CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alberto Binetti Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 799 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 3578/2020, resa, ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Bari il18 novembre 2020, avente ad oggetto: indebito arricchimento
T R A rappresentata e difesa dall'avv. Maria La Ghezza, per Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante=
E in persona del suo legale rappresentante pro TE tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Vasapollo, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Carabellese, in Bari, e Controparte_2
, in persona dei rispettivi AR
Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in Bari, domiciliano ex lege
=Appellati=
All'udienza collegiale del 24 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.. pagina 1 di 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27.12.2017, Parte_1 convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, ed i TE
, esponendo che: (a) quale Controparte_4 creditore di e , della somma di € 75.000.00 0 Parte_2 Controparte_5
(pari ad € 38.734,27) oltre interessi, in forza di sentenza n. 522/1984 resa dallo stesso Tribunale adito il 07.02.1984, aveva proposto in loro danno la procedura esecutiva immobiliare n. 258/1988 R.G.E.I. poi riunita ad altra procedura già pendente, in danno dei medesimi debitori, rubricata al n. 153/1988 R.G.E.I.; (b) il G.E., con ordinanza resa all'udienza del 12.02.2008, aveva assegnato ad esso ricorrente la somma complessiva di € 83.041,57 (pari ad € 44.307,31 più € 38.734,26, di cui ai libretti BNL intestati alle procedure) a saldo del dovuto (comprensivo della somma di € 2.177,80 per spese di esecuzione distratta in favore del difensore antistatario , che le aveva incassato) dichiarando, al contempo, l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti che l'avevano generata;
(c) le somme assegnate non erano state riscosse da esso ricorrente entro cinque anni dalla data in cui il provvedimento di definizione della procedura esecutiva era divenuto esecutivo, per cui il Tribunale di Bari, innanzi al quale si era svolta la procedura esecutiva, in data 15.05.2015 aveva trasmesso la somma assegnata, come depositata sui libretti bancari intestati alla procedura esecutiva, ad quale gestore del Fondo TE
Unico Giustizia, per un importo complessivo di € 81.817,95; (d) esso ricorrente con istanza del 25.05.2016 aveva, quindi, richiesto ad la restituzione TE della somma, ma questa, con nota del 01.06.2016, pur confermando l'avvenuto deposito delle somme in questione, aveva precisato di non poterne effettuare il pagamento per averle devolute all'Erario, con imputazione al capitolo 2414, articolo 3, del Bilancio dello Stato, per cui il pagamento del dovuto avrebbe dovuto richiedersi all'Amministrazione che aveva acquisito le somme;
(e) rivolta istanza in tal senso alla Ragioneria Territoriale dello Stato presso il , AR alla quale, esso ricorrente, aveva poi trasmesso, come richiesto, il nulla osta del Tribunale, attestante altresì che lo stesso Tribunale non era destinatario di fondi di bilancio riconducibili alle somme introitate dall'erario a titolo di FUG, la Ragioneria interessata aveva trasmesso la richiesta di rimborso al , da essa Controparte_2 ritenuto responsabile in via prioritaria del rimborso, stante la responsabilità del solo per il caso di assenza di apposito capitolo di spesa;
(e) AR inutili erano risultati gli ulteriori solleciti ai vari enti coinvolti nella vicenda. Tanto premesso, il ricorrente, deducendo di avere diritto alla restituzione della somma di € 81.817,95, assegnatagli dal Giudice dell'esecuzione con la richiamata ordinanza del 12.02.2008, confluita nel FUG, chiese la condanna dei resistenti, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento della stessa, maggiorata di interesse legali dal dovuto al soddisfo.
Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di tutti i resistenti: (a) CP_1
eccepì il proprio difetto di titolarità passiva, non avendo conseguito alcuna
[...] locupletazione ex art. 2041 c.c. dalla riscossione delle somme, avendole riversate pagina 2 di 8 tempestivamente, in data 29.05.2015, nel capitolo 2414, art. 3, del Bilancio dello Stato dandone altresì notizia al ricorrente con nota pec del 01.06.2016. Manifestò, in ogni caso, la sua disponibilità a procedere alla restituzione, previa nulla osta del Tribunale di Bari, avendo ricevuto due note del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente la n. 14530 del 26.01.2018 e la n. 31681 del 14.02.2018, con le quali era stato autorizzato, nel caso di somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario, ad effettuare una compensazione tra somme da rimborsare al legittimo richiedente ed importi da versare all'Erario; (b) Il AR eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva in forza dell'art. 68 del DM
[...]
29.05.2007, non avendo ricevuto alcuno degli importi oggetto di causa;
(c) il
[...]
, chiese, invece, la parziale cessazione della materia del contendere Controparte_2 avendo già provveduto alla restituzione della somma di € 38.734,27, derivante dalla procedura esecutiva n. 153/1998 in favore di parte ricorrente quale creditore in mora ai sensi dell'art. 1210 c.c., e, pertanto, non titolare di alcun diritto alla percezione di interessi medio tempore sulla somma di cui era giudizialmente richiesta la restituzione.
Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, il Tribunale adito con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., resa all'udienza del 18.11.2020, oggetto del presente gravame, esclusa la titolarità passiva del rapporto in capo ad TE quale gestore del Fondo Unico Giustizia di cui all'art. 2 del d.l. 143 del 2008, ed affermato il difetto di legittimazione passiva del AR
ha accolto, per quanto di ragione, la domanda attorea, ritenendo dovuti dal
[...]
, come dallo stesso riconosciuto, il solo importo di € Controparte_2
38.734,27, corrispondente al credito vantato dall'attore in forza della sentenza posta a fondamento dell'esecuzione immobiliare dedotta in giudizio, mentre per l'ulteriore importo di € 44.307,31, la mancata produzione in giudizio delle ordinanze contenenti l'imputazione causale delle somme assegnate, come richiamate nell'ordinanza del G.E., impediva di riscontrare, in concreto, ulteriori ragioni che avrebbero indotto il Giudice dell'esecuzione un importo pari al doppio di quello per il quale si procedeva esecutivamente. Ha quindi condannato il al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_2 dell'anzidetto importo di € 38.734,27, oltre interessi legali dalla data del 25.05.2016 e, compensate le spese del giudizio tra l'attore ed i due convenuti, ha CP_6 condannato il primo al pagamento di quelle sostenute da TE
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16 maggio 2021, ha proposto appello, affidato a tre motivi, chiedendone la riforma Parte_3 con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<−in via principale, accogliere il proposto appello, per i motivi di fatto e di diritto
tutti sopra esposti;
−nel merito, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce solo parzialmente fondata l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
−pertanto, accertare l'indebita percezione da parte degli appellati TE
, della somma
[...] AR Controparte_2 di € 81.817,95 e, al netto di quanto già stabilito in primo grado e per i motivi esposti,
pagina 3 di 8 condannarli, in solido tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, alla restituzione in favore del sig. del predetto importo ovvero di quello maggiore o minore Parte_1 che dovesse emergere in corso di causa, maggiorato degli interessi di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo;
−con condanna di tutti gli appellati al pagamento delle spese legali del doppio grado giudizio;
− in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti degli appellati eventualmente ritenuti sprovvisti di legittimazione e con condanna alle spese del doppio grado del solo appellato eventualmente condannato al rimborso anche parziale>>.
, costituitasi con comparsa del 14.09.2021, ha ribadito il TE proprio difetto di titolarità attiva dell'obbligo restitutorio dedotto in giudizio, chiedendo la conferma sul punto dell'impugnata sentenza, con il favore delle spese del grado.
Si sono altresì costituiti, con unica comparsa del 06/09/2021, il Controparte_2
e i quali hanno eccepito
[...] Controparte_7
l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, per cui ne hanno chiesto il rigetto con le conseguenti statuizioni sulle spese del grado.
