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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 450 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023,
avente ad oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in
materia di risarcimento danno
vertente
TRA
P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli (NA), alla Riviera di Chiaia n. 53, presso lo studio dell'Avv.
Vitiello Paolo (C.F. , che la rappresenta e C.F._1
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in Caserta (CE), alla Via dei Brignola n. 7, presso lo studio dell'Avv. Iannucci Gianluca (C.F.
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 1 di 17 , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._5
(NA) il 17/01/1976;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05/01/2023 la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 7350/22, pubblicata il
[...]
14/12/2022 dal Giudice di Pace di Marano, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da e Controparte_1 CP_2
nei confronti di e della Compagnia
[...] Controparte_3
assicuratrice per le lesioni patite in seguito al sinistro verificatosi in data
08/02/2021.
A sostegno dell'appello esponeva che: le dichiarazioni testimoniali su cui si fonda la motivazione del provvedimento gravato risultano in realtà
generiche ed imprecise;
il Giudice di prime cure ha erroneamente affermato che le argomentazioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni critiche da parte del CTP nominato dalla Compagnia, il quale, al contrario, formulava controdeduzioni circa l'assenza del nesso
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 2 di 17 causale cui non è stata fornita alcuna replica;
il quantum risarcitorio risulta eccessivo e non tiene conto delle osservazioni critiche all'elaborato peritale;
è stato riconosciuto il danno morale nonostante questo non sia mai stato provato né richiesto nel corso del giudizio di primo grado;
le spese di lite sono state liquidate secondo i valori medi senza alcuna motivazione a sostegno di tale scelta e, peraltro, quantificando gli esborsi in € 300,00, in luogo degli € 125,00 effettivamente versati dagli attori.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e, in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza gravata con condanna degli appellati in solido al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
Con comparsa del 29/05/2023 si costituivano tempestivamente nel giudizio e , i quali deducevano Controparte_1 Controparte_2
che: l'appello è inammissibile per violazione degli artt. 342 e 348 c.c.,
essendo generici i motivi di gravame sollevati;
la sentenza è
correttamente motivata, avendo correttamente valutato sia la prova testimoniale raccolta che la Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata;
quanto alle controdeduzioni, la è incorsa nella preclusione di Pt_1
cui all'art. 195, co. 3, vista la tardività dell'invio delle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, inviate peraltro a mezzo posta elettronica ordinaria e non certificata;
le contestazioni in ordine alla quantificazione del danno biologico sono infondate e non provate;
circa il danno morale non sussiste alcun vizio di ultra petizione, poiché esso costituisce solo
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 3 di 17 un profilo della categoria generale del danno non patrimoniale subìto
dagli attori, risarcibile anche in caso di lesioni micropermanenti e dimostrabile anche in via presuntiva;
la liquidazione delle spese vive appare coerente rispetto all'aumento di valore della controversia conseguente alle risultanze della CTU e alla espressa dichiarazione di integrazione del contributo unificato.
Ciò posto, concludeva chiedendo di: dichiarare inammissibile l'appello, con vittoria di spese;
in subordine, rigettare l'appello e confermare la decisione impugnata;
in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 26/06/2023 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Considerata la natura documentale della controversia, all'udienza del
23/04/2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, per cui alla successiva udienza del 25/03/2025 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_3
costituitasi nel presente giudizio benché ritualmente citata.
Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di e Controparte_1 CP_2
per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c.
[...]
Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 4 di 17 volte intervenuta sull'argomento, ha chiarito che “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con
modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente
natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” (Cass. SS. UU. n.
27199/2017). Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante
“ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando dia vere
compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (Cass. SS. UU. n. 27199 cit.). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta.
Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Va respinta anche la preliminare eccezione di inammissibilità
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 5 di 17 dell'appello per la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale,
procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Va anche rimarcato che, come è noto, l'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr.
Cass. n. 27691/2017) e, per altro verso, Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame (Cass. civ., n.
8506/2023).
