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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2243/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Valentina Di Peppe Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.24
DA 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sedriano (MI), il 19.10.03 (anno 2003 - n.33 - Parte II - Serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...], il [...] Persona_1
nato a [...], il [...] CP_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.2.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Sedriano (MI), via Alcide De Gasperi n.4, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà con i figli;
2. il sig. che l'ha già lasciata e trasferito altrove la propria residenza, ha già anche asportato Pt_2 tutti i propri effetti personali;
3. il mutuo di cui è ancora gravata la predetta casa, che prevede esborsi mensili di €.410,00, continuerà ad essere pagato integralmente dalla signora;
Parte_1
4. la figlia , già maggiorenne, ha espresso la volontà di continuare a vivere con la madre, Per_1 così come il figlio che lo diventerà a breve, ovvero il prossimo Novembre 2025, per cui CP_1 vedranno il padre quando lo desiderano;
5. l'assegno unico per fino a quando ne avrà diritto, continuerà ad essere percepito CP_1 integralmente dalla madre;
6. le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
7. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio 8. le spese della presente procedura saranno a carico integrale della signora . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sedriano (MI), il 19.10.03 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile - Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Valentina Di Peppe Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.24
DA 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sedriano (MI), il 19.10.03 (anno 2003 - n.33 - Parte II - Serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...], il [...] Persona_1
nato a [...], il [...] CP_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.2.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Sedriano (MI), via Alcide De Gasperi n.4, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa definitivamente assegnata con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà con i figli;
2. il sig. che l'ha già lasciata e trasferito altrove la propria residenza, ha già anche asportato Pt_2 tutti i propri effetti personali;
3. il mutuo di cui è ancora gravata la predetta casa, che prevede esborsi mensili di €.410,00, continuerà ad essere pagato integralmente dalla signora;
Parte_1
4. la figlia , già maggiorenne, ha espresso la volontà di continuare a vivere con la madre, Per_1 così come il figlio che lo diventerà a breve, ovvero il prossimo Novembre 2025, per cui CP_1 vedranno il padre quando lo desiderano;
5. l'assegno unico per fino a quando ne avrà diritto, continuerà ad essere percepito CP_1 integralmente dalla madre;
6. le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
7. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio 8. le spese della presente procedura saranno a carico integrale della signora . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sedriano (MI), il 19.10.03 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sedriano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG