Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n° 244/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Fabio ONi Presidente estensore
2 Dott. Anna Adamo Consigliere
3 Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere in esito alla scadenza del termine del 27 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n° 244/24 R.G.L. e vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 via Placida 86, , c.f. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente C/da Fucile Via 37H, pal. 5, , c.f. , ONroparte_1 C.F._3 nata a [...] P.G. (ME) il 20.04.1966 e ivi residente via Catili, 80, CP_2
, c.f. , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._4 residente in [...] – is. 37 e c.f. CP_3
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._5 is. 308; tutti elettivamente domiciliati in Messina, via La Farina, 183 – Is. G presso lo studio dell'avv. Annamaria Siracusano, c.f. fax n. CodiceFiscale_6
0902400917, pec dalla quale sono rappresentati e Email_1 difesi -Appellante
CONTRO con sede in Messina, via Stazione ONroparte_4
ONesse 63 (c.f./p.i. , cciaa ), in persona del legale rappre- P.IVA_1 P.IVA_2 sentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv.
Sebastiano Bruno Caruso (c.f. ), e dalla prof. avv. Loredana C.F._7
Zappalà (c.f. , elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._8
Catania, via Aloi 26, pec e Email_2 [...]
fax 095.2830091 e 095.2830093–Appellata Email_3 in liquidazione coatta amministrativa, già avente ONroparte_5 sede in Messina S.S. 114 Km 5,47 – Tremestieri, (P.I. ), in persona P.IVA_3 del commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Venuti (c.f.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, C.F._9 in Messina, via D'Amore 4 (fax 090.672457 – pec . Email_4 Email_5
-Appellata
[...]
OGGETTO: differenze retributive- giudizio di rinvio da cassazione della sentenza n° 335/21 della Corte d'appello di Messina che confermava la sentenza del tribunale di Messina n° 700 depositata in data 13 aprile 2018
CONCLUSIONI
+4: 1) in riforma della sentenza di I° grado n. 700/2018 nonché della sen- Pt_1 tenza della Corte D'Appello di Messina n. 335/21, e in accoglimento delle domande avanzate in primo grado e ribadite in appello, dichiarare che , Parte_1 [...]
, , e hanno lavorato Parte_3 ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3 alle dipendenze della dal 18.8.1998 alla data ONroparte_6 del licenziamento avvenuto il 10/02/2014, con contratto di lavoro a tempo indeter- minato, , con la qualifica di fisioterapisti per , ONroparte_7 Pt_1 CP_2
e di tecnico della riabilitazione psichiatrica per e e di massofi- CP_3 Pt_2 sioterapista per a cui successivamente è stata modificata la qualifica ONroparte_1 in O.T.A.; 2) dichiarare che i ricorrenti dalla data di costituzione della CP_4
(11.8.2000) sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro hanno espletato le proprie mansioni unicamente sul servizio riabilitativo della 3) accer- CP_4 tare e dichiarare la sussistenza di un contratto di appalto tra la e la CP_4
avente ad oggetto il servizio di riabilitazione, ONroparte_8 ON e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 tra e 4) dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle retribuzioni CP_5 non percepite da settembre 2013 a febbraio 2014, alle differenze retributive e com- petenze maturate in costanza di rapporto di lavoro, al t.f.r.; 5) condannare la società appaltante SR a corrispondere ai ricorrenti a titolo di mancate retribuzioni, diffe- renze retributive e t.f.r. la somma di € 89.401,12 a , € 92.403,80 a Parte_1
, € 140.292,63 a , € 84.677,14 a Parte_2 ONroparte_1 ONroparte_2 e € 78.127,07 a ovvero quella maggiore o minor somma che do- CP_3 vesse risultare in corso di causa anche a seguito di espletanda c.t.u. oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
6) qualora opportuno, vista la non con- testazione di controparte sui fatti di causa e ferma la dirimente pronuncia della Su- prema Corte sul punto, per scrupolo difensivo si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: a) Vero o no che i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della unicamente nel servizio riabilitativo della CP_5 CP_4 dalla data della sua costituzione (11.8.2000) sino alla data del licenziamento
[...] collettivo;
b) Vero o no che i ricorrenti lavoravano dal lunedì al sabato espletando un orario di lavoro di 36 ore settimanali con la mansione di fisioterapisti per Pt_1
, e , di T. della riabilitazione psichia-
[...] ONroparte_2 CP_3 trica per e di massofisioterapista per a cui succes- Parte_2 ONroparte_1 sivamente è stata modificata la qualifica in O.T.A.; c) Vero o no che da settembre
2013 a febbraio 2014 non sono state corrisposte alla ricorrente le relative retribu- zioni, né consegnate le buste paga e non le è stato corrisposto il t.f.r.; d) Vero o no che la Soc. Coop. Sociale TE.SE.O.S. onlus dalla fine del 2009 non ha corrisposto ai lavoratori le retribuzioni saltando molti mesi, pagando gli stessi a ore e corri- spondendo retribuzioni inferiori rispetto alla reale attività lavorativa e che di tale condizione la SR era a conoscenza (si indicano a testimoni AO , NA Tes_1
e NZ con riserva di sostituire ed indicarne altri anche a Tes_2 Tes_3 prova contraria sull'eventuale capitolato avversario); 7) fermo restando che le con- troparti non hanno contestato le ctp prodotte in atti, per mero scrupolo difensivo qualora opportuno si ribadisce la richiesta di consulenza tecnico contabile per la quantificazione di quanto contrattualmente dovuto ai ricorrenti in forza del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio ed in particolare al fine di quantificare gli importi per le mensilità non corrisposte da settembre 2013 a febbraio 2014, le dif- ferenze retributive dalla data di assunzione al 10.2.2014 (data del licenziamento) o da quella che il Giudice riterrà di giustizia ed al fine di calcolare il t.f.r.; 8) condan- nare gli appellati al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudi- zio, nonché dei precedenti, da distrarre in favore della procuratrice antistataria. n° 244/24 R.G.L.
SR: I. Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie di controparte. II. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare alla e all'INPS l'esibizione della docu- CP_5 mentazione attestante i pagamenti effettuati dal Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro nei confronti dei ricorrenti, a fronte dell'insolvenza della CP_5
III. Nel merito, rigettare il ricorso. IV. In via subordinata, e solo previa acquisizione della documentazione punto III, disporre CTU per la quantificazione delle restanti somme dovute nei limiti di quanto risultate dallo stato passivo della e CP_5 dalle istanze di ammissione dei ricorrenti nello stesso (qui doc. 6). Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio.
in preliminare dichiarare l'incompetenza funzionale Giudice del lavoro in CP_5 favore del tribunale fallimentare ex art. 24 L.F.; nel merito: 1) accertare l'insinua- zione al passivo da parte dei ricorrenti ed in caso di accoglimento ridurre la do- manda a quanto richiesto in sede di liquidazione coatta amministrativa;
2) accertare il pagamento da parte dell'IN delle ultime due retribuzioni e del TFR riducendo le domande di parte ricorrente, con le statuizioni del caso, e/o rigettarle perché in- fondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria, in caso di contestazione del paga- mento da parte del fondo IN concedere termine per produrre quietanza di paga- mento e/o ordinare l'esibizione da parte dell' della documenta- ONroparte_9 zione afferente i ricorrenti ex art. 210 c.p.c;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina dell'8 febbraio 2016 iscritto al n°
r.g. 571/2016, , , , Parte_1 Parte_2 ONroparte_1 [...]
, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Parte_4 cooperativa (di seguito con contratto a tempo indetermi- ONroparte_5 CP_5 nato dal 18 agosto 1998 al 10 febbraio 2014, data del licenziamento collettivo, e che aveva di fatto fornito in appalto servizi con la committenza di CP_5 [...]
(di seguito SR) a partire dalla costituzione di quest'ul- ONroparte_4 tima nel 2000, lamentavano che, a partire da fine 2009, aveva solo parzial- CP_5 mente adempiuto l'obbligazione retributiva e chiedevano la condanna in solido di e SR al pagamento ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 delle CP_5 mancate retribuzioni da settembre 2013 a febbraio 2014, delle differenze retributive per il rimanente periodo e del trattamento di fine rapporto, per importi indicati in ricorso e illustrati con consulenze di parte a questo allegate. In via subordinata, i lavoratori chiedevano la condanna della sola CP_5 ON Resistevano sia che posta in liquidazione coatta amministrativa (lca) CP_5 con decreto assessoriale 429/2016 del 15 marzo 2016.
Con sentenza n° 700 depositata in data 13 aprile 2018 il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibili le domande compensando le spese.
La sentenza di primo grado è stata confermata, sebbene con diversa motivazione, da questa Corte d'appello con sentenza 335/21, annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 5316/2024 con la quale la causa è stata rinviata per il merito sempre a questa Corte, in diversa composizione.
