CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4680/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 7 febbraio 2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Felice D'Avino (C.F. ) C.F._2
Avv. Marcello D'Avino (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(CF Controparte_1 C.F._4
Avv. Fabrizio Di Giannatale (CF: ) C.F._5
PARTE APPELLATA
E
amministrativa (già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. - P.IVA )
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE E
C.F. e P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_3
Avv. Pamela Picasso (C.F. C.F._6
Avv. Alessandro Graziani (C.F. ) C.F._7
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2744/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2744/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della (già Parte_1 Controparte_2
e dell'agente per ottenere, previa Controparte_3 Controparte_1
dichiarazione di legittimità del diritto di recesso esercitato in relazione alle 15 proposte di assicurazione sulla vita stipulate con l'assicurazione, l'accertamento della responsabilità della compagnia e dell'agente per la mancata restituzione dei premi versati e la condanna, in via solidale, alla restituzione della somma € 186.750,00 a tale titolo corrisposta;
ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
- “in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda così come formulata in primo grado e, per l'effetto, accertare la responsabilità solidale della (ora e di per Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
la mancata restituzione dei premi all'epoca versati;
- per l'effetto condannare solidalmente la (ora Controparte_3 P_
e al pagamento in favore dell'istante per le causali
[...] Controparte_1
esposte in premessa della somma di €. 186.750,00 - oltre interessi decorrenti dalla data di stipula dei contratti assicurativi, nella misura prevista dall'art. 17
D.L. 132 del 12.09.2014 - convertito nella Legge 10.11.2014 N°162; - condannare solidalmente la (ora e Controparte_3 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatori;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la (già Controparte_2 Controparte_3
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita,
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 n.1) e 2) c.p.c.
NEL MERITO:
- respingere l'appello e le domande tutte proposte dalla signora Parte_1
nei confronti di (già ) in quanto infondate in fatto P_ Controparte_3
e in diritto per tutti i motivi esposti e anche per l'intervenuta prescrizione di ogni diritto dedotto in giudizio dalla signora e per l'effetto confermare la Pt_1
sentenza n.2744/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 5.2.2019 e pubblicata in data 6.2.2019; - condannare la signora al pagamento in favore di Parte_1
di una somma di denaro, da determinarsi in via equitativa, ai sensi e P_
per gli effetti dell'art. 96, III comma, c.p.c.,
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento
l'appello proposto dalla signora , condannare la signora Pt_1 Controparte_1
a corrispondere a , già , a titolo di risarcimento del P_ Controparte_3
danno, un importo equivalente a quello che dovrà essere corrisposto, per qualsivoglia titolo, dalla Compagnia alla signora . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si è costituita, altresì, , che ha concluso come segue: Controparte_1
“a) rigettare l'appello della Sig.ra e confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma N. 2744/2019 per i motivi esposti;
c) condannare le parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 2 febbraio 2024 a seguito dell'intervenuta dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa della
(già . Controparte_2 Controparte_3
All'esito della riassunzione su impulso di che ha richiamato e Parte_1
fatto proprie le conclusioni così come formulate nell'atto di appello, si è nuovamente costituita la sola , che ha reiterato le considerazioni difensive e le Controparte_1
conclusioni già rese nel proprio atto.
Nel corso del giudizio è intervenuta la che - Controparte_4
nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso a seguito della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto con la liquidazione coatta amministrativa della ha fatto proprie le conclusioni già Controparte_2
rassegnate dall'appellata.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
30 gennaio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento penale n. 26018/05 N.R.
- n. 17887/08 R.G. instaurato presso il Tribunale di Roma, a seguito della denuncia - querela presentata dalla nei confronti di , Controparte_3 Controparte_1
all'epoca dei fatti agente assicurativo della compagnia, per i reati di truffa e di appropriazione indebita ipotizzati a seguito di una serie di controlli ispettivi effettuati presso l'agenzia di cui la predetta era titolare.
Tale procedimento ha visto coinvolti anche l'originaria attrice e altri soggetti che avevano sottoscritto con la proposte di assicurazione sulla vita P_ (contenenti la clausola contrattuale di recesso dell'assicurato entro trenta giorni con diritto al rimborso delle somme versate), tutti chiamati a rispondere in concorso tra loro dei reati di cui agli artt. 646, 640, 485, 491 c.p. ai danni della compagnia assicurativa;
il presupposto dei reati ascritti era costituito dalla falsa rappresentazione alla compagnia dell'avvenuto versamento dei premi e del relativo perfezionamento dei contratti, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dalla restituzione dei premi asseritamente corrisposti;
il giudizio penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 c.p.c. e 157 c.p.c. per l'intervenuta prescrizione dei reati contestati.
