TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3043/2022 RG
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1
Tonucci e dall'avv. Giorgio Altieri, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori sito in Roma alla via Principessa
Clotilde n. 7
OPPONENTE
E
1 , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mazzotta e dall'avv. Luisa Salvati, in virtù di CP_1
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 261
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 520/2022 del 26.4.2022 emesso dal Tribunale di Torre
annunziata, sez. II.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate e da verbale d'udienza del 20.2.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2022, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 520/2022 del 26.04.2022, notificato in data 26.04.2022, emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, con cui veniva alla stessa intimato il pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
150.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo, e delle spese di lite, liquidate in € 406,50
per spese vive e € 2.135,00 per compensi, oltre accessori.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da con ricorso introduttivo del procedimento rg.n. CP_1
1653/2022.
, difatti, esponeva di aver stipulato, in data 27.04.2020, con la per il CP_1 Parte_1
tramite dell'Agenzia Generale di Terracina, la polizza assicurativa n. 081575917 denominata “Lunga Vita
Basic Non Fumatori” sulla persona della moglie , in cui risultava designato, in caso di Persona_1
morte dell'assicurata, quale unico beneficiario del capitale assicurato pari ad € 150.000,00; deduceva che,
nel corso della durata del primo anno di assicurazione, sopravveniva la tragica morte dell'assicurata, che decedeva in data 02.02.2021 durante un soggiorno in Thailandia, trucidata con colpi di arma da fuoco;
dichiarava di aver provveduto a seguito del tragico evento a formalizzare la propria richiesta di liquidazione
2 del sinistro, allegando la documentazione richiesta, ma di non aver ottenuto dalla compagnia assicuratrice l'importo contrattualmente dovutogli.
nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, contestava la domanda proposta dal Parte_1
ricorrente, evidenziando che, contrariamente a quanto asserito nell'atto introduttivo, non CP_1
aveva fornito alla compagnia assicuratrice la documentazione richiesta, necessaria al fine di valutare l'operatività della polizza e la sussistenza del diritto del beneficiario a percepire l'indennizzo e, quindi,
necessaria per la relativa liquidazione. Evidenziava, difatti, che i documenti allegati al ricorso monitorio, in parte scritti in lingua straniera, erano privi di valore probatorio, e rilevava l'omessa allegazione del mod. 31,
fornito dalla compagnia e da compilarsi a cura del medico curante dell'assicurata al fine di conoscerne le pregresse condizioni di salute;
deduceva che la mancata allegazione dei documenti non consentiva la precisa ricostruzione della vicenda della scomparsa dell'assicurata, necessaria al fine di verificare la ricorrenza di cause di esclusione della copertura assicurativa. Deduceva, inoltre, che, pur se si volesse assegnare una valenza giuridica alle produzioni del ricorrente, non avrebbe diritto alla CP_1
prestazione invocata ai sensi della polizza e del disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. per avere l'assicurata reso dichiarazioni mendaci e reticenti in sede di stipula della polizza, avendo dichiarato di essere residente in anziché in Thailandia, come emerso dai documenti in atti;
evidenziava che, se la compagnia avesse Pt_1
conosciuto tale circostanza, non avrebbe assunto il relativo rischio o lo avrebbe assunto a condizioni differenti, essendo le condizioni e le aspettative di vita radicalmente differenti nei due Stati. Si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inadeguatezza della documentazione allegata a sostegno della domanda proposta in fase monitoria a confermare il diritto all'indennizzo. Chiedeva, quindi, in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere invalido o comunque inammissibile e, nel merito, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti o, in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di liquidazione, la riduzione dell'importo da liquidare nella misura della decima parte o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , che contestava le avverse eccezioni e difese, eccependone il CP_1
carattere meramente dilatorio;
evidenziava che, contrariamente a quanto strumentalmente sostenuto dall'odierna opponente, aveva già assolto al proprio onere di produzione della documentazione necessaria e sufficiente alla liquidazione del sinistro conformemente a quanto in dettaglio richiesto dalle Condizioni
3 Generali di Polizza e che l'assicurata al momento della stipula della polizza, non aveva reso alcuna falsa dichiarazione, atteso che si era sempre recata per brevi periodi in Thailandia al Persona_1
precipuo fine di continuare a coltivare i rapporti con la propria famiglia, ma mantenendo stabile la propria residenza ed il proprio principale centro di interessi economici ed affettivi in . Chiedeva, quindi, la Pt_1
concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Nelle note di trattazione scritta relative alla prima udienza del 18.10.2022, eccepiva, Parte_1
altresì, l'improcedibilità ex art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 della domanda per difetto del tentativo di mediazione obbligatorio per legge in materia di polizze assicurative ed il Giudice, rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, assegnava termine per la presentazione della domanda di mediazione.