I lavoratori hanno riassunto con ricorso depositato il 24 maggio 2024. Nella resi- stenza di SR e disposta l'acquisizione di documenti, depositate note di CP_5 n° 244/24 R.G.L.
trattazione scritta entro il termine art. 127ter c.p.c. del 27 maggio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- , e avevano qualifica di fisioterapisti, di tec- Pt_1 CP_2 CP_3 Pt_2 nico della riabilitazione psichiatrica e Isgrò di massofisioterapista e in un secondo tempo di O.T.A.
Le qualifiche, unitamente alla tipologia del contratto come dipendente a tempo pieno, sono tutte confermate nel file "fasc._1°grado_all_17.pdf" allegato al ricorso in riassunzione (elenco del personale)1.
Per dato incontestato, tutti provenivano dal bacino dei lavoratori socialmente utili
(lsu). I predetti partecipavano alla costituzione di una delle tre cooperative CP_5 che raccoglievano i lsu alla scadenza del progetto che aveva consentito il subentro CP_1 dell' 5 (oggi ) nei servizi prima forniti dall' presso la CP_10 CP_11 quale essi erano precedentemente impiegati.
stipulava una convenzione con l per proseguire le prestazioni di CP_5 CP_10 riabilitazione ambulatoriale e domiciliare per portatori di handicap. La convenzione ON scadeva nel 2000, quando veniva costituita , della quale erano soci l' al CP_10 ON 51% e le tre cooperative, fra cui che deteneva il 41%. veniva incaricata CP_5 dell'erogazione delle prestazioni anzidette per conto CP_10
I lavoratori hanno evidenziato di avere sempre operato nei servizi di cui era tito- lare SR fin dalla sua costituzione, pur rimanendo formalmente dipendenti di
[...]
e che la prima era a conoscenza dell'insolvenza retributiva della seconda sic- Pt_5 come ripetutamente da loro denunciata. Hanno aggiunto di essere stati infine licen- ziati in esito a procedura ai sensi della legge 223/1991 con lettere del 10 dicembre
2013, a decorrere dalla scadenza del termine di preavviso (sessantesimo giorno suc- cessivo)2. ON
ha negato l'esistenza di un appalto con inquadrando le prestazioni CP_5 che questa forniva attraverso i propri dipendenti nell'istituto del conferimento so- cietario ai sensi dell'art. 2435 c.c., in subordine contestando l'applicabilità a sé dell'art 29 D. Lgs. 276/2003 vista la propria qualità di società partecipata a quota maggioritaria di ente pubblico ( . CP_10
premesso di trovarsi in lca, ha eccepito l'incompetenza funzionale del CP_5
Giudice del lavoro dovendo la domanda economica essere devoluta alla sezione fallimentare. Nel merito non contestava l'insolvenza ma ha chiesto che dai crediti venisse detratto quanto ammesso nello stato passivo per ciascun ricorrente.
2- Il tribunale ha ritenuto che, in ragione della vis attractiva prevista in caso di
CP_ 1 Ove compare al n° 103, al 141, al 145, al 130 e l 132. Pt_1 Pt_2 CP_2 CP_3 2 Cfr. "fasc._1°grado_all_6.pdf" e ss. fino a "all_9". n° 244/24 R.G.L.
procedura concorsuale, tutti i crediti andassero accertati in via esclusiva dal tribu- nale fallimentare. Ha aggiunto che il giudizio non poteva proseguire nei confronti ON della sola perché l'art. 29 invocato dai lavoratori, come modificato dalla legge
92/2012, prevederebbe un litisconsorzio necessario fra appaltatore e committente, così dovendo interpretarsi l'espressione “il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori”, dato che il Giudice deve accertare “la responsabilità so- lidale di tutti gli obbligati”.
Con la sentenza cassata, questa Corte ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario, richiamando Cass. Sez. I 515/2016 e successive conformi di legittimità
e merito. Ha tuttavia negato, anche alla luce della documentazione acquisita in re- ON lazione alla natura delle azioni rilasciate da a la riconducibilità del CP_5 rapporto fra le due appellate alla figura dell'appalto, qualificando i servizi assicurati dalla seconda alla prima attraverso i propri dipendenti in termini di prestazioni ac- cessorie, conformi al contratto sociale.