Nella fattispecie, ancorché il fascicolo di primo grado sia stata più volte richiesto nel corso del giudizio, va comunque evidenziato che alla luce della documentazione ritualmente depositata ed acquisita agli atti del
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 6 di 17 giudizio – produzione di parte, Ctu posta a base della decisione del primo giudice, verbali di causa – può pervenirsi ad una decisione di merito del gravame.
Infine, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno
(cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
***
L'appello è solo parzialmente fondato e dovrà essere accolto nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante si doleva della
“genericità della testimonianza” e della sua erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure, avendo questi omesso di rilevare l'incompletezza e l'imprecisione delle dichiarazioni rese.
A ben vedere, tuttavia, come giustamente osservato in sentenza dal
Giudice di prime cure, le dichiarazioni rese da Persona_1
risultano essere precise, circostanziate e coerenti con il narrato di cui all'atto introduttivo, nonché con l'impianto probatorio acquisito.
Più nel dettaglio, la teste ha confermato le circostanze di tempo e luogo di cui alla citazione, riferendo con sufficiente grado di precisione in merito alla dinamica del sinistro, ai pedoni ed ai veicoli coinvolti, ai punti d'urto tra gli stessi, alle lesioni lamentate dagli infortunati nell'immediatezza dei fatti e alla posizione da cui ha potuto osservare l'evento.
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 7 di 17 Diversamente da come pure sostenuto dalla , infatti, la teste ha Pt_1
indicato sia la data del sinistro (“febbraio 2021, verso le 09:30 del mattino”), sia il luogo ove esso si è verificato (“Via Colonne a Giugliano in Campania”), sia la condotta dei pedoni coinvolti (“stavano attraversando sulle strisce pedonali uno dietro l'altro quando vennero investiti da un'auto (…); preciso che l'auto viaggiava a velocità sostenuta in quanto non vi era traffico e che tra l'auto e i pedoni non
c'erano altre auto e/o ostacoli”), come da dichiarazioni rese all'udienza del 15/07/2022.
A nulla rileva, poi, quanto genericamente affermato dalla Compagnia circa l'inverosimiglianza della dinamica descritta in citazione e confermata dalla teste;
non pare infatti così improbabile che, nel compiere l'attraversamento, due pedoni possano camminare a breve distanza l'uno dall'altro ed essere investiti dallo stesso veicolo, posto peraltro che la nulla ha dimostrato né allegato circa una Pt_1
eventuale diversa modalità di verificazione dei fatti oggetto di causa.
In definitiva, la motivazione del provvedimento gravato appare corretta e condivisibile, sia con riguardo alla prova ed alla dinamica del fatto storico, sia con riferimento alla responsabilità dei soggetti coinvolti.
A tal riguardo, giova osservare che, ai sensi dell'art. 191 del Codice della
Strada, i conducenti sono tenuti a dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, nonché a rallentare gradualmente all'avvicinarsi delle strisce e a prestare attenzione ai pedoni che si trovano nelle immediate vicinanze dell'attraversamento.
Tale disposizione, unitamente al dettato di cui all'art. 2054 c.c., secondo
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 8 di 17 cui “il conducente (…) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, induce a ritenere sussistente una presunzione di responsabilità a carico del conducente, la quale trova la propria ratio nella evidente vulnerabilità dei pedoni rispetto alla pericolosità di un veicolo a motore.
Quanto sopra esposto ha trovato d'altronde conferma anche nel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in
materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione
stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del
conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (cfr. Cass. n. 4551/2017).
Riprendendo tale insegnamento, la Cassazione ha altresì precisato che
“in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale
condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile” (cfr. Cass. n. 5819/2019).
Ebbene, nel caso di specie non solo non vi è prova di una simile condotta
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 9 di 17 da parte del pedone - prova, si ribadisce, a carico del conducente - ma non risulta neppure dimostrato che il danneggiante abbia fatto tutto quanto possibile per evitare il danno. Al contrario, anzi, dalla richiamata testimonianza emerge che questi stesse procedendo ad una velocità
eccessiva, in violazione del già menzionato art. 191 C.d.S., sicché alcun dubbio sussiste circa la sua esclusiva responsabilità.
