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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 26/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3356/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1159/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 13/12/2023 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202200000069000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 1159/1/2023 emessa dalla CGT-I Latina/sez. I il 20 novembre 2023, depositata il 13 dicembre 2023 e non notificata con cui è stato accolto parzialmente il ricorso verso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n
05776202200000069 derivante dal mancato pagamento della cartella di pagamento n.
05720190011469259003.
L'appello è verso l'Agenzia delle Entrate DP di Latina e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'appellante eccepisce i seguenti motivi di appello:
1) carenza di motivazione della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria relativamente alla mancata indicazione degli immobili da assoggettare alla procedura ipotecaria;
2) carenza di motivazione relativamente alla mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi moratori e degli oneri di riscossione.
Chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
Con memoria risponde alle controdeduzioni dell'AdE
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina controdeduce e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata richiama l'ordinanza Cass., Sez. V, 22 novembre 2021, n. 36000, secondo cui
“l'avviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973 non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione, per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede”.
Tale principio riguarda esclusivamente l'assenza dell'obbligo di indicare il valore dell'immobile, ma non esclude né attenua l'obbligo di motivazione dell'atto quando esso introduce una nuova quantificazione di importi accessori.
La comunicazione impugnata liquida importi per interessi moratori (€ 3.512,12) e oneri di riscossione
(€ 17.341,93) senza specificare:
il tasso applicato,
i termini di decorrenza (dies a quo e dies ad quem),
la normativa di riferimento per gli oneri, specie dopo la riforma introdotta dall'art. 1, commi 15-16, L. 234/2021.
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24933: “La cartella deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile;
mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo, il contribuente non è posto nella condizione di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.
Cass., Sez. V, 19 aprile 2017, n. 9799: “In assenza dell'indicazione del tasso e della decorrenza, il contribuente non può controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'ente”.
Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 3852: “È nullo l'atto motivato con clausole di stile prive di contenuto sostanziale”.
Ne consegue che, laddove la comunicazione non si limiti a rinviare alla cartella ma introduca una nuova quantificazione di importi accessori, essa deve indicare i criteri di calcolo in modo chiaro e intellegibile. La mancata osservanza di tale obbligo determina l'illegittimità dell'atto impugnato.
Dal 1° gennaio 2022, per effetto dell'art. 1, commi 15-16, L. 234/2021, gli oneri di riscossione sono aboliti e sostituiti dalle sole spese esecutive. La comunicazione del 2022 richiama norme previgenti senza chiarire il criterio applicato, aggravando il vizio di motivazione.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3356/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1159/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 13/12/2023 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05776202200000069000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 1159/1/2023 emessa dalla CGT-I Latina/sez. I il 20 novembre 2023, depositata il 13 dicembre 2023 e non notificata con cui è stato accolto parzialmente il ricorso verso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n
05776202200000069 derivante dal mancato pagamento della cartella di pagamento n.
05720190011469259003.
L'appello è verso l'Agenzia delle Entrate DP di Latina e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'appellante eccepisce i seguenti motivi di appello:
1) carenza di motivazione della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria relativamente alla mancata indicazione degli immobili da assoggettare alla procedura ipotecaria;
2) carenza di motivazione relativamente alla mancata indicazione dei criteri per la quantificazione degli interessi moratori e degli oneri di riscossione.
Chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
Con memoria risponde alle controdeduzioni dell'AdE
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina controdeduce e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata richiama l'ordinanza Cass., Sez. V, 22 novembre 2021, n. 36000, secondo cui
“l'avviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973 non deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell'iscrizione, per il cui controllo è sufficiente l'indicazione del credito per cui si procede”.
Tale principio riguarda esclusivamente l'assenza dell'obbligo di indicare il valore dell'immobile, ma non esclude né attenua l'obbligo di motivazione dell'atto quando esso introduce una nuova quantificazione di importi accessori.
La comunicazione impugnata liquida importi per interessi moratori (€ 3.512,12) e oneri di riscossione
(€ 17.341,93) senza specificare:
il tasso applicato,
i termini di decorrenza (dies a quo e dies ad quem),
la normativa di riferimento per gli oneri, specie dopo la riforma introdotta dall'art. 1, commi 15-16, L. 234/2021.
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24933: “La cartella deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile;
mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo, il contribuente non è posto nella condizione di verificare la correttezza del calcolo degli interessi”.
Cass., Sez. V, 19 aprile 2017, n. 9799: “In assenza dell'indicazione del tasso e della decorrenza, il contribuente non può controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'ente”.
Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 3852: “È nullo l'atto motivato con clausole di stile prive di contenuto sostanziale”.
Ne consegue che, laddove la comunicazione non si limiti a rinviare alla cartella ma introduca una nuova quantificazione di importi accessori, essa deve indicare i criteri di calcolo in modo chiaro e intellegibile. La mancata osservanza di tale obbligo determina l'illegittimità dell'atto impugnato.
Dal 1° gennaio 2022, per effetto dell'art. 1, commi 15-16, L. 234/2021, gli oneri di riscossione sono aboliti e sostituiti dalle sole spese esecutive. La comunicazione del 2022 richiama norme previgenti senza chiarire il criterio applicato, aggravando il vizio di motivazione.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.