A seguito della mancata restituzione dei premi assicurativi da parte di P_
(già , ha agito innanzi al Tribunale nei
[...] Controparte_5 Parte_1
confronti della compagnia assicurativa e dell'agente al fine di Controparte_1
ottenere, previa dichiarazione di legittimità del recesso esercitato in data 10 maggio
2005 in relazione alle 15 proposte di assicurazione sulla vita sottoscritte il 26 aprile
2005, la condanna delle convenute, in via solidale, alla restituzione dei premi versati all'atto della stipula.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito ai fatti costitutivi della pretesa - segnatamente con riguardo all'asserito versamento dei premi assicurativi - e ha condannato la alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure estremamente generiche che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta. L'unica censura, con la quale la parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il versamento dei premi non era stato provato, va disattesa.
Invero, risulta pacifico che in data 26 aprile 2005 ha Parte_1
sottoscritto 15 proposte di assicurazione sulla vita su moduli prestampati della
(già recanti - ciascuna - l'indicazione del Controparte_2 Controparte_3
valore del premio assicurativo nella misura di € 12.450,00.
Ora, le citate scritture non integrano gli estremi di un contratto assicurativo, rappresentando piuttosto mere proposte che, ai fini del perfezionamento dell'accordo, necessitano della specifica accettazione da parte della compagnia e dell'effettivo versamento dei premi.
Dalla documentazione in atti emerge che le proposte di assicurazione sulla vita recano la sottoscrizione della sola e non anche dell'agente Pt_1 P_
, che ne ha curato la compilazione, o del legale rappresentante della
[...]
(già , cosicché il contratto non si è perfezionato Controparte_2 Controparte_3
affatto; in ordine ai premi, manca qualsiasi riscontro in ordine al versamento né risulta in atti la firma per quietanza riconducibile alla società assicuratrice.
Nel riquadro “ricevuta” ubicato in calce alle proposte di polizza viene specificato che il pagamento del premio è avvenuto con assegno, ma tale generico riferimento non assume alcuna rilevanza probatoria, in difetto dell'indicazione del relativo numero di serie e dell'istituto di credito, nonché della documentazione bancaria attestante l'effettiva emissione e l'incasso.
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui la prova dei versamenti dei premi assicurativi da parte della - alla quale sarebbe piuttosto imputabile la P_
mancata trasmissione delle somme alla – avrebbe trovato riscontro nel Controparte_2
foglio-cassa del 26 aprile 2005 (redatto dall'agente), non può essere condiviso, atteso che si tratta di un mero elenco dattiloscritto delle proposte, privo di sottoscrizione e di valore probatorio in ordine all'avvenuto pagamento dei premi.
La stessa nell'atto di appello omette di chiarire le modalità con le quali Pt_1
avrebbe effettuato i dedotti pagamenti, tanto che nelle istanze istruttorie reiterate anche in questa sede fa genericamente riferimento alla consegna di somme di denaro, senza fornire - del tutto inammissibilmente - ulteriori dettagli;
del resto, come ritenuto dal Tribunale, in qualunque modo sia avvenuto il pagamento, l'attrice avrebbe dovuto documentare, tramite il proprio estratto conto, la disponibilità originaria dell'ingente somma di € 186.750,00 e le successive uscite in pari misura, peraltro tutte asseritamente effettuate, in modo inverosimile, lo stesso giorno della sottoscrizione delle proposte.
La sentenza merita, quindi, piena condivisione, con conseguente rigetto dell'appello e assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall'assicurazione.
Le spese del grado, che seguono la soccombenza nei confronti della P_
e della si liquidano come da dispositivo nella Controparte_4
misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, e con distrazione in favore del Difensore della , dichiaratosi antistatario. P_
Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo nei confronti della cedente in liquidazione coatta amministrativa, che a seguito della riassunzione Controparte_2
non si è costituita in giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante. Non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
- già sollecitata dalla in sede di costituzione e poi riproposta dalla Controparte_2
- alla luce del principio secondo cui tale Controparte_4
responsabilità “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. 19948/23) ed “essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente“ (Cass. 34429/24), nella specie non indicata né ravvisabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e Controparte_1
della delle spese del grado, che liquida, per ciascuna, Controparte_4
in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge, con distrazione in favore del Difensore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
3) Nulla per le spese in relazione alla posizione della Controparte_2
amministrativa;
[...]
