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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 95/2025 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, in virtù di procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
(CF , in persona del Ministro in carica, e, Controparte_1 P.IVA_1 per quanto occorrer possa, per l' (CF ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Dirigente generale pro tempore, rappresentati e difesi dal Dott. Giorgio Libero Sanna, dal Dott. Michele Pirisi e dalla Dott.ssa Valentina Urraci,
- resistenti -
Oggetto: retribuzione professionale docente.
La causa viene decisa all'udienza del 14 maggio 2025 mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 502,94 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria
1 di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Nell'interesse del e dell' Controparte_1 Controparte_3
: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -
[...]
rigettare la domanda del ricorrente ovvero, in caso di accoglimento del presente ricorso, onerare le
Part istituzioni scolastiche di servizio al calcolo e al pagamento della ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 03/02/2025, ritualmente notificato, Pt_1
ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro,
[...] il , per sentire accogliere le sopra ritrascritte conclusioni, Controparte_1
lamentando di non avere percepito, con riguardo ai periodi di servizio espletati alle dipendenze del convenuto , in qualità di docente supplente in virtù di contratti di supplenza temporanea per CP_1
l'anno scolastico 2020/2021 e parte del 2021/2022 la c.d. retribuzione professionale docenti, indennità prevista in favore di tutto il personale docente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, avendo il riconosciuto tale emolumento esclusivamente ai docenti di ruolo e al personale CP_1
docente a tempo determinato destinatario di contratti di supplenza con termine o al 30 giugno o al 31 agosto.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'interpretazione fornita dal , CP_1
evidenziando che, in applicazione del c.d. principio di non discriminazione, infatti, non vi era incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative della ricorrente. A ragionare diversamente, si sarebbe dovuto ammettere che soli i docenti di ruolo e i docenti precari con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno sarebbero tenuti a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e a realizzare processi innovatori, non invece i precari destinatari di supplenze brevi e saltuarie.
La ricorrente si è richiamata alla clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, e all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia europea
Inoltre, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nelle pronunce richiamate nel ricorso, aveva interpretato l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto scuola alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro, affermando che la retribuzione professionale docenti dovesse essere riconosciuta a tutto il personale docente ed
2 educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
Conseguentemente, ha concluso domandando che le venisse riconosciuto il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo determinato per supplenze temporanee CP_1 negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e che, per l'effetto, il venisse condannato al pagamento CP_1
in suo favore della somma di € 502,94.
2. È stata fissata l'odierna udienza per la discussione della causa da remoto con decreto ritualmente notificato e si sono costituiti in giudizio il e Controparte_1
l' , domandando il rigetto del ricorso, in quanto, secondo Controparte_3 un'interpretazione letterale della norma approvata dalle parti sociali, la RPD non poteva essere corrisposta per supplenze brevi e temporanee (stante il richiamo alle modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, disposizione che a sua volta fa espresso ed esclusivo riferimento ai docenti di ruolo e ai docenti titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche) e ciò in quanto la ratio dell'emolumento era quella di riservare un incremento retributivo premiale, oltre che ai docenti di ruolo, a coloro che svolgono le supplenze connotate da maggiore stabilità e professionalità.
Infatti, tutti i successivi CCNL del comparto Scuola (v. da ultimo CCNL 2018) avevano apportato delle modifiche sul regime di tale emolumento accessorio solo con riferimento al quantum, non anche rispetto ai soggetti che ne possono beneficiare. Quanto al principio di non discriminazione, per come enucleato dalla disciplina comunitaria, lo stesso risultava rispettato attesa l'equiparazione, con riguardo alla RPD, del trattamento previsto per i docenti di ruolo e per i docenti a tempo determinato comparabili quanto a mansioni e impegno professionale richiesto durante l'intero anno scolastico, quali per l'appunto i supplenti annuali e i supplenti fino al 30 giugno.
3. La causa viene decisa all'odierna udienza, con il consenso delle parti.
§§§
4. La domanda proposta dalla ricorrente deve essere accolta, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. La questione controversa concerne la possibilità di riconoscere anche ai docenti “precari” la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola del 15.03.2001, a mente del quale:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi
3 accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
A parere della scrivente, le doglianze svolte dall'attrice in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della voce retribuzione professionale docenti sono condivisibili, alla luce del fondamentale principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nonché avuto riguardo al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito, è stato correttamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, che sulla base della formulazione letterale del citato art. 7.