L'espletata procedura di mediazione non sortiva esito positivo, essendo definita con verbale di fallita conciliazione (cfr. doc. allegato in data 17.11.2022).
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., precisate le domande ed articolate le rispettive richieste istruttorie, questo Giudice ordinava all' , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione del Parte_2
fascicolo sanitario elettronico di e, poi, ritenuta la causa matura per la decisione, con Persona_1
provvedimento reso all'udienza del 20.02.2025 riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Passando all'esame del merito della questione, innanzitutto va rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, secondo i principi operanti in tema di onere della prova: incombe, pertanto, su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; all'opponente, invece, compete di
4 addurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30.10.2001, n. 13533; Cass. civ. sez. I,
04.08.2000, n. 10261; Cass. civ. sez. I, 15.10.1999, n. 11629). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, 08.06.1979 n. 3261; Cass. civ. sez. III, 23.08.1997, n. 5573) sia di merito (cfr.
Trib. Roma 07.08.1991, Trib. Firenze 02.08.1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta, quindi, per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è gravato dell'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione” (Cass. civ. sez. II, 06.12.2016 n. 3393).
Alla luce delle contestazioni della è necessario verificare se la parte opposta abbia Parte_1
provato l'esistenza del suo diritto all'indennizzo e, in particolare, del contratto di assicurazione tra le parti,
del verificarsi del rischio rientrante tra quelli coperti dalla polizza assicurativa e, quindi, dell'operatività
della polizza e dell'indennizzabilità del sinistro.
in primo luogo, afferma di non poter procedere alla liquidazione della polizza per non Parte_1
aver ricevuto da la documentazione necessaria per poter valutare l'operatività della garanzia CP_1
assicuratrice e l'esistenza del diritto all'indennizzo e, inoltre, contesta l'efficacia probatoria della
5 documentazione allegata dal ricorrente nel procedimento monitorio, trattandosi di documenti privi di valore legale.
In merito alla documentazione richiesta dalle Condizioni generali di Polizza ai fini della liquidazione, l'art. 9
prevede che “Le richieste di pagamento per decesso dell'assicurato devono essere inviate in forma scritta a
o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per Parte_1
verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari: documento di identità e codice fiscale del
richiedente (se non già presentati o scaduti); certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi,
autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede;
relazione del medico curante sulle
cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute e abitudini di vita dell'assicurato e ulteriore
documentazione eventualmente richiesta da se il caso specifico presenta particolari esigenze Parte_1
istruttorie, come per esempio: o cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale
decorso della patologia rilevata dal medico curante o esami clinici o verbale del Servizio di Emergenza-
Urgenza Sanitaria (es. 118) o verbale dell'autopsia se eseguita o se il decesso è per una causa diversa da
malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale,
copia degli atti più significativi;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti: o se il
contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento o che il testamento pubblicato è
l'ultimo, è valido e non è stato impugnato o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente,
se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
copia conforme del verbale di
pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico”.