Venendo all'esame del secondo e del terzo motivo di appello - che possono essere congiuntamente trattati, afferendo entrambi all'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato nel corso del giudizio di I grado - l' eccepiva l'assenza del nesso di causalità e Parte_2
l'incompatibilità delle lesioni con l'evento dedotto, lamentando altresì una sproporzione del quantum risarcitorio rispetto al danno effettivamente accertabile.
Anche tali doglianze devono essere respinte.
Le censure sollevate in questa sede si fondano interamente sulle osservazioni del CTP Dott. le quali, si badi, riguardano Per_2
esclusivamente il danno “riportato da ”. Controparte_1
Ad ogni buon conto, le deduzioni relative alla presunta assenza del nesso di causalità non convincono per una pluralità di ragioni:
- si eccepisce l'assenza delle lesioni accessorie tipiche dei sinistri per un danneggiato “conducente di motociclo”, quando nel sinistro de quo sono rimasti coinvolti due pedoni e un veicolo;
- si lamenta laconicamente che nell'esame RM del 04/03/2021
(riguardante, si ribadisce, la sola e non anche il CP_1
) non sono state riscontrate le lesioni proprie di fatti CP_2
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 10 di 17 traumatici recenti, senza tuttavia indicare concretamente quali esse sarebbero e senza indicare alcun riferimento scientifico o bibliografico dal quale desumere la presenza di tali lesioni in casi consimili, considerato comunque che la sussistenza dei postumi traumatici è stata accertata sia nei successivi controlli ortopedici,
sia in sede di CTU;
- ci si duole dell'assenza nel referto di Pronto Soccorso di escoriazioni e abrasioni, ma sono comunque stati riscontrati traumatismi multipli sul lato sinistro del corpo di entrambi i danneggiati (ad altezze simili), che appaiono senz'altro verosimili per la dedotta dinamica del sinistro;
- si argomenta in via del tutto generica che “è altamente probabile” che le lesioni oggettivate a carico del ginocchio per la CP_1
fossero tutte “preesistenti”, senza però specificare alcunché al riguardo;
- si obietta che le lesioni muscolo-tendinee del polso sinistro siano state accertate con indagine “operatore dipendente” che non può essere oggetto di successiva conferma diagnostica, ma i postumi valutati e quantificati da parte del CTU riguardano esclusivamente traumi al “cingolo scapolare”, alla “regione anteriore del ginocchio” e alla “caviglia sx”, senza che il polso venga mai menzionato nella relazione peritale;
Per tutte le ragioni adesso esposte, il motivo di gravame deve essere respinto.
Analogamente, poi, deve concludersi a proposito della doglianza
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 11 di 17 relativa alla sproporzionata quantificazione del risarcimento, fondata solo sulla già smentita incompatibilità del nesso causale tra le lesioni.
Ancora, deve essere disatteso il quinto motivo di gravame con cui l'appellante lamentava l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento del compenso professionale secondo i valori medi.
Più nello specifico, va detto che ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle stesse a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 “Il compenso dell'avvocato
è proporzionato all'importanza dell'opera” mentre l'art. 4 del predetto
D.M. disciplina i criteri di liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente. E' poi previsto all'art. 4, comma 2 del predetto D.M. un aumento del compenso (nella fattispecie contenuto nel
30%) per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.
Ora, in ordine al motivo di impugnazione summenzionato – relativo sia al criterio di liquidazione delle spese giudiziali – le spese giudiziali concretamente liquidate dal primo giudice appaiono congrue, avendo egli fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, nella vigenza degli artt. 4, comma 1, e 12,
comma 1, d.m. n. 55/2014, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (tra le tante,
Cass., n. 24882/2023).
Per ciò che invece attiene al contributo unificato, va osservato che le
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 12 di 17 spese documentate sono tutte quelle rese necessarie dal processo, come il contributo unificato, le marche da bollo necessarie durante il procedimento, i compensi versati al consulente di parte, e tutti gli esborsi per i quali è previsto un documento specifico che ne attesti l'esborso e l'ammontare.
