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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/12/2024, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14323/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Valeria Pezzoni Parte_1
RICORRENTE contro
CONVENUTO CONTUNMACE Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione egli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 898/1970, pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.10.2006 fra Pt_1
e in Bienno (BS) e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Bienno al N. 12 P. 2 S. A anno 2006;
- in via istruttoria, chiede ammettere prova per interpello formale e per testi sui fatti dedotti nella parte narrativa degli atti di causa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Sempre in via istruttoria chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.p., che il Tribunale adito richieda le informazioni necessarie al Comune di Piancogno (BS) circa le persone domiciliate presso l'abitazione di proprietà della signora e che richieda le Parte_2
informazioni circa la situazione lavorativa, fiscale e patrimoniale/finanziaria del resistente CP_1 alle competenti Autorità (Ufficio Del Lavoro della Provincia di Brescia e Bergamo, Agenzia
[...]
Delle Entrate);
- in via principale, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.10.2006 fra e Parte_1 CP_1
in Bienno (BS) e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bienno al
[...]
N. 12 P. 2 S. A anno 2006 alle condizioni indicate nelle conclusioni del ricorso introduttivo qui da considerarsi integralmente richiamate.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2022 premesso che in data 07.10.2006 a Bienno Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nate le Controparte_1
figlie il 25.12.2005 e il 29.10.2010, deduceva che mediante la Persona_1 Persona_2
sottoscrizione di verbale di accordo di separazione personale ex art. 6 comma 2 DL 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia in data 20.07.2020 i coniugi si erano separati e chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 04.04.2023, presente personalmente il resistente non costituito, il giudice prendeva atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione e si riservava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con successiva ordinanza presidenziale dell'08.05.2023 venivano confermate le statuizioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al giudice istruttore.
Con decreto del 14.06.2024 il Giudice, lette le note scritte depositate per l'udienza cartolare del giorno
11.6.2024 e la domanda di adozione di sentenza parziale avanzata dalla ricorrente, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sulla domanda di status.
Parte ricorrente in data 01.10.2024 depositava note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 con cui chiedeva pronunciarsi sentenza sul solo status
e il Giudice, con successivo decreto del 25.11.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bienno di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce solo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 07.10.2006 a Bienno;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bienno di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 12, Parte II, serie A, dell'anno 2006);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14323/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Valeria Pezzoni Parte_1
RICORRENTE contro
CONVENUTO CONTUNMACE Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione egli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 898/1970, pronunciare sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.10.2006 fra Pt_1
e in Bienno (BS) e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Bienno al N. 12 P. 2 S. A anno 2006;
- in via istruttoria, chiede ammettere prova per interpello formale e per testi sui fatti dedotti nella parte narrativa degli atti di causa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Sempre in via istruttoria chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.p., che il Tribunale adito richieda le informazioni necessarie al Comune di Piancogno (BS) circa le persone domiciliate presso l'abitazione di proprietà della signora e che richieda le Parte_2
informazioni circa la situazione lavorativa, fiscale e patrimoniale/finanziaria del resistente CP_1 alle competenti Autorità (Ufficio Del Lavoro della Provincia di Brescia e Bergamo, Agenzia
[...]
Delle Entrate);
- in via principale, dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.10.2006 fra e Parte_1 CP_1
in Bienno (BS) e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bienno al
[...]
N. 12 P. 2 S. A anno 2006 alle condizioni indicate nelle conclusioni del ricorso introduttivo qui da considerarsi integralmente richiamate.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2022 premesso che in data 07.10.2006 a Bienno Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nate le Controparte_1
figlie il 25.12.2005 e il 29.10.2010, deduceva che mediante la Persona_1 Persona_2
sottoscrizione di verbale di accordo di separazione personale ex art. 6 comma 2 DL 132/2014 raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia in data 20.07.2020 i coniugi si erano separati e chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 04.04.2023, presente personalmente il resistente non costituito, il giudice prendeva atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione e si riservava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con successiva ordinanza presidenziale dell'08.05.2023 venivano confermate le statuizioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al giudice istruttore.
Con decreto del 14.06.2024 il Giudice, lette le note scritte depositate per l'udienza cartolare del giorno
11.6.2024 e la domanda di adozione di sentenza parziale avanzata dalla ricorrente, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sulla domanda di status.
Parte ricorrente in data 01.10.2024 depositava note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024 con cui chiedeva pronunciarsi sentenza sul solo status
e il Giudice, con successivo decreto del 25.11.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bienno di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce solo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 07.10.2006 a Bienno;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bienno di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 12, Parte II, serie A, dell'anno 2006);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente Estensore
Costanza Teti