La compagnia di assicurazione opponente deduce che i documenti allegati al ricorso monitorio sono privi di valore probatorio, in quanto in parte atti scritti in lingua straniera con mere traduzioni non asseverate improduttive di ogni effetto (certificato di morte dell'assicurata, certificato dell'autopsia, verbale delle autorità giunte sul luogo dell'evento), in parte atti consistenti in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
prive dell'allegazione del documento d'identità del dichiarante (dichiarazione sostitutiva relativa alla sua qualità di erede universale dell'assicurata e di essere unico beneficiario della polizza).
Con riferimento ai documenti prodotti da in lingua straniera va evidenziato che l'opposto ha CP_1
provveduto ad integrare la documentazione allegando: certificato di morte di con Persona_1
traduzione asseverata e visto di conformità dell'Ambasciata Thailandese in Roma, rapporto di Polizia
6 redatto in occasione dell'intervento delle autorità sul luogo del decesso, referto di Autopsia Forense
redatto dalle autorità thailandesi, sentenza emessa dal Tribunale Provinciale di Loei in data 27.01.2023
conclusiva del giudizio penale a carico di imputato dell'omicidio di , Controparte_2 Persona_1
tutti con relativa traduzione asseverata (cfr. doc. L, M, N, O allegati alle seconde note ex art. 183, VI
comma, c.p.c. in data 13.04.2023). Il certificato di morte, documento essenziale per la prova del verificarsi del rischio assicurato, è stato ritualmente legalizzato e, pertanto, può essere fatto valere anche in Italia,
mentre gli altri documenti muniti solamente di traduzione asseverati, pur se non legalizzati, possono comunque essere valutati unitamente agli altri elementi probatori.
Per quanto riguarda i documenti consistenti in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prive dell'allegazione del documento d'identità del dichiarante (dichiarazione sostitutiva relativa alla sua qualità
di erede universale dell'assicurata e di essere unico beneficiario della polizza), pure sono stati prodotti con allegazione del documento di identità del dichiarante e con firma autenticata dal funzionario comunale incaricato (cfr. doc. R allegato alle seconde note ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 13.04.2023).
Va, poi, rammentato che “La previsione per cui il beneficiario deve produrre un atto notorio riguardante lo
"stato successorio" del deceduto è inutile, posto che il beneficiario acquista il diritto all'indennizzo jure
proprio, non certo jure haereditario, e per l'assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto sia morto ab
intestato oppure no" (cfr. Cass. n. 17024 del 20.8.2015).
La società opponente evidenzia, inoltre, l'omessa allegazione del mod. 31, fornito dalla compagnia e da compilarsi a cura del medico curante dell'assicurata al fine di conoscerne le pregresse condizioni di salute,
in luogo del quale era stato trasmesso un certificato medico privo delle informazioni richieste.
Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stata formulata alcuna eccezione della inoperatività della polizza sulla base di pregresse condizioni di salute dell'assicurata, essendosi la società assicuratrice limitata genericamente a lamentare il mancato adempimento dell'opposto all'onere di produrre la menzionata documentazione ed essendo, inoltre, accertato che il decesso fosse avvenuto per omicidio, non appare indispensabile la “certificazione sullo stato di salute dell'Assicurato”.
Riguardo a tale allegato, inoltre, non sono mancate pronunce giurisprudenziali secondo cui “la previsione
per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone
un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l'onere di
documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il
7 beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui vita è
stata stipulata l'assicurazione (cd. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta
per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della
pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario...”.
Alla luce di quanto osservato, può affermarsi che l'opposto abbia provveduto a produrre la documentazione dovuta alla compagnia al fine di poter valutare la sussistenza del diritto all'indennizzo.
Occorre, quindi, procedere a valutare se l'evento dedotto dall'opposto rientri tra quelli garantiti dalla polizza di assicurazione, che prevede ipotesi di esclusione e di limitazione della copertura assicurativa.
