé non imputabile.
Né può dimenticarsi che ai sensi dell'articolo 2236 c.c., se il caso sottoposto all'attenzione del sanitario presenta “problemi tecnici di speciale difficoltà”, allora “il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Trattasi di fondamentale regola di giudizio, che come si dirà sarà di assoluta rilevanza nel caso che qui ci occupa.
1.b.
Nel caso qui in esame, visto che la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice (unicamente) nei confronti della struttura sanitaria convenuta va senz'altro ricondotta all'alveo della Parte_2 responsabilità contrattuale, appare difficile configurarne l'estensione (automatica) nei confronti dei due medici chiamati in causa dalla convenuta Parte_2
pagina 21 di 40 A tal proposito giova evidenziare che a così concluso in via subordinata: Parte_2
“nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta Parte_2
responsabile di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte ricorrente, anche in via solidale con i dottori e , accertare le rispettive porzioni di Parte_3 Parte_4 responsabilità delle parti convenute e terze chiamate, limitando l'eventuale condanna di
[...]
alla quota di competenza e, in ogni caso, condannare con i dottori e Parte_2 Parte_3
a rimborsare di ogni somma che la medesima fosse tenuta Parte_4 Parte_2
a corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della rispettiva eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale”.
Come si può notare, n questo modo ha commistionato una chiamata in causa a titolo di Parte_2 manleva (regresso anticipato) con una chiamata in causa che dovrebbe presupporre la condanna “in solido” di dei due medici da essa chiamati in causa. Parte_2
Peraltro, la condanna solidale di struttura sanitaria e medici è configurabile solo se la parte attrice conviene direttamente in causa non solo la struttura ma anche i medici (ma qui non è avvenuto) chiedendone la condanna in solido, oppure se la parte attrice estende autonomamente la domanda ai medici.
Nel nostro caso, però, la parte attrice:
§ in atto di citazione:
-ha formulato domanda risarcitoria a titolo contrattuale nei confronti di unica Parte_2
convenuta -insieme a , poi estromessa in quanto non attingibile da domanda diretta attorea-; CP_4
-ha formulato subordinata domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti di in Parte_2
modo inconferente attesa la natura della responsabilità di cui si è detto;
-ha dato per scontata una eventuale condanna in solido di “con coloro che Parte_2 eventualmente saranno chiamati in causa”, ma senza spiegazioni di sorta rispetto al meccanismo invocato;
§ nelle note scritte depositate in relazione alla prima udienza, svoltasi con rito sommario di cognizione
(con trattazione cartolare) in data 11 marzo 2021, nulla ha dedotto rispetto alla eventuale estensione della domanda ai medici -a quella data già chiamati in causa e già costituiti-;
pagina 22 di 40 § nelle note scritte, depositate il 21 aprile 2021 in relazione all'udienza cartolare svoltasi ex art. 183
c.p.c. in data 29 aprile 2021 a seguito del mutamento del rito in ordinario, ha ribadito le originarie conclusioni senza aggiungere alcunché rispetto alla posizione dei medici chiamati in causa (anzi, nelle conclusioni ha dato come ancora eventuale la loro chiamata in causa, in realtà già verificatasi;
così dando prova di non avere minimamente considerato l'aspetto de quo);
§ non ha depositato la memoria 1, così precludendosi la precisazione della domanda.
Dunque, la chiamata in causa effettuata da nei confronti dei due medici ha comportato Parte_2
unicamente la formulazione da parte della struttura, nei loro confronti, di una domanda di regresso anticipato per il caso di soccombenza (per la quota in eccesso che essa fosse tenuta a corrispondere alla parte attrice, da recuperare nei confronti dei medici ove ritenuti responsabili).
Va dunque scartata l'opzione, cui sembrerebbe aderire la parte attrice, di “automatica” estensione della domanda risarcitoria ai chiamati.
Diverso sarebbe stato se ci si fosse mossi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. O se la parte attrice avesse deciso ab origine di convenire direttamente nel presente giudizio non solo Pt_2
a anche i due medici per vederli condannare in solido, ma così non è stato.
[...]
Sul punto è opportuno richiamare Cass. 30601/2018: “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna.
(Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l' Parte_6
convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che
l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)”.
pagina 23 di 40 Per concludere, nel caso di specie le doglianze mosse dalla parte attrice nei confronti della struttura sanitaria anno ricondotte alla categoria della responsabilità contrattuale. Parte_2
E' chiaro poi che, per pervenire a una declaratoria di responsabilità a carico di con Parte_2
conseguente suo regresso anticipato nei confronti dei medici, occorre prima verificare se le condotte dei medici che ebbero in cura la possano dirsi connotate da responsabilità professionale, Pt_1
secondo i parametri detti.
La risposta da dare è negativa, come si dirà infra.
2.
2.a.
Si è prima detto che ebbe a svolgersi avanti al Tribunale di Bologna (Presidente delegato dott.
Elisabetta Candidi Tommasi) il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 13108/2018 R.G., nell'ambito del quale furono nominati CTU il prof. Specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni e il dott. Specialista in Ortopedia. Persona_3
A tale procedimento ebbero a partecipare tutte le parti della presente causa.
In quella sede, la ricorrente ebbe a notificare il ricorso direttamente sia a ia ai Pt_1 Parte_2
due medici qui chiamati in causa (mentre qui, come detto, diversa è stata la sua scelta); i medici chiamarono in causa . Controparte_10
Le risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono qui pienamente utilizzabili ai fini del decidere, e liberamente valutabili dalla scrivente Giudicante.
Vale la pena riportare il quesito colà formulato:
“I CTU esaminati gli atti e la documentazione medica, visitato il soggetto periziando ed esperito ogni altro accertamento del caso, ivi compresa l'acquisizione dei supporti strumentali relativi ai referti prodotti:
1) dicano se gli interventi chirurgici di protesi d'anca, cui veniva sottoposta la parte ricorrente nel febbraio 2016 con riguardo all'anca sinistra e nel settembre 2016 con riguardo all'anca destra, fossero, in primo luogo, consigliabili, e, in secondo luogo, risultino eseguiti con adeguata perizia, tenuto anche conto del loro esito;
specificando se debbano qualificarsi come di facile o routinaria esecuzione, oppure come di difficile esecuzione;
in particolare evidenziando la conformità alle linee
pagina 24 di 40 guida in materia;
1 bis) accertino se emerga documentazione inerente il previo consenso del paziente corredato da adeguata informazione;
in particolare evidenziando quale avrebbe dovuto essere il contenuto del dovere di informazione in entrambi i casi in esame;
2) dicano se, a causa dei citati interventi, la parte ricorrente abbia riportato lesioni colpose obiettivamente riconducibili agli stessi;
3) determinino la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, conseguenti;
inoltre dicano se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) accertino l'eventuale sussistenza di postumi permanenti e ne indichino l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del soggetto periziando (c.d. danno biologico) sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni Private per le micropermanenti e delle Linee guida 2016 per le macropermanenti;
CP_12
evidenzino quale sia la percentuale ascrivibile agli interventi in esame e quale quella ascrivibile alla patologia presente prima degli interventi al fine della quantificazione del c.d. danno differenziale, ravvisabile nelle ipotesi in cui l'evento illecito provochi un pregiudizio in un distretto anatomofunzionale già compromesso;
segnalino e descrivano le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, possano rilevare ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportino tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) dicano se i postumi permanenti eventualmente accertati comportino una diminuzione della capacità produttiva della parte ricorrente, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali;
6) verifichino la congruità delle spese mediche documentate, determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente da sostenere”.
Alle risultanze della CTU in sede di ATP si sono aggiunte le integrazioni valutative del CTU prof.
, disposte nel presente giudizio e anch'esse liberamente valutabili. Per_2
pagina 25 di 40 2.b.
I CTU in sede di procedimento ante causam, esaminati gli atti e la documentazione medica prodotta dalle parti, visitata la in data 4 dicembre 2018 e operata anamnesi, innanzitutto hanno chiarito: Pt_1
-che la , affetta fin dalla nascita da gravi problematiche a entrambe le anche con diagnosi di Pt_1
lussazione congenita bilaterale, venne sottoposta a intervento chirurgico di tettoplastica bilaterale (a dx a 12 anni, a sx a 24 anni);
-che negli anni la malformazione evolvette in una condizione di coxartrosi bilaterale su base displasica;
-che la , rivoltasi a fine 2015 all'ortopedico dott. , si vide proporre un intervento Pt_1 Parte_3
chirurgico di protesizzazione da effettuare su entrambe le anche in momenti successivi, per migliorare la situazione (la lamentava dolore e disfunzionalità); Pt_1
-che dapprima fu eseguito presso l'intervento di protesi anca sx in data 19 febbraio Parte_2
2016, primo operatore il dott. ; Parte_4
-che successivamente e precisamente in data 16 settembre 2016 fu eseguito sempre presso Pt_2
l'intervento di protesi anca dx, primo operatore il dott. coadiuvato dal dott.
[...] Parte_3
; alla dimissione dal reparto riabilitativo, avvenuta in data 7 ottobre 2016, fu segnalata Parte_4 una complicazione consistente nella “paralisi completa di SPE e SPI con deficit stenico dei muscoli flesso-estensori della tibiotarsica e delle dita del piede destro”;
-che la in occasione della visita peritale deduceva di avere successivamente effettuato sedute Pt_1
riabilitative a domicilio.
Poi i CTU hanno sottolineato:
-che la documentazione iconografica messa a disposizione dalla era oltremodo frammentaria e Pt_1 di cattiva qualità, cosicché “alcuni elementi della valutazione non potranno che essere approssimativi”
(pag. 9);
-che la , quando fu esaminata dal dott. a fine 2015, “presentava una marcata Pt_1 Parte_3 riduzione dell'autonomia, che si era progressivamente ridotta negli anni, e una condizione di disabilità importante, che giustificava pienamente la proposta di un trattamento chirurgico.
La radiografia del febbraio 2016 mostra un danno degenerativo grave di entrambe le anche, con tetto acetabolare bilateralmente abbastanza coprente ma con forma dell'acetabolo completamente sovvertita per acetabolo ampio e svasato, come atteso in esiti di tettoplastica (probabilmente
l'intervento eseguito nell'infanzia era una tettoplastica secondo . La testa femorale appare Pt_7
bilateralmente deformata, appiattita, il collo femorale pressoché scomparso.
pagina 26 di 40 Tanto premesso, da una parte non si può che concordare sulla proposta terapeutica: la paziente non aveva altra possibilità che essere sottoposta a intervento di protesizzazione;
dall'altra, si deve sottolineare, con forza e fin dall'inizio del nostro ragionamento, che si presentava un caso tecnicamente assai complesso e i cui risultati non potevano che essere lontani da quelli attesi in una protesizzazione per danno artrosico standard.
Infatti, il sovvertimento articolare rendeva difficile ristabilire una fisiologica meccanica articolare. La scomparsa del collo, che invece dopo l'intervento andava ricostituito per cercare di migliorare il centro di rotazione e il braccio di leva dell'articolazione, rendeva inevitabile un allungamento dell'arto. Questa problematica era accentuata anche dal fatto che l'acetabolo fisiologico è in realtà più in basso di quello che era presente nelle anche della IG. . La nuova posizione della coppa Pt_1
quindi migliora la meccanica del passo: ma agisce su muscoli in parte atrofizzati da anni di non uso che, quindi, vanno attentamente riabilitati;
la risposta di questi muscoli a sollecitazioni che non hanno mai avuto è in qualche modo imprevedibile e di conseguenza il livello di ripresa funzionale in casi come questi è sempre variabile, rimanendo, anche nei risultati migliori, molto lontano dalla reale normalità funzionale.
Inoltre, l'allungamento dell'arto determina inevitabilmente uno stiramento delle strutture periarticolari, con un'iniziale rigidità muscolare, che va corretta con il trattamento fisioterapico (che diviene pertanto fondamentale) e con il rischio che le strutture nervose reagiscano male all'allungamento, insorgendo quindi un danno paralitico e neuropatico a carico delle stesse. Questo rischio, che pure è sempre presente, deve essere limitato evitando allungamenti eccessivi, pur consci che la risposta può essere variabile, e soggetti nei quali l'allungamento si mantiene entro i range consigliati possono avere lesioni come del resto soggetti in cui l'allungamento è maggiore del ragionevole non hanno alcuna problematica.
Nel caso in oggetto, per completare la valutazione preliminare, va considerato che il rischio di lesioni nervose iatrogene era ulteriormente aumentato per la presenza di estese aderenze cicatriziali, legate alla pregressa chirurgia” (relazione, pagine 10-11).
Proseguendo nella disamina, i CTU hanno evidenziato:
-che prima degli interventi i due arti inferiori della erano parimetrici cioè allo stesso livello;
Pt_1
-che necessariamente occorreva dapprima allungare l'arto sinistro (dopo l'intervento vi erano 3-3,5 cm in più di lunghezza) per poi procedere all'allungamento anche dell'arto dx (poi allungato sino a 4,5 cm in occasione del II intervento);
pagina 27 di 40 -che, nell'ambito di un caso complesso (pag. 15), il primo intervento a sx, eseguito dal dott.
coadiuvato come secondo operatore dal dott. , non presenta aspetti di Parte_4 Parte_3 malpractice in quanto “L'allungamento era atteso e voluto, e poteva e doveva essere compensato dall'intervento di protesizzazione dell'anca controlaterale che, infatti, era previsto a breve”.
Venendo al secondo intervento a dx, i CTU hanno chiarito quanto segue (pag. 16 ss.):
“… Pertanto si può concludere che l'allungamento da questo lato è stato di 4.5 centimetri, maggiore di quello controlaterale di circa 1.5 centimetri. Completando il confronto con l'arto controlaterale, da questo lato il cotile è stato posizionato più in basso, diremmo eccessivamente in basso, rispetto alla posizione della immagine a lacrima cioè di quello che è il fondo acetabolare fisiologico.
Probabilmente questo è alla base dell'allungamento maggiore. Infatti, pur con protesi dai due lati simili, e lunghezza del collo paragonabile, il centro di rotazione della testa femorale si trova a destra più in alto di circa 2 centimetri rispetto all'apice del trocantere, quando i due punti dovrebbero essere grossolanamente allo stesso livello.
Si deve quindi concludere che l'intervento da questo lato, pur considerando la difficoltà tecnica, il quadro di grave compromissione e quanto già inizialmente segnalato, non è stato tecnicamente ineccepibile, avendo determinato un allungamento dell'arto maggiore del controlaterale (che invece aveva un allungamento correttissimo) e, soprattutto, maggiore del necessario. Si tratta di un'imperfezione tecnica che, si badi bene, non determinerebbe per sé alcuna disabilità, se non la necessità di utilizzare un rialzo compensativo a sinistra per correggerne la ipometria. Rialzo che dovrebbe essere di circa un centimetro.
In accordo con quanto rilevato anche dall'ultimo specialista che ha visitato la IG. , che parla di Pt_1
una dismetria di 11 millimetri. Quindi il rialzo di 3 centimetri che la paziente utilizza sarebbe del tutto fuori luogo per riguardo all'allungamento dell'arto determinato dall'intervento.