La Suprema Corte, esaminato l'unico motivo di ricorso di legittimità, ha concor- dato con i lavoratori sulla deduzione di nullità parziale ai sensi dell'art. 2345 c.c. delle azioni sottoscritte da constatando che il valore dei conferimenti sotto CP_5 forma di forza lavoro fosse talmente alto da non potere essere considerato come prestazione accessoria. Ha dunque ritenuto che, rispetto ai lavoratori, si configuri ON un rapporto di appalto fra e , che nei loro confronti si pongono come CP_5 distinti soggetti giuridici.
3- I lavoratori riassumono la causa chiedendo che questa Corte si adegui al prin- cipio di diritto fissato dalla Suprema Corte e, sostenendo che né SR né CP_5 hanno contestato i fatti posti a fondamento della domanda, invocano una pronuncia senza ulteriore istruzione, invocando in subordine l'ammissione della prova testi- moniale richiesta già con il ricorso art. 414 c.p.c.
Alla luce del contenuto dell'ordinanza rescindente, questa Corte non può che af- ON fermare la legittimazione passiva di . Il problema si sposta dunque al merito dei crediti invocati e dunque, in prima battuta, sul se questi siano o meno contestati nell'an e nel quantum.
si difende (cfr. pag. 5 memoria di costituzione) evidenziando come i CP_13 lavoratori abbiano agito in questa sede per somme ingenti (89.401,12 euro per Flo- rio, 92.403,80 per , 140.292,63 per , 84.677,14 per e Pt_2 CP_1 CP_2
78.127,07 per ma si siano insinuati al passivo per somme assai CP_3 CP_5 inferiori (18.956,76 , 25.733,20 , 24.879,80 , 22.155,62 Runin- Pt_1 Per_1 CP_1 ON ski e 25.773,36 . sostiene dunque che i lavoratori abbiano tentato di CP_3 speculare sulla difficoltà di accertamento da parte della committente sulle effettive caratteristiche del rapporto, e contesta che i lavoratori abbiano provato alcunchè sul n° 244/24 R.G.L.
reale importo loro dovuto. ON La difesa di è sotto questo aspetto fuorviante. I titoli per i quali i lavoratori si sono insinuati nel passivo sono limitati al trattamento di fine rapporto e CP_5 alle ultime tre mensilità, oggetto di decreti ingiuntivi emessi a loro favore e a carico di Si tratta di titoli di immediata spedizione, per i quali non vi era bisogno CP_5 di alcun accertamento in quanto provati documentalmente, e non si può considerare speculativo il comportamento inteso a recuperare al più presto quelle somme, riser- vando a un giudizio a cognizione piena l'azione per quanto non ritenevano di potere ottenere in monitorio.
a sua volta in questa sede si limita a ribadire la vis attractiva del tribunale CP_5 fallimentare, sostenendo che questa debba estendersi anche alla posizione del con- debitore solidale. SR concorda con tale difesa, riproponendo la tesi accolta nella sentenza di primo grado secondo la quale il giudizio nei suoi confronti non potrebbe proseguire, sussistendo un litisconsorzio necessario fra committente e appaltatore e Con dovendosi accertare innanzi al giudice fallimentare la responsabilità di CP_5 chiama anche il beneficium excussionis in proprio favore previsto dall'art. 29 D.Lgs.
267/2023.
Ambo i resistenti chiedono poi che, nel caso di accoglimento delle domande av- versarie, la condanna sia ridotta degli importi per i quali i lavoratori sono stati am- messi in privilegio al passivo ( 18.956,76 euro, 25.733,20, CP_5 Pt_1 Pt_2
24.879,80, 22.155,62, 25.773,64) e di quelli per i quali CP_1 CP_2 CP_3 hanno ottenuto il pagamento dal fondo di garanzia IN (ultime due mensilità e trat- tamento di fine rapporto).
4- I lavoratori avevano dedotto con il ricorso art. 414 c.p.c. una prova per testi con la quale si mirava a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le rispettive qualifiche, dal lunedì al sabato per 36 ore settimanali, esclusivamente ON nei servizi ex e il mancato pagamento da parte di dal 2009 parziale e CP_5 da settembre 2013 totale, delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto. I la- voratori chiedevano anche di provare che dell'inadempimento la commit- CP_5 tente SR era stata informata. ON
ha reagito a tale allegazione con argomentazione di mero principio, e cioè puntualizzando che è onere del lavoratore provare l'attività espletata ai fini delle pretese retributive, definendo "fantomatiche" quelle dei ricorrenti. Per il resto, la ON difesa di si è tutta incentrata sulla carenza di responsabilità solidale.