Le Condizioni Generali di Polizza, all'art. 7 prevedono che “L'assicurazione vale per qualunque causa di
decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni”. In particolare, tra le esclusioni, prevede che “È escluso
dall'assicurazione il decesso causato da: delitto doloso del contraente o del beneficiario;
partecipazione
dell'assicurato a delitti dolosi;
partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non
dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari;
partecipazione
non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, ...; eventi causati da
armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
guida di veicoli e natanti a motore
senza patente specifica;
l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
incidenti di
volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto;
suicidio,
se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
svolgimento
delle attività sportive pericolose non dichiarate come praticate alla sottoscrizione della proposta di
assicurazione o successivamente, ...; svolgimento di attività professionali non dichiarate alla sottoscrizione
della proposta di assicurazione che espongono l'assicurato a specifici rischi, ...”.
evidenzia la necessità di accertare le effettive circostanze dell'evento dannoso, ben Parte_1
potendo lo stesso essersi verificato “per ragioni connesse alla propria attività professionale, alla
partecipazione ad eventi tumultuosi o per la ricorrenza di ulteriori cause di esclusione e limitazione previste
dalla polizza”.
Riguardo all'onere della prova sull'eventuale ricorrenza di cause di esclusione della copertura assicurativa,
parte della giurisprudenza ritiene che l'istante, agendo in qualità di beneficiario della polizza, fornita la prova documentale della propria identità, del decesso del contraente e della polizza stipulata dal predetto,
8 null'altro è tenuto a dimostrare ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria, essendo onere dell'assicuratore fornire idonei elementi di prova a sostegno del fatto impeditivo e/o estintivo del diritto azionato (cfr. Cass. civ. n. 17024 del 28.08.2015 sopra richiamata).
Tuttavia, di recente è stato anche affermato che l'assicurato, nell'agire in giudizio, è tenuto a provare che l'evento dannoso, le sue cause e gli effetti dello stesso corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo;
in altre parole, deve dimostrare il verificarsi di un cosiddetto “rischio incluso” per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. E' stato, difatti, precisato che “poiché il fatto
costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un
rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai
sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 30656
del 21.12.2017). A ciò consegue che, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto,
alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 15630 del 14.06.2018; Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 1558 del
23.01.2018; Cass. civ. n. 9205/2021).
Nel caso di specie, innanzitutto, risulta provato, oltre che non contestato, che in data 27.04.2020 CP_1
e avevano stipulato con la , tramite l'agenzia di Terracina, la
[...] Persona_1 Parte_1
polizza assicurativa temporanea “Lunga Vita Basic Non Fumatori” n. 081575917 sulla persona di
, nata in Thailandia il [...], in [...] , coniuge dell'assicurata, era Persona_1 CP_1
designato, in caso di morte dell'assicurata, quale unico beneficiario del capitale assicurato pari ad €
150.000,00 (cfr. doc. 2 e 3 allegati da ). Parte_1
E' stato provato, altresì, che in data 02.02.2021, nel corso della durata del primo anno di assicurazione,
sopravveniva la tragica morte dell'assicurata trucidata in Thailandia con colpi di arma Persona_1
da fuoco (cfr. doc. L, M, N, O allegati alle seconde note ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 13.04.2023).
9 Con riguardo al decesso dell'assicurata, in particolare, parte opposta ha allegato certificato di morte di
, rapporto di Polizia redatto in occasione dell'intervento delle autorità sul luogo del Persona_1
decesso, referto di Autopsia Forense redatto dalle autorità thailandesi, sentenza emessa dal Tribunale
Provinciale di Loei in data 27.01.2023 conclusiva del giudizio penale a carico di imputato Controparte_2
dell'omicidio, oltre a video di telegiornale thailandese relativo al fatto per cui e causa e foto scattate nell'immediatezza dell'evento.
Nella relazione delle Autorità intervenute, recatesi sul posto unitamente alla squadra investigativa ed alla squadra di ispezioni, è riportato: “... in seguito alle indagini effettuate sul luogo dell'accaduto è stato
ritrovato il cadavere che è stato identificato nella sig.ra , di età 45 anni, residente al n.c. Persona_1
174, villaggio numero 4, sub-distretto di Loei Wang Sai, distretto di Phu Luang, provincia di Loei” ed è stato precisato che sul corpo della stessa venivano rinvenute tracce di ferite con foro e che a ritrovare per primo il corpo ed a comunicare l'accaduto era stato fratello della vittima, residente vicino al Persona_2
luogo dell'accaduto.