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4680/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 7 febbraio 2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
Avv. Felice D'Avino (C.F. ) C.F._2
Avv. Marcello D'Avino (C.F. ) C.F._3
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(CF Controparte_1 C.F._4
Avv. Fabrizio Di Giannatale (CF: ) C.F._5
PARTE APPELLATA
E
amministrativa (già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. - P.IVA )
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE E
C.F. e P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_3
Avv. Pamela Picasso (C.F. C.F._6
Avv. Alessandro Graziani (C.F. ) C.F._7
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2744/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2744/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della (già Parte_1 Controparte_2
e dell'agente per ottenere, previa Controparte_3 Controparte_1
dichiarazione di legittimità del diritto di recesso esercitato in relazione alle 15 proposte di assicurazione sulla vita stipulate con l'assicurazione, l'accertamento della responsabilità della compagnia e dell'agente per la mancata restituzione dei premi versati e la condanna, in via solidale, alla restituzione della somma € 186.750,00 a tale titolo corrisposta;
ha condannato l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
- “in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda così come formulata in primo grado e, per l'effetto, accertare la responsabilità solidale della (ora e di per Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
la mancata restituzione dei premi all'epoca versati;
- per l'effetto condannare solidalmente la (ora Controparte_3 P_
e al pagamento in favore dell'istante per le causali
[...] Controparte_1
esposte in premessa della somma di €. 186.750,00 - oltre interessi decorrenti dalla data di stipula dei contratti assicurativi, nella misura prevista dall'art. 17
D.L. 132 del 12.09.2014 - convertito nella Legge 10.11.2014 N°162; - condannare solidalmente la (ora e Controparte_3 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatori;
emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la (già Controparte_2 Controparte_3
che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita,
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 n.1) e 2) c.p.c.
NEL MERITO:
- respingere l'appello e le domande tutte proposte dalla signora Parte_1
nei confronti di (già ) in quanto infondate in fatto P_ Controparte_3
e in diritto per tutti i motivi esposti e anche per l'intervenuta prescrizione di ogni diritto dedotto in giudizio dalla signora e per l'effetto confermare la Pt_1
sentenza n.2744/2019 resa dal Tribunale di Roma in data 5.2.2019 e pubblicata in data 6.2.2019; - condannare la signora al pagamento in favore di Parte_1
di una somma di denaro, da determinarsi in via equitativa, ai sensi e P_
per gli effetti dell'art. 96, III comma, c.p.c.,
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento
l'appello proposto dalla signora , condannare la signora Pt_1 Controparte_1
a corrispondere a , già , a titolo di risarcimento del P_ Controparte_3
danno, un importo equivalente a quello che dovrà essere corrisposto, per qualsivoglia titolo, dalla Compagnia alla signora . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Si è costituita, altresì, , che ha concluso come segue: Controparte_1
“a) rigettare l'appello della Sig.ra e confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma N. 2744/2019 per i motivi esposti;
c) condannare le parte appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 2 febbraio 2024 a seguito dell'intervenuta dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa della
(già . Controparte_2 Controparte_3
All'esito della riassunzione su impulso di che ha richiamato e Parte_1
fatto proprie le conclusioni così come formulate nell'atto di appello, si è nuovamente costituita la sola , che ha reiterato le considerazioni difensive e le Controparte_1
conclusioni già rese nel proprio atto.
Nel corso del giudizio è intervenuta la che - Controparte_4
nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso a seguito della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto con la liquidazione coatta amministrativa della ha fatto proprie le conclusioni già Controparte_2
rassegnate dall'appellata.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
30 gennaio 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato preceduto dal procedimento penale n. 26018/05 N.R.
- n. 17887/08 R.G. instaurato presso il Tribunale di Roma, a seguito della denuncia - querela presentata dalla nei confronti di , Controparte_3 Controparte_1
all'epoca dei fatti agente assicurativo della compagnia, per i reati di truffa e di appropriazione indebita ipotizzati a seguito di una serie di controlli ispettivi effettuati presso l'agenzia di cui la predetta era titolare.
Tale procedimento ha visto coinvolti anche l'originaria attrice e altri soggetti che avevano sottoscritto con la proposte di assicurazione sulla vita P_ (contenenti la clausola contrattuale di recesso dell'assicurato entro trenta giorni con diritto al rimborso delle somme versate), tutti chiamati a rispondere in concorso tra loro dei reati di cui agli artt. 646, 640, 485, 491 c.p. ai danni della compagnia assicurativa;
il presupposto dei reati ascritti era costituito dalla falsa rappresentazione alla compagnia dell'avvenuto versamento dei premi e del relativo perfezionamento dei contratti, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dalla restituzione dei premi asseritamente corrisposti;
il giudizio penale si è concluso con sentenza di non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 c.p.c. e 157 c.p.c. per l'intervenuta prescrizione dei reati contestati.