La contestazione di SR sulla sussistenza della prestazione è logicamente incom- patibile con l'affermazione di avere sempre versato a quanto dovuto anche CP_5 per le retribuzioni ai dipendenti, e di avere anzi sempre chiesto a ONroparte_15 zioni riguardo l'adempimento da parte di quest'ultima dell'obbligazione retributiva.
La sussistenza della prestazione è del resto attestata da buste paga e CUD versati in n° 244/24 R.G.L.
ON atti3, del contenuto delle quali non ha mai negato venire informata da CP_5
e che, logicamente, non poteva non conoscere dovendone fornire provvista. Va in- fatti evidenziato che, nell'ambito delle verifiche da compiere al fine di erogare i ON compensi per le prestazioni, l'art. 8 della convenzione fra e impegnava Pt_6
quest'ultima a rendicontare alla prima, con cadenza trimestrale, anche "l'elenco del personale impegnato con le generalità di ciascuna figura… la tipologia contrattuale e l'indicazione delle ore settimanali di impiego per ciascuno" e che tale impegno va letto in connessione con quello di cui all'art. 4 che assumeva nei confronti CP_5 di SR "al rispetto, per gli operatori impiegati, dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti". È del resto la stessa SR a rivendicare5 di avere sempre chiesto rassicurazioni alla controparte sul completo adempimento degli obblighi retributivi.
a sua volta non ha mai contestato i diritti dei lavoratori, peraltro implici- CP_5 tamente confessati attraverso le sopra citate buste paga.
Non vi è dunque necessità di alcuna prova per testi per confermare la sussistenza e l'entità delle prestazioni lavorative fornite dai ricorrenti, né la conoscenza da parte ON di , o in alternativa la colpevole ignoranza, riguardo agli inadempimenti di
[...]
Pt_5
4.1- Le buste paga, in quanto non sottoscritte dai lavoratori, non dimostrano che essi abbiano effettivamente ricevuto le somme ivi indicate. Detti documenti fanno pertanto fede soltanto riguardo al debito di nei confronti dei dipendenti, in CP_5 ragione della disciplina di cui all'art. 2 legge 4/1953 che ne prescrive il contenuto obbligatorio e la corrispondenza alle registrazioni (per tutte Cass. sez. lav.
991/2016).
Né né a fortiori SR hanno addotto alcuna prova di avere adempiuto agli CP_5 obblighi retributivi nascenti dal CCNL, e pertanto ne possono essere detratte solo le somme che i lavoratori hanno ammesso di avere ricevuto. Ciascuno di loro ha indicato specificamente i crediti invocati, producendo conteggi puntuali allegati in apposite relazioni di consulente di parte6. Per giurisprudenza consolidata "nel pro- cesso del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poi- ché la confutazione del titolo non implica necessariamente l'affermazione dell'erro- neità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur" (Cass. sez. lav. 29236/2017).
A ciò si aggiunga che in realtà la gran parte delle somme invocate nascono dalla n° 244/24 R.G.L.
differenza non fra quanto effettivamente pagato e quanto indicato nella busta paga, ma da quest'ultima grandezza e quanto previsto da secondo gli orari osser- CP_7 vati e le qualifiche spettanti come riconosciuti nelle buste paga.
4.2- Il litisconsorzio necessario è stato escluso da questa Corte con la sentenza
335/21, nella quale si afferma esplicitamente la possibilità di proseguire il giudizio ai fini condannatori nei confronti di SR. Sul punto non è stato proposto ricorso incidentale per cassazione.
Quanto al beneficium, eccepito tempestivamente innanzi al tribunale7, già nella sentenza di primo grado si è correttamente evidenziato trattarsi di eccezione la cui efficacia rileva solo in fase esecutiva. I lavoratori potranno insomma azionare il titolo nei confronti di SR solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio di
[...]
ma ciò non paralizza l'esame nel merito in questa sede. Pt_5
4.3- Le somme che in subordine SR chiede siano depennate dal totale dovuto vanno inquadrate, come visto supra sub 3.1, in due diverse figure giuridiche.
Quelle per le quali sussiste l'ammissione al passivo non risultano in re ipsa ancora pagate e il problema della decurtazione di detti importi si potrà porre semmai in sede esecutiva.
Quelle che sono state già pagate vanno invece ovviamente espunte, anche ove il pagamento sia stato effettuato dal fondo IN. I lavoratori affermano8 che "il Fondo di tesoreria dell'IN ha pagato unicamente il TFR". Il relativo importo, evincibile dalle relazioni del perito di parte, va dunque detratto. A tal fine, si deve considerare che i ricorrenti hanno chiesto gli importi del tfr già mondati di versamenti a tale titolo effettuati precedentemente. La somma da detrarre è pertanto limitata a quella quota di tfr dei quali ciascuno dei ricorrenti si dichiarava creditore all'atto dell'in- troduzione del giudizio9
I ricorrenti negano di avere ricevuto il pagamento di qualsiasi altra spettanza.
Questa Corte, considerata l'evidente difficoltà delle resistenti a dimostrare l'eroga- zione di somme da parte di un terzo quale l'IN, con ordinanza del 19 marzo 2025 le ha autorizzate a chiedere entro l'8 aprile 2025 all'istituto il rilascio della docu- mentazione relativa ai pagamenti effettuati dal fondo di garanzia. Né l'una né l'altra hanno prodotto prova di essersi tempestivamente attivate, e hanno persino omesso il deposito di note di trattazione scritta entro il 27 maggio 2025.
5- Conclusivamente, la condanna nei confronti di SR va limitata ai seguenti im- porti, sui quali andranno calcolati interessi e rivalutazione dal dovuto ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c.:
Credito lordo TFR Credito netto n° 244/24 R.G.L.
89.401,12 11.710,00 77.691,12 Pt_1
92.403,80 18.877,55 73.526,25 CP_1
140.292,63 12.389,85 127.902,78 Pt_2
84.677,14 23.769,73 60.907,41 CP_2
78.127,07 22.471,01 55.656,06 CP_3
Le spese seguono la principale soccombenza, previa applicazione della tariffa me- dia del quinto scaglione relativamente ai gradi di merito e di legittimità e di quella minima quanto al giudizio di rinvio, meramente applicativo dei principi fissati dalla
Suprema Corte con l'ordinanza rescindente. Non v'è luogo ad applicare maggiora- zione ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 perché le posizioni processuali dei cinque ricorrenti sono identiche, cambiando soltanto gli importi dovuti a ciascuno. In pre- senza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 da , Parte_1
, , e contro Parte_2 ONroparte_1 ONroparte_2 CP_3 [...]
e in liquidazione ONroparte_16 ONroparte_5 coatta amministrativa, concernente rinvio da cassazione della sentenza n° 335/21 della Corte d'appello di Messina che confermava la sentenza del tribunale di Mes- sina n° 700 depositata in data 13 aprile 2018, in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento delle domande dei ricorrenti:
1- dichiara che fra quale committente e quale ap- CP_4 ONroparte_5 paltatrice è intercorso un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di riabi- litazione, nell'ambito del quale i ricorrenti hanno lavorato in via esclusiva alle di- pendenze della seconda;
2- dichiara il diritto dei ricorrenti alle retribuzioni non percepite da settembre 2013
a febbraio 2014 nonché alle differenze retributive e competenze maturate in co- stanza di rapporto di lavoro condannando ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. CP_4 CP_ 276/2003 a pagare per tali titoli a 77.691,12 euro, a 73.526,25 euro, a Pt_1
127.902,78 euro, a 60.907,41 euro e a 55.656,06 euro Pt_2 CP_2 CP_3 oltre oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3- condanna le resistenti in solido a rimborsare ai ricorrenti le spese dell'intero giudizio liquidate quanto al primo grado in 13.395,00 euro, quanto all'appello in
14.317,00 euro, quanto al giudizio di legittimità in 7.655,00 euro e quanto al pre- sente giudizio di rinvio in 7.160,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Annamaria Siracusano.
Messina 28 maggio 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dott. Fabio ONi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 all. 33 al ricorso introduttivo del primo grado. 4 all. 27 al ricorso introduttivo del primo grado. 5 doc. 6 fascicolo SR 1° grado. 6 allegati da 18 a 32 del fascicolo di parte di primo grado. 7 pag. 19 memoria art. 416 c.p.c. 8 pag. 2 note 17 marzo 2025. CP_ 9 Pag. 20 relazione "tfr da riscuotere", pag. 11 "tfr residuo" relazioni e , pag. 6 Pt_1 Pt_2 relazioni e voce "trattamento di fine rapporto netto" CP_2 CP_3