Nel referto dell'autopsia sono, innanzitutto, riportati le generalità e i dati anagrafici della deceduta
(identificata in , di anni 45, di nazionalità e cittadinanza thailandese, residente al n.c. Persona_1
174, villaggio numero 4, sub-distretto di Loei Wang Sai, distretto di Phu Luang, provincia di Loei), il luogo del ritrovamento del corpo e del soggetto che lo rinveniva, la causa ed il rilevamento della morte (in data 2
febbraio 2021, alle ore 19.00, hanno sparato alla sig.ra ... che è morta nello stesso Persona_1
luogo dell'accaduto. Nella fase istruttoria non è ancora stato individuato il colpevole del reato) e poi il parere-medico legale.
Dalla sentenza emessa dal Tribunale Provinciale di Loei in data 27.01.2023 conclusiva del giudizio penale a carico di fratello della vittima e imputato dell'omicidio, si evince che lo stesso veniva Controparte_2
assolto dal reato di omicidio, poiché le prove raccolte nel corso del procedimento “non erano sufficienti per
stabilire senza dubbio che l'imputato ha usato l'arma da fuoco per colpire a morte la vittima ...”.
Dagli elementi istruttori raccolti, pur emergendo un'effettiva difficoltà a ricostruire l'evento, che lascia spazio a molti dubbi, non emerge la ricorrenza di circostanze integranti ipotesi di esclusione della copertura assicurativa e, in particolare, delle possibili cause ipotizzate dalla compagnia convenuta, ovvero “per ragioni
connesse alla propria attività professionale, alla partecipazione ad eventi tumultuosi” o per la ricorrenza di ulteriori cause di esclusione e limitazione previste dalla Polizza.
10 Occorre, inoltre, esaminare, l'ulteriore eccezione sollevata da che contesta il diritto del Parte_1
beneficiario all'indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., oltre che dell'art. CP_1
8 delle Condizioni Generali di polizza, per avere l'assicurata reso dichiarazioni mendaci e/o reticenti al momento della stipula del contratto di assicurazione, avendo la stessa dichiarato una residenza differente da quella effettiva e di non svolgere attività lavorativa che espone a rischi.
Il richiamato art. 8, in particolare, prevede che “Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di
, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In Parte_1
caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali non avrebbe dato Parte_1
il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto: a. quando esiste dolo o colpa grave:
1. di Parte_1
annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza;
2. di rifiutare qualsiasi pagamento se il decesso si verifica prima che sia decorso il termine sopra
indicato; b. quando non esiste dolo o colpa:
1. di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
2. di ridurre le prestazioni in proporzione della
differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle
cose, se il decesso si verifica prima che abbia conosciuto il vero stato delle cose o abbia Parte_1
dichiarato di voler recedere dal contratto. ...”.
Orbene, nei contratti di assicurazione, per loro natura aleatori, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurando sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della stipulazione del contratto, tutte le circostanze che possono influire sul rischio in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo, che difficilmente l'assicuratore potrebbe desumere da elementi attinti aliunde. La norma di cui all'art. 1892
comma 1, c.c., come più volte specificato dalla giurisprudenza, è posta a tutela dell'assicuratore, il quale,
non potendo compiere indagini volte all'accertamento della situazione in cui verte l'assicurato, si affida alle dichiarazioni fatte da quest'ultimo per valutare ed identificare con precisione il rischio che intende assicurare e calcolare il corrispondente premio.
Le dichiarazioni dell'assicurando hanno valore essenziale, sia perché la conclusione del contratto e la determinazione del premio costituiscono la logica conseguenza della stessa valutazione del rischio, sia perché la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente è considerata un
11 presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore. Sicché, la completa ed esatta rappresentazione del rischio costituisce un onere imposto dalla legge per l'acquisto e la conservazione del diritto, onere al quale l'assicurando ha il dovere di conformarsi con la maggiore possibile sincerità e precisione e la cui inosservanza è considerata con particolare rigore, sol che si consideri, sotto altro profilo, che il legislatore consente l'esonero dell'assicuratore da ogni obbligo anche nel caso della semplice reticenza in buona fede, attraverso il diritto di recesso.
E' stato precisato che “Se la divergenza tra la situazione di rischio rappresentata e quella reale è tale che
l'assicuratore non avrebbe prestato il consenso o lo avrebbe prestato a condizioni diverse, le conseguenze
previste, che si risolvono in altrettante forme di tutela dell'assicuratore, sono l'annullamento del contratto, il
recesso, la riduzione dell'indennizzo. Il tipo di conseguenza e, corrispondentemente, di tutela dipende dallo
stato soggettivo dell'assicurato nel senso che è data l'azione di annullamento, se le dichiarazioni inesatte o
reticenti sono frutto di dolo o colpa grave, ed il recesso o la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi inversa di
dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave e, cioè, in buona fede” (cfr. Cass. civ. 8139/2002).
La reticenza dell'assicurato, quindi, è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. quando si verificano all'atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. (Cass. civ. n. 25457/2022, n.
11115/2020, n. 7245/2006, n. 5849/2007).
La Suprema Corte di Cassazione ha, ancora, chiarito, che “ai sensi dell'art 1892, comma 3, c.c.,
l'assicuratore, il quale, a seguito del verificarsi dell'evento, venga a conoscenza di dichiarazioni inesatte dell'assicurato circa circostanze decisive all'individuazione del rischio, può rifiutare il pagamento dell'indennità, senza bisogno d'impugnare il contratto, sempreché l'obiettiva non corrispondenza alla realtà
delle dichiarazioni stesse sia ascrivibile a dolo dell'assicurato medesimo, ovvero ad un suo grave errore di apprezzamento e valutazione” (cfr. Cass. Civ. n. 4222/1980; n. 2815/1999; n. 3165/2003).
Orbene, ha dedotto che l'assicurata aveva dichiarato nel questionario relativo alla Parte_1
“proposta di assicurazione” di essere cittadina italiana, residente in [...], mentre dall'istruttoria era emerso che la stessa risiedeva effettivamente in Thailandia, “175
Villaggio 4, sottodistretto loei Wang Sai, distretto Phu Luang, Provincia Loei” da tre anni e, quindi, ancor
12 prima della stipula della polizza;
aveva negato di svolgere un lavoro che la esponeva a rischi, mentre era emerso che svolgeva l'attività di “mercante” in Thailandia.
Al fine di provare la veridicità della dichiarazione resa dall'assicurata in sede di stipula della polizza, la parte opponente ha allegato certificato di residenza storico di , attestante la residenza della Persona_1
stessa in Massa Lubrense (NA) dal 04.06.2013 fino alla cancellazione per morte del 02.02.2021, passaporto
Thailandese attestante vari spostamenti tra i due Paesi (l'ultimo visto risale al 12.02.2020), visura camerale della società High Sky s.r.l., costituita nell'anno 2017, di cui l'assicurata risultava socia al 49%.
Su ordine del Tribunale la ha depositato fascicolo sanitario, che non forniva indicazioni sullo Parte_3
stato di salute dell'assicurata, ma da cui emerge che alla data di sottoscrizione della polizza Persona_1
non risultava più iscritta al sistema sanitario campano.
[...]
Rilevanti ai fini della individuazione della effettiva residenza e del principale domicilio dell'assicurata risultano i documenti già sopra esaminati, ovvero il certificato di morte di , il rapporto Persona_1
di Polizia, il referto di Autopsia Forense, la sentenza emessa dal Tribunale Provinciale di Loei, in cui è
sempre individuata in Thailandia la residenza della vittima.
