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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12690 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20419/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20419/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Preziosi;
Ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Generale dello Stato;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, la ricorrente ha rappresentato di Parte_1 essere nata a [...], da genitori che i genitori sono entrambi nati a Niksic, in Jugoslavia Per_1
(città oggi appartenente al Montenegro) e sono giunti in Italia nel 1984, prima della dissoluzione della Jugoslavia, e da allora hanno sempre vissuto in Italia senza mai far ritorno nel Paese di origine;
che, i suoi genitori non hanno acquisito la cittadinanza del Montenegro, né possono acquisirla sulla base della normativa sulla cittadinanza del nuovo Stato;
di non avere alcun titolo a rivendicare la cittadinanza “per nascita” del Montenegro, non essendo né lei né i genitori mai stati residenti in tale Stato e, dunque, non è applicabile il criterio stabilito dagli artt. 41 e ss. relativo ai titolari di cittadinanza della ex Jugoslavia;
di aver mantenuto il proprio domicilio sul territorio italiano ininterrottamente, sin dalla nascita;
di aver ottenuto il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
di essere affetta da una grave forma di epilessia, per la quale ha richiesto il riconoscimento dell'invalidità civile all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma.
La ricorrente chiedeva pertanto, in via principale, il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), L. 91/1992; e, in via subordinata, il riconoscimento dello status di apolide.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_1 quanto infondata.
***
Il ricorso merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Occorre in primo luogo richiamare l'art. 1, comma 1 della Legge n. 555/1912, nel testo applicabile ratione temporis, che prevedeva che: “È cittadino per nascita:
1° il figlio di padre cittadino;
2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello
Stato al quale questi appartiene;
3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.”.
Ebbene, tale disposizione è stata sostanzialmente trasposta nell'odierno art. 1 della L. 91/1992, abrogativa della precedente (art. 26), che prevede che: “È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.”.
Nel caso di specie, la ricorrente ritiene di essere in possesso delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza per nascita per essere nata sul territorio italiano da genitori apolidi e, quanto prodotto in atti, supporta le deduzioni da ella assunte circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status giuridico richiesto.
Invero, nonostante la ricorrente abbia depositato in atti la sent. n. 15113/2020 pubblicata in data
02.11.2020 e la sent. n. 11789/2021 pubblicata in data 08.07.2021, con le quali il Tribunale di
Roma non ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dello status di apolide in favore dei genitori, in mancanza di documentazione a supporto della domanda, dal compendio istruttorio in atti emerge che gli stessi debbano essere considerati, da un punto di vista sostanziale, apolidi di fatto.
Il suddetto status, emerge anzitutto, dalle certificazioni di non possesso della cittadinanza montenegrina, rilasciate dall'Ambasciata del Montenegro a Roma in ordine alle istanze avanzate dal padre e dalla madre della ricorrente nonché da ella stessa, le quali compiutamente stabiliscono che i suddetti soggetti non possiedono alcuna delle condizioni per determinare la cittadinanza del
Montenegro ai sensi della normativa vigente.
In secondo luogo, la documentazione depositata in atti - come le attestazioni e le notifiche di allontanamento dai diversi luoghi ove la famiglia ha sostato, spostandosi per motivi vari, le attestazioni di presenza nel campo nomadi dei genitori o di uscita dal centro di accoglienza dal
2008, nonché il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione rilasciato alla ricorrente con riferimento all' a.s. 2014/2015 e documenti di valutazione scolastica del medesimo anno scolastico e degli aa.ss. 2013/14, 2010/2011; il certificato contestuale di Residenza e di Stato di famiglia, rilasciato dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale Servizi Demografici in data
21.12.2023; e infine, la tessera vaccinale per bambini nomadi - dimostra la presenza continuativa della ricorrente e della sua famiglia sul territorio nazionale. Di talché può affermarsi che tutte le circostanze invocate ed allegate possano essere sussunte nella qualificazione di apolidia di fatto.
Tale figura è stata del resto riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni
(cfr. Cass. n. 24407/2021; Cass. n. 32785/2022; Cass. 7120/2022).
Accertata quindi la condizione di apolide di fatto dei genitori della ricorrente devono essere richiamati i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente in precedenza indicati, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 91/92, ai sensi del quale, è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione si pone in linea con il principio di riduzione dell'apolidia, così come sancito dalla relativa Convenzione del 1961 e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano.
Ebbene, considerato lo status di apolidia di fatto dei genitori, tenuto conto altresì del fatto che la sig.ra , come dimostrato dalla documentazione prodotta, è nata e cresciuta sul territorio Pt_1 nazionale, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 91/92. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della particolarità delle questioni giuridiche affrongtate, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- spese compensate.