Orbene, alla luce delle censure mosse dall'appellante, gli appellati hanno tuttavia omesso di provare la circostanza, da loro dedotta,
dell'integrazione del contributo unificato corrisposta in corso di causa,
alla luce dell'esito del giudizio, come era loro onere.
Il relativo motivo di gravame deve dunque essere accolto, poiché
fondato.
Da ultimo, deve essere pure accolto il quarto motivo di appello, fondato sull'avvenuta liquidazione in sentenza del danno morale - riconosciuto nella misura del 20% del danno biologico permanente e temporaneo -
nonostante questo non fosse mai stato richiesto dagli istanti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In effetti, dall'esame del provvedimento impugnato sembra che il
Giudice abbia inteso applicare una sorta di automatismo risarcitorio, ritenendo rilevabile “in re ipsa” una sofferenza psicofisica “di particolare intensità” (cfr. p. 3 della sentenza).
Il motivo di gravame è fondato non tanto (e non solo) perché difettava una domanda nel giudizio di primo grado (essendosi, effettivamente,
l'attore limitato a chiedere nel giudizio di primo grado il solo ristoro del
“danno biologico”) quanto piuttosto perché, pur potendo tale danno essere astrattamente essere dimostrato anche in via presuntiva, non sono
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 13 di 17 ammessi automatismi risarcitori per il suo ristoro.
Giova richiamare il recente arresto della Suprema Corte secondo il quale
“con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel
riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano
rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo” (cfr. Cass.
n. 5547/2024). Peraltro, con la citata ordinanza veniva altresì richiamato il precedente insegnamento giurisprudenziale in forza del quale “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (…) corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente
assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la
rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (cfr. Cass. n. 6444/2023).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie de qua va quindi rilevato come non solo gli appellati non hanno in primo grado offerto alcun elemento di prova concreto relativo a sofferenze di natura psicologica ulteriori a quelle sussistenti, secondo un criterio di normalità, per qualunque altro danneggiato che abbia subìto le medesime lesioni, ma non hanno neanche allegato l'esistenza del danno
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 14 di 17 in questione né chiesto il relativo risarcimento.
Anzi, va detto che gli appellati solo in questa sede hanno per la prima volta allegato - in via assolutamente generica - sofferenze quali
“riduzione fisiologica dei movimenti (…), capogiri, emicranie…”, che risultano essere di natura prettamente fisica che ben possono essere adeguatamente ristorate attraverso il già riconosciuto danno biologico.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza gravata andrà riformata ricalcolando il quantum debeatur ed escludendo dal computo l'aumento del 20% a titolo di danno morale, ossia, segnatamente € 1.741,34 per ed € 1.904,22 per Controparte_1
. Controparte_2
In conclusione, la va condannata al pagamento Parte_1
delle somme di € 9.706,70 in favore di e di € 10.521,12 Controparte_1
in favore di , oltre interessi e rivalutazione così Controparte_2
come indicati in parte motiva nella sentenza di I grado.
***
In considerazione dell'accoglimento dell'appello solo in minima parte, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. Infine, atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione di , le spese di lite nei suoi confronti vanno Controparte_3
dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_1 CP_2
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 15 di 17 e così provvede: CP_2 Controparte_3
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 7350/22, pubblicata il 14/12/2022 dal Giudice di Pace di Marano,
dichiara non dovuto il rimborso di euro 300,00 per “esborsi” e
condanna la al pagamento della Parte_1
somma di € 9.706,70 in favore di e della Controparte_1
somma di € 10.521,12 in favore di Controparte_2
oltre interessi, rivalutazione e spese di CTU come da motivazione della sentenza impugnata;
3) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
5) dichiara per il resto irripetibili le spese nei confronti di
. Controparte_3
Così deciso in Aversa il 13/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 16 di 17 data.
Proc. n. 450/2023 R.G – Sentenza Pagina 17 di 17