Tuttavia, il problema è diverso. Infatti, la paziente presenta un equinismo della tibiotarsica per retrazione dell'achilleo, e questo non è determinato dall'allungamento chirurgico, ma da una scarsa rieducazione post-intervento e da una mancata ripresa del carico e dell'uso dell'arto che anche con una lesione nervosa a destra, sia pur con maggiori difficoltà, sarebbe stato comunque possibile.
L'equinismo determina un “allungamento” dell'arto di ulteriori due centimetri, a giustificare il riferito del soggetto, che ritiene di avere un arto più lungo dell'altro di tre centimetri.”.
Proseguendo alle pagine 17 ss, i CTU hanno sottolineato significativamente quanto segue:
pagina 28 di 40 “La sig. presenta gli esiti di una lesione nervosa, occorsa a seguito dell'intervento di Pt_1 protesizzazione dell'anca destra. Il legame tra i due fatti è indiscutibile, poiché la paziente prima dell'intervento non presentava alcun deficit neurologico, e successivamente ad esso, a distanza di appena un giorno, il deficit neurologico era evidenziato.
Pertanto, il deficit nervoso è da correlare all'intervento, intendendo con ciò o da manovre intraoperatorie o dalla posizione dell'impianto protesico.
La lesione neurologica è complicanza possibile e ben descritta negli interventi di protesizzazione dell'anca e il nervo sciatico, insieme al nervo femorale, è quello maggiormente interessato, in particolare nelle vie di accesso laterale o postero-laterale. Si tratta di complicanza ben descritta in
Letteratura fin da anni remoti. Nella seguente tabella sono riportati i dati di incidenza desunti da una revisione di Letteratura del 1998.
…
Ricordiamo che il nervo sciatico in particolare decorre in stretta vicinanza con il campo chirurgico.
Nella via di accesso postero-laterale il paziente è in decubito laterale, una volta sezionata la fascia è necessario interrompere la muscolatura extrarotatoria dell'anca, per accedere all'articolazione e lussarla, e il nervo è posto pochi centimetri posteriormente rispetto alla sede di incisione degli extrarotori. Il nervo non viene evidenziato in corso di intervento, perché molto delicato e anche una esplorazione diretta potrebbe danneggiarlo. Semplicemente, il chirurgo e i suoi collaboratori, ipotizzando dove possa essere localizzato, fanno attenzione a non usare il coagulatore nei suoi presunti pressi, a non usare il bisturi direttamente in quelle sedi, a posizionare i divaricatori in zona dove il nervo non dovrebbe trovarsi.
Nonostante ciò, il rischio di lesione non è annullabile e, infatti, tutte le casistiche ne riportano casi.
Alcune condizioni aumentano i rischi. Tra queste la presenza di esiti cicatriziali legati a pregresse procedure chirurgiche nella stessa sede e l'obesità del soggetto, che richiede trazione maggiore sui tessuti molli per evidenziare l'articolazione e consentire il lavoro”.
Dopodiché, affrontando il caso specifico qui in esame, hanno evidenziato:
-che la lesione nervosa occorsa alla va riferita a manovre chirurgiche nel corso dell'intervento Pt_1
chirurgico;
-che si tratta di complicanza nota in chirurgia protesica dell'anca;
-che “L'incidenza di tale evento aumenta nei casi trattati per displasia di anca, con deformità anatomica importante, con necessità di allungare l'arto, e in caso di pregressi accessi chirurgici. Il rischio può arrivare anche oltre il 10 % nei casi più complessi, … L'aumento del rischio nei soggetti
pagina 29 di 40 affetti da displasia dell'anca è determinato dal sovvertimento anatomico, che non permette di conoscere con precisione la sede anatomica dei principali nervi periarticolari”;
-che i nervi maggiormente interessarti sono il nervo sciatico posteriore all'anca e il nervo femorale;
- che “Secondo i dati di Letteratura il rischio nei casi più complessi supera il 10 %, e il caso in oggetto era di estrema complessità, perché come detto presentava tutti i possibili fattori di rischio (pregressa chirurgica con estesi esiti cicatriziali, marcato accorciamento dell'arto che andava corretto per potere posizionare una protesi in modo accettabile, grave dismorfismo della regione coxo-femorale)”;
-che “In definitiva, è ragionevolmente prospettabile che in relazione all'intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca destra, intervento effettuato dal dott. coadiuvato dal dott. Parte_3
, si sia manifestata una lesione del nervo sciatico e si ritiene invece più dubbio che si sia Parte_4
determinata una analoga lesione del nervo femorale. La causa della lesione è da individuare in via di preponderante probabilità (rispetto alla lesione da divaricatore) nella trazione esercitata sul nervo a causa dell'allungamento dell'arto. Allungamento che fino ad un certo punto era necessario e inevitabile, anche voluto, vista la patologia da cui la IG. era affetta, ma che nel caso dell'anca Pt_1
destra è stato eccessivo di almeno 1.5 centimetri. Se tale allungamento eccessivo non [si] fosse determinato, le probabilità che si verificasse la sofferenza del nervo sarebbero stata decisamente minori, anche se non azzerabili, perché secondo i dati di Letteratura in casi consimili il rischio di lesione nervosa è comunque superiore al 10 % dei soggetti.
La lesione nervosa, inizialmente molto importante, con paralisi totale di estensori e flessori del piede destro e deficit sensitivo totale distale al ginocchio, si è poi ridotta, perché il nervo ha in parte ripreso la propria funzionalità, ma permane tuttora un deficit sia di forza che di sensibilità del piede. Si fa presente che tale deficit si è cronicizzato e stabilizzato anche per un trattamento rieducativo che, visti i risultati, pare essere stato insufficiente: la retrazione del tendine di Achille, che determina equinismo del piede, è certamente conseguenza di scarso trattamento rieducativo, o per insufficiente impegno del soggetto, o perché il soggetto non ha mai ripreso una deambulazione accettabile che comunque, come già segnalato, anche con una lesione nervosa a destra sarebbe stata possibile, sia pur con maggiori difficoltà”.
I CTU alle pagine da 24 a 27 hanno risposto come segue ai quesiti posti:
“1)
Esisteva un'indicazione univoca alla protesizzazione delle anche, derivante dall'evoluzione artrosica di una displasia congenita che aveva determinato un grave sovvertimento anatomico e funzionale delle
pagina 30 di 40 due articolazioni. Risulta un remoto precedente accesso chirurgico per la correzione dell'acetabolo
(tettoplastica) sui due lati (a destra a all'età di 12 anni, a sinistra di 24 anni).
Gli interventi, per le condizioni anatomiche locali, legate anche ai precedenti accessi chirurgici presentavano una consistente difficoltà tecnica. Non esistono linee guida codificate sulla procedura chirurgica.
L'intervento sull'anca sinistra è stato condotto in modo tecnicamente corretto ottenendo i risultati prevedibili. A destra, in base all'analisi degli elementi disponibili, si deve ritenere che vi è stato un posizionamento eccessivamente basso nel neo-cotile con conseguente eccessivo allungamento dell'arto.
1 bis)
Rispetto all'informazione, sono disponibili moduli prestampati. Per quanto riguarda l'intervento sull'anca destra, è specificata la diagnosi di “Grave coxartrosi dx su LCA”, l'intervento di protesizzazione, con lo scopo di “miglioramento dei movimenti e della deambulazione”; possibilità
“medie” di successo;
rischio specifico di “retrazione muscolare con possibilità di una retrazione muscolare in rapporto all'allungamento”; inoltre, erano prospettate come complicanze “infezioni, intolleranza alla protesi, deviazione del ginocchio”. Non vi è cenno a possibili lesioni nervose agli arti inferiori, evenienze non frequenti ma note. Evidentemente, questa analisi non permette di ricostruire i contenuti della parte informativa derivante dal colloquio tra chirurgo e paziente.
2)
L'intervento sull'anca destra ha determinato una lesione del nervo sciatico, ragionevolmente riconducibili all'eccessivo allungamento dell'arto derivante da una posizione non corretta del neo- cotile. La lesione ha avuto manifestazioni cliniche specifiche descritte nella cartella clinica e vi è un esame elettromiografico diagnostico a distanza di due mesi circa dall'intervento. Non esiste una documentazione clinica e strumentale attestante l'evoluzione della lesione;
un esame attuale non darebbe notizie utili e costituisce, in ogni caso indagine invasiva.
Non vi sono state sequele di rilievo per quanto riguarda l'intervento sull'anca sinistra.
3)
L'assenza di documentazione clinica successiva alla elettromiografia del 26 novembre 2016 impedisce una ricostruzione attendibile dell'evoluzione del danno nervoso. È da considerare, in ogni caso, che l'intervento di protesizzazione dell'anca comporta un periodo di riabilitazione prolungato. In linea del tutto generale, si può affermare che la stabilizzazione di una lesione nervosa periferica giunge a stabilizzazione non prima di sei mesi.
pagina 31 di 40 L'assenza di documentazione clinica impedisce in ogni caso di evidenziare condizioni tali da incidere sulla sofferenza soggettiva.
4)
I postumi permanenti riferibili alla non corretta conduzione dell'intervento sull'anca destra sono da identificare in un danno parziale dei settori distali del nervo sciatico (territorio del nervo sciatico popliteo esterno e interno), incidente sulla funzionalità della caviglia e del piede, ove sono peraltro evidenti altri esiti correlabili non tanto al danno nervoso quanto a una riabilitazione non adeguata e tale da determinare una retrazione del tendine d'Achille.
Considerando i riferimenti di (a c. di). Linee guida per la valutazione medicolegale del danno CP_12
alla persona in ambito civilistico. 2016, Milano, Giuffrè, pag. 294-5, è ragionevolmente prospettabile valutare il danno conseguente alla lesione nervosa iniziale nell'ordine del diciotto per cento con riferimento al danno biologico. L'ipermetria dell'arto non ha un rilievo valutativo autonomo e, come già segnalato, la differenza effettiva tra i due arti è di poco superiore a 1 cm.
L'arto inferiore destro presenta una condizione menomativa composita, connessa alla patologia iniziale (displasia congenita dell'anca), alla presenza di protesi totale di anca (che, peraltro, ha corretto in buona misura la limitazione funzionale originaria) e, come illustrato, alle sequele riconducibili a una riabilitazione non adeguata. Tutti questi fattori incidono sulla funzionalità dell'arto, di modo che l'invalidità di questo distretto, di per sé considerata e astraendo dal danno nervoso periferico, è da valutare nella misura del 30–35%. Su questo sfondo incide il maggior danno derivante dalla lesione nervosa periferica derivante dall'errata posizione della protesi.
Non risultano dalla documentazione elementi di apprezzamento tecnico utili a delineare una sofferenza soggettiva eccedente quella media attesa per evenienze analoghe.
5)
Non risulta che la IG.ra svolgesse attività lavorativa all'epoca dei fatti. È necessario Pt_1
considerare che la patologia originaria determinava un ostacolo severo su qualunque attività lavorativa che richiedesse stazione eretta prolungata e spostamenti per il grave ostacolo della deambulazione determinato dalla patologia delle anche. A oggi, la condizione articolare è migliorata dalle protesi, anche se il danno nervoso periferico dell'arto inferiore destro e la retrazione del tendine
d'Achille peggiorano nettamente la mobilità.
6)
Il fascicolo della parte ricorrente non comprende documentazione di spese mediche. La situazione attuale è stabilizzata e non emergono esigenze di spese future”.
pagina 32 di 40 I CTU hanno poi risposto alle osservazioni svolte direttamente dall'avvocato Ricca per parte ricorrente, evidenziando:
-che “Il legale non comprende che nel primo intervento, a sinistra, fosse inevitabile allungare l'arto, vista la condizione anatomica, e che questo ha ovviamente causato, tra un intervento e l'altro, zoppia.
Ribadiamo che si trattasi una ovvietà da un punto di vista ortopedico, forse con il supporto di un consulente tecnico esperto si sarebbe potuto meglio avviare una discussione in materia. Pare però concetto semplice il fatto che effettuando correttamente l'intervento controlaterale si sarebbe parificata la lunghezza e quindi ovviato al problema di dismetria tra gli arti. Cosa che invece non è avvenuta, e questo è base della nostra valutazione di non adeguatezza tecnica dell'intervento chirurgico effettuato sull'arto inferiore destro, quando l'arto era allungato ben oltre quanto avvenuto
a sinistra e ben oltre il ragionevole. Questo allungamento è la causa più probabile di lesione del nervo sciatico e femorale, da stiramento quindi, e questo ha portato al riconoscimento “tecnico“ di cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico”;
-che la disamina della EMG del 18 luglio 2019, depositata da parte ricorrente durante le operazioni peritali (doc. L SS, giudizio di merito) ed esaminata dai CTU, non ha comportato da parte loro valutazioni di segno diverso rispetto a quelle assunte come sopra.
I CTU hanno risposto anche alle osservazioni degli altri CTP, evidenziando in particolare a pagina 30-
31:
“Come detto e ribadito, la condizione anatomica particolare del caso specifico rendeva certamente la paziente più a rischio di complicanze e quindi anche di lesione nervosa. Ma tale lesione si sarebbe potuta considerare una “complicanza” qualora l'esecuzione tecnica della procedura fosse stata ineccepibile. Non altrettanto se essa è causata da un palese errore di posizionamento dell'impianto, non ritenendo che nel caso specifico l'allungamento posto in essere fosse necessario, inevitabile o irrilevante, ma ribadendo che invece la causa della lesione nervosa non è stata la difficoltà della procedura, ma un allungamento dell'arto non consono alle caratteristiche del caso …
Le osservazioni del Prof. presentano profili di critica rispetto alla questione della speciale Per_6 difficoltà. Nella prospettiva del collega l'evento è da includere nel novero della speciale difficoltà prevista dall'art. 2236 c.c.; sul punto si deve osservare che l'intervento in discussione presentava certamente difficoltà superiori a quelle di una protesizzazione di anca per così dire ordinaria.
Tuttavia, tali difficoltà erano in larga misura valutabili preliminarmente e non risulta che si siano evidenziate nel corso dell'intervento condizioni impreviste, né che il tipo di patologia di per sé ponesse problemi di strategia terapeutica caratterizzati da novità oppure derivanti da controversie sul
pagina 33 di 40 trattamento ottimale. Si trattava, in altri termini, di un caso tecnicamente complesso ma che si collocava in un ambito di terapie consolidate.
In definitiva, esaminate e discusse le osservazioni, questi CTU non ritengono di dover modificare le valutazioni precedentemente argomentate”.
2.c.
Orbene, ritiene la scrivente Giudicante che nessun effettivo profilo di malpractice sia emerso nel caso di specie, e che nessun addebito di responsabilità sia ascrivibile ai due medici.
In primo luogo, sicuramente i due interventi erano assolutamente indicati.
La protesizzazione bilaterale era necessaria, nel quadro di grave compromissione che la Pt_1
presentava.
In secondo luogo, i CTU hanno accertato che rispetto al primo intervento non è formulabile alcuna censura rispetto all'operato dei medici.
E in effetti parte attrice in comparsa conclusionale sembra avere abbandonato tale punto di doglianza, appagandosi degli esiti della CTU.
In terzo luogo:
-il quadro complessivo della paziente era assai grave e compromesso già ab initio; Pt_1
-gli interventi -entrambi indicati, come detto- si collocano in un contesto di assai elevata complessità tecnica, nell'ambito del quale le complicanze assumono un forte peso;
-le complicanze non equivalgono a errore, ma a eventi che si inseriscono già ex ante come possibile risultato della pratica chirurgica ortopedica, anche se esente da malpractice;
-i CTU hanno dato atto della inesistenza all'epoca di linee guida con riferimento a tale tipo di operazioni;
dunque, nessun addebito di mancata osservanza di linee guida è formulabile nel caso di specie;
-ergo sussistono i presupposti per applicare la regola di valutazione di cui all'articolo 2236 c.c., in quanto andavano risolti problemi di speciale difficoltà per i quali i chirurgi ortopedici rispondono solo per dolo o colpa grave;
-nel nostro caso, non è ravvisabile dolo (ovviamente) ma neppure colpa grave: si ha solamente a che fare con una complicanza (quanto alla lesione nervosa, non costituente errore tecnico) e con un pagina 34 di 40 intervento esitato in una differenza di solamente 1 cm fra le due gambe, dopo le due operazioni, facilmente emendabile con un rialzo di 1 cm (cosicché la non può legittimamente dolersi di Pt_1
alcunché, se si pone da sola nella condizione di creare un maggiore e ingiustificato dislivello avendo ammesso di essersi messa una zeppa di 3 cm cioè sovrabbondante);
-vi è contraddizione nelle valutazioni dei CTU, i quali dapprima hanno riconosciuto una estrema difficoltà tecnica, atteso il quadro compromesso della paziente in precedenza già operata alle due anche displasiche, ma poi hanno omesso di soppesare in modo coerente il riverberarsi di tale estrema difficoltà al momento dell'atto chirurgico a dx, qui esitato insieme all'altro intervento in un buon risultato complessivo (seppure con 1 cm di differenza tra le due gambe, facilmente emendabile con un piccolo rialzo) e in una complicanza facente parte del normale quadro dell'intervento (lesione nervosa a dx, più probabile nel caso di specie non trattandosi di protesizzazione standard);
-atteso che i CTU hanno definito il caso come assai complesso, hanno dato atto dell'assenza di linee guida e hanno qualificato la lesione nervosa quale (incolpevole) complicanza, non si comprende come si possa conciliare tutto ciò con la loro insistenza su un errore vero e proprio laddove gli ortopedici procedettero a dx all'allungamento dell'arto di 1 cm di troppo: quasi che nell'ambito di un intervento assai difficile si potessero tenere distinte (il che non è) alcune aree operative non giustificabili, rispetto ad altre che sono giustificabili;
in verità, la notevole complessità dell'intervento attiene all'intero operare dei medici, e non è scindibile in più aspetti autonomi;
-ecco allora che nel contesto di un quadro clinico assai compromesso e di un intervento (protesi bilaterale) assai complesso e di difficile esecuzione, non può rinvenirsi una effettiva condotta connotata da colpa grave in capo agli ortopedici;
-a fronte di una paziente quale la che già camminava a stento e con dolore, di una sicura Pt_1
indicazione alla protesi bilaterale alle anche, di una notevole complessità del caso anche dal punto di vista esecutivo e di assenza di linee guida, la circostanza che nel contesto della seconda operazione l'arto dx sia alfine risultato più lungo di (appena) 1 cm non può costituire elemento idoneo a fondare una dedotta malpractice.
In quarto luogo, i CTU hanno rilevato la mancanza di prova di idonea riabilitazione dopo le dimissioni effettuate in data 7 ottobre 2016 (dopo un periodo di riabilitazione presso con quadro Parte_2
neurologico rimasto invariato sino a quel momento) a seguito del secondo intervento.
Come chiarito dai CTU, la riabilitazione dopo le dimissioni avrebbe certamente migliorato il quadro complessivo, peculiarmente dal punto di vista della lesione nervosa.
pagina 35 di 40 Ma, nulla di specifico avendo la al fine di provare la avvenuta riabilitazione, Parte_8
giocoforza nessun rimprovero di asserito peggioramento o di mancato miglioramento è addebitabile ai medici ortopedici.
A tale proposito si osserva che è privo di rilevanza il documento K qui prodotto dalla , Pt_1 consistente in una “relazione” che pare provenire da tale centro Rehabilita;
infatti, tale “relazione” è priva di data e di firma e presenta un contenuto assai generico e decontestualizzato, di per sé irrilevante. Null'altro è stato prodotto sul punto dalla ricorrente.
Infine, nessuna responsabilità è ascrivibile ai medici rispetto al consenso informato.
A dire dei CTU, il modulo di consenso informato non conteneva uno specifico riferimento alle lesioni nervose in cui avrebbero potuto esitare gli interventi (come poi accadde a dx).
Orbene, il quadro della era così compromesso (dolore, perdita di funzionalità nella Pt_1
deambulazione) che difettano in radice elementi che consentano di ritenere che la stessa, se anche fosse stata informata di possibili esitazioni nervose pregiudizievoli quale conseguenza possibile degli interventi, si sarebbe astenuta dall'acconsentire ai due interventi (invece, assolutamente indicati come detto, e anzi proprio necessari).
Come evidenziato dai CTU, “la paziente non aveva altra possibilità che essere sottoposta a intervento di protesizzazione”.
2.d.
Esaminati i chiarimenti offerti nel presente giudizio dal prof. (CTU in sede di procedimento Per_2
ex art. 696 bis c.p.c.) a seguito di richiesta formulata dal Giudice onorario (si veda la nota depositata dal prof. in data 9 giugno 2022), non si rinvengono elementi di giudizio ostativi alla Per_2
soluzione decisoria appena adottata, escludente malpractice.
Infatti, il prof. : Per_2
-ha ribadito il grave quadro di cui era portatrice la ante interventi (displasia congenita alle Pt_1
anche; grave sovvertimento anatomico articolare);
-ha ribadito che gli interventi erano indicati;
-ha escluso malpractice per l'operazione all'anca sx;
-ha ribadito l'eccessivo allungamento dell'arto dx (ma di ciò si è detto);
-ha confermato che la successiva riabilitazione fu carente;
pagina 36 di 40 -ha evidenziato che, pur a fronte di documentazione frammentaria offerta sul punto dalla SS, la sofferenza del nervo sciatico regredì in parte;
-ha evidenziato che la retrazione importante della muscolatura della posteriore gamba dx “è da ricondurre a un deficit di riabilitazione” (certamente, è possibile affermare, non addebitabile ai medici).
2.e.
Il dott. costituendosi nel presente giudizio ha prodotto sub documento 4 la relazione di Parte_3
consulenza tecnica redatta dalla dott. in Medicina legale e dal dott. Persona_7
in Ortopedia su incarico del Pubblico Ministero, nell'ambito delle indagini Persona_8
svolte a carico del predetto dott. e del dott. ai quali era stato ascritto il Parte_3 Parte_4
reato p. e p. dagli articoli 590,583 c.p., persona offesa la SS (procedimento penale n. 7406/2017
R.G.N.R.).
Orbene, si tratta di risultanze tecniche liberamente valutabili dalla scrivente Giudicante, al pari di ciò che è scaturito dal procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si deve peraltro constatare che (inspiegabilmente) le altre parti sembrano non avere dato peso a tale produzione, quasi che tale relazione medico-legale dovesse essere “accantonata” come ininfluente ai fini del decidere (il che non è).
Altra cosa è rilevare che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale emesso dal
Giudice per le indagini preliminari (docc. da 1 a 3 dott. ) costituisce un esito decisorio Parte_3
avente valenza neutra rispetto al presente giudizio civile.
Dunque, i medici Specialisti incaricati dal Pubblico Ministero hanno dato corso ad accertamenti anch'essi importanti e qui da soppesare, che li hanno portati a escludere condotte illecite.
I due consulenti, dopo avere attentamente ripercorso (relazione, pagine da 1 a 21) la vicenda clinica e di cura della e dopo avere ben spiegato cosa significhi essere portatore di displasia alle anche Pt_1
(il cotile cioè la parte di bacino destinata a ospitare la testa del femore è più piccolo della testa del femore;
ergo si determina la sublussazione della testa femorale che tende a risalire come nel caso di specie), hanno condivisibilmente evidenziato:
pagina 37 di 40 -che la paziente prima degli interventi presentava un grave quadro di LCA;
-che l'indicazione di protesi d'anca bilaterale era assolutamente corretta e in linea con le indicazioni date dalla letteratura in argomento;
-che l'intervento di protesizzazione di un'anca affetta da LCA è “un intervento molto più difficile di un'artroprotesi su artrosi ma con cotile posizionato normalmente”;
-che nel caso di specie la difficoltà era ancora maggiore “a causa del precedente intervento di osteotomia di Chiari con mezzi di sintesi ancora in sede”; il precedente intervento aveva infatti
“sicuramente ulteriormente sovvertito l'anatomia usuale”;
-che “la lunghezza degli arti, quando si tratta di interventi di artroprotesi eseguiti su lussazione congenita”, viene “inevitabilmente a variare, con ovvie ripercussioni, quindi, anche sulle concrete possibilità di ottenere un perfetto allineamento tra i due arti” (pag. 23); ovvio poi essendo che, dovendosi prima operare una gamba e poi l'altra, a seguito del primo intervento -in via temporanea- si crea una gamba più lunga dell'altra, perché solamente con il secondo intervento si mira a rendere possibilmente parimetrici i due arti;
-che “l'allineamento parimetrico fra i due arti è sempre auspicabile ma, purtroppo, non sempre raggiungibile, e ciò non per errore tecnico da parte dell'operatore, ma per difficoltà oggettive intrinseche esecutive molto probabilmente connesse sia alla tipologia d'intervento, sia alla complessa situazione locale di cui si è sopra detto e che, come tali, non hanno permesso un allungamento analogo
a quello ottenuto nell'arto controlaterale” (pag. 25);
-che il primo intervento (artroprotesi anca sx) eseguito sulla va esente da censure;
Pt_1
-che non è possibile fornire una spiegazione eziologica certa del danno neurologico esitato al secondo intervento eseguito sulla (paresi di SPE e di SPI a dx), “trattandosi di complicanza sì nota, Pt_1
descritta e studiata nella letteratura scientifica, ma per molti aspetti non ancora integralmente chiarita, avendo una probabilmente multifattoriale. Considerata, quindi, l'estrema complessità dell'intervento e lo stato clinico anatomico locale (LCA già trattata in precedenza con intervento di chiari), il descritto buon posizionamento protesico e la mancanza di allungamento - sicuramente non oltre quello considerato accettabile in letteratura – conducono a considerare tale danno neurologico mera complicanza non prevenibile e, quindi, non altrimenti evitabile ” (pag. 26);
-che “né la residua dismetria, né tanto meno il danno neurologico riportato a seguito dell'intervento di artroprotesi d'anca destra sono da correlarsi … ad errori tecnici e/o a manovre incongrue attuate nel corso” dell'intervento a dx (pag. 27).
pagina 38 di 40 Dunque, le risultanze accertative originate dal procedimento penale fanno ancor più propendere per un esito decisorio, in sede civile, favorevole alla esclusione di condotte di malpractice in capo ai due medici.
Infatti, i due consulenti in sede penale hanno bene spiegato come sia impossibile eliminare il rischio
(pur con ogni attenzione prestata durante i descritti interventi assai complessi e difficili) di un non perfetto allineamento fra i due arti inferiori protesizzati, e di lesioni neurologiche.
2.f.
Per tutte le ragioni esposte, difettano elementi per addebitare ai medici profili di responsabilità.
Con la conseguenza che cade anche l'addebito di responsabilità nei confronti di non Parte_2
potendo la struttura rispondere di alcunché ove difetti malpractice del sanitario.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite (in sede di precisazione delle conclusioni) dalla sola . Parte_5
Si dà atto che il chiamato in causa dott. , il quale in sede di precisazione delle Parte_3
conclusioni non ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, a pagina 16-17 della comparsa conclusionale ha chiesto, previa rimessione della causa in istruttoria, “l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 co, 6° c.p.c., ove occorra, qui di seguito integralmente ritrascrivendoli …”.
Anche qualora si trattasse di insistenza istruttoria da considerarsi tempestiva, si dovrebbe constatare anche in questo caso l'irrilevanza dei mezzi di prova richiesti, atteso l'esito decisorio raggiunto.
Ogni altra questione, domanda o eccezione risulta assorbita.
C)
Attesa la peculiarità e difficoltà del caso trattato;
attese le complessità accertative sopra evidenziate;
atteso che le valutazioni effettuate dai CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno potuto nel loro complesso indurre la parte attrice a convincersi della possibilità di ottenere concreto Pt_1
pagina 39 di 40 ristoro per i dedotti danni in sede di giudizio di merito, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (spese legali e di CTP affrontate da tutte le parti;
spese di CTU poste a carico della come da decreto di liquidazione di cui al documento E attoreo) Pt_1
restano a carico delle parti che ebbero rispettivamente ad anticiparle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta la domanda formulata da Parte_1
• Dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
• Dispone che le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. restino in via definitiva a carico delle parti che ebbero rispettivamente ad anticiparle.
Così deciso in Bologna l'8 giugno 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 40 di 40
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8 maggio 2020 da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti in data 7 febbraio 2018 n. 62245 Rep.
Notaio di Napoli, dall'avvocato Fulvio Ricca del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata Per_1
con il medesimo in Bologna, Via San Marcellino 3-2/A presso lo studio dell'avvocato Armando
Accongiagioco nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 CP_1
, con sede in Bologna, Viale Quirico Filopanti n. 12, C.F. CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati
Andrea Astolfi, Francesca Di Marco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Solferino n. 11
e con la chiamata in causa di:
C.F. Parte_3 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gabriele Bordoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Viale XII
Giugno n. 2
C.F. Parte_4 CodiceFiscale_3
pagina 1 di 40 rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Flavio Pana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vicenza, Piazza
Pontelandolfo n. 6 nonché di:
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_5 [...]
con sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, C.F. CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente fra loro, dagli avvocati Elisa Righi e Gianluca Giorgi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Bologna, Via Rolandino n. 2
in punto a: malpractice, risarcimento del danno alla persona.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice : Pt_1
come da foglio depositato telematicamente in data 1° dicembre 2023 e quindi:
“Si conclude affinché il Tribunale voglia:
a) Dichiarare in persona del legale rapp.te p.t. responsabile Parte_2 dell'evento lesivo descritto per la responsabilità della casa di cura che ha nei confronti della paziente per la natura contrattuale che scaturisce: 1) ai sensi dell'art. 1218 c.c., portando Parte_1 all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico;
2) Parte_2 nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” della stessa paziente, o comunque dalla medesima scelto;
b) in subordine, qualora il Giudice adito non dovesse sussumere, nei confronti della Parte_2 la fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della responsabilità contrattuale, si chiede
[...]
espressamente che la medesima condanna sopra indicata venga pronunciata ex art. 2043 c.c.;
c) dichiarare che l'invalidità permanente totale alla gamba destra (compreso anche del nervo sciatico che da solo è pari al 18%) sia pari al 33% - 38% e per l'effetto, condannare i convenuti in solido e/o alternativamente, al pagamento in favore dell'istante, la signora , dell'importo € Parte_1
pagina 2 di 40 243.730,00 oltre interessi dalla messa in mora o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in virtù di tutta la documentazione agli atti;
d) Condannare i convenuti in solido e/o alternativamente al pagamento in favore dell'istante, sig.ra del danno di lucro cessante derivante dalle impossibilità di svolgere le attività di Parte_1 casalinga che ha comportato e comporta necessariamente l'aiuto di una persona estranea, ed inoltre delle spese aggravanti derivanti dall'handicap che ne è derivato dato che necessita sempre di strutture attrezzate all'invalidità. Con condanna secondo l'equo apprezzamento del Magistrato;
e) Condannare i convenuti in solido e/o alternativamente alla restituzione delle spese di CTU anticipate nel corso dell'ATP dalla sig.ra pari ad euro 6.978,00 (5.719,68 liquidato + iva 22% per Parte_1
euro 1.258,32);
f) Con vittoria di spese diritti ed onorari sia della presente procedura e sia dell'ATP al sottoscritto avv.
Fulvio Ricca per fattone anticipo, con iva, cpa e rimborso spese generali”.
parte convenuta Parte_2
come da foglio depositato telematicamente in data 11 dicembre 2023 e quindi:
“Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte da parte ricorrente e/o da qualsivoglia ulteriore parte del giudizio nei confronti di in quanto infondate in Parte_2
fatto e in diritto e dichiarare esente da ogni responsabilità, condannando la Parte_2
ricorrente e/o chi di ragione a rifondere alle concludenti spese, diritti ed onorari di causa;
b) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse Parte_2
essere ritenuta responsabile di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte ricorrente, anche in via solidale con i dottori e , accertare le rispettive Parte_3 Parte_4 porzioni di responsabilità delle parti convenute e terze chiamate, limitando l'eventuale condanna di alla quota di competenza e, in ogni caso, condannare con i dottori Parte_2 Parte_3
e a rimborsare di ogni somma che la medesima
[...] Parte_4 Parte_2
fosse tenuta a corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della rispettiva eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale”.
chiamato in causa dott. : Parte_3
come da foglio depositato telematicamente in data 1° dicembre 2023 e quindi:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda od eccezione respinta,
pagina 3 di 40 in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda azionata dalla ricorrente ex art. 2043 c.c. per indeterminatezza e le altre perché infondate, parimenti dichiarando inammissibile la chiamata in causa del comparente ad opera di e di in difetto dei Parte_2 Controparte_4
presupposti; nel merito, respingere ogni domanda azionata verso il dott. , anche in via mediata, Parte_3 perché infondata in fatto e diritto, nell'an così come nel quantum debeatur; in subordine, per ogni ipotesi di soccombenza del comparente anche parziale e ad ogni titolo e verso ogni parte del contenzioso, condannare a manlevarlo e tenerlo Parte_5
integralmente indenne od a rifonderlo, con ogni annesso;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
chiamato in causa dott. : Parte_4
come da foglio depositato telematicamente in data 23 novembre 2023 e quindi:
“In via principale:
-rigettarsi le domande di parte ricorrente e di nei confronti del dr. in Parte_2 Parte_4
quanto infondate in fatto e in diritto;
-condannarsi a rifondere al dr. le spese e competenze di lite, Parte_2 Parte_4 comprese quelle dell'ATP con distrazione a favore del procuratore antistatario.
In via subordinata:
-nell'ipotesi che fosse accertata una qualche forma di responsabilità in capo al dr. si chiede Parte_4
che egli venga manlevato da in forza della polizza di assicurazione contratta Parte_5
con condanna al pagamento diretto alla ricorrente;
-condannarsi , ai sensi degli art. 1917, comma 3, e 1932, c.c. a rimborsare Parte_5
il dr. di tutte le spese di difesa sostenute nella presente controversia, comprese quelle Parte_4 dell'accertamento tecnico preventivo”.
chiamata in causa ASSICURATRICE MILANESE: come da fogli depositati telematicamente in data 11 dicembre 2023 e quindi:
________rispetto all'azione proposta dal dott. : Parte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre il quantum richiesto anche in applicazione del dettato dell'art. 1227 commi 1 e/o 2
c.c.;
pagina 4 di 40 con riferimento alla azione di garanzia assicurativa: in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_3 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
-che la Struttura Sanitaria è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_3
-che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
-che qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460
c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
a. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto ad in Parte_2 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti, la esibizione in causa della polizza assicurativa, completa di tutte le condizioni generali di contratto, nel cui ambito di operatività rientra il sinistro occorso alla sig.ra . Pt_1
b. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_3
l'esibizione in causa del contratto di collaborazione in essere tra le parti nell'anno 2016;
c. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_3
l'esibizione in causa della documentazione contabile (estratto del Registro IVA acquisti;
estratto del Registro IVA vendite;
fatture; buste paga) attestante i pagamenti effettuati dalla in favore del medico per l'attività prestata nel corso dell'anno 2016; Controparte_5
d. ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in causa dei turni di servizio Parte_2 del Dr. nell'anno 2016; Parte_3
e. ammettere prova per interrogatorio formale del rappresentante legale pro-tempore di
[...]
e del Dr. , nonché prova per testi suoi seguenti capitoli di Parte_2 Parte_3
prova:
pagina 5 di 40 1) vero che il Dott. , nell'anno 2016 (ovvero nel periodo in cui è stata eseguita la Parte_3
prestazione oggetto di critica), ha esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di Parte_2
2) vero che, per tutta la durata del rapporto con il Dott. ha Parte_2 Parte_2 Parte_3 prestato la sua attività lavorativa all'interno del reparto di Ortopedia e Traumatologia, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
3) Vero che la Direzione Sanitaria della organizzava gli interventi, fissava orari di lavoro, CP_6
doveva essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare delle regole disciplinari dettate dalle società scientifiche;
4) Vero che il Dott. doveva garantire la propria presenza per un numero minimo di Parte_3
ore settimanali;
5) Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, mensili e predeterminati di Parte_3 Pt_2
Parte_2
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo pro tempore (attuali e del giugno 2016) tutti domiciliati presso la sede della predetta Struttura. Parte_2
f. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
6) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 3 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2013 da per l'assicurazione della rc Controparte_7 professionale medica”.
7) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 4 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2014 da UnipolSai s.p.a. per l'assicurazione della rc professionale medica”.
Si indica a teste la Dr. , domiciliata presso in San Cesario Testimone_1 Parte_5 sul Panaro, Corso Libertà n. 53”.
__________rispetto all'azione proposta dal dott. : Parte_4
“in via principale, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre il quantum richiesto anche in applicazione del dettato dell'art. 1227 commi 1 e/o 2
c.c.; con riferimento alla azione di garanzia assicurativa: in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
pagina 6 di 40 in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_4 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
-che la Struttura è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e CP_5 manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_4 che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
-che qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460
c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
a. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto ad in Parte_2 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti, la esibizione in causa della polizza assicurativa, completa di tutte le condizioni generali di contratto, nel cui ambito di operatività rientra il sinistro occorso alla sig.ra . Pt_1
b. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_4
l'esibizione in causa del contratto di collaborazione in essere tra le parti nell'anno 2016;
c. ordinare ex art. 210 c.p.c. tanto a quanto al Dr. Parte_2 Parte_4
l'esibizione in causa della documentazione contabile (estratto del Registro IVA acquisti;
estratto del Registro IVA vendite;
fatture; buste paga) attestante i pagamenti effettuati dalla in favore del medico per l'attività prestata nel corso dell'anno 2016; Controparte_5
d. ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in causa dei turni di servizio Parte_2 del Dr. nell'anno 2016; Parte_4
e. ammettere prova per interrogatorio formale del rappresentante legale pro-tempore di
[...]
e del Dr. , nonché prova per testi suoi seguenti capitoli di prova: Parte_2 Parte_4
1) vero che il Dott. , nell'anno 2016 (ovvero nel periodo in cui è stata eseguita la Parte_4
prestazione oggetto di critica), ha esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di Parte_2
2) vero che, per tutta la durata del rapporto con il Dott. Parte_2 [...]
ha prestato la sua attività lavorativa all'interno del reparto di Ortopedia e Parte_4
Traumatologia, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
pagina 7 di 40 3) Vero che la Direzione Sanitaria della organizzava gli interventi, fissava orari di lavoro, CP_6
doveva essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare delle regole disciplinari dettate dalle società scientifiche;
4) Vero che il Dott. doveva garantire la propria presenza per un numero minimo Parte_4
di ore settimanali;
5) Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, mensili e predeterminati di Parte_4
Parte_2
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo pro tempore (attuali e del giugno 2016) tutti domiciliati presso la sede della predetta Struttura. Parte_2
f. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
6) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 3 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2013 da per l'assicurazione Controparte_7 della r.c. professionale medica”.
7) Vero che il documento che Le si rammostra sub doc. 4 è rappresentato dalle condizioni contrattuali ed economiche applicate nell'anno 2014 da UnipolSai s.p.a. per l'assicurazione della r.c. professionale medica”.
Si indica a teste la Dr. , domiciliata presso in San Cesario Testimone_1 Parte_5 sul Panaro, Corso Libertà n. 53”.
FATTO E DIRITTO
A)
in data 8 maggio 2020 depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale Parte_1
intestato.
Esponeva:
-di soffrire di severa coxartrosi bilaterale e di Lussazione Congenita delle Anche (LCA);
-di essere stata sottoposta, su indicazione dell'ortopedico dott. , a due interventi Parte_3 di protesi alle anche, dapprima all'anca sinistra in data 19 febbraio 2016 e poi all'anca destra in data 16 settembre 2016;
-che entrambi gli interventi venivano eseguiti presso di Bologna Parte_2
(operatori: il dott. e il dott. ); Parte_3 Parte_4
pagina 8 di 40 -che i due interventi non davano gli esiti sperati, sia per effetto dell'inserimento di protesi sovradimensionate sia per la intervenuta lesione dei nervi sciatici dell'arto destro (sia lo Sciatico
Popliteo Interno –SPI- sia lo Sciatico Popliteo Esterno –SPE-), con conseguenti gravi danni alla persona e grave compromissione della qualità della vita;
-di avere svolto le procedure di negoziazione assistita e di mediazione, al fine di conseguire il risarcimento dei danni, senza esito;
-di avere instaurato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti al Tribunale intestato (n. 13108/2018
R.G.), esitato nella relazione depositata in data 24 febbraio 2020 dai CTU dott. e Persona_2
dott. Persona_3
-di riportarsi alle osservazioni svolte (rispetto alla CTU) dal dott. come da Persona_4
elaborato del 16 aprile 2020 prodotto sub A e riportato nel corpo del ricorso (pagine da 6 a 52 del ricorso);
-che il perito incaricato quantificava il danno biologico permanente in una percentuale superiore a quella indicata dai CTU (invocando anche il manifestarsi di una sindrome depressiva grave, e di obesità originata dagli interventi mal riusciti), si doleva che i CTU avessero escluso la perdita della capacità lavorativa generica (al contrario, l'attività di casalinga era divenuta impossibile per effetto degli interventi), contestava che la riabilitazione successiva agli interventi fosse stata mal condotta e insisteva affinché fosse ravvisata anche invalidità temporanea;
-di ravvisare la responsabilità contrattuale e in subordine extracontrattuale della struttura sanitaria, anche avuto riguardo ai doveri informativi, qui omessi rispetto ai rischi di aggravamento (se correttamente informata, la non si sarebbe sottoposta ai trattamenti o ne avrebbe scelti di Pt_1
diversi).
Prospettava quindi le seguenti voci di danno: danno biologico permanente nella percentuale del 53% con personalizzazione del 25%; invalidità temporanea totale e parziale quantificabile in euro 20.000,00; perdita della capacità lavorativa generica da calcolarsi sulla base del triplo della pensione sociale per complessivi euro 371.000,00; spese per trasferimenti, soggiorni, attrezzi per deambulazione, e anche spese mediche, di assistenza, riabilitazione e varie per euro 10.300,00 a forfait;
e così complessivi euro
920.000,00.
Ravvisava i presupposti per convenire (direttamente) in giudizio anche , Controparte_8
Compagnia assicuratrice di Parte_2
Concludeva chiedendo che le parti convenute fossero condannate al risarcimento dei danni (in principalità ex art. 1218 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c.), in solido e/o alternativamente con coloro che eventualmente fossero chiamati in causa, per complessivi euro 920.000,00 o per la diversa somma pagina 9 di 40 accertata come dovuta, oltre alle “ulteriori spese illiquide” e alle spese del procedimento ex art. 696 bis
c.p.c., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Veniva così instaurata la causa intestata, assegnata al Giudice dott. Maria Laura Benini.
Il Giudice designato con decreto emesso in data 12 maggio 2020 fissava udienza in presenza in data 23 settembre 2020.
Le resistenti e si costituivano Parte_2 Controparte_8 tempestivamente in data 11 settembre 2020, ripercorrendo l'iter di cura della e gli esiti della Pt_1
CTU svolta ante causam, e contestando le osservazioni del perito di parte ricorrente versate nella relazione del 16 aprile 2020.
In via preliminare chiedevano che fosse disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Evidenziavano l'inapplicabilità della legge 24/2017 (entrata in vigore il 1° aprile 2017), dovendosi applicare -a fronte di fatti occorsi nel 2016- la disciplina della legge DU del 2012 la quale prevede la responsabilità contrattuale sia della struttura sia dei sanitari coinvolti nella prospettata malpractice.
Sempre in via preliminare chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di CP_4 legittimazione passiva rispetto all'azione diretta proposta dalla;
non era gravata da Pt_1 CP_4
alcun obbligo diretto nei confronti della , e ciò anche alla luce della legge IA (il cui Pt_1 articolo 12 aggancia l'azione diretta alla promulgazione del D.M. attuativo previsto dall'articolo 10 comma 6, non verificatasi).
Ancora in via preliminare le resistenti chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa il dott.
e il dott. , per essere tenute indenni e manlevate per il denegato caso di Parte_3 Parte_4
soccombenza.
Nel merito, in via principale, chiedevano che ogni avversa domanda fosse rigettata in quanto infondata;
a tal proposito:
-condividevano le risultanze della CTU laddove era stata esclusa la responsabilità con riguardo all'intervento a sinistra;
-ritenevano non convincenti i profili di malpractice ravvisati dai CTU con riferimento all'intervento a destra (si era trattato di un intervento di eccezionale complessità tecnica, rispetto al quale difettavano dolo o colpa grave anche perché la lesione nervosa riportata dalla SS apparteneva al novero dei rischi connessi alla difficoltà del caso);
pagina 10 di 40 -deducevano che la ricorrente non aveva specificamente indicato profili di responsabilità della struttura, la cui organizzazione era stata ineccepibile;
comunque doveva considerarsi prevalente il contributo causale dei due medici;
-deducevano l'esorbitanza delle pretese risarcitorie vantate dalla;
in particolare, la dedotta Pt_1
incapacità lavorativa era da considerarsi indimostrata, anche alla luce della grave pregressa patologia congenita che affliggeva la ricorrente e che già ne minava l'autonomia anche quale casalinga.
Nel merito, in via subordinata, così concludevano:
“nella denegata e non creduta ipotesi in cui e/o Parte_2 Controparte_9
dovessero essere ritenute responsabili di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte ricorrente, anche in via solidale con i dottori e , accertare le Parte_3 Parte_4 rispettive porzioni di responsabilità delle parti convenute e terze chiamate, limitando l'eventuale condanna di e/o alla quota di competenza e, in Parte_2 Controparte_9
ogni caso, condannare i dottori e a rimborsare Parte_3 Parte_4 [...]
e/o di ogni somma che le medesime fossero tenute a Parte_2 Controparte_9
corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della rispettiva eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale”.
Il Giudice con decreto -emesso ex art. 269 c.p.c. in data 21 settembre 2020- autorizzava la chiamata in causa del dott. e del dott. , fissando nuova prima Parte_3 Parte_4
udienza in data 16 dicembre 2020.
In data 1° dicembre 2020 la ricorrente depositava telematicamente tutto il fascicolo (atti e documenti) del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Il chiamato in causa , tempestivamente costituitosi in data 1° dicembre Parte_3 Pt_3
2020:
§ in via preliminare chiedeva:
-che fosse disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione;
-di essere autorizzato a chiamare in causa per essere dalla stessa Controparte_10
manlevata in caso di soccombenza;
-che fosse dichiarata la nullità per indeterminatezza della domanda proposta dalla ricorrente ex art. 2043 c.c., e conseguentemente della domanda di regresso anticipato proposta dalle chiamanti;
pagina 11 di 40 § nel merito:
-deduceva che il proprio operato doveva considerarsi esente da censure, come già accertato in sede penale (vi era indicazione univoca alla protesizzazione delle anche;
il caso era complesso, senza specifiche linee guida;
la condizione attuale della andava attribuita a un inadeguato trattamento Pt_1
riabilitativo e al fatto che essa non si era sottoposta ai necessari controlli dopo gli interventi);
-contestava le pretese avverse anche nel quantum;
-chiedeva il rigetto di ogni domanda azionata nei propri confronti, e in subordine che la Compagnia
ASSICURATRICE fosse condannata a tenerlo indenne. Pt_5
Il chiamato in causa tempestivamente costituitosi in data 4 dicembre Parte_4
2020:
§ in via preliminare chiedeva:
-che fosse disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione;
-di essere autorizzato a chiamare in causa per essere dalla stessa Controparte_10
manlevata in caso di soccombenza;
§ nel merito:
-evidenziava: che le prestazioni richieste ai due sanitari implicavano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, in un settore privo di linee guida codificate;
di avere eseguito in modo ineccepibile il primo intervento di artroprotesi anca sx del 19 febbraio 2016; quanto al secondo intervento del 16 settembre 2016, di essere stato il secondo operatore e di essersi in tale veste limitato a presenziare all'intervento chirurgico;
di contestare l'addebito di responsabilità delineato dai CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quanto al II intervento (l'esito era dipeso dalla difficoltà tecnica dell'intervento e da inevitabili complicanze post operatorie -deficit dello sciatico-); che non vi era traccia della esecuzione ad opera della ricorrente di un'adeguata riabilitazione, dal che era derivata la retrazione del tendine di Achille;
-contestava le pretese avverse anche nel quantum;
-contestava le risultanze della perizia di parte datata 16 aprile 2020, prodotta dalla ricorrente;
-concludeva chiedendo: in via principale, che ogni domanda fosse rigettata;
in via subordinata, che fossero determinati gli apporti causali di ciascun soggetto, ricorrente compresa, con determinazione delle quote di rispettiva competenza;
in via ulteriormente subordinata, di essere tenuto indenne da
, in ogni caso con rimborso delle spese di lite e con condanna al Parte_5
pagamento diretto in favore della ricorrente delle somme liquidate in suo favore.
Il Difensore si dichiarava antistatario.
pagina 12 di 40 Il Giudice con decreto -emesso ex art. 269 c.p.c. in data 11 dicembre 2020- autorizzava la chiamata in causa di come da istanza dei medici chiamati in causa, e fissava Parte_5
nuova prima udienza in data 11 marzo 2021.
Dopodiché con decreto emesso in data 22 febbraio 2021 disponeva che tale udienza si svolgesse con modalità cartolare, con termine sino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte.
La chiamata in causa , costituitasi in data 1° marzo 2021 con Parte_5
riferimento alla chiamata in causa effettuata dal dott. : Parte_3
a.
-faceva proprie le difese dell'assicurato;
-invocava il disposto di cui all'articolo 1227 c.c., sottolineando l'assenza di documentazione che attestasse lo svolgimento da parte della di un adeguato percorso riabilitativo dopo gli Pt_1
interventi;
-quindi chiedeva: in via principale, che la domanda attorea fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, che fosse operata la riduzione del quantum anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.;
b.
-eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 16 di polizza, punti 2 e 3 poiché, in caso di condanna del medico al risarcimento del danno in favore della , la domanda subordinata di Pt_1
manleva non poteva essere accolta avendo il dott. agito in veste di medico intra moenia Parte_3
della struttura sanitaria (il che esulava dalla polizza);
-con riferimento alla domanda di rivalsa formulata dalla struttura nei confronti del medico, eccepiva l'inoperatività della garanzia ex art. 16 punto 4 della polizza, poiché la norma limitava la garanzia al caso di colpa grave, qui da escludere;
-deduceva l'esistenza all'epoca di un rapporto di lavoro subordinato tra il dott. e la Parte_3 struttura, il che obbligava quest'ultima a stipulare a suo vantaggio una polizza per la responsabilità civile professionale;
da ciò discendeva l'applicazione dell'articolo 25 del CCNL, con riferimento ai limiti dell'azione di rivalsa e all'obbligo di garanzia della struttura;
-in subordine, invocava i limiti dell'indennizzo dovuto all'assicurato, con conseguente necessità di accertare la quota di responsabilità diretta del medico;
-così concludeva con riferimento all'azione di garanzia assicurativa:
pagina 13 di 40 “in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza
e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_3 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
−che la Struttura Sanitaria è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_3 che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
−che, qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460 c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico”.
La chiamata in causa , costituitasi in data 1° marzo 2021 con Parte_5
riferimento alla chiamata in causa effettuata dal dott. : Parte_4
a.
-faceva proprie le difese dell'assicurato;
-invocava il disposto di cui all'articolo 1227 c.c., sottolineando l'assenza di documentazione che attestasse lo svolgimento da parte della di un adeguato percorso riabilitativo dopo gli Pt_1
interventi;
-chiedeva: in via principale, che la domanda attorea fosse rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, che fosse operata la riduzione del quantum anche in applicazione dell'art. 1227 co.
1 e 2 c.c.;
b.
-eccepiva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 16 di polizza, punti 2 e 3 poiché, in caso di condanna del dott. al risarcimento del danno in favore della , la domanda Parte_4 Pt_1
subordinata di manleva non poteva essere accolta avendo egli agito in veste di medico intra moenia della struttura sanitaria (il che esulava dalla polizza);
pagina 14 di 40 -con riferimento alla domanda di rivalsa formulata dalla struttura nei confronti del medico, eccepiva l'inoperatività della garanzia ex art. 16 punto 4 della polizza, poiché detta norma limitava la garanzia al caso di colpa grave, qui da escludere;
-deduceva l'esistenza all'epoca di un rapporto di lavoro subordinato tra il dott. e la Parte_4 struttura, il che obbligava quest'ultima a stipulare a suo vantaggio una polizza per la responsabilità civile professionale;
da ciò discendeva l'applicazione dell'articolo 25 del CCNL, con riferimento ai limiti dell'azione di rivalsa e all'obbligo di garanzia della struttura;
-in subordine, invocava i limiti dell'indennizzo dovuto all'assicurato, con conseguente necessità di accertare la quota di responsabilità diretta del medico.
-così concludeva con riferimento all'azione di garanzia assicurativa:
“in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti e nella polizza
e, in generale, per estraneità della fattispecie rispetto all'oggetto del contratto;
in subordine, respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c. in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Compagnia alla sola quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato; con riferimento ai rapporti tra il Dr. e anche previo accertamento Parte_4 Parte_2 incidentale della esistenza tra le parti all'epoca dei fatti di causa di un rapporto di lavoro subordinato, accertare e dichiarare:
−che la Struttura Sanitaria è obbligata ai sensi dell'art. 25 del CCNL AIOP a tenere indenne e manlevato il Dr. per tutti gli importi che egli si vedesse costretto a corrispondere all'attrice; Parte_4 che l'eventuale azione di rivalsa sarebbe accoglibile nei limiti fissati dall'art. 25 del CCNL AIOP;
−che, qualora la Struttura Sanitaria avesse disatteso l'obbligo di stipulare in favore del medico adeguata polizza per la r.c. professionale, l'eventuale azione di rivalsa risulterebbe inammissibile ex art. 1460 c.c. e la Struttura Sanitaria sarebbe obbligata a risarcire il danno subito dal medico”.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato.
Inoltre, la Difesa del dott. in data 10 marzo 2021 depositava note scritte “integrative”, Parte_3
tardive e anche inammissibili poiché costituenti replica non prevista dal codice di rito in caso di trattazione scritta.
pagina 15 di 40 All'udienza cartolare dell'11 marzo 2021 il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e fissava udienza ex art. 183 c.p.c. in data 29 aprile 2021 con trattazione cartolare e quindi con note scritte sino a 5 giorni prima.
Le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato.
State il trasferimento in Corte di Appello del Giudice dott. Benini, in data 20 aprile 2021 il fascicolo veniva assegnato al Giudice onorario dott. Giuseppina Annalisa Benenati.
Il Giudice onorario all'udienza cartolare ex art. 183 c.p.c. del 29 aprile 2021 assegnava i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e fissava udienza di prosecuzione con modalità cartolare in data 21 settembre 2021 e quindi con note scritte sino a 5 giorni prima.
Le parti depositavano le memorie, e note scritte entro il termine assegnato, eccetto Parte_5
che le depositava tardivamente in data 17 settembre 2021.
[...]
Il Giudice onorario all'udienza cartolare del 21 settembre 2021 fissava udienza di prosecuzione in presenza, in data 9 novembre 2021.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante prendeva possesso in Terza Sezione Civile subentrando nel ruolo del Giudice dott. Benini nel frattempo trasferitasi, su domanda, presso la Corte
d'Appello di Bologna, e quindi anche nella presente causa.
All'udienza, svoltasi in presenza in data 9 novembre 2021, il Giudice onorario disponeva la convocazione a chiarimenti del CTU prof. (nominato nel procedimento ex art. 696 Persona_2
bis c.p.c.), fissando udienza in presenza in data 22 dicembre 2021.
Il Giudice onorario con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2021 disponeva la trattazione scritta sempre per il 22 dicembre 2021, con termine sino a 5 gg prima per il deposito di note scritte;
disponeva altresì che il prof. prestasse giuramento. Per_2
Parte attrice e depositavano note scritte. Parte_5
pagina 16 di 40 Il Giudice onorario con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2021 aggiornava la trattazione cartolare al 26 gennaio 2022, assegnando termine di gg 5 prima di tale data per il deposito delle note scritte.
Le parti depositavano note scritte entro il termine da ultimo assegnato (tardive, le note di depositate il 24 gennaio 2022). Parte_5
In occasione dell'udienza cartolare del 26 gennaio 2022 il Giudice onorario conferiva l'incarico al CTU come da quesito integrativo formulato in data 9 novembre 2021, assegnando termine del 15 aprile 2022 per il deposito della relazione integrativa e fissando udienza di prosecuzione in presenza in data 11 maggio 2022.
All'udienza dell'11 maggio 2022, svoltasi in presenza, il Giudice onorario aggiornava la causa al 29 giugno 2022 al fine di consentire al CTU di depositare la relazione integrativa entro il nuovo termine del 10 giugno 2022.
In data 9 giugno 2022 il CTU depositava la relazione integrativa.
In data 24 giugno 2022 parte attrice depositava note non autorizzate.
In data 28 giugno 2022 il dr. depositava note non autorizzate, con in allegato parere del Parte_3
dott. (nominato CTP nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.). Persona_5
All'udienza del 29 giugno 2022, svoltasi in presenza, il Giudice onorario:
-disponeva l'estromissione di , a spese compensate;
Controparte_8
-fissava udienza con trattazione cartolare in data 25 ottobre 2022, per formulare una proposta conciliativa.
In data 10 e 12 ottobre 2022 parte attrice e il dr. depositavano note scritte. Parte_3
Con provvedimento in data 16 ottobre 2022 il Giudice onorario aggiornava la causa per medesimi incombenti al 25 novembre 2022 con trattazione cartolare, e quindi con termine sino a 5 gg prima per il deposito di note scritte.
pagina 17 di 40 Le parti depositavano note scritte entro il termine da ultimo assegnato (tardive quelle di
ASSICURATRICE MILANESE, depositate il 23 novembre 2022).
Il Giudice onorario all'esito dell'udienza cartolare del 25 novembre 2022 si riservava.
Con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2022 la causa era rimessa dal Giudice onorario avanti alla scrivente Giudicante.
La scrivente Giudicante:
-con ordinanza emessa in data 31 dicembre 2022 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in data 19 settembre 2023;
-con ordinanza emessa in data 25 luglio 2023 confermava l'assegnazione a sé della causa intestata;
-con ordinanza emessa in data 15 settembre 2023 rinviava la causa sempre per la precisazione delle conclusioni al 12 dicembre 2023.
All'udienza in presenza del 12 dicembre 2023:
-le parti concludevano come in epigrafe;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti costituite depositavano gli scritti difensivi conclusivi entro i termini assegnati.
B)
La domanda risarcitoria attorea è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.
1.a.
Come evidenziato sub A, la parte attrice assume che si siano verificate condotte connotate da Pt_1
malpractice - con riferimento a due interventi chirurgici eseguiti su di essa in data 19 febbraio 2016
(protesi anca sinistra) e in data 16 settembre 2016 (protesi anca destra) -, a suo dire ascrivibili alla pagina 18 di 40 struttura sanitaria che si avvalse di due Specialisti ortopedici in persona del dott. Parte_2
e del dott. che ebbero ad operarla. Parte_3 Parte_4
Essenzialmente la SS, portatrice di severa coxartrosi bilaterale e di Lussazione Congenita delle
Anche (LCA), assume che i due interventi non avrebbero dato i risultati sperati, vuoi per effetto dell'inserimento di protesi sovradimensionate, vuoi per la intervenuta lesione dei nervi sciatici dell'arto destro (Sciatico Popliteo Interno –SPI- e Sciatico Popliteo Esterno –SPE-), con conseguente grave danno alla persona e grave compromissione della qualità della vita.
Ratione temporis, avendosi a che fare con due interventi eseguiti nel 2016, si applica la disciplina della c.d. legge DU (legge 8 novembre 2012 n. 189. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), il cui articolo 3 comma 1 è del seguente tenore:
“1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Come noto, la c.d. legge IA n. 24/2017 mediante l'articolo 7 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) ha così stabilito, per quanto qui di interesse:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge
e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
pagina 19 di 40 …”.
In tal modo risulta abrogato l'articolo 3 comma 1 della legge DU.
Nessuna delle due leggi ha efficacia retroattiva.
In tal senso, ex multis, vedasi Cass. 28944/2019: “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d. l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”.
Vedasi anche Cass. 28811/2019 (la quale, con riferimento all'articolo 3 della Legge DU e al richiamo dell'articolo 2043 c.c. ivi rinvenibile, ha parlato non a caso di “arcana formula”).
Ne consegue, in via generale, che per fatti verificatisi nella vigenza della legge DU:
*
-la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, in forza del noto principio del contatto sociale (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria);
-la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale anche se l'operazione o l'attività di cura è stata prestata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, dunque senza esborsi per il paziente;
*
-il sanitario risponde anch'egli a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., dovendosi tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contratto sociale verificatosi con lui;
-l'articolo 3 comma 1 legge DU, correttamente inteso, semplicemente è servito a chiarire che, se anche in sede penale il medico non risponde per colpa lieve, in sede civile egli ben può rispondere per colpa lieve sulla base del principio del neminem laedere di cui all'articolo 2043 c.c. (in lege aquilia et levissima culpa venit);
-ciò non toglie che il medico, sempre in forza del principio del contatto sociale, risponda (ante legge
IA) a titolo contrattuale;
-la responsabilità contrattuale del medico scatta anche se non vi è alcun rapporto contrattuale tra struttura e medico, cioè anche se il medico opera nell'ambito della struttura quale libero professionista;
-la responsabilità contrattuale del medico scatta anche se egli non ha concluso un contratto con il paziente.
pagina 20 di 40 Insomma, è servita la legge IA per codificare ex novo la responsabilità extracontrattuale del sanitario, salvo che nei casi in cui il medico abbia stipulato un vero e proprio contratto con il paziente
(cosicché in tale ultimo caso scatta la responsabilità contrattuale).
Tutto ciò ha una ricaduta, sempre nei casi in cui debba applicarsi la legge DU, anche con riguardo all'onere della prova.
La Corte di Cassazione (sentenza 10050/2022, Pres. Travaglino) ha chiarito, occupandosi proprio di un caso di malpractice occorso prima dell'entrata in vigore della legge , che “In tema di CP_11
responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”; si trattava di un caso in cui la parte attrice aveva convenuto in giudizio non solo la struttura sanitaria ma anche il medico.
Ne consegue che il medico si libera se riesce a dimostrare che la condotta imprudente e imperita non c'è stata, avendo egli eseguito la prestazione con la dovuta diligenza professionale (art. 1176 co. 2 c.c.),
e che l'evento di danno si è verificato per una causa a sé non imputabile.
Né può dimenticarsi che ai sensi dell'articolo 2236 c.c., se il caso sottoposto all'attenzione del sanitario presenta “problemi tecnici di speciale difficoltà”, allora “il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Trattasi di fondamentale regola di giudizio, che come si dirà sarà di assoluta rilevanza nel caso che qui ci occupa.
1.b.
Nel caso qui in esame, visto che la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice (unicamente) nei confronti della struttura sanitaria convenuta va senz'altro ricondotta all'alveo della Parte_2 responsabilità contrattuale, appare difficile configurarne l'estensione (automatica) nei confronti dei due medici chiamati in causa dalla convenuta Parte_2
pagina 21 di 40 A tal proposito giova evidenziare che a così concluso in via subordinata: Parte_2
“nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta Parte_2
responsabile di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte ricorrente, anche in via solidale con i dottori e , accertare le rispettive porzioni di Parte_3 Parte_4 responsabilità delle parti convenute e terze chiamate, limitando l'eventuale condanna di
[...]
alla quota di competenza e, in ogni caso, condannare con i dottori e Parte_2 Parte_3
a rimborsare di ogni somma che la medesima fosse tenuta Parte_4 Parte_2
a corrispondere alla ricorrente, in forza del vincolo della solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della rispettiva eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale”.
Come si può notare, n questo modo ha commistionato una chiamata in causa a titolo di Parte_2 manleva (regresso anticipato) con una chiamata in causa che dovrebbe presupporre la condanna “in solido” di dei due medici da essa chiamati in causa. Parte_2
Peraltro, la condanna solidale di struttura sanitaria e medici è configurabile solo se la parte attrice conviene direttamente in causa non solo la struttura ma anche i medici (ma qui non è avvenuto) chiedendone la condanna in solido, oppure se la parte attrice estende autonomamente la domanda ai medici.
Nel nostro caso, però, la parte attrice:
§ in atto di citazione:
-ha formulato domanda risarcitoria a titolo contrattuale nei confronti di unica Parte_2
convenuta -insieme a , poi estromessa in quanto non attingibile da domanda diretta attorea-; CP_4
-ha formulato subordinata domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti di in Parte_2
modo inconferente attesa la natura della responsabilità di cui si è detto;
-ha dato per scontata una eventuale condanna in solido di “con coloro che Parte_2 eventualmente saranno chiamati in causa”, ma senza spiegazioni di sorta rispetto al meccanismo invocato;
§ nelle note scritte depositate in relazione alla prima udienza, svoltasi con rito sommario di cognizione
(con trattazione cartolare) in data 11 marzo 2021, nulla ha dedotto rispetto alla eventuale estensione della domanda ai medici -a quella data già chiamati in causa e già costituiti-;
pagina 22 di 40 § nelle note scritte, depositate il 21 aprile 2021 in relazione all'udienza cartolare svoltasi ex art. 183
c.p.c. in data 29 aprile 2021 a seguito del mutamento del rito in ordinario, ha ribadito le originarie conclusioni senza aggiungere alcunché rispetto alla posizione dei medici chiamati in causa (anzi, nelle conclusioni ha dato come ancora eventuale la loro chiamata in causa, in realtà già verificatasi;
così dando prova di non avere minimamente considerato l'aspetto de quo);
§ non ha depositato la memoria 1, così precludendosi la precisazione della domanda.
Dunque, la chiamata in causa effettuata da nei confronti dei due medici ha comportato Parte_2
unicamente la formulazione da parte della struttura, nei loro confronti, di una domanda di regresso anticipato per il caso di soccombenza (per la quota in eccesso che essa fosse tenuta a corrispondere alla parte attrice, da recuperare nei confronti dei medici ove ritenuti responsabili).
Va dunque scartata l'opzione, cui sembrerebbe aderire la parte attrice, di “automatica” estensione della domanda risarcitoria ai chiamati.
Diverso sarebbe stato se ci si fosse mossi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. O se la parte attrice avesse deciso ab origine di convenire direttamente nel presente giudizio non solo Pt_2
a anche i due medici per vederli condannare in solido, ma così non è stato.
[...]
Sul punto è opportuno richiamare Cass. 30601/2018: “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna.
(Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l' Parte_6
convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che
l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato)”.
pagina 23 di 40 Per concludere, nel caso di specie le doglianze mosse dalla parte attrice nei confronti della struttura sanitaria anno ricondotte alla categoria della responsabilità contrattuale. Parte_2
E' chiaro poi che, per pervenire a una declaratoria di responsabilità a carico di con Parte_2
conseguente suo regresso anticipato nei confronti dei medici, occorre prima verificare se le condotte dei medici che ebbero in cura la possano dirsi connotate da responsabilità professionale, Pt_1
secondo i parametri detti.
La risposta da dare è negativa, come si dirà infra.
2.
2.a.
Si è prima detto che ebbe a svolgersi avanti al Tribunale di Bologna (Presidente delegato dott.
Elisabetta Candidi Tommasi) il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 13108/2018 R.G., nell'ambito del quale furono nominati CTU il prof. Specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni e il dott. Specialista in Ortopedia. Persona_3
A tale procedimento ebbero a partecipare tutte le parti della presente causa.
In quella sede, la ricorrente ebbe a notificare il ricorso direttamente sia a ia ai Pt_1 Parte_2
due medici qui chiamati in causa (mentre qui, come detto, diversa è stata la sua scelta); i medici chiamarono in causa . Controparte_10
Le risultanze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono qui pienamente utilizzabili ai fini del decidere, e liberamente valutabili dalla scrivente Giudicante.
Vale la pena riportare il quesito colà formulato:
“I CTU esaminati gli atti e la documentazione medica, visitato il soggetto periziando ed esperito ogni altro accertamento del caso, ivi compresa l'acquisizione dei supporti strumentali relativi ai referti prodotti:
1) dicano se gli interventi chirurgici di protesi d'anca, cui veniva sottoposta la parte ricorrente nel febbraio 2016 con riguardo all'anca sinistra e nel settembre 2016 con riguardo all'anca destra, fossero, in primo luogo, consigliabili, e, in secondo luogo, risultino eseguiti con adeguata perizia, tenuto anche conto del loro esito;
specificando se debbano qualificarsi come di facile o routinaria esecuzione, oppure come di difficile esecuzione;
in particolare evidenziando la conformità alle linee
pagina 24 di 40 guida in materia;
1 bis) accertino se emerga documentazione inerente il previo consenso del paziente corredato da adeguata informazione;
in particolare evidenziando quale avrebbe dovuto essere il contenuto del dovere di informazione in entrambi i casi in esame;
2) dicano se, a causa dei citati interventi, la parte ricorrente abbia riportato lesioni colpose obiettivamente riconducibili agli stessi;
3) determinino la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, conseguenti;
inoltre dicano se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
4) accertino l'eventuale sussistenza di postumi permanenti e ne indichino l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psico-fisica del soggetto periziando (c.d. danno biologico) sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni Private per le micropermanenti e delle Linee guida 2016 per le macropermanenti;
CP_12
evidenzino quale sia la percentuale ascrivibile agli interventi in esame e quale quella ascrivibile alla patologia presente prima degli interventi al fine della quantificazione del c.d. danno differenziale, ravvisabile nelle ipotesi in cui l'evento illecito provochi un pregiudizio in un distretto anatomofunzionale già compromesso;
segnalino e descrivano le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, possano rilevare ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportino tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) dicano se i postumi permanenti eventualmente accertati comportino una diminuzione della capacità produttiva della parte ricorrente, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali;
6) verifichino la congruità delle spese mediche documentate, determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente da sostenere”.
Alle risultanze della CTU in sede di ATP si sono aggiunte le integrazioni valutative del CTU prof.
, disposte nel presente giudizio e anch'esse liberamente valutabili. Per_2
pagina 25 di 40 2.b.
I CTU in sede di procedimento ante causam, esaminati gli atti e la documentazione medica prodotta dalle parti, visitata la in data 4 dicembre 2018 e operata anamnesi, innanzitutto hanno chiarito: Pt_1
-che la , affetta fin dalla nascita da gravi problematiche a entrambe le anche con diagnosi di Pt_1
lussazione congenita bilaterale, venne sottoposta a intervento chirurgico di tettoplastica bilaterale (a dx a 12 anni, a sx a 24 anni);
-che negli anni la malformazione evolvette in una condizione di coxartrosi bilaterale su base displasica;
-che la , rivoltasi a fine 2015 all'ortopedico dott. , si vide proporre un intervento Pt_1 Parte_3
chirurgico di protesizzazione da effettuare su entrambe le anche in momenti successivi, per migliorare la situazione (la lamentava dolore e disfunzionalità); Pt_1
-che dapprima fu eseguito presso l'intervento di protesi anca sx in data 19 febbraio Parte_2
2016, primo operatore il dott. ; Parte_4
-che successivamente e precisamente in data 16 settembre 2016 fu eseguito sempre presso Pt_2
l'intervento di protesi anca dx, primo operatore il dott. coadiuvato dal dott.
[...] Parte_3
; alla dimissione dal reparto riabilitativo, avvenuta in data 7 ottobre 2016, fu segnalata Parte_4 una complicazione consistente nella “paralisi completa di SPE e SPI con deficit stenico dei muscoli flesso-estensori della tibiotarsica e delle dita del piede destro”;
-che la in occasione della visita peritale deduceva di avere successivamente effettuato sedute Pt_1
riabilitative a domicilio.
Poi i CTU hanno sottolineato:
-che la documentazione iconografica messa a disposizione dalla era oltremodo frammentaria e Pt_1 di cattiva qualità, cosicché “alcuni elementi della valutazione non potranno che essere approssimativi”
(pag. 9);
-che la , quando fu esaminata dal dott. a fine 2015, “presentava una marcata Pt_1 Parte_3 riduzione dell'autonomia, che si era progressivamente ridotta negli anni, e una condizione di disabilità importante, che giustificava pienamente la proposta di un trattamento chirurgico.
La radiografia del febbraio 2016 mostra un danno degenerativo grave di entrambe le anche, con tetto acetabolare bilateralmente abbastanza coprente ma con forma dell'acetabolo completamente sovvertita per acetabolo ampio e svasato, come atteso in esiti di tettoplastica (probabilmente
l'intervento eseguito nell'infanzia era una tettoplastica secondo . La testa femorale appare Pt_7
bilateralmente deformata, appiattita, il collo femorale pressoché scomparso.
pagina 26 di 40 Tanto premesso, da una parte non si può che concordare sulla proposta terapeutica: la paziente non aveva altra possibilità che essere sottoposta a intervento di protesizzazione;
dall'altra, si deve sottolineare, con forza e fin dall'inizio del nostro ragionamento, che si presentava un caso tecnicamente assai complesso e i cui risultati non potevano che essere lontani da quelli attesi in una protesizzazione per danno artrosico standard.
Infatti, il sovvertimento articolare rendeva difficile ristabilire una fisiologica meccanica articolare. La scomparsa del collo, che invece dopo l'intervento andava ricostituito per cercare di migliorare il centro di rotazione e il braccio di leva dell'articolazione, rendeva inevitabile un allungamento dell'arto. Questa problematica era accentuata anche dal fatto che l'acetabolo fisiologico è in realtà più in basso di quello che era presente nelle anche della IG. . La nuova posizione della coppa Pt_1
quindi migliora la meccanica del passo: ma agisce su muscoli in parte atrofizzati da anni di non uso che, quindi, vanno attentamente riabilitati;
la risposta di questi muscoli a sollecitazioni che non hanno mai avuto è in qualche modo imprevedibile e di conseguenza il livello di ripresa funzionale in casi come questi è sempre variabile, rimanendo, anche nei risultati migliori, molto lontano dalla reale normalità funzionale.
Inoltre, l'allungamento dell'arto determina inevitabilmente uno stiramento delle strutture periarticolari, con un'iniziale rigidità muscolare, che va corretta con il trattamento fisioterapico (che diviene pertanto fondamentale) e con il rischio che le strutture nervose reagiscano male all'allungamento, insorgendo quindi un danno paralitico e neuropatico a carico delle stesse. Questo rischio, che pure è sempre presente, deve essere limitato evitando allungamenti eccessivi, pur consci che la risposta può essere variabile, e soggetti nei quali l'allungamento si mantiene entro i range consigliati possono avere lesioni come del resto soggetti in cui l'allungamento è maggiore del ragionevole non hanno alcuna problematica.
Nel caso in oggetto, per completare la valutazione preliminare, va considerato che il rischio di lesioni nervose iatrogene era ulteriormente aumentato per la presenza di estese aderenze cicatriziali, legate alla pregressa chirurgia” (relazione, pagine 10-11).
Proseguendo nella disamina, i CTU hanno evidenziato:
-che prima degli interventi i due arti inferiori della erano parimetrici cioè allo stesso livello;
Pt_1
-che necessariamente occorreva dapprima allungare l'arto sinistro (dopo l'intervento vi erano 3-3,5 cm in più di lunghezza) per poi procedere all'allungamento anche dell'arto dx (poi allungato sino a 4,5 cm in occasione del II intervento);
pagina 27 di 40 -che, nell'ambito di un caso complesso (pag. 15), il primo intervento a sx, eseguito dal dott.
coadiuvato come secondo operatore dal dott. , non presenta aspetti di Parte_4 Parte_3 malpractice in quanto “L'allungamento era atteso e voluto, e poteva e doveva essere compensato dall'intervento di protesizzazione dell'anca controlaterale che, infatti, era previsto a breve”.
Venendo al secondo intervento a dx, i CTU hanno chiarito quanto segue (pag. 16 ss.):
“… Pertanto si può concludere che l'allungamento da questo lato è stato di 4.5 centimetri, maggiore di quello controlaterale di circa 1.5 centimetri. Completando il confronto con l'arto controlaterale, da questo lato il cotile è stato posizionato più in basso, diremmo eccessivamente in basso, rispetto alla posizione della immagine a lacrima cioè di quello che è il fondo acetabolare fisiologico.
Probabilmente questo è alla base dell'allungamento maggiore. Infatti, pur con protesi dai due lati simili, e lunghezza del collo paragonabile, il centro di rotazione della testa femorale si trova a destra più in alto di circa 2 centimetri rispetto all'apice del trocantere, quando i due punti dovrebbero essere grossolanamente allo stesso livello.
Si deve quindi concludere che l'intervento da questo lato, pur considerando la difficoltà tecnica, il quadro di grave compromissione e quanto già inizialmente segnalato, non è stato tecnicamente ineccepibile, avendo determinato un allungamento dell'arto maggiore del controlaterale (che invece aveva un allungamento correttissimo) e, soprattutto, maggiore del necessario. Si tratta di un'imperfezione tecnica che, si badi bene, non determinerebbe per sé alcuna disabilità, se non la necessità di utilizzare un rialzo compensativo a sinistra per correggerne la ipometria. Rialzo che dovrebbe essere di circa un centimetro.
In accordo con quanto rilevato anche dall'ultimo specialista che ha visitato la IG. , che parla di Pt_1
una dismetria di 11 millimetri. Quindi il rialzo di 3 centimetri che la paziente utilizza sarebbe del tutto fuori luogo per riguardo all'allungamento dell'arto determinato dall'intervento.
Tuttavia, il problema è diverso. Infatti, la paziente presenta un equinismo della tibiotarsica per retrazione dell'achilleo, e questo non è determinato dall'allungamento chirurgico, ma da una scarsa rieducazione post-intervento e da una mancata ripresa del carico e dell'uso dell'arto che anche con una lesione nervosa a destra, sia pur con maggiori difficoltà, sarebbe stato comunque possibile.
L'equinismo determina un “allungamento” dell'arto di ulteriori due centimetri, a giustificare il riferito del soggetto, che ritiene di avere un arto più lungo dell'altro di tre centimetri.”.
Proseguendo alle pagine 17 ss, i CTU hanno sottolineato significativamente quanto segue:
pagina 28 di 40 “La sig. presenta gli esiti di una lesione nervosa, occorsa a seguito dell'intervento di Pt_1 protesizzazione dell'anca destra. Il legame tra i due fatti è indiscutibile, poiché la paziente prima dell'intervento non presentava alcun deficit neurologico, e successivamente ad esso, a distanza di appena un giorno, il deficit neurologico era evidenziato.
Pertanto, il deficit nervoso è da correlare all'intervento, intendendo con ciò o da manovre intraoperatorie o dalla posizione dell'impianto protesico.
La lesione neurologica è complicanza possibile e ben descritta negli interventi di protesizzazione dell'anca e il nervo sciatico, insieme al nervo femorale, è quello maggiormente interessato, in particolare nelle vie di accesso laterale o postero-laterale. Si tratta di complicanza ben descritta in
Letteratura fin da anni remoti. Nella seguente tabella sono riportati i dati di incidenza desunti da una revisione di Letteratura del 1998.
…
Ricordiamo che il nervo sciatico in particolare decorre in stretta vicinanza con il campo chirurgico.
Nella via di accesso postero-laterale il paziente è in decubito laterale, una volta sezionata la fascia è necessario interrompere la muscolatura extrarotatoria dell'anca, per accedere all'articolazione e lussarla, e il nervo è posto pochi centimetri posteriormente rispetto alla sede di incisione degli extrarotori. Il nervo non viene evidenziato in corso di intervento, perché molto delicato e anche una esplorazione diretta potrebbe danneggiarlo. Semplicemente, il chirurgo e i suoi collaboratori, ipotizzando dove possa essere localizzato, fanno attenzione a non usare il coagulatore nei suoi presunti pressi, a non usare il bisturi direttamente in quelle sedi, a posizionare i divaricatori in zona dove il nervo non dovrebbe trovarsi.
Nonostante ciò, il rischio di lesione non è annullabile e, infatti, tutte le casistiche ne riportano casi.
Alcune condizioni aumentano i rischi. Tra queste la presenza di esiti cicatriziali legati a pregresse procedure chirurgiche nella stessa sede e l'obesità del soggetto, che richiede trazione maggiore sui tessuti molli per evidenziare l'articolazione e consentire il lavoro”.
Dopodiché, affrontando il caso specifico qui in esame, hanno evidenziato:
-che la lesione nervosa occorsa alla va riferita a manovre chirurgiche nel corso dell'intervento Pt_1
chirurgico;
-che si tratta di complicanza nota in chirurgia protesica dell'anca;
-che “L'incidenza di tale evento aumenta nei casi trattati per displasia di anca, con deformità anatomica importante, con necessità di allungare l'arto, e in caso di pregressi accessi chirurgici. Il rischio può arrivare anche oltre il 10 % nei casi più complessi, … L'aumento del rischio nei soggetti
pagina 29 di 40 affetti da displasia dell'anca è determinato dal sovvertimento anatomico, che non permette di conoscere con precisione la sede anatomica dei principali nervi periarticolari”;
-che i nervi maggiormente interessarti sono il nervo sciatico posteriore all'anca e il nervo femorale;
- che “Secondo i dati di Letteratura il rischio nei casi più complessi supera il 10 %, e il caso in oggetto era di estrema complessità, perché come detto presentava tutti i possibili fattori di rischio (pregressa chirurgica con estesi esiti cicatriziali, marcato accorciamento dell'arto che andava corretto per potere posizionare una protesi in modo accettabile, grave dismorfismo della regione coxo-femorale)”;
-che “In definitiva, è ragionevolmente prospettabile che in relazione all'intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca destra, intervento effettuato dal dott. coadiuvato dal dott. Parte_3
, si sia manifestata una lesione del nervo sciatico e si ritiene invece più dubbio che si sia Parte_4
determinata una analoga lesione del nervo femorale. La causa della lesione è da individuare in via di preponderante probabilità (rispetto alla lesione da divaricatore) nella trazione esercitata sul nervo a causa dell'allungamento dell'arto. Allungamento che fino ad un certo punto era necessario e inevitabile, anche voluto, vista la patologia da cui la IG. era affetta, ma che nel caso dell'anca Pt_1
destra è stato eccessivo di almeno 1.5 centimetri. Se tale allungamento eccessivo non [si] fosse determinato, le probabilità che si verificasse la sofferenza del nervo sarebbero stata decisamente minori, anche se non azzerabili, perché secondo i dati di Letteratura in casi consimili il rischio di lesione nervosa è comunque superiore al 10 % dei soggetti.
La lesione nervosa, inizialmente molto importante, con paralisi totale di estensori e flessori del piede destro e deficit sensitivo totale distale al ginocchio, si è poi ridotta, perché il nervo ha in parte ripreso la propria funzionalità, ma permane tuttora un deficit sia di forza che di sensibilità del piede. Si fa presente che tale deficit si è cronicizzato e stabilizzato anche per un trattamento rieducativo che, visti i risultati, pare essere stato insufficiente: la retrazione del tendine di Achille, che determina equinismo del piede, è certamente conseguenza di scarso trattamento rieducativo, o per insufficiente impegno del soggetto, o perché il soggetto non ha mai ripreso una deambulazione accettabile che comunque, come già segnalato, anche con una lesione nervosa a destra sarebbe stata possibile, sia pur con maggiori difficoltà”.
I CTU alle pagine da 24 a 27 hanno risposto come segue ai quesiti posti:
“1)
Esisteva un'indicazione univoca alla protesizzazione delle anche, derivante dall'evoluzione artrosica di una displasia congenita che aveva determinato un grave sovvertimento anatomico e funzionale delle
pagina 30 di 40 due articolazioni. Risulta un remoto precedente accesso chirurgico per la correzione dell'acetabolo
(tettoplastica) sui due lati (a destra a all'età di 12 anni, a sinistra di 24 anni).
Gli interventi, per le condizioni anatomiche locali, legate anche ai precedenti accessi chirurgici presentavano una consistente difficoltà tecnica. Non esistono linee guida codificate sulla procedura chirurgica.
L'intervento sull'anca sinistra è stato condotto in modo tecnicamente corretto ottenendo i risultati prevedibili. A destra, in base all'analisi degli elementi disponibili, si deve ritenere che vi è stato un posizionamento eccessivamente basso nel neo-cotile con conseguente eccessivo allungamento dell'arto.
1 bis)
Rispetto all'informazione, sono disponibili moduli prestampati. Per quanto riguarda l'intervento sull'anca destra, è specificata la diagnosi di “Grave coxartrosi dx su LCA”, l'intervento di protesizzazione, con lo scopo di “miglioramento dei movimenti e della deambulazione”; possibilità
“medie” di successo;
rischio specifico di “retrazione muscolare con possibilità di una retrazione muscolare in rapporto all'allungamento”; inoltre, erano prospettate come complicanze “infezioni, intolleranza alla protesi, deviazione del ginocchio”. Non vi è cenno a possibili lesioni nervose agli arti inferiori, evenienze non frequenti ma note. Evidentemente, questa analisi non permette di ricostruire i contenuti della parte informativa derivante dal colloquio tra chirurgo e paziente.
2)
L'intervento sull'anca destra ha determinato una lesione del nervo sciatico, ragionevolmente riconducibili all'eccessivo allungamento dell'arto derivante da una posizione non corretta del neo- cotile. La lesione ha avuto manifestazioni cliniche specifiche descritte nella cartella clinica e vi è un esame elettromiografico diagnostico a distanza di due mesi circa dall'intervento. Non esiste una documentazione clinica e strumentale attestante l'evoluzione della lesione;
un esame attuale non darebbe notizie utili e costituisce, in ogni caso indagine invasiva.
Non vi sono state sequele di rilievo per quanto riguarda l'intervento sull'anca sinistra.
3)
L'assenza di documentazione clinica successiva alla elettromiografia del 26 novembre 2016 impedisce una ricostruzione attendibile dell'evoluzione del danno nervoso. È da considerare, in ogni caso, che l'intervento di protesizzazione dell'anca comporta un periodo di riabilitazione prolungato. In linea del tutto generale, si può affermare che la stabilizzazione di una lesione nervosa periferica giunge a stabilizzazione non prima di sei mesi.
pagina 31 di 40 L'assenza di documentazione clinica impedisce in ogni caso di evidenziare condizioni tali da incidere sulla sofferenza soggettiva.
4)
I postumi permanenti riferibili alla non corretta conduzione dell'intervento sull'anca destra sono da identificare in un danno parziale dei settori distali del nervo sciatico (territorio del nervo sciatico popliteo esterno e interno), incidente sulla funzionalità della caviglia e del piede, ove sono peraltro evidenti altri esiti correlabili non tanto al danno nervoso quanto a una riabilitazione non adeguata e tale da determinare una retrazione del tendine d'Achille.
Considerando i riferimenti di (a c. di). Linee guida per la valutazione medicolegale del danno CP_12
alla persona in ambito civilistico. 2016, Milano, Giuffrè, pag. 294-5, è ragionevolmente prospettabile valutare il danno conseguente alla lesione nervosa iniziale nell'ordine del diciotto per cento con riferimento al danno biologico. L'ipermetria dell'arto non ha un rilievo valutativo autonomo e, come già segnalato, la differenza effettiva tra i due arti è di poco superiore a 1 cm.
L'arto inferiore destro presenta una condizione menomativa composita, connessa alla patologia iniziale (displasia congenita dell'anca), alla presenza di protesi totale di anca (che, peraltro, ha corretto in buona misura la limitazione funzionale originaria) e, come illustrato, alle sequele riconducibili a una riabilitazione non adeguata. Tutti questi fattori incidono sulla funzionalità dell'arto, di modo che l'invalidità di questo distretto, di per sé considerata e astraendo dal danno nervoso periferico, è da valutare nella misura del 30–35%. Su questo sfondo incide il maggior danno derivante dalla lesione nervosa periferica derivante dall'errata posizione della protesi.
Non risultano dalla documentazione elementi di apprezzamento tecnico utili a delineare una sofferenza soggettiva eccedente quella media attesa per evenienze analoghe.
5)
Non risulta che la IG.ra svolgesse attività lavorativa all'epoca dei fatti. È necessario Pt_1
considerare che la patologia originaria determinava un ostacolo severo su qualunque attività lavorativa che richiedesse stazione eretta prolungata e spostamenti per il grave ostacolo della deambulazione determinato dalla patologia delle anche. A oggi, la condizione articolare è migliorata dalle protesi, anche se il danno nervoso periferico dell'arto inferiore destro e la retrazione del tendine
d'Achille peggiorano nettamente la mobilità.
6)
Il fascicolo della parte ricorrente non comprende documentazione di spese mediche. La situazione attuale è stabilizzata e non emergono esigenze di spese future”.
pagina 32 di 40 I CTU hanno poi risposto alle osservazioni svolte direttamente dall'avvocato Ricca per parte ricorrente, evidenziando:
-che “Il legale non comprende che nel primo intervento, a sinistra, fosse inevitabile allungare l'arto, vista la condizione anatomica, e che questo ha ovviamente causato, tra un intervento e l'altro, zoppia.
Ribadiamo che si trattasi una ovvietà da un punto di vista ortopedico, forse con il supporto di un consulente tecnico esperto si sarebbe potuto meglio avviare una discussione in materia. Pare però concetto semplice il fatto che effettuando correttamente l'intervento controlaterale si sarebbe parificata la lunghezza e quindi ovviato al problema di dismetria tra gli arti. Cosa che invece non è avvenuta, e questo è base della nostra valutazione di non adeguatezza tecnica dell'intervento chirurgico effettuato sull'arto inferiore destro, quando l'arto era allungato ben oltre quanto avvenuto
a sinistra e ben oltre il ragionevole. Questo allungamento è la causa più probabile di lesione del nervo sciatico e femorale, da stiramento quindi, e questo ha portato al riconoscimento “tecnico“ di cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico”;
-che la disamina della EMG del 18 luglio 2019, depositata da parte ricorrente durante le operazioni peritali (doc. L SS, giudizio di merito) ed esaminata dai CTU, non ha comportato da parte loro valutazioni di segno diverso rispetto a quelle assunte come sopra.
I CTU hanno risposto anche alle osservazioni degli altri CTP, evidenziando in particolare a pagina 30-
31:
“Come detto e ribadito, la condizione anatomica particolare del caso specifico rendeva certamente la paziente più a rischio di complicanze e quindi anche di lesione nervosa. Ma tale lesione si sarebbe potuta considerare una “complicanza” qualora l'esecuzione tecnica della procedura fosse stata ineccepibile. Non altrettanto se essa è causata da un palese errore di posizionamento dell'impianto, non ritenendo che nel caso specifico l'allungamento posto in essere fosse necessario, inevitabile o irrilevante, ma ribadendo che invece la causa della lesione nervosa non è stata la difficoltà della procedura, ma un allungamento dell'arto non consono alle caratteristiche del caso …
Le osservazioni del Prof. presentano profili di critica rispetto alla questione della speciale Per_6 difficoltà. Nella prospettiva del collega l'evento è da includere nel novero della speciale difficoltà prevista dall'art. 2236 c.c.; sul punto si deve osservare che l'intervento in discussione presentava certamente difficoltà superiori a quelle di una protesizzazione di anca per così dire ordinaria.
Tuttavia, tali difficoltà erano in larga misura valutabili preliminarmente e non risulta che si siano evidenziate nel corso dell'intervento condizioni impreviste, né che il tipo di patologia di per sé ponesse problemi di strategia terapeutica caratterizzati da novità oppure derivanti da controversie sul
pagina 33 di 40 trattamento ottimale. Si trattava, in altri termini, di un caso tecnicamente complesso ma che si collocava in un ambito di terapie consolidate.
In definitiva, esaminate e discusse le osservazioni, questi CTU non ritengono di dover modificare le valutazioni precedentemente argomentate”.
2.c.
Orbene, ritiene la scrivente Giudicante che nessun effettivo profilo di malpractice sia emerso nel caso di specie, e che nessun addebito di responsabilità sia ascrivibile ai due medici.
In primo luogo, sicuramente i due interventi erano assolutamente indicati.
La protesizzazione bilaterale era necessaria, nel quadro di grave compromissione che la Pt_1
presentava.
In secondo luogo, i CTU hanno accertato che rispetto al primo intervento non è formulabile alcuna censura rispetto all'operato dei medici.
E in effetti parte attrice in comparsa conclusionale sembra avere abbandonato tale punto di doglianza, appagandosi degli esiti della CTU.
In terzo luogo:
-il quadro complessivo della paziente era assai grave e compromesso già ab initio; Pt_1
-gli interventi -entrambi indicati, come detto- si collocano in un contesto di assai elevata complessità tecnica, nell'ambito del quale le complicanze assumono un forte peso;
-le complicanze non equivalgono a errore, ma a eventi che si inseriscono già ex ante come possibile risultato della pratica chirurgica ortopedica, anche se esente da malpractice;
-i CTU hanno dato atto della inesistenza all'epoca di linee guida con riferimento a tale tipo di operazioni;
dunque, nessun addebito di mancata osservanza di linee guida è formulabile nel caso di specie;
-ergo sussistono i presupposti per applicare la regola di valutazione di cui all'articolo 2236 c.c., in quanto andavano risolti problemi di speciale difficoltà per i quali i chirurgi ortopedici rispondono solo per dolo o colpa grave;
-nel nostro caso, non è ravvisabile dolo (ovviamente) ma neppure colpa grave: si ha solamente a che fare con una complicanza (quanto alla lesione nervosa, non costituente errore tecnico) e con un pagina 34 di 40 intervento esitato in una differenza di solamente 1 cm fra le due gambe, dopo le due operazioni, facilmente emendabile con un rialzo di 1 cm (cosicché la non può legittimamente dolersi di Pt_1
alcunché, se si pone da sola nella condizione di creare un maggiore e ingiustificato dislivello avendo ammesso di essersi messa una zeppa di 3 cm cioè sovrabbondante);
-vi è contraddizione nelle valutazioni dei CTU, i quali dapprima hanno riconosciuto una estrema difficoltà tecnica, atteso il quadro compromesso della paziente in precedenza già operata alle due anche displasiche, ma poi hanno omesso di soppesare in modo coerente il riverberarsi di tale estrema difficoltà al momento dell'atto chirurgico a dx, qui esitato insieme all'altro intervento in un buon risultato complessivo (seppure con 1 cm di differenza tra le due gambe, facilmente emendabile con un piccolo rialzo) e in una complicanza facente parte del normale quadro dell'intervento (lesione nervosa a dx, più probabile nel caso di specie non trattandosi di protesizzazione standard);
-atteso che i CTU hanno definito il caso come assai complesso, hanno dato atto dell'assenza di linee guida e hanno qualificato la lesione nervosa quale (incolpevole) complicanza, non si comprende come si possa conciliare tutto ciò con la loro insistenza su un errore vero e proprio laddove gli ortopedici procedettero a dx all'allungamento dell'arto di 1 cm di troppo: quasi che nell'ambito di un intervento assai difficile si potessero tenere distinte (il che non è) alcune aree operative non giustificabili, rispetto ad altre che sono giustificabili;
in verità, la notevole complessità dell'intervento attiene all'intero operare dei medici, e non è scindibile in più aspetti autonomi;
-ecco allora che nel contesto di un quadro clinico assai compromesso e di un intervento (protesi bilaterale) assai complesso e di difficile esecuzione, non può rinvenirsi una effettiva condotta connotata da colpa grave in capo agli ortopedici;
-a fronte di una paziente quale la che già camminava a stento e con dolore, di una sicura Pt_1
indicazione alla protesi bilaterale alle anche, di una notevole complessità del caso anche dal punto di vista esecutivo e di assenza di linee guida, la circostanza che nel contesto della seconda operazione l'arto dx sia alfine risultato più lungo di (appena) 1 cm non può costituire elemento idoneo a fondare una dedotta malpractice.
In quarto luogo, i CTU hanno rilevato la mancanza di prova di idonea riabilitazione dopo le dimissioni effettuate in data 7 ottobre 2016 (dopo un periodo di riabilitazione presso con quadro Parte_2
neurologico rimasto invariato sino a quel momento) a seguito del secondo intervento.
Come chiarito dai CTU, la riabilitazione dopo le dimissioni avrebbe certamente migliorato il quadro complessivo, peculiarmente dal punto di vista della lesione nervosa.
pagina 35 di 40 Ma, nulla di specifico avendo la al fine di provare la avvenuta riabilitazione, Parte_8
giocoforza nessun rimprovero di asserito peggioramento o di mancato miglioramento è addebitabile ai medici ortopedici.
A tale proposito si osserva che è privo di rilevanza il documento K qui prodotto dalla , Pt_1 consistente in una “relazione” che pare provenire da tale centro Rehabilita;
infatti, tale “relazione” è priva di data e di firma e presenta un contenuto assai generico e decontestualizzato, di per sé irrilevante. Null'altro è stato prodotto sul punto dalla ricorrente.
Infine, nessuna responsabilità è ascrivibile ai medici rispetto al consenso informato.
A dire dei CTU, il modulo di consenso informato non conteneva uno specifico riferimento alle lesioni nervose in cui avrebbero potuto esitare gli interventi (come poi accadde a dx).
Orbene, il quadro della era così compromesso (dolore, perdita di funzionalità nella Pt_1
deambulazione) che difettano in radice elementi che consentano di ritenere che la stessa, se anche fosse stata informata di possibili esitazioni nervose pregiudizievoli quale conseguenza possibile degli interventi, si sarebbe astenuta dall'acconsentire ai due interventi (invece, assolutamente indicati come detto, e anzi proprio necessari).
Come evidenziato dai CTU, “la paziente non aveva altra possibilità che essere sottoposta a intervento di protesizzazione”.
2.d.
Esaminati i chiarimenti offerti nel presente giudizio dal prof. (CTU in sede di procedimento Per_2
ex art. 696 bis c.p.c.) a seguito di richiesta formulata dal Giudice onorario (si veda la nota depositata dal prof. in data 9 giugno 2022), non si rinvengono elementi di giudizio ostativi alla Per_2
soluzione decisoria appena adottata, escludente malpractice.
Infatti, il prof. : Per_2
-ha ribadito il grave quadro di cui era portatrice la ante interventi (displasia congenita alle Pt_1
anche; grave sovvertimento anatomico articolare);
-ha ribadito che gli interventi erano indicati;
-ha escluso malpractice per l'operazione all'anca sx;
-ha ribadito l'eccessivo allungamento dell'arto dx (ma di ciò si è detto);
-ha confermato che la successiva riabilitazione fu carente;
pagina 36 di 40 -ha evidenziato che, pur a fronte di documentazione frammentaria offerta sul punto dalla SS, la sofferenza del nervo sciatico regredì in parte;
-ha evidenziato che la retrazione importante della muscolatura della posteriore gamba dx “è da ricondurre a un deficit di riabilitazione” (certamente, è possibile affermare, non addebitabile ai medici).
2.e.
Il dott. costituendosi nel presente giudizio ha prodotto sub documento 4 la relazione di Parte_3
consulenza tecnica redatta dalla dott. in Medicina legale e dal dott. Persona_7
in Ortopedia su incarico del Pubblico Ministero, nell'ambito delle indagini Persona_8
svolte a carico del predetto dott. e del dott. ai quali era stato ascritto il Parte_3 Parte_4
reato p. e p. dagli articoli 590,583 c.p., persona offesa la SS (procedimento penale n. 7406/2017
R.G.N.R.).
Orbene, si tratta di risultanze tecniche liberamente valutabili dalla scrivente Giudicante, al pari di ciò che è scaturito dal procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Si deve peraltro constatare che (inspiegabilmente) le altre parti sembrano non avere dato peso a tale produzione, quasi che tale relazione medico-legale dovesse essere “accantonata” come ininfluente ai fini del decidere (il che non è).
Altra cosa è rilevare che il provvedimento di archiviazione del procedimento penale emesso dal
Giudice per le indagini preliminari (docc. da 1 a 3 dott. ) costituisce un esito decisorio Parte_3
avente valenza neutra rispetto al presente giudizio civile.
Dunque, i medici Specialisti incaricati dal Pubblico Ministero hanno dato corso ad accertamenti anch'essi importanti e qui da soppesare, che li hanno portati a escludere condotte illecite.
I due consulenti, dopo avere attentamente ripercorso (relazione, pagine da 1 a 21) la vicenda clinica e di cura della e dopo avere ben spiegato cosa significhi essere portatore di displasia alle anche Pt_1
(il cotile cioè la parte di bacino destinata a ospitare la testa del femore è più piccolo della testa del femore;
ergo si determina la sublussazione della testa femorale che tende a risalire come nel caso di specie), hanno condivisibilmente evidenziato:
pagina 37 di 40 -che la paziente prima degli interventi presentava un grave quadro di LCA;
-che l'indicazione di protesi d'anca bilaterale era assolutamente corretta e in linea con le indicazioni date dalla letteratura in argomento;
-che l'intervento di protesizzazione di un'anca affetta da LCA è “un intervento molto più difficile di un'artroprotesi su artrosi ma con cotile posizionato normalmente”;
-che nel caso di specie la difficoltà era ancora maggiore “a causa del precedente intervento di osteotomia di Chiari con mezzi di sintesi ancora in sede”; il precedente intervento aveva infatti
“sicuramente ulteriormente sovvertito l'anatomia usuale”;
-che “la lunghezza degli arti, quando si tratta di interventi di artroprotesi eseguiti su lussazione congenita”, viene “inevitabilmente a variare, con ovvie ripercussioni, quindi, anche sulle concrete possibilità di ottenere un perfetto allineamento tra i due arti” (pag. 23); ovvio poi essendo che, dovendosi prima operare una gamba e poi l'altra, a seguito del primo intervento -in via temporanea- si crea una gamba più lunga dell'altra, perché solamente con il secondo intervento si mira a rendere possibilmente parimetrici i due arti;
-che “l'allineamento parimetrico fra i due arti è sempre auspicabile ma, purtroppo, non sempre raggiungibile, e ciò non per errore tecnico da parte dell'operatore, ma per difficoltà oggettive intrinseche esecutive molto probabilmente connesse sia alla tipologia d'intervento, sia alla complessa situazione locale di cui si è sopra detto e che, come tali, non hanno permesso un allungamento analogo
a quello ottenuto nell'arto controlaterale” (pag. 25);
-che il primo intervento (artroprotesi anca sx) eseguito sulla va esente da censure;
Pt_1
-che non è possibile fornire una spiegazione eziologica certa del danno neurologico esitato al secondo intervento eseguito sulla (paresi di SPE e di SPI a dx), “trattandosi di complicanza sì nota, Pt_1
descritta e studiata nella letteratura scientifica, ma per molti aspetti non ancora integralmente chiarita, avendo una
-che “né la residua dismetria, né tanto meno il danno neurologico riportato a seguito dell'intervento di artroprotesi d'anca destra sono da correlarsi … ad errori tecnici e/o a manovre incongrue attuate nel corso” dell'intervento a dx (pag. 27).
pagina 38 di 40 Dunque, le risultanze accertative originate dal procedimento penale fanno ancor più propendere per un esito decisorio, in sede civile, favorevole alla esclusione di condotte di malpractice in capo ai due medici.
Infatti, i due consulenti in sede penale hanno bene spiegato come sia impossibile eliminare il rischio
(pur con ogni attenzione prestata durante i descritti interventi assai complessi e difficili) di un non perfetto allineamento fra i due arti inferiori protesizzati, e di lesioni neurologiche.
2.f.
Per tutte le ragioni esposte, difettano elementi per addebitare ai medici profili di responsabilità.
Con la conseguenza che cade anche l'addebito di responsabilità nei confronti di non Parte_2
potendo la struttura rispondere di alcunché ove difetti malpractice del sanitario.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite (in sede di precisazione delle conclusioni) dalla sola . Parte_5
Si dà atto che il chiamato in causa dott. , il quale in sede di precisazione delle Parte_3
conclusioni non ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, a pagina 16-17 della comparsa conclusionale ha chiesto, previa rimessione della causa in istruttoria, “l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 co, 6° c.p.c., ove occorra, qui di seguito integralmente ritrascrivendoli …”.
Anche qualora si trattasse di insistenza istruttoria da considerarsi tempestiva, si dovrebbe constatare anche in questo caso l'irrilevanza dei mezzi di prova richiesti, atteso l'esito decisorio raggiunto.
Ogni altra questione, domanda o eccezione risulta assorbita.
C)
Attesa la peculiarità e difficoltà del caso trattato;
attese le complessità accertative sopra evidenziate;
atteso che le valutazioni effettuate dai CTU in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno potuto nel loro complesso indurre la parte attrice a convincersi della possibilità di ottenere concreto Pt_1
pagina 39 di 40 ristoro per i dedotti danni in sede di giudizio di merito, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (spese legali e di CTP affrontate da tutte le parti;
spese di CTU poste a carico della come da decreto di liquidazione di cui al documento E attoreo) Pt_1
restano a carico delle parti che ebbero rispettivamente ad anticiparle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta la domanda formulata da Parte_1
• Dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
• Dispone che le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. restino in via definitiva a carico delle parti che ebbero rispettivamente ad anticiparle.
Così deciso in Bologna l'8 giugno 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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