Roma, 13.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20419/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_1
Preziosi;
Ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Generale dello Stato;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2024, la ricorrente ha rappresentato di Parte_1 essere nata a [...], da genitori che i genitori sono entrambi nati a Niksic, in Jugoslavia Per_1
(città oggi appartenente al Montenegro) e sono giunti in Italia nel 1984, prima della dissoluzione della Jugoslavia, e da allora hanno sempre vissuto in Italia senza mai far ritorno nel Paese di origine;
che, i suoi genitori non hanno acquisito la cittadinanza del Montenegro, né possono acquisirla sulla base della normativa sulla cittadinanza del nuovo Stato;
di non avere alcun titolo a rivendicare la cittadinanza “per nascita” del Montenegro, non essendo né lei né i genitori mai stati residenti in tale Stato e, dunque, non è applicabile il criterio stabilito dagli artt. 41 e ss. relativo ai titolari di cittadinanza della ex Jugoslavia;
di aver mantenuto il proprio domicilio sul territorio italiano ininterrottamente, sin dalla nascita;
di aver ottenuto il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
di essere affetta da una grave forma di epilessia, per la quale ha richiesto il riconoscimento dell'invalidità civile all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma.
La ricorrente chiedeva pertanto, in via principale, il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), L. 91/1992; e, in via subordinata, il riconoscimento dello status di apolide.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_1 quanto infondata.
***
Il ricorso merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Occorre in primo luogo richiamare l'art. 1, comma 1 della Legge n. 555/1912, nel testo applicabile ratione temporis, che prevedeva che: “È cittadino per nascita:
1° il figlio di padre cittadino;
2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello
Stato al quale questi appartiene;
3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.”.
Ebbene, tale disposizione è stata sostanzialmente trasposta nell'odierno art. 1 della L. 91/1992, abrogativa della precedente (art. 26), che prevede che: “È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.”.
Nel caso di specie, la ricorrente ritiene di essere in possesso delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza per nascita per essere nata sul territorio italiano da genitori apolidi e, quanto prodotto in atti, supporta le deduzioni da ella assunte circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status giuridico richiesto.
Invero, nonostante la ricorrente abbia depositato in atti la sent. n. 15113/2020 pubblicata in data
02.11.2020 e la sent. n. 11789/2021 pubblicata in data 08.07.2021, con le quali il Tribunale di
Roma non ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dello status di apolide in favore dei genitori, in mancanza di documentazione a supporto della domanda, dal compendio istruttorio in atti emerge che gli stessi debbano essere considerati, da un punto di vista sostanziale, apolidi di fatto.
Il suddetto status, emerge anzitutto, dalle certificazioni di non possesso della cittadinanza montenegrina, rilasciate dall'Ambasciata del Montenegro a Roma in ordine alle istanze avanzate dal padre e dalla madre della ricorrente nonché da ella stessa, le quali compiutamente stabiliscono che i suddetti soggetti non possiedono alcuna delle condizioni per determinare la cittadinanza del
Montenegro ai sensi della normativa vigente.
In secondo luogo, la documentazione depositata in atti - come le attestazioni e le notifiche di allontanamento dai diversi luoghi ove la famiglia ha sostato, spostandosi per motivi vari, le attestazioni di presenza nel campo nomadi dei genitori o di uscita dal centro di accoglienza dal
2008, nonché il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione rilasciato alla ricorrente con riferimento all' a.s. 2014/2015 e documenti di valutazione scolastica del medesimo anno scolastico e degli aa.ss. 2013/14, 2010/2011; il certificato contestuale di Residenza e di Stato di famiglia, rilasciato dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale Servizi Demografici in data
21.12.2023; e infine, la tessera vaccinale per bambini nomadi - dimostra la presenza continuativa della ricorrente e della sua famiglia sul territorio nazionale. Di talché può affermarsi che tutte le circostanze invocate ed allegate possano essere sussunte nella qualificazione di apolidia di fatto.
Tale figura è stata del resto riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni
(cfr. Cass. n. 24407/2021; Cass. n. 32785/2022; Cass. 7120/2022).
Accertata quindi la condizione di apolide di fatto dei genitori della ricorrente devono essere richiamati i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente in precedenza indicati, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 91/92, ai sensi del quale, è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione si pone in linea con il principio di riduzione dell'apolidia, così come sancito dalla relativa Convenzione del 1961 e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano.
Ebbene, considerato lo status di apolidia di fatto dei genitori, tenuto conto altresì del fatto che la sig.ra , come dimostrato dalla documentazione prodotta, è nata e cresciuta sul territorio Pt_1 nazionale, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 91/92. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della particolarità delle questioni giuridiche affrongtate, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- spese compensate.
Roma, 13.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Carmela Magarò