In quest'ultimo documento, inoltre, dalle testimonianze raccolte nel corso del procedimento penale, è
emerso che abitava stabilmente unitamente al fratello in Thailandia, dove aveva la Persona_1
sede principale dei propri interessi ed affari (“... l'imputato e la vittima facevano acquisti nel negozio del
testimone e hanno appreso che la defunta aveva diversi cani”; “... la signora ha invitato la defunta CP_3
ad abitare insieme nel luogo dell'incidente a casa della signora In seguito, la defunta ha costruito CP_3
un'altra casa. Quindi la defunta ha convinto l'imputato a stare insieme. Successivamente l'imputato e la
defunta hanno demolito la casa della signora ; “... Il testimone ha anche testimoniato all'ufficiale CP_3
inquirente di aver visto la vittima chiedere spesso all'imputato di restituirle i soldi ricevuti per del taglio della
gomma. E poi c'è anche il fatto dell'imputato che prendeva l'auto della vittima senza il suo consenso e
mangiava senza rimettere a poso i piatti. La vittima si lamentava spesso e l'imputato era spesso contrariato
...”; “...l'imputato disse al testimone che questo terreno non lo poteva prendere la vittima da sola ...il
testimone aveva rapporti intimi con la vittima. Si telefonavano almeno due volte a settimana ...”).
Dalle prove raccolte, si evince che aveva stabilito almeno dall'anno 2018 la propria Persona_1
effettiva stabile residenza in Thailandia, dove allevava animali domestici ed aveva una propria auto, dove aveva costruito una casa e stava per acquistare un giardino, dove aveva convissuto con la sorella e poi con il
13 fratello, con cui non aveva rapporti sempre pacifici e, quindi dove aveva ormai da tempo rapporti familiari,
di amicizia e di lavoro e, ancora, dove di recente aveva acquistato illegalmente insieme al fratello un'arma da fuoco.
Le circostanze emerse non sono compatibili con una stabile permanenza dell'assicurata in e tale Pt_1
circostanza, sottaciuta alla stipula della polizza, quando la contraente già risiedeva di fatto in Thailandia,
non può ritenersi non rilevante.
Come osservato da è evidente che, in caso di dichiarazione veritiera sulla effettiva Parte_1
residenza, la valutazione del rischio sarebbe stata differente, essendo diverse le condizioni di vita nei due
Stati (es. diverso tasso delinquenziale, diverso livello di servizio offerti dal Sistema Sanitario, diverse aspettative di vita).
Non può negarsi che la Compagnia, se avesse conosciuto le effettive abitudini di vita dell'assicurata, e pertanto fosse stata rese edotta della effettiva residenza dell'assicurata, certamente avrebbe rifiutato il rischio o, comunque, lo avrebbe assunto a condizioni contrattuali differenti e verso un premio di gran lunga maggiore rispetto a quello applicato.
Non può negarsi che l'inesatta dichiarazione sull'effettiva residenza dell'assicurata - che non può ritenersi irrilevante ai fini della valutazione del rischio assicurato - sia stata resa con dolo o colpa grave posto che l'assicurata, alla data della stipula della polizza, già viveva stabilmente Thailandia, dove svolgeva la propria attività lavorativa e dove aveva il centro principale di interessi economici e affettivi.
In definitiva, alla luce del materiale probatorio raccolto in giudizio, deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova di un comportamento inesatto e/o reticente dell'assicurato, tale da consentire la declaratoria di annullamento del contratto oggetto di causa e ritenere legittimo il rifiuto della compagnia appellante a corrispondere l'indennizzo di cui è causa.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022 nella misura indicata in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento da € 52.000,00 a € 260.000,00, con applicazione dei valori minimi
14 previsti dal cennato scaglione di riferimento, tenuto conto della natura meramente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 520/2022 del 26.04.2022 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., a in relazione al rapporto contrattuale oggetto di causa;
CP_1
2) Condanna al pagamento, in favore di in persona del legale CP_1 Parte_1
rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi e € 7.052,00 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, oltre rimborso generale delle spese al 15%.
Torre Annunziata, in data 31.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
15