A seguito della mancata restituzione dei premi assicurativi da parte di P_
(già , ha agito innanzi al Tribunale nei
[...] Controparte_5 Parte_1
confronti della compagnia assicurativa e dell'agente al fine di Controparte_1
ottenere, previa dichiarazione di legittimità del recesso esercitato in data 10 maggio
2005 in relazione alle 15 proposte di assicurazione sulla vita sottoscritte il 26 aprile
2005, la condanna delle convenute, in via solidale, alla restituzione dei premi versati all'atto della stipula.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice in merito ai fatti costitutivi della pretesa - segnatamente con riguardo all'asserito versamento dei premi assicurativi - e ha condannato la alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - contiene la formulazione di censure estremamente generiche che non scalfiscono in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado.
In ogni caso, anche volendo esaminare nel merito le questioni sollevate,
l'impugnazione non è fondata e deve essere respinta. L'unica censura, con la quale la parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il versamento dei premi non era stato provato, va disattesa.
Invero, risulta pacifico che in data 26 aprile 2005 ha Parte_1
sottoscritto 15 proposte di assicurazione sulla vita su moduli prestampati della
(già recanti - ciascuna - l'indicazione del Controparte_2 Controparte_3
valore del premio assicurativo nella misura di € 12.450,00.
Ora, le citate scritture non integrano gli estremi di un contratto assicurativo, rappresentando piuttosto mere proposte che, ai fini del perfezionamento dell'accordo, necessitano della specifica accettazione da parte della compagnia e dell'effettivo versamento dei premi.
Dalla documentazione in atti emerge che le proposte di assicurazione sulla vita recano la sottoscrizione della sola e non anche dell'agente Pt_1 P_
, che ne ha curato la compilazione, o del legale rappresentante della
[...]
(già , cosicché il contratto non si è perfezionato Controparte_2 Controparte_3
affatto; in ordine ai premi, manca qualsiasi riscontro in ordine al versamento né risulta in atti la firma per quietanza riconducibile alla società assicuratrice.
Nel riquadro “ricevuta” ubicato in calce alle proposte di polizza viene specificato che il pagamento del premio è avvenuto con assegno, ma tale generico riferimento non assume alcuna rilevanza probatoria, in difetto dell'indicazione del relativo numero di serie e dell'istituto di credito, nonché della documentazione bancaria attestante l'effettiva emissione e l'incasso.
L'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui la prova dei versamenti dei premi assicurativi da parte della - alla quale sarebbe piuttosto imputabile la P_
mancata trasmissione delle somme alla – avrebbe trovato riscontro nel Controparte_2
foglio-cassa del 26 aprile 2005 (redatto dall'agente), non può essere condiviso, atteso che si tratta di un mero elenco dattiloscritto delle proposte, privo di sottoscrizione e di valore probatorio in ordine all'avvenuto pagamento dei premi.
La stessa nell'atto di appello omette di chiarire le modalità con le quali Pt_1
avrebbe effettuato i dedotti pagamenti, tanto che nelle istanze istruttorie reiterate anche in questa sede fa genericamente riferimento alla consegna di somme di denaro, senza fornire - del tutto inammissibilmente - ulteriori dettagli;
del resto, come ritenuto dal Tribunale, in qualunque modo sia avvenuto il pagamento, l'attrice avrebbe dovuto documentare, tramite il proprio estratto conto, la disponibilità originaria dell'ingente somma di € 186.750,00 e le successive uscite in pari misura, peraltro tutte asseritamente effettuate, in modo inverosimile, lo stesso giorno della sottoscrizione delle proposte.
La sentenza merita, quindi, piena condivisione, con conseguente rigetto dell'appello e assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dall'assicurazione.
Le spese del grado, che seguono la soccombenza nei confronti della P_
e della si liquidano come da dispositivo nella Controparte_4
misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto, e con distrazione in favore del Difensore della , dichiaratosi antistatario. P_
Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo nei confronti della cedente in liquidazione coatta amministrativa, che a seguito della riassunzione Controparte_2
non si è costituita in giudizio.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante. Non appaiono ricorrere i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
- già sollecitata dalla in sede di costituzione e poi riproposta dalla Controparte_2
- alla luce del principio secondo cui tale Controparte_4
responsabilità “presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass. 19948/23) ed “essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente“ (Cass. 34429/24), nella specie non indicata né ravvisabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore di e Controparte_1
della delle spese del grado, che liquida, per ciascuna, Controparte_4
in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge, con distrazione in favore del Difensore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_1
3) Nulla per le spese in relazione alla posizione della Controparte_2
amministrativa;
[...]
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino