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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 05.05.2023 al n. 2801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Divorzio Contenzioso e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to C.F._1
1 Esposito Iasevoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in
Casalnuovo di Napoli alla via Napoli n. 141;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato in Sperone (Avellino) alla via C.F._2
Sant'Elia Seconda Traversa n. 10 presso lo studio legale dell'avv.to Almerigo
Pantalone del foro di Avellino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 19.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1.- Con ricorso depositato il 05.05.2023 la signora , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio il 12.07.2002 con il sig. dalla cui unione CP_1
nascevano due figlie, nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Venezia Persona_2
aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza n. 2206/2016 passata in cosa giudicata e che dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si era protratta senza interruzione.
Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale instava per l'affido condiviso della prole e per la riduzione del mantenimento.
Ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori, con ordinanza del 20.05.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al
3 Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Parte ricorrente ha, inoltre, depositato sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, occorre a questo punto adottare i provvedimenti accessori.
Circa l'affido della figlia minore , non può non rilevarsi che il resistente Per_2
scompariva dalla vita delle figlie dal lontano 2011, non conosceva neppure la nascitura , non ha mai provveduto al mantenimento economico della prole (cfr. Per_2
sentenza di separazione in atti). Nel presente giudizio, poi, salvi tre incontri tra Per_2
e il padre, incontri avvenuti sotto la supervisione dei SS di Casalnuovo di Napoli, i due si sono nuovamente allontanati. La minore ha riferito di non volere più avere rapporti con il padre e questi, invece di attivarsi seguendo i percorsi indicati dal tribunale e di attivarsi concretamente per recuperare alle sue gravi mancanze protrattesi per anni, si è limitato a dichiararsi deluso dal fatto che la figlia (che neppure lo conosceva prima) non aveva avuto più desiderio di vederlo (cfr. relazione dei SS in atti). Il resistente, inoltre, non ha più partecipato attivamente al giudizio mostrando un comportamento passivo e arrendevole. Orbene, ritiene il tribunale che allo stato non possa che confermarsi l'affido della minore in via esclusiva alla Per_2
madre atteso che i comportamenti del padre, peraltro protrattisi, salva una brevissima interruzione, dal lontano 2011 sono sintomatici di una scarsa propensione al ruolo genitoriale in termini di attitudine empatica e di assunzione di responsabilità.
4 La minore andrà pertanto affidata in via esclusiva alla madre con la quale ha sempre vissuto e che la cura in modo adeguato. La madre potrà adottare ogni determinazione di ordinaria amministrazione e maggiore interesse per la figlia.
Tenuto conto delle risultanze istruttorie come sopra riportate si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto della minore.
Il padre potrà vedere la minore solo se quest'ultima lo desidera presso locali idonei individuati dai SS e alla presenza di personale esperto.
Circa le questioni economiche, dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti è emerso che la ricorrente percepisce reddito annuale netto di circa 20.000,00 euro, è gravata da rata di mutuo di circa 800,00 euro, vive presso la famiglia di origine;
il resistente, in una priva fase percettore di NASPI, risulta abile al lavoro e non ha ottemperato alla richiesta del giudice delegato di depositare documentazione reddituale patrimoniale. Orbene, tanto considerato e considerato l'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole (è pacifico che la figlia maggiorenne sta svolgendo percorsi formativi e non è ancora economicamente indipendente) si stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla signora entro il 5 di ogni mese la Parte_1
somma pari ad euro 500,00, importo da rivalutarsi annualmente ed economicamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Il ricorrente dovrà contribuire al pagamento delle spese straordinarie individuate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 nella misura del 50%.
La natura del giudizio volto all'emissione di una pronuncia sullo status e l'accoglimento parziale delle richieste delle parti comportano la compensazione delle spese di lite.
5
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Casalnuovo di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
c) Affida la figlia in via esclusiva alla madre la quale Persona_2
potrà assumere ogni determinazione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) Colloca la minore in via preferenziale presso la madre;
e) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) determina in euro 500,00, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, la somma che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla Controparte_1
signora per il mantenimento delle figlie;
Parte_1
g) le spese straordinarie per la prole come specificate in parte motiva sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
h) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per la comunicazione della
6 presenta sentenza ai SS di Marigliano.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 05.05.2023 al n. 2801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Divorzio Contenzioso e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to C.F._1
1 Esposito Iasevoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in
Casalnuovo di Napoli alla via Napoli n. 141;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato in Sperone (Avellino) alla via C.F._2
Sant'Elia Seconda Traversa n. 10 presso lo studio legale dell'avv.to Almerigo
Pantalone del foro di Avellino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 19.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1.- Con ricorso depositato il 05.05.2023 la signora , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio il 12.07.2002 con il sig. dalla cui unione CP_1
nascevano due figlie, nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Venezia Persona_2
aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza n. 2206/2016 passata in cosa giudicata e che dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si era protratta senza interruzione.
Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale instava per l'affido condiviso della prole e per la riduzione del mantenimento.
Ascoltate le parti, adottati i provvedimenti provvisori, con ordinanza del 20.05.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al
3 Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Parte ricorrente ha, inoltre, depositato sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, occorre a questo punto adottare i provvedimenti accessori.
Circa l'affido della figlia minore , non può non rilevarsi che il resistente Per_2
scompariva dalla vita delle figlie dal lontano 2011, non conosceva neppure la nascitura , non ha mai provveduto al mantenimento economico della prole (cfr. Per_2
sentenza di separazione in atti). Nel presente giudizio, poi, salvi tre incontri tra Per_2
e il padre, incontri avvenuti sotto la supervisione dei SS di Casalnuovo di Napoli, i due si sono nuovamente allontanati. La minore ha riferito di non volere più avere rapporti con il padre e questi, invece di attivarsi seguendo i percorsi indicati dal tribunale e di attivarsi concretamente per recuperare alle sue gravi mancanze protrattesi per anni, si è limitato a dichiararsi deluso dal fatto che la figlia (che neppure lo conosceva prima) non aveva avuto più desiderio di vederlo (cfr. relazione dei SS in atti). Il resistente, inoltre, non ha più partecipato attivamente al giudizio mostrando un comportamento passivo e arrendevole. Orbene, ritiene il tribunale che allo stato non possa che confermarsi l'affido della minore in via esclusiva alla Per_2
madre atteso che i comportamenti del padre, peraltro protrattisi, salva una brevissima interruzione, dal lontano 2011 sono sintomatici di una scarsa propensione al ruolo genitoriale in termini di attitudine empatica e di assunzione di responsabilità.
4 La minore andrà pertanto affidata in via esclusiva alla madre con la quale ha sempre vissuto e che la cura in modo adeguato. La madre potrà adottare ogni determinazione di ordinaria amministrazione e maggiore interesse per la figlia.
Tenuto conto delle risultanze istruttorie come sopra riportate si è ritenuto superfluo procedere all'ascolto della minore.
Il padre potrà vedere la minore solo se quest'ultima lo desidera presso locali idonei individuati dai SS e alla presenza di personale esperto.
Circa le questioni economiche, dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti è emerso che la ricorrente percepisce reddito annuale netto di circa 20.000,00 euro, è gravata da rata di mutuo di circa 800,00 euro, vive presso la famiglia di origine;
il resistente, in una priva fase percettore di NASPI, risulta abile al lavoro e non ha ottemperato alla richiesta del giudice delegato di depositare documentazione reddituale patrimoniale. Orbene, tanto considerato e considerato l'obbligo gravante su ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole (è pacifico che la figlia maggiorenne sta svolgendo percorsi formativi e non è ancora economicamente indipendente) si stima congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla signora entro il 5 di ogni mese la Parte_1
somma pari ad euro 500,00, importo da rivalutarsi annualmente ed economicamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Il ricorrente dovrà contribuire al pagamento delle spese straordinarie individuate in conformità al Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 nella misura del 50%.
La natura del giudizio volto all'emissione di una pronuncia sullo status e l'accoglimento parziale delle richieste delle parti comportano la compensazione delle spese di lite.
5
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Casalnuovo di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
c) Affida la figlia in via esclusiva alla madre la quale Persona_2
potrà assumere ogni determinazione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
d) Colloca la minore in via preferenziale presso la madre;
e) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) determina in euro 500,00, importo annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, la somma che il sig. dovrà versare entro il 5 di ogni mese alla Controparte_1
signora per il mantenimento delle figlie;
Parte_1
g) le spese straordinarie per la prole come specificate in parte motiva sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
h) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per la comunicazione della
6 presenta sentenza ai SS di Marigliano.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott. Vincenza Barbalucca)
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