Quindi, acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza collegiale del 24 marzo 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dai appellati sul presupposto che, essendo stato introdotto il giudizio CP_6 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la pronuncia resa all'esito dello stesso, comunicata alle parti il 20.11.2020, avrebbe dovuto impugnarsi, ex art. 702 quater c.p.c., entro il 21.12.2020. È vero, infatti, che il giudizio fu introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma è altrettanto vero che nel corso dello stesso, come espressamente evidenziato nella sentenza impugnata, fu disposto il mutamento del rito, tant'è che la relativa decisione è stata assunta non con ordinanza ma con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Conseguentemente, in mancanza di notifica della sentenza impugnata, l'appello proposto con atto notificato il 16 maggio 2021 è certamente tempestivo non essendo ancora decorso, alla data della detta notifica, il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c..
Passando, quindi, all'esame dei motivi di appello, con il primo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e del . TE AR
Assume al riguardo che il Tribunale, contraddittoriamente, aveva escluso la sussistenza della titolarità attiva in capo ad , pur riconoscendo che, per la TE restituzione delle somme oggetto di controversia, il con nota Controparte_2 del 12.03.2018 aveva dato disposizione affinché la stessa procedesse CP_1
pagina 4 di 8 autonomamente al rimborso di detta somma. La stessa , del resto, nella propria CP_1 comparsa di costituzione si era dichiarata disponibile a procedere alla restituzione in compensazione, in quanto a tanto autorizzata dal AR con note n. 14530 del 26.01.2018 e n. 31681 del 14.02.2018.
[...]
Sicché, a fronte di quanto disposto dai due il pagamento avrebbe dovuto CP_6 comunque effettuarsi da Questa, non avendovi provveduto, TE era stata evocata in giudizio.
Il motivo, ad avviso della Corte, è fondato nei termini di seguito precisati.
Pur condividendosi la statuizione del Giudice di prime cure che ha escluso in capo ad quale gestore del FUG, la titolarità passiva dell'obbligazione TE da ingiustificato arricchimento dedotta dall'originario attore, per avere la stessa riversato gli importi percepiti in relazione alla procedura esecutiva n. 153 del 1988 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato, sul capitolo 2414 dell'art. 3 del Bilancio dello Stato, va tuttavia rilevato che secondo quanto dedotto dai due convenuti CP_6
e come pure riconosciuto dalla stessa , il pagamento degli importi in TE questione in favore dell'avente diritto avrebbe dovuto comunque effettuarsi dalla stessa
, che, a sua volta, avrebbe dovuto compensarli con le somme a TE diverso titolo dovute all'Erario. Tanto, peraltro, si rinviene dalla normativa dettata dal D.L. n. 143 del 16/09/2008 che disciplina il Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 2, comma 2, lett. c bis) include tra le somme ed i proventi che confluiscono nel Fondo anche quelli “depositati presso banche e altri operatori Controparte_8 finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si é estinto o é stato comunque definito o é divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia”. Quanto all'individuazione del soggetto tenuto a restituire gli importi in parola, è applicabile estensivamente anche agli stessi il disposto dell'art. 2, comma 6, del citato D.L. 143/2008, a norma del quale con decreti del Ministero dell'Economia e Delle Finanze, di concerto con quelli della Giustizia e dell'Interno, sono tra l'altro determinati “i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte” e dell'art. 2 del D.M. 30 luglio 2009, n. 127 (recante il Regolamento di attuazione in materia di FUG). In base alle richiamate disposizioni, soggetto tenuto ad effettuare le restituzioni è
, salva in ogni caso la possibilità di compensare le somme erogate TE all'avente diritto, eventualmente già devolute allo Stato, con gli ulteriori importi erariali confluiti nel FUG. Ritiene, quindi, la Corte che, nella specie, seppur non più TE nella titolarità delle somme oggetto di controversia, era comunque legittimata passiva pagina 5 di 8 nel giudizio introdotto dall'appellante, quale soggetto tenuto al relativo pagamento, fatta salva la compensazione di quanto versato all'avente diritto con ulteriori importi confluiti nel FUG da versare al . Controparte_2
Va invece confermato il capo della decisione che ha escluso la legittimazione passiva del Ministro delle Economie e Finanze essendo incontroverso che le somme contestate siano mai confluite nella sua disponibilità.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dunque affermata, per le ragioni testé esposte, la legittimazione passiva di quale soggetto tenuto al TE pagamento delle somme oggetto di giudizio unitamente al , Controparte_2 non essendo stato oggetto di censura il capo della sentenza che ne ha accertato la responsabilità restitutoria.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per aver determinato in soli € 38.734,27, a fronte degli € 81.817,95 richiesti, l'ammontare dell'importo a lui spettante in forza del provvedimento di assegnazione reso all'esito della procedura esecutiva dedotta in giudizio.
Il Giudice di prime cure, considerato che il aveva riconosciuto Controparte_9 la debenza della sola somma di € 38.734,27, corrispondente a quella versata sul libretto intestato alla procedura esecutiva n. 258 del 1988 promossa dall'attore, ha ritenuto che non spettasse l'ulteriore importo richiesto, in quanto il credito dell' non Parte_1 poteva che corrispondere alla sorte capitale, come indicata nell'atto di precetto posto a fondamento dell'esecuzione, laddove l'ulteriore somma di € 44.307,31 (pure prevista nell'ordinanza di assegnazione) non poteva che essere riferita alla sorte capitale e alle spese di esecuzione, già liquidate in distrazione del difensore. Peraltro, la mancata produzione in giudizio delle ordinanze contenenti la imputazione causale dei crediti come richiamate dall'ordinanza del GE, impediva di riscontrare, in concreto, ulteriori ragioni che avrebbero indotto a riconoscere in favore del creditore procedente un importo pari al doppio del credito azionato esecutivamente.
Ad avviso dell'appellante, invece, il chiaro disposto dell'ordinanza di assegnazione del 12.02.2008 non lascava adito a dubbi circa l'importo complessivamente assegnato in suo favore quale creditore procedente non rinunciatario. Era dunque arbitrario quanto argomentato dal Giudice di prime cure per negare la debenza dell'ulteriore importo di € 44.307,31 (al lordo delle spese di esecuzione già liquidate al difensore, in quanto distrattario, nella misura di € 2.177,80), pure assegnato ad esso appellante. Quanto ai dubbi sollevati dal Tribunale circa la spettanza dell'ulteriore importo in questione rispetto all'importo originario del credito azionato esecutivamente, il Tribunale nemmeno aveva considerato l'ampio lasso temporale decorso tra la notifica del pignoramento e l'assegnazione del credito e, quindi, gli interessi medio tempore maturati in favore del creditore, il cui importo, sommato a quello inizialmente azionato, corrispondeva a quello complessivamente assegnato e depositato nei due libretti di deposito rispettivamente aperti nelle due procedure riunite.
Anche il motivo in disamina è fondato e merita, quindi, accoglimento.
pagina 6 di 8 È incontestato tra le parti e risulta documentalmente provato che l'odierno appellante in forza di sentenza n. 522/1984 resa dallo stesso Tribunale adito il 07.02.1984, con atto di pignoramento immobiliare del 15.04.2008 diede avvio alla procedura esecutiva immobiliare n. 258 del 1988 per il recupero del credito portato da quella sentenza pari
€ 75.000,00 (€ 38.734,27). La procedura esecutiva così introdotta venne poi riunita ad altra precedente, intrapresa da altri creditori nei confronti degli stessi debitori, contraddistinta dal n. 153 del 2008. Con ordinanza resa nelle due procedure riunite all'udienza del 12.02.2008 il Giudice dell'esecuzione assegnò “all'unico creditore non rinunciante (l'odierno appellante) la somma di € 44.307,31 nonché di € 38.734,26 - di cui ai libretti BNL in atti - a saldo del dovuto, secondo le imputazioni di cui all'ordinanza del 20.5.07 e 18.12.07, con distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Alberto Sardano, dichiaratosi anticipatario”. Il chiaro tenore letterale dell'ordinanza non lascia adito a dubbi circa il destinatario dell'assegnazione e l'importo del credito assegnato, pari ad “€ 44.307,31 nonché di €
38.734,26 - di cui ai libretti BNL in atti” e quindi, complessivamente, ad € 83.041,57, al loro delle spese legali detratte in favore del difensore distrattario. Il suindicato importo, al netto delle spese liquidate al distrattario, ed agli interessi maturati su libretti accesi presso la BNL, non essendo stato riscosso dall'avente diritto nei successivi cinque anni dall'ordinanza di assegnazione, fu versato al FUG mediante due distinti versamenti del 15.05.2015 (in atti) di € 42.602,02 (corrispondenti alle somme depositate sul libretto vincolato alla proceduta esecutiva n. 153/1988) ed €
39.215,93 (corrispondenti alle somme depositate sul libretto vincolato alla proceduta esecutiva n. 258/1988). Il tutto per complessivi € 81.817,95. Tale importo è stato richiesto in ripetizione dal creditore assegnatario e, ad avviso della Corte, lo stesso gli è dovuto. Tanto, sia perché in tal senso dispone l'ordinanza di assegnazione, il cui dato testuale, come già innanzi rilevato, non lascia adito ai dubbi interpretativi sollevati dal Giudice di prime cure, sia perché, anche sotto il profilo logico, quei dubbi si appalesano infondati, considerato che l'importo assegnato include anche gli interessi legali maturati successivamente alla data di pubblicazione della sentenza che accertò il credito in sorte capitale (azionato con l'atto di pignoramento) il cui importo, come condivisibilmente osservato dall'appellante, sommato alla sorte capitale sostanzialmente corrisponde all'importo complessivamente assegnato, come innanzi indicato. Anche in ordine al quantum debeatur, la sentenza impugnata va, quindi, riformata, riconoscendosi in favore dell'appellante il diritto a conseguire dal Controparte_2
e da il complessivo importo di € 81.817,95, oltre
[...] TE interessi dalla richiesta stragiudiziale di adempimento del 25.05.2016.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, gradatamente, censura la sentenza impugnata per aver posto a suo carico le spese sostenute da TE
in quanto la complessità della normativa del settore e la mancanza di una sua
[...] pregressa chiara linea interpretativa ne avrebbe giustificato la compensazione.
pagina 7 di 8 Il motivo è assorbito dalle statuizioni riferite ai due precedenti motivi, che, in quanto implicanti la riforma dell'impugnata sentenza anche riguardo alla legittimazione passiva di comportano una nuova TE regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del procedimento.
Queste, considerato l'esito del gravame e complessivo della causa, totalmente favorevole all'appellante, in ossequio al principio della soccombenza, devono porsi solidalmente, per entrambi i gradi, a carico di e del TE [...]
nella misura liquidata in dispositivo a mente del D.M. 55/14 e s.m.. Controparte_2
In ragione della specificità e complessità dei capitoli di Bilancio dello Stato nonché della ripartizione interna tra i delle entrate loro devolute, non CP_6 agevolmente conoscibili all'esterno, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante ed il
. AR
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 TE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché del
[...]
e del Controparte_2 AR
, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, avverso la sentenza n.
[...]
3578/2020, resa, ex art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Bari il 18 novembre 2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede in parziale riforma della sentenza impugnata:
1)-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il in solido con Controparte_2
per le ragioni di cui in motivazione, al pagamento in favore TE di della somma di € 81.817,95 (al lordo dell'importo di € Parte_1
38.734,26 già riconosciuto nell'impugnata sentenza), oltre interessi legali dal 25.05.2016;
2)-condanna il , in solido con a Controparte_2 TE rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi e per ciascun grado, in €. 7.200,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, e rimborso dei contributi unificati versati per ciascun grado del giudizio;
3)-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra ed Parte_1 il . AR
4)-conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 24.09.2024
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele pagina 8 di 8