Art. 1. Articolo unico.
I notai che furono dichiarati decaduti per aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241 , e che l'hanno riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 , sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, all'esercizio della professione, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di eta'.
Chi si trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente puo' chiedere di essere assegnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, indicando quattro di tali sedi.
La domanda, con la indicazione delle sedi, deve pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano gia' riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli altri, dal riacquisto della cittadinanza.
Ai notai riammessi si applica l'art. 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennita' ed assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto Ministeriale 26 aprile 1948.
I notai che furono dichiarati decaduti per aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241 , e che l'hanno riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 , sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, all'esercizio della professione, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di eta'.
Chi si trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente puo' chiedere di essere assegnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, indicando quattro di tali sedi.
La domanda, con la indicazione delle sedi, deve pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano gia' riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli altri, dal riacquisto della cittadinanza.
Ai notai riammessi si applica l'art. 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennita' ed assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto Ministeriale 26 aprile 1948.