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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2024
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 894/2024 tra
), che agisce in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
CONVENUTO/I
All'udienza del 27 gennaio 2025, alle ore 9.25, innanzi al dott. Massimo Roberti, sono comparsi:
, che agisce in proprio;
Parte_1
per e , nessuno. CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.30, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 15.30, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in motivazione i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.000,00;
- condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.150,20 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% e CPA al 4%, oltre € 2,00 per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 27 gennaio 2025, ore 15.30.
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
), che agisce in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha agito giudizio (atto di citazione notificato il 21.6.2019) contro la Provincia di Novara, ritenuta obbligata alla manutenzione e custodia delle strade provinciali e della tutela degli utenti dai danni prodotti dalla fauna selvatica. Riferiva in atti parte attrice che il giorno 6 settembre 2017, verso le ore 23:00, il veicolo condotto da , di proprietà di , percorrendo la strada CP_1 CP_2
SP229/1 in direzione Novara, collideva con una cerva di considerevoli dimensioni che improvvisamente attraversava la strada. A seguito dell'urto riportava lesioni personali e CP_1 il veicolo riportava danni alla struttura.
La Provincia di Novara, costituitasi in giudizio, contestava la propria legittimazione passiva, evidenziando, in base a recenti decisioni di Cassazione, che l'unico soggetto legittimato è la Regione
Piemonte; chiedeva, pertanto, l'assoluzione dalla domanda avversa. Contestava in ogni caso la propria responsabilità nonché l'ammontare dei danni esposti dagli attori.
All'udienza del 6 dicembre 2019 l'avv. chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa Pt_1 della terza Regione Piemonte. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, autorizzava la chiamata in giudizio del predetto Ente, fissando termine per la notifica della citazione al 28 febbraio 2020.
Con atto notificato il 10/02/2020 parte attrice conveniva in causa la Regione Piemonte estendendo a carico di tale Ente le domande già proposte e chiedendone la condanna in via solidale.
La Regione Piemonte si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva e assumendo che la responsabilità dell'accaduto doveva essere attribuito alla Provincia di Novara. Nel merito solleva dubbi sulla condotta di guida del conducente, contestando l'entità dei danni lamentati. pagina 3 di 6 Nel corso di causa veniva persino posto in dubbio, a fronte della evidenza degli elementi raccolti nell'immediato, che l'animale entrato in collisione col veicolo fosse un cervide.
Parte attrice contestava di conseguenza le avverse posizioni in punto legittimazione passiva sulle quali
è sorto un aspro conflitto fra gli stessi enti convenuti.
A causa della sospensione dell'attività processuale per l'emergenza COVID19, in data 29.7.2020 il
Tribunale, rilevato che l'udienza del 8.6.2020 non si era celebrata, fissava nuova udienza per il giorno 8 settembre 2020.
All'udienza del 8.9.2020 venivano concessi i termini istruttori. Con ordinanza del 17 febbraio 2021 il
Tribunale ammetteva in parte i capitoli attorei e della Provincia di Novara, rimettendo per l'assunzione all'udienza del 12 aprile 2021.
Con provvedimento del 2 novembre 2021 veniva ammessa CTU. A seguito del deposito della CTU il
Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 27 ottobre 2022. Con sentenza in pari data venivano rigettate le domande di parte attrice e compensante le spese di lite.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
1) il legale di parte attrice ha redatto per i due attori gli occorrenti atti di causa nonché svolto attività in fase stragiudiziale per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, cui né la
Regione Piemonte né la Provincia di Novara hanno aderito;
2) l'ammontare dei compensi professionali per il giudizio attivato è stato concordato con CP_1
nell'importo forfetario di € 5.000,00 (da intendersi relativo alla prestazione eseguita
[...] cumulativamente in favore di entrambi gli attori). Pertanto, parte attrice è tenuta al pagamento di quanto richiesto sia in via solidale sia in via personale;
3) nonostante i solleciti e le promesse di pagamento da parte di , nessuno ha CP_1 provveduto al pagamento. Con mail del 31.5.2023 e raccomandate del 16.6.2023, la ricorrente comunicava la rinuncia al mandato e la richiesta di pagamento delle proprie competenze per come concordate. Anche deve essere dichiarato obbligato e di conseguenza CP_2 condannato al pagamento della predetta somma, in via solidale con . Parte_2
Il Tribunale considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che pagina 4 di 6 contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova, d'altronde, sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Parte ricorrente ha provato:
1) di avere svolto in favore degli attori attività difensionale stragiudiziale;
2) di avere svolto in favore degli attori attività difensionale nel giudizio oggetto della presente controversia;
3) di avere sottoposto a uno degli attori un preventivo per compensi professionali di complessivi €
5.000,00;
4) che il preventivo di cui sopra è stato ricevuto e accettato espressamente dall'attore CP_1
.
[...]
La pretesa di pagamento attrice, dunque, deve ritenersi dimostrata e fondata nel merito. Si osserva a tal proposito che l'importo concordato - € 5.000,00 – corrisponde sostanzialmente a quello determinabile facendo ricorso alle previsioni di cui al DM 55/2014, considerando lo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, con valori medi delle diverse fasi ed esclusione dell'incremento per la difesa svolta in favore di due soggetti.
Parte resistente in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio. Visto il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano €
1.150,20 per compensi (scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.201,00; valori minimi dalle diverse fasi, con riduzione del 10% ex art. 4, comma 4, per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre rimborso forfetario al 15% e CPA al 4%, oltre € 2,00 per spese esenti, oltre spese di registrazione della presente sentenza (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in motivazione i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.000,00;
- condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.150,20 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% e CPA al 4%, oltre € 2,00 per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 27 gennaio 2025, ore 15.30.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 894/2024 tra
), che agisce in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
CONVENUTO/I
All'udienza del 27 gennaio 2025, alle ore 9.25, innanzi al dott. Massimo Roberti, sono comparsi:
, che agisce in proprio;
Parte_1
per e , nessuno. CP_1 CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nel seguente modo: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.30, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione a verbale d'udienza.
Alle ore 15.30, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in motivazione i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.000,00;
- condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.150,20 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% e CPA al 4%, oltre € 2,00 per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 27 gennaio 2025, ore 15.30.
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
), che agisce in proprio;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
); C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha agito giudizio (atto di citazione notificato il 21.6.2019) contro la Provincia di Novara, ritenuta obbligata alla manutenzione e custodia delle strade provinciali e della tutela degli utenti dai danni prodotti dalla fauna selvatica. Riferiva in atti parte attrice che il giorno 6 settembre 2017, verso le ore 23:00, il veicolo condotto da , di proprietà di , percorrendo la strada CP_1 CP_2
SP229/1 in direzione Novara, collideva con una cerva di considerevoli dimensioni che improvvisamente attraversava la strada. A seguito dell'urto riportava lesioni personali e CP_1 il veicolo riportava danni alla struttura.
La Provincia di Novara, costituitasi in giudizio, contestava la propria legittimazione passiva, evidenziando, in base a recenti decisioni di Cassazione, che l'unico soggetto legittimato è la Regione
Piemonte; chiedeva, pertanto, l'assoluzione dalla domanda avversa. Contestava in ogni caso la propria responsabilità nonché l'ammontare dei danni esposti dagli attori.
All'udienza del 6 dicembre 2019 l'avv. chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa Pt_1 della terza Regione Piemonte. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, autorizzava la chiamata in giudizio del predetto Ente, fissando termine per la notifica della citazione al 28 febbraio 2020.
Con atto notificato il 10/02/2020 parte attrice conveniva in causa la Regione Piemonte estendendo a carico di tale Ente le domande già proposte e chiedendone la condanna in via solidale.
La Regione Piemonte si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva e assumendo che la responsabilità dell'accaduto doveva essere attribuito alla Provincia di Novara. Nel merito solleva dubbi sulla condotta di guida del conducente, contestando l'entità dei danni lamentati. pagina 3 di 6 Nel corso di causa veniva persino posto in dubbio, a fronte della evidenza degli elementi raccolti nell'immediato, che l'animale entrato in collisione col veicolo fosse un cervide.
Parte attrice contestava di conseguenza le avverse posizioni in punto legittimazione passiva sulle quali
è sorto un aspro conflitto fra gli stessi enti convenuti.
A causa della sospensione dell'attività processuale per l'emergenza COVID19, in data 29.7.2020 il
Tribunale, rilevato che l'udienza del 8.6.2020 non si era celebrata, fissava nuova udienza per il giorno 8 settembre 2020.
All'udienza del 8.9.2020 venivano concessi i termini istruttori. Con ordinanza del 17 febbraio 2021 il
Tribunale ammetteva in parte i capitoli attorei e della Provincia di Novara, rimettendo per l'assunzione all'udienza del 12 aprile 2021.
Con provvedimento del 2 novembre 2021 veniva ammessa CTU. A seguito del deposito della CTU il
Tribunale fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 27 ottobre 2022. Con sentenza in pari data venivano rigettate le domande di parte attrice e compensante le spese di lite.
La difesa di parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
1) il legale di parte attrice ha redatto per i due attori gli occorrenti atti di causa nonché svolto attività in fase stragiudiziale per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, cui né la
Regione Piemonte né la Provincia di Novara hanno aderito;
2) l'ammontare dei compensi professionali per il giudizio attivato è stato concordato con CP_1
nell'importo forfetario di € 5.000,00 (da intendersi relativo alla prestazione eseguita
[...] cumulativamente in favore di entrambi gli attori). Pertanto, parte attrice è tenuta al pagamento di quanto richiesto sia in via solidale sia in via personale;
3) nonostante i solleciti e le promesse di pagamento da parte di , nessuno ha CP_1 provveduto al pagamento. Con mail del 31.5.2023 e raccomandate del 16.6.2023, la ricorrente comunicava la rinuncia al mandato e la richiesta di pagamento delle proprie competenze per come concordate. Anche deve essere dichiarato obbligato e di conseguenza CP_2 condannato al pagamento della predetta somma, in via solidale con . Parte_2
Il Tribunale considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che pagina 4 di 6 contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
Le regole sull'onere della prova, d'altronde, sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Parte ricorrente ha provato:
1) di avere svolto in favore degli attori attività difensionale stragiudiziale;
2) di avere svolto in favore degli attori attività difensionale nel giudizio oggetto della presente controversia;
3) di avere sottoposto a uno degli attori un preventivo per compensi professionali di complessivi €
5.000,00;
4) che il preventivo di cui sopra è stato ricevuto e accettato espressamente dall'attore CP_1
.
[...]
La pretesa di pagamento attrice, dunque, deve ritenersi dimostrata e fondata nel merito. Si osserva a tal proposito che l'importo concordato - € 5.000,00 – corrisponde sostanzialmente a quello determinabile facendo ricorso alle previsioni di cui al DM 55/2014, considerando lo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, con valori medi delle diverse fasi ed esclusione dell'incremento per la difesa svolta in favore di due soggetti.
Parte resistente in qualità di parte soccombente è tenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio. Visto il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano €
1.150,20 per compensi (scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.201,00; valori minimi dalle diverse fasi, con riduzione del 10% ex art. 4, comma 4, per assenza di questioni di fatto e di diritto), oltre rimborso forfetario al 15% e CPA al 4%, oltre € 2,00 per spese esenti, oltre spese di registrazione della presente sentenza (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- condanna per quanto in motivazione i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 5.000,00;
- condanna i resistenti, in solido fra loro, a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 1.150,20 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% e CPA al 4%, oltre € 2,00 per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 27 gennaio 2025, ore 15.30.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 6 di 6