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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10384/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata ), Parte_1 Parte_2 [...]
(da Parte_3 Parte_4 Parte_5 sposata ), , Parte_6 Parte_7 [...]
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13
e con gli
[...] Parte_14 Parte_15 avvocati Valeria Saitta e Riccardo De Simone ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sent enza
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile, e Persona_1 hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo
Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. nato a [...] il Persona_1
09/12/1869 ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1893 Parte_16
(doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1905 il sig. (doc. 4).
3. Persona_2
Dal matrimonio, nel 1926, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva Persona_2 Persona_3 nel 1930 la sig.ra (doc. 6).
4. La sig.ra si Persona_4 Persona_4 sposava nel 1950 con il sig. (doc. 7) e procreavano nel 1951 il sig. Persona_5 [...]
(doc. 8), nel 1956 la sig.ra (doc. Persona_6 Parte_1 Parte_1 Parte_2
9), nel 1958 la sig.ra (doc. 10), nel 1961 la sig.ra Parte_3 Persona_7
(doc. 11) e nel 1968 la sig.ra (doc. 12).
5. Quindi il sig.
[...] Parte_4 [...] si univa in matrimonio nel 2001 con la sig.ra (doc. Persona_6 Persona_8
13) e dalla loro unione nasceva nel 1988 la sig.ra (doc. 14).
6. Parte_6
La sig.ra si sposava nel 2018 con il sig. Parte_6 Persona_9
(doc. 15) e dalla loro unione nasceva nel 2023 il sig. (doc.
[...] Parte_7 16).
7. Dal matrimonio, nel 1984, tra la sig.ra e il sig. Parte_2 [...]
(doc. 17) nascevano nel 1984 il sig. (doc. 18) Parte_17 Parte_8
e nel 1986 il sig. (doc. 19).
8. Il sig. Parte_10 Parte_8
si sposava nel 2011 con la sig.ra (doc. 20)
[...] Persona_10
e procreavano nel 2017 la sig.ra (doc. 21).
9. Quindi il sig. Parte_9 [...]
si univa in matrimonio nel 2009 con la sig.ra Parte_10 Persona_11
(doc. 22) e dalla loro unione nascevano nel 2012 la sig.ra (doc. 23) e nel Parte_12
2016 la sig.ra (doc. 24). 10. La sig.ra Parte_11 Persona_7 si sposava nel 1992 con il sig. (doc. 25) e dalla loro unione nasceva nel Persona_12
1998 la sig.ra (doc. 26). 11. Dal matrimonio nel 1997 tra la sig.ra Parte_13 Per_7
e il sig. (doc. 27) nascevano nel 2001 Parte_4 Persona_13 il sig. (doc. 28) e nel 2003 la sig.ra Parte_14 Parte_15
(doc. 29)”.
[...]
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co.
3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466); − ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del
15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt.
3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
||
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il resistente si è rimesso all'accertamento del giudice. CP_1
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per quest i m ot i vi
1. Dichiara che (da sposata Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
(da sposata ), ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13
e sono cittadini
[...] Parte_14 Parte_15 italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 22.5.2025
Il giudice
Christian Colombo