Sotto il primo profilo, va sottolineato che le varie categorie di docenti sono tutte parimenti coinvolte dalla ratio della previsione del compenso in oggetto, che, come si desume dal comma primo del citato art. 7, risiede nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al “servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione (in questi termini v. di recente Trib. Milano, sent. n. 3466/2024 del 5.07.2024,
Est. . Per_1
Sotto il profilo letterale, l'art. 7, relativamente alla spettanza della retribuzione professionale docenti, ivi prevista, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti quanto alla titolarità di tale voce retributiva.
D'altronde, è stato evidenziato che una tale distinzione non può desumersi dalla disposizione
4 dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale integrativo (comparto scuola - anni 1998/2001) sottoscritto in data 31.08.1999, espressamente richiamata dal terzo comma del citato art. 7, che, anzi, regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese: i commi 4
e 5 dell'art. 25 prevedono infatti che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” è previsto che lo stesso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
É utile riportare il passaggio di una pronuncia della Suprema Corte sul tema, nella quale è stata ritenuta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (così Cass. civ., Sez. Lav., ord.
5.03.2020, n. 6293).
Con la citata ordinanza n. 20015/2018, la Suprema Corte aveva, infatti, affermato che l'art. 7 del
C.C.N.L. del 15.03.2011 deve interpretarsi in conformità al principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, dovendosi ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, “abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999,
5 sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7, cit., alle “modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, anche alla luce “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
In applicazione di tali principi, da cui non vi è motivo di discostarsi, nel caso di specie deve essere ritenuta fondata la domanda spiegata in giudizio dalla ricorrente, destinataria di incarichi di supplenza breve nei periodi risultanti dallo stato matricolare prodotto in giudizio.
4.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del
15.03.2001, calcolata in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato prestati come docente supplente negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come risultanti dallo stato matricolare, applicate le tabelle retributive allegate ai C.C.N.L. di settore ratione temporis vigenti (v. in part. la
Tabella E4.1 allegata al C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola del 19.04.2018 per il periodo 2016-2018, che ha previsto dal 01.03.2018 un importo aggiornato della RPD da 164,00 a
174,50,00 Euro mensili, poi incrementato a 184,50 Euro dal 31.12.2021).
L'importo dovuto si ottiene tramite il seguente computo:
Euro 5,82 (174,50/30) X n. 78 giorni (dal 18/11/2020 al 30/11/2020, il 11/12/2020, dal
14/12/2020 al 23/12/2020, dal 24/12/2020 al 14/01/2021, il 20/01/2021, il 23/01/2021, il 27/01/2021, il 28/01/2021, dal 01/02/2021 al 13/02/2021, dal 23/02/2021 al 26/02/2021, dal 27/02/2021 al
05/03/2021, il 09/03/2021, dal 10/03/2021 al 13/03/2021, escluso il 12/03/21, in quanto la ricorrente era assente per malattia) = Euro 453,96;
Euro 5,82 (174,50/30) X n. 7 giorni (26/11/2021, 30/11/2021, 03/12/2021, 07/12/2021,
10/12/2021, e dal 17/12/2021 al 18/12/2021, escluso il 15/12/21, in quanto la ricorrente era assente per malattia) = Euro 40,74.
Per un totale di complessivi Euro 494,70.
La detrazione dei giorni di assenza per malattia trova fondamento nell'art. 71, D.L. 25.06.2008 n.
112 (recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito con modificazioni dalla L. 6.08.2008, n. 133, a mente del quale: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
6 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio” (norma sulla cui legittimità costituzionale v. C. Cost. sent. n. 120 del 10.05.2012).
Conclusivamente, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dell'importo predetto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa sulla base del decisum
(scaglione fino a 1.100,00 euro) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, anche in ragione della obiettiva serialità della questione esaminata, per cui si giustifica una liquidazione secondo i minimi tabellari per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto scuola del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato nei periodi indicati in parte motiva negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il convenuto, in persona del in CP_1 CP_4
carica pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 494,70, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto, in persona del in carica pro tempore, alla rifusione CP_1 CP_4
delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida nell'importo di euro 321,00 a titolo di compensi professionali e di euro 21,50 per esborsi, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 14/05/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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