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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22593/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. TRABUCCO LETIZIA in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. BARBERO DANIELA in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da foglio di p.c. del 30.09.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità a quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale, nonché nuovamente proposto, dal G.I. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 bis e 91 c.p.c. e con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo della presente vertenza:
1. Pronunciare la separazione pagina 1 di 9 personale dei IGi e , ordinando al Comune competente di Parte_1 Controparte_1
provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio 2. Affidare i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la mamma. Prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione 3. Salvo diverso accordo tra i genitori e, in ogni caso, nel pieno rispetto delle esigenze ed impegni – scolastici ed extrascolastici – della minore, disporre che il padre veda e tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempistiche: a. a settimane alterne, dal lunedì uscita scuola sino al lunedì mattino successivo con riaccompagnamento a scuola ovvero presso
l'abitazione materna o in altro luogo preventivamente concordato tra i genitori in periodo non scolastico b. l'alternanza settimanale continuerà anche nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, salvo differente accordo tra le parti 4. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Confermare, a carico del IG
, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 455,00, da CP_1
versare alla IGa entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità e da rivalutare annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT ad ogni mese di marzo 5. Confermare che le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano sostenute da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale
Ordinario e il C.O.A. Torino 6. Confermare la percezione, da parte della IGa , dell'AUU come Pt_1
emerso in sede di udienza presidenziale 7. Assegnare la casa già coniugale alla IGa , Pt_1
unitamente a tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi presenti 8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente
Come da foglio di p.c. del 30.09.2024: “Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - affidamento congiunto dei figli minori e Persona_1
, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto Persona_2
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
- permanenza dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo, con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna o altro luogo preventivamente concordato. Con mantenimento dell'alternanza settimanale anche nel periodo di vacanze natalizie, pasquali e scolastiche, salvo diverso preventivo accordo;
Con riguardo al
pagina 2 di 9 contributo al mantenimento posto in capo al IG con ordinanza presidenziale del CP_1
23.03.2023, in relazione al tempo paritario che i figli trascorrono presso ciascun genitore e alla disponibilità economica della ricorrente: in via principale: porre in capo a ciascun genitore il mantenimento dei figli nel periodo, due settimane al mese, che trascorrono presso la sua residenza, dichiarando il IG non più tenuto a versare alla ricorrente l'assegno mensile pari a euro CP_1
450,00. Con l'assegno unico erogato dall'INPS alla madre;
in via subordinata: ridurre il contributo mensile paterno a euro 200,00, o la diversa somma che verrà considerata equa alla luce delle reciproche disponibilità economiche, da corrispondere entro il giorno 5 del mese, con adeguamento
Istat a decorrere dal mese di novembre, e disporre che l'importo erogato a titolo di Assegno Unico sia percepito pro quota da ciascun genitore;
in ulteriore subordine: porre in capo a ciascun genitore il mantenimento dei figli nel periodo, due settimane al mese, che trascorrono presso la sua residenza, dichiarando il IG non più tenuto a versare alla ricorrente l'assegno mensile pari a euro CP_1
450,00. Prevedendo che l'assegno unico erogato dall'INPS sia ripartito pro quota tra i genitori;
Porre le spese straordinarie per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e disporre che tali spese per quanto riguarda il minore siano corrisposte attingendo dal libretto sul Persona_1
quale sono accreditati gli importi dell' assegno di frequenza, e quando questi non più sufficienti, siano ripartite in eguale misura;
- assegnazione della casa coniugale alla IGa - respingere la Pt_1
domanda della ricorrente di un contributo di mantenimento per sé stessa. Con ossequio.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGi e contraevano matrimonio in PANCALIERI il 13/09/2003. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio sono nati i figli: , l'11 ottobre 2006 e , il 3 luglio 2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.11.2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi l'affidamento congiunto dei minori, con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del marito pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 75% delle spese straordinarie, la regolamentazione del regime di visita padre-figli come da ricorso, nonché il versamento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili. Con note scritte in sostituzione di udienza pagina 3 di 9 depositate dalla ricorrente in data 6 marzo 2023, la sig.ra dichiarava di rinunciare “in un'ottica Pt_1
meramente transattiva” (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pag. 2) alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
all'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa e al regime di visita con i minori a settimane alterne, ma chiedeva rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e di disporsi il versamento di un assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 375,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione. Con ordinanza presidenziale del 23.03.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e si disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 450,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese.
Avanti al G.I. nominato, le parti integravano le proprie difese.
All'udienza del 30.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza di discussione e decisione sulle prove del 24.10.2023, il G.I. formulava alle parti una proposta transattiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 bis e 91 c.p.c. e assegnava loro un termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti l'adesione alla proposta ovvero il rifiuto motivato alla stessa. La proposta formulata alle parti prevedeva, limitatamente alle questioni oggetto di disputa tra i coniugi, l'onere in capo a parte resistente di corrispondere l'assegno periodico di € 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, con spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. La sig.ra , Pt_1
Pt_ con nota depositata il 28.11.2023, dichiarava di aderire alla proposta transattiva formulata da diversamente, il Sig. , con nota dell'1.12.2023, non accettava la proposta, adducendo il CP_1
miglioramento della situazione economica della ricorrente avvenuto in corso di causa, temporalmente collocabile nella fase concomitante e successiva rispetto all'ordinanza presidenziale del 23.03.2023.
pagina 4 di 9 Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
1.10.2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
***
Atteso che nelle more del presente giudizio uno dei due figli della coppia, , ha raggiunto la Per_1
maggiore età (in data 11.10.2024), alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
In merito alle ulteriori questioni in contestazione tra le parti, il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
***
Sull'affidamento e collocamento della figlia minore
Deve certamente essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_2
genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui, conseguentemente, resta assegnata la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, non risultando tale tipo di affidamento contrario all'interesse della bambina, tenuto conto che le parti vi hanno dato spontanea attuazione sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale e hanno rassegnato concordi conclusioni in merito.
Parimenti, va confermato il regime di visita padre-minore, come stabilito in via provvisoria dal
Presidente, non essendovi, anche al riguardo, contrasto tra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli pagina 5 di 9 Sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, occorre effettuare un'attenta valutazione delle condizioni economiche delle parti, come previsto dall'art. 337-ter c.c., che stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, emerge che è socia Parte_1
dell'azienda agricola "Le Terre di Nonno Nicolino" e, nel corso del 2023, ha incrementato il proprio patrimonio nei termini che seguono: in primo luogo, ella ha beneficiato del ricavato della vendita di un terreno agricolo (di cui al foglio 19 numero 73, seminativo, classe 3, cfr. doc. 56, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente) di cui era proprietaria e dalla quale ha ricavato € 135.000; in secondo luogo, a seguito del decesso del padre , la ricorrente ha Persona_3
ereditato, pro quota, alcuni terreni siti nel comune di RI (v. doc 60 e doc 61 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente) e AS (v. doc 62 e doc 63 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente); da ultimo, in data 8.09.2023 il conto corrente postale della ricorrente espone in accredito la somma di euro 21.662,56 con causale “da
Alleanza Assicurazioni pol. 002879388 Graglia riscatto totale” (v. estratto conto settembre 2023, doc.
39, allegato alla memoria autorizzata di deposito di docc. del 13 giugno 2024 di parte ricorrente). La sig.ra , infatti, risultava titolare della polizza Alleanza Vita n. 002879388, accesa in epoca Pt_1
precedente al matrimonio, i cui ratei venivano versati in misura del 50% anche dal IG . La CP_1
ricorrente, inoltre, percepisce un reddito annuo pari a € 1.937 derivante dall'affitto di terreni agricoli
(v. estratto conto dicembre 2023, doc. 40, allegato alla memoria autorizzata di deposito di docc. del
13 giugno 2024 di parte ricorrente). A ciò si aggiunge l'Assegno Unico per i figli, pari a € 467 mensili
(cfr. documentazione bancaria in atti). La IGa è inoltre assegnataria della casa coniugale, di Pt_1
cui è comproprietaria al 50% con il marito, contribuendo per la sua quota al pagamento della rata mensile del mutuo di circa € 200.
è invece dipendente della società con sede in Bruino via Piossasco Controparte_1 CP_2
Rivalta 44/c, della quale detiene anche una quota societaria del 2,5% (di cui è titolare per successione paterna, v. visura doc. 14 allegata alla comparsa di risposta), e percepisce un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa € 2.400 (v. docc. da 4 a 6 allegati alla comparsa di risposta). Il resistente sostiene le spese per la nuova dimora, versando un canone annuo di € 4.680,00 (doc 21 allegato alla comparsa di risposta), con spese condominiali pari a circa € 581,14 (in relazione all'anno 2022 v. doc.
22 –bonifici su e/c Unicredit n. 106234437 alle date 10.05.22, 29.07.22 e 31.10.22) e altri oneri, oltre a contribuire al 50% della rata del mutuo sulla casa coniugale, per circa € 200 mensili.
pagina 6 di 9 Ciò premesso in punto di condizioni economiche delle parti, si osserva che, in caso di affidamento condiviso con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore, l'assegno perequativo non viene meno automaticamente ma deve essere valutato in base alla sperequazione reddituale tra i genitori, al fine di garantire ai figli un tenore di vita adeguato presso entrambi. In altri termini, la quantificazione va effettuata basandosi sul principio di proporzionalità e adeguatezza, valutando comparativamente le risorse economiche di entrambi i genitori e le esigenze dei figli, anche in caso di collocamento alternato: la ripartizione delle spese deve, infatti, riflettere “la differenza nella capacità economica dei genitori, evitando che il minore subisca un trattamento diseguale tra i periodi di permanenza presso ciascuno di essi” (cfr. Corte appello Milano sez. V, 03/10/2024).
Nel caso di specie, pur in presenza di una collocazione paritaria dei figli e nonostante il miglioramento delle condizioni patrimoniali della ricorrente, permane una situazione economica differenziata tra i genitori. Se è vero che, da un lato, che la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico per i figli
(statuizione che può trovare conferma in questa sede, alla luce delle condizioni economiche delle parti: v. Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01) e dispone di un patrimonio recentemente incrementato attraverso la monetizzazione di un terreno di cui era già proprietaria, nonché mediante l'acquisizione mortis causa, pro quota, di altri beni fondiari (uno di questi dato in affitto), dall'altra parte il resistente beneficia di un reddito fisso da lavoro dipendente che va esente dai rischi di oscillazioni tipici della proprietà fondiaria. Pertanto, nella determinazione del contributo al mantenimento, dopo aver valutato complessivamente le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le rispettive risorse patrimoniali delle parti, nonché la valenza economica dei compiti di cura assunti da ciascun genitore nell'accudimento della prole, si ritiene equo determinare in €
200,00 mensili il contributo che dovrà corrispondere a per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite dal Protocollo del
Tribunale di Torino.
Circa il discostamento da quanto disposto con ordinanza presidenziale del 23.03.2023 e della successiva proposta transattiva formulata dal G.I. in data 24.10.2023, si precisa che è stato possibile ricostruire l'attuale consistenza delle condizioni patrimoniali della ricorrente in un momento successivo rispetto ai provvedimenti suindicati, ossia nel mese di settembre 2024 quando, in ottemperanza alle ordinanze del 24.10.2023 e del 15.06.2024 del Giudice, anche parte ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione fiscale e reddituale attualizzata ai dieci giorni precedenti pagina 7 di 9 l'udienza del 1.10.2024 (v. docc. da 44 a 52 allegati alla memoria autorizzata di deposito dei documenti, prodotti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Al momento del deposito del ricorso, infatti, la ricorrente ha prodotto certificazioni uniche IRPEF dalle quali risultava percepire, in relazione all'anno 2019 e 2020 (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso) un reddito complessivo di euro 399,00 per fabbricati (cui si aggiunge la proprietà terriera di cui al foglio
19 numero 73, seminativo, classe 3, venduta in data 20.04.2023; cfr. doc. 56 allegato alla memoria depositata da parte resistente del 28.09.2023, cit., il 50% della casa coniugale e la quota del 50% della
Società agricola “Le Terre di Nicolino”, di fatto sempre in perdita). In relazione all'anno 2021 (cfr. doc.
9 allegato al ricorso), il reddito complessivo risultava essere pari a euro 3.326 (di cui euro 399,00 per fabbricati e euro 2.927 per redditi da lavoro dipendente). Come esposto in narrativa, tuttavia, la situazione dal 2023 è mutata nei termini sopra descritti.
Spese di lite
Le spese sono compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla misura dell'assegno di mantenimento per i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Assegna la casa coniugale, sita in RI (TO), Via Pinerolo n. 32, con tutti gli arredi ivi presenti, a
; Parte_1
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità: a settimane alterne, dal lunedì uscita scuola sino al lunedì mattino successivo con riaccompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione materna o in altro luogo preventivamente concordato tra i genitori in periodo non scolastico;
l'alternanza settimanale continuerà anche nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, salvo differente accordo tra le parti;
pagina 8 di 9 Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, assegno di euro 200,00 (duecentocentocinquanta/00) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al "Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino";
Dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico;
Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Marina Spoletini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22593/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. TRABUCCO LETIZIA in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. BARBERO DANIELA in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da foglio di p.c. del 30.09.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità a quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale, nonché nuovamente proposto, dal G.I. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 bis e 91 c.p.c. e con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo della presente vertenza:
1. Pronunciare la separazione pagina 1 di 9 personale dei IGi e , ordinando al Comune competente di Parte_1 Controparte_1
provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio 2. Affidare i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la mamma. Prevedere l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione 3. Salvo diverso accordo tra i genitori e, in ogni caso, nel pieno rispetto delle esigenze ed impegni – scolastici ed extrascolastici – della minore, disporre che il padre veda e tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità e tempistiche: a. a settimane alterne, dal lunedì uscita scuola sino al lunedì mattino successivo con riaccompagnamento a scuola ovvero presso
l'abitazione materna o in altro luogo preventivamente concordato tra i genitori in periodo non scolastico b. l'alternanza settimanale continuerà anche nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, salvo differente accordo tra le parti 4. Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Confermare, a carico del IG
, a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 455,00, da CP_1
versare alla IGa entro il 5 di ogni mese e per dodici mensilità e da rivalutare annualmente Pt_1
secondo gli indici ISTAT ad ogni mese di marzo 5. Confermare che le spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – siano sostenute da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale
Ordinario e il C.O.A. Torino 6. Confermare la percezione, da parte della IGa , dell'AUU come Pt_1
emerso in sede di udienza presidenziale 7. Assegnare la casa già coniugale alla IGa , Pt_1
unitamente a tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi presenti 8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Per parte resistente
Come da foglio di p.c. del 30.09.2024: “Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - affidamento congiunto dei figli minori e Persona_1
, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto Persona_2
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
- permanenza dei minori presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo, con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione materna o altro luogo preventivamente concordato. Con mantenimento dell'alternanza settimanale anche nel periodo di vacanze natalizie, pasquali e scolastiche, salvo diverso preventivo accordo;
Con riguardo al
pagina 2 di 9 contributo al mantenimento posto in capo al IG con ordinanza presidenziale del CP_1
23.03.2023, in relazione al tempo paritario che i figli trascorrono presso ciascun genitore e alla disponibilità economica della ricorrente: in via principale: porre in capo a ciascun genitore il mantenimento dei figli nel periodo, due settimane al mese, che trascorrono presso la sua residenza, dichiarando il IG non più tenuto a versare alla ricorrente l'assegno mensile pari a euro CP_1
450,00. Con l'assegno unico erogato dall'INPS alla madre;
in via subordinata: ridurre il contributo mensile paterno a euro 200,00, o la diversa somma che verrà considerata equa alla luce delle reciproche disponibilità economiche, da corrispondere entro il giorno 5 del mese, con adeguamento
Istat a decorrere dal mese di novembre, e disporre che l'importo erogato a titolo di Assegno Unico sia percepito pro quota da ciascun genitore;
in ulteriore subordine: porre in capo a ciascun genitore il mantenimento dei figli nel periodo, due settimane al mese, che trascorrono presso la sua residenza, dichiarando il IG non più tenuto a versare alla ricorrente l'assegno mensile pari a euro CP_1
450,00. Prevedendo che l'assegno unico erogato dall'INPS sia ripartito pro quota tra i genitori;
Porre le spese straordinarie per i figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e disporre che tali spese per quanto riguarda il minore siano corrisposte attingendo dal libretto sul Persona_1
quale sono accreditati gli importi dell' assegno di frequenza, e quando questi non più sufficienti, siano ripartite in eguale misura;
- assegnazione della casa coniugale alla IGa - respingere la Pt_1
domanda della ricorrente di un contributo di mantenimento per sé stessa. Con ossequio.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGi e contraevano matrimonio in PANCALIERI il 13/09/2003. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio sono nati i figli: , l'11 ottobre 2006 e , il 3 luglio 2013. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28.11.2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi l'affidamento congiunto dei minori, con collocazione e residenza anagrafica presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del marito pari a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 75% delle spese straordinarie, la regolamentazione del regime di visita padre-figli come da ricorso, nonché il versamento di un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili. Con note scritte in sostituzione di udienza pagina 3 di 9 depositate dalla ricorrente in data 6 marzo 2023, la sig.ra dichiarava di rinunciare “in un'ottica Pt_1
meramente transattiva” (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pag. 2) alla corresponsione di un contributo al proprio mantenimento.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1
all'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa e al regime di visita con i minori a settimane alterne, ma chiedeva rigettarsi la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge e di disporsi il versamento di un assegno di mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 375,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione. Con ordinanza presidenziale del 23.03.2023, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e si disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, nonché prevedendo un assegno di € 450,00 al mese a favore della prole, oltre 50% delle spese.
Avanti al G.I. nominato, le parti integravano le proprie difese.
All'udienza del 30.05.2023, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza di discussione e decisione sulle prove del 24.10.2023, il G.I. formulava alle parti una proposta transattiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 bis e 91 c.p.c. e assegnava loro un termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti l'adesione alla proposta ovvero il rifiuto motivato alla stessa. La proposta formulata alle parti prevedeva, limitatamente alle questioni oggetto di disputa tra i coniugi, l'onere in capo a parte resistente di corrispondere l'assegno periodico di € 450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, con spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. La sig.ra , Pt_1
Pt_ con nota depositata il 28.11.2023, dichiarava di aderire alla proposta transattiva formulata da diversamente, il Sig. , con nota dell'1.12.2023, non accettava la proposta, adducendo il CP_1
miglioramento della situazione economica della ricorrente avvenuto in corso di causa, temporalmente collocabile nella fase concomitante e successiva rispetto all'ordinanza presidenziale del 23.03.2023.
pagina 4 di 9 Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
1.10.2024 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
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Atteso che nelle more del presente giudizio uno dei due figli della coppia, , ha raggiunto la Per_1
maggiore età (in data 11.10.2024), alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario.
In merito alle ulteriori questioni in contestazione tra le parti, il Collegio ritiene che la causa sia sufficientemente istruita e matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
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Sull'affidamento e collocamento della figlia minore
Deve certamente essere confermato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Per_2
genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, cui, conseguentemente, resta assegnata la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, non risultando tale tipo di affidamento contrario all'interesse della bambina, tenuto conto che le parti vi hanno dato spontanea attuazione sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale e hanno rassegnato concordi conclusioni in merito.
Parimenti, va confermato il regime di visita padre-minore, come stabilito in via provvisoria dal
Presidente, non essendovi, anche al riguardo, contrasto tra le parti.
Sul contributo al mantenimento dei figli pagina 5 di 9 Sulla determinazione del contributo al mantenimento dei figli, occorre effettuare un'attenta valutazione delle condizioni economiche delle parti, come previsto dall'art. 337-ter c.c., che stabilisce che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, emerge che è socia Parte_1
dell'azienda agricola "Le Terre di Nonno Nicolino" e, nel corso del 2023, ha incrementato il proprio patrimonio nei termini che seguono: in primo luogo, ella ha beneficiato del ricavato della vendita di un terreno agricolo (di cui al foglio 19 numero 73, seminativo, classe 3, cfr. doc. 56, allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente) di cui era proprietaria e dalla quale ha ricavato € 135.000; in secondo luogo, a seguito del decesso del padre , la ricorrente ha Persona_3
ereditato, pro quota, alcuni terreni siti nel comune di RI (v. doc 60 e doc 61 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente) e AS (v. doc 62 e doc 63 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte resistente); da ultimo, in data 8.09.2023 il conto corrente postale della ricorrente espone in accredito la somma di euro 21.662,56 con causale “da
Alleanza Assicurazioni pol. 002879388 Graglia riscatto totale” (v. estratto conto settembre 2023, doc.
39, allegato alla memoria autorizzata di deposito di docc. del 13 giugno 2024 di parte ricorrente). La sig.ra , infatti, risultava titolare della polizza Alleanza Vita n. 002879388, accesa in epoca Pt_1
precedente al matrimonio, i cui ratei venivano versati in misura del 50% anche dal IG . La CP_1
ricorrente, inoltre, percepisce un reddito annuo pari a € 1.937 derivante dall'affitto di terreni agricoli
(v. estratto conto dicembre 2023, doc. 40, allegato alla memoria autorizzata di deposito di docc. del
13 giugno 2024 di parte ricorrente). A ciò si aggiunge l'Assegno Unico per i figli, pari a € 467 mensili
(cfr. documentazione bancaria in atti). La IGa è inoltre assegnataria della casa coniugale, di Pt_1
cui è comproprietaria al 50% con il marito, contribuendo per la sua quota al pagamento della rata mensile del mutuo di circa € 200.
è invece dipendente della società con sede in Bruino via Piossasco Controparte_1 CP_2
Rivalta 44/c, della quale detiene anche una quota societaria del 2,5% (di cui è titolare per successione paterna, v. visura doc. 14 allegata alla comparsa di risposta), e percepisce un reddito netto mensile da lavoro dipendente di circa € 2.400 (v. docc. da 4 a 6 allegati alla comparsa di risposta). Il resistente sostiene le spese per la nuova dimora, versando un canone annuo di € 4.680,00 (doc 21 allegato alla comparsa di risposta), con spese condominiali pari a circa € 581,14 (in relazione all'anno 2022 v. doc.
22 –bonifici su e/c Unicredit n. 106234437 alle date 10.05.22, 29.07.22 e 31.10.22) e altri oneri, oltre a contribuire al 50% della rata del mutuo sulla casa coniugale, per circa € 200 mensili.
pagina 6 di 9 Ciò premesso in punto di condizioni economiche delle parti, si osserva che, in caso di affidamento condiviso con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore, l'assegno perequativo non viene meno automaticamente ma deve essere valutato in base alla sperequazione reddituale tra i genitori, al fine di garantire ai figli un tenore di vita adeguato presso entrambi. In altri termini, la quantificazione va effettuata basandosi sul principio di proporzionalità e adeguatezza, valutando comparativamente le risorse economiche di entrambi i genitori e le esigenze dei figli, anche in caso di collocamento alternato: la ripartizione delle spese deve, infatti, riflettere “la differenza nella capacità economica dei genitori, evitando che il minore subisca un trattamento diseguale tra i periodi di permanenza presso ciascuno di essi” (cfr. Corte appello Milano sez. V, 03/10/2024).
Nel caso di specie, pur in presenza di una collocazione paritaria dei figli e nonostante il miglioramento delle condizioni patrimoniali della ricorrente, permane una situazione economica differenziata tra i genitori. Se è vero che, da un lato, che la ricorrente percepisce integralmente l'assegno unico per i figli
(statuizione che può trovare conferma in questa sede, alla luce delle condizioni economiche delle parti: v. Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01) e dispone di un patrimonio recentemente incrementato attraverso la monetizzazione di un terreno di cui era già proprietaria, nonché mediante l'acquisizione mortis causa, pro quota, di altri beni fondiari (uno di questi dato in affitto), dall'altra parte il resistente beneficia di un reddito fisso da lavoro dipendente che va esente dai rischi di oscillazioni tipici della proprietà fondiaria. Pertanto, nella determinazione del contributo al mantenimento, dopo aver valutato complessivamente le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le rispettive risorse patrimoniali delle parti, nonché la valenza economica dei compiti di cura assunti da ciascun genitore nell'accudimento della prole, si ritiene equo determinare in €
200,00 mensili il contributo che dovrà corrispondere a per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite dal Protocollo del
Tribunale di Torino.
Circa il discostamento da quanto disposto con ordinanza presidenziale del 23.03.2023 e della successiva proposta transattiva formulata dal G.I. in data 24.10.2023, si precisa che è stato possibile ricostruire l'attuale consistenza delle condizioni patrimoniali della ricorrente in un momento successivo rispetto ai provvedimenti suindicati, ossia nel mese di settembre 2024 quando, in ottemperanza alle ordinanze del 24.10.2023 e del 15.06.2024 del Giudice, anche parte ricorrente ha provveduto a depositare la documentazione fiscale e reddituale attualizzata ai dieci giorni precedenti pagina 7 di 9 l'udienza del 1.10.2024 (v. docc. da 44 a 52 allegati alla memoria autorizzata di deposito dei documenti, prodotti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Al momento del deposito del ricorso, infatti, la ricorrente ha prodotto certificazioni uniche IRPEF dalle quali risultava percepire, in relazione all'anno 2019 e 2020 (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso) un reddito complessivo di euro 399,00 per fabbricati (cui si aggiunge la proprietà terriera di cui al foglio
19 numero 73, seminativo, classe 3, venduta in data 20.04.2023; cfr. doc. 56 allegato alla memoria depositata da parte resistente del 28.09.2023, cit., il 50% della casa coniugale e la quota del 50% della
Società agricola “Le Terre di Nicolino”, di fatto sempre in perdita). In relazione all'anno 2021 (cfr. doc.
9 allegato al ricorso), il reddito complessivo risultava essere pari a euro 3.326 (di cui euro 399,00 per fabbricati e euro 2.927 per redditi da lavoro dipendente). Come esposto in narrativa, tuttavia, la situazione dal 2023 è mutata nei termini sopra descritti.
Spese di lite
Le spese sono compensate essendo le parti reciprocamente soccombenti sulla misura dell'assegno di mantenimento per i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.;
Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Assegna la casa coniugale, sita in RI (TO), Via Pinerolo n. 32, con tutti gli arredi ivi presenti, a
; Parte_1
Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità: a settimane alterne, dal lunedì uscita scuola sino al lunedì mattino successivo con riaccompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione materna o in altro luogo preventivamente concordato tra i genitori in periodo non scolastico;
l'alternanza settimanale continuerà anche nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, salvo differente accordo tra le parti;
pagina 8 di 9 Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli, assegno di euro 200,00 (duecentocentocinquanta/00) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al "Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino";
Dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico;
Pt_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Marina Spoletini
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