Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio ConIGliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli ConIGliere
All'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, riunita in camera di conIGlio il giorno 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2976/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: ,; Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
; nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Parte_3
, tutte elettivamente domiciliate in Napoli, al Corso C.F._3
Umberto I° n. 311, presso lo studio dell'avv. Concetta Palma (C.F.:
), dalla quale sono rappresentate e difese, giusta procura in C.F._4 calce al presente atto, con espressa richiesta di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 136 e 137 c.p.c. inerenti il presente procedimento al numero di Fax: 081/5541533 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellanti E
nata il [...] a [...], cf. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE), alla via C.F._5
Napoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Bianca Costanzo C.F.:
, P.Iva (PEC: tel/fax C.F._6 P.IVA_1 Email_2
081.8148768 ai fini delle comunicazioni di legge), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem in atti
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4670/2023, pubblicata il giorno 13.11.2023
FATTO E DIRITTO Con atto depositato in data 4.12.2023 , e Parte_1 Parte_3
hanno proposto gravame avverso la sentenza indicata in Parte_2
, accoglieva il ricorso in riassunzione e condannava in solido le Controparte_1 odierne appellanti -nella qualità di liquidatore ( ) e di socie Parte_1 [...] al pagamento in favore della lavoratrice della somma Controparte_3 complessiva di euro 33.274,06 a titolo di TFR e spettanze retributive. L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza per Parte_1 violazione del principio del contraddittorio, evidenziando come il primo giudice avesse omesso di accertare l'inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione indirizzato alla stessa istante presso un indirizzo assolutamente avulso dalla sfera di conoscibilità della stessa. Le altre appellanti,
[...]
unitamente alla predetta, hanno poi lamentato l'erroneità della Controparte_4 sentenza che ha disposto l'accoglimento della domanda di condanna proposta sic et simpliciter contro i soci dopo lo scioglimento e la cancellazione della società, senza neppure allegare la sussistenza dei presupposti in fatto di cui avrebbe dovuto altresì fornire prova, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., cioè della “distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15474 del 22/06/2017)”
Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata ha resistito al gravame di cui ha invocato il rigetto deducendo di aver costituito in mora la ben Controparte_2 prima della cancellazione della società e prima della formazione del bilancio finale di liquidazione. Ha quindi sostenuto che le socie erano a conoscenza del credito vantato dalla IG.ra nei confronti della Società ed hanno Controparte_1 comunque una responsabilità per non aver riconosciuto le somme richieste, quale corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dalla IG.ra , presso la Società CP_1
e per non aver inserito tali somme nel bilancio finale di liquidazione, così come sancito dall'art. 2476 C.C.: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”. Ha concluso invocando l'integrale conferma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado, vinte le spese del doppio grado. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti costituite nei termini, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi che costituiscono la ragione liquida che consente di superare, in ragione dei principi di economia processuale, le questioni di carattere preliminare. Il giudice di primo grado, invero, ha omesso di considerare che l'art. 2495 c.c. (rubricato «Cancellazione della società»), per quanto in questa sede rileva, stabilisce: «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione….».
Dal tenore letterale della norma risulta evidente, tra i fatti costitutivi della pretesa del creditore sociale, il fatto dell'esistenza di un attivo finale, e della effettiva riscossione, da parte del socio, di una quota dell'attivo, entro e non oltre i cui limiti il creditore può essere soddisfatto. Il collegio condivide l'orientamento della Cassazione secondo cui in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Pertanto grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15474 del 22/06/2017). Le suddette considerazioni hanno trovato conferma in più recenti arresti della Suprema Corte: è stato affermato che “In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva erroneamente ritenuto provato, da parte del socio, il pagamento, con le somme rivenienti dalla liquidazione finale, di altri creditori della società sulla sola base dell'emissione di assegni bancari, la cui consegna non ha, di per sé, efficacia solutoria)” (Cass. sez. 2 , Sentenza n. 10752 del 21/04/2023 - Rv. 667684 - 01). Nel caso in esame, esaminando il ricorso in riassunzione, si rileva che gli elementi costitutivi della domanda nei confronti delle socie appellanti non sono stati in alcun modo dedotti o provati in quanto la presunta creditrice si è limitata a richiamare il ricorso ex art. 414 c.p.c e a dare atto dell'avvenuta cancellazione della società. Né è stata mai prospettata un'azione di responsabilità per “mala gestio”, agita solo in questa sede in modo intempestivo ed inammissibile.
La sentenza va quindi riformata, con il rigetto della domanda in assenza di prove che possano determinare la responsabilità patrimoniale delle socie appellanti. In considerazione della natura della questione, della cancellazione intervenuta in corso di causa e della complessità degli accertamenti connessi al contraddittorio si reputano sussistenti gli elementi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, rigetta la domanda di condanna proposta nei confronti delle appellanti;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, il 15 maggio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
Sez. 3 - , Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 (Rv. 656629 - 02) Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: Email_3
Relatore: FRANCESCA FIECCONI.
[...]
F. ( IERO) contro R. ( ) CP_5 CP_6
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017
138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Liquidazione di società di capitali - Responsabilità verso i creditori sociali - Natura aquiliana - Conseguenze in tema di ripartizione dell'onere della prova - Azione del creditore sociale contro i liquidatori e contro i soci - Distinzione.
159 SOCIETA' - 097 LIQUIDAZIONE - IN GENERE
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
159 SOCIETA' - 373 CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI
DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI In genere.
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed eIGibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato
ez. 2 - , Sentenza n. 10752 del 21/04/2023 (Rv. 667684 - 01) Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: Emai_4
. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. . (Parz.
[...] Controparte_7
Diff.)
C. (TRIBULATO ANTONINO) contro
[...]
con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/09/2017 CP_8
159
[...]
Parte_4
DISTINZIONI) -
[...] Parte_4
Credito verso la società cancellata dal registro delle imprese -
[...]
Legittimazione passiva del socio - Esistenza di somme residuate dalla liquidazione e attribuite al socio - Onere della prova - A carico del creditore - Utilizzazione delle dette somme per pagare altri debiti della società - Onere della prova - A carico del socio convenuto in giudizio - Fattispecie.
In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva erroneamente ritenuto provato, da parte del socio, il pagamento, con le somme rivenienti dalla liquidazione finale, di altri creditori della società sulla sola base dell'emissione di assegni bancari, la cui consegna non ha, di per sé, efficacia solutoria).