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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 12861 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attore Contro
(già ), in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 e dife Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
**************** Con atto di citazconvenivaicato il 01.06.2021, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Persona_1 Controparte_3 itto al n. RG n. 7618/2021).
[...] ER OR (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 060/00000867 e del conto deposito titoli n. 00060/0000020020505 la cui documentazione non era stata consegnata all'atto della sottoscrizione. Evidenziava che, sui predetti conti, la banca convenuta aveva addebitato n. 5468 azioni BPB pari ad un controvalore di € 48.792,52 (al netto della vendita di 404 azioni in data 03.01.2011) nel dettaglio:
- in data 13.03.2022 n. 600 azioni pari ad un controvalore di € 5.270,62;
- in data 22.06.2004 n. 135 azioni pari ad un controvalore di € 1.080,00;
- in data 21.12.2007 n. 1132 azioni pari ad un controvalore di € 9.395,60;
- in data 06.03.2009 n. 301 azioni pari ad un controvalore di € 2.498,30;
- in data 02.11.2009 n.
2.200 azioni pari ad un controvalore di € 20.130,00;
- in data 28.11.2011 n. 500 azioni pari ad un controvalore di € 4.700,00;
- in data 20.09.2013 n. 600 azioni pari ad un controvalore di € 5.718,00. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 10.09.2020 (all. n. 3b fasc. OR), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 3a fasc. OR). Contestava la violazione, da parte della banca convenuta, delle prescrizioni di cui all'art. 23 TUF, evidenziando che il modulo inviato dalla banca in data 15.09.2010, precedente all'addebito di n.
4.368 azioni pari ad un controvalore di € 38.374,52, riguarderebbe la mera sintesi di un contratto di negoziazione mai sottoscritto dall'OR, né dallo stesso ricevuto in copia. Eccepiva, altresì, la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, sosteneva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'OR, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. In relazione al profilo di rischio attribuito all'investitore, sottolineava l'inadeguatezza dei titoli illiquidi fatti acquistare, attesa la contraddittorietà emergente dai questionari di profilatura rispetto alla conoscenza da parte dell'OR degli strumenti finanziari “derivati” e il reale profilo da qualificarsi come conservativo. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_4 CP_4 9019104/2009. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità del contratto quadro, con conseguente ripetizione del capitale investito pari ad € 48.792,52 per titoli azionari, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 48.792,52 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 17.09.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_3 chiedendo l'integrale rigetto della domanda ORa. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutti gli investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni BPB, era divenuto titolare di n. 33.222 azioni BPB pari ad un Parte_1 controvalore che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'OR, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti: Sosteneva, inoltre, che l'odiER OR, attraverso la compilazione del questionario di profilatura ID (all. n. 25 fasc. convenuta), aveva reso dichiarazioni del tutto affidanti in merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio;
a fronte del regolare invio degli e/c, non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione e precisava, inoltre, che aveva percepito la somma di € Parte_1 4.236,99 a titolo di frutti civili. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice aderiva alla ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, sia con riferimento al numero delle azioni acquistate pari, al netto delle attribuzioni gratuite e della vendita di n. 404 azioni nel 2011, a n.
5.468 che con riferimento all'addebito operato dalla pari ad € 45.171,00. CP_3 Con ordinanza del 14.10. resa nel procedimento principale RG n. 7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 12861/2021 e qui Parte_1 esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226). “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_4 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_3 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_3 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 21.01.2021 (all. n. 3 fasc. OR) e ancor prima le contestazioni sollevate con pec del 10.09.2020 (all. n. 3b fasc. OR). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_3 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_4 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, il regolamento pro-tempore vigente è il n. 11522 del 01/07/1998, per le operazioni eseguite sino al 31/10/2007, ed il n. 16190 del 29 ottobre 2007, unitamente al reg. congiunto Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, che hanno dato attuazione alla CP_5 direttiva MIFID14 erazioni eseguite dal 1° novembre 2007 in poi. La normativa primaria e secondaria persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. L'adempimento di tale obbligo è funzionale alla valutazione dell'adeguatezza, i cui parametri tecnici di riferimento sono delineati negli artt. 28 e 29 del reg. 11522/98, nonché, in modo più approfondito ed esaustivo, negli artt. 39 e 40, e per l'appropriatezza, tratteggiati negli art. 41 e 42, del nuovo reg. 16190/07. In particolare, il Regolamento n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva CP_4 MIFID con cui è stata introd disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only) ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio- alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Inoltre, con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento CP_4 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza stribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_4 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato r ntato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Sul punto, dovrà operarsi una necessaria differenziazione tra le varie operazioni di investimento poste in essere dall'OR, attesi i differenti periodi temporali nei quali le stesse sono state effettuate. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato la sottoscrizione da parte dell'OR di un contratto quadro in data 19.10.2001 e di un altro contratto quadro in data 15.09.2010, conforme alle previsioni di cui all'art. 37 Reg. n. 16190/2007, contestualmente al quale l'investitore sottoscriveva CP_4 il questionario di p al cui esito la banca gli attribuiva un profilo di rischio alto. In entrambi i contratti, l'OR dichiarava di aver ricevuto copia degli stessi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 23 d. lgs. n. 58/1998. Inoltre, ha precisato che in sede di sottoscrizione del primo contratto quadro l'OR ha dichiarato di non voler fornire le informazioni richieste alla CP_3 Ha, altresì, accertato che per effetto delle operazioni di ento e delle assegnazioni a titolo gratuito è divenuto titolare di n. 33.222 azioni BPB, pari ad un Parte_1 controvalore di Il ctu ha verificato la presenza, nel portafoglio dell'OR, anche di obbligazioni BPB 31/03/13 2.5% che non costituiscono, però, oggetto di giudizio. Quanto all'assolvimento degli obblighi informativi attivi, il perito nominato ha evidenziato che l'odiER OR ha ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari (accluso al contratto quadro), contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati (quali le azioni BPB per cui è causa) ed il rischio di perdita del capitale investito (pag. 13 elaborato peritale). Dal punto di vista formale, dunque, il ctu ha concluso per l'assolvimento da parte della banca degli obblighi posti a suo carico, pur non avendo elementi per accertare lo svolgimento in concreto da parte della convenuta di una valutazione quantitativa personalizzata. In merito alle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, ratione temporis CP_4 applicabile esclusivamente alle operazioni effett cessivamente alla sua entrata in vigore, ha evidenziato che la banca ha effettuato un'analisi basata solo sul profilo tracciato dai questionari. Ad ogni buon conto, il ctu ha sottolineato che dai due questionari di profilatura è emersa una dimestichezza dell'investitore con gli strumenti finanziari, accompagnata dalla volontà di investire in strumenti più redditizi, accettando anche il rischio di perdere parte del capitale (pag. 16 elaborato peritale). Orbene, per quanto attiene alla profilatura del cliente, benché disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only) sia stata introdotta con il Reg.
n. 16190/2007, deve osservarsi che con la sottoscrizione del contratto quadro del CP_4 cliente si rifiutava di fornire le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propria esperienza in materia di investimenti finanziari e alla propensione al rischio, non consentendo, quindi, l'acquisizione da parte della banca di quanto necessario per la valutazione prevista già dal reg. Consob n. 11522/1998. Il rifiuto espresso dal cliente, però, non poteva esimere la banca dall'ottemperare ai propri obblighi. Infatti, la stessa in qualità di operatore professionale avrebbe dovuto segnalare la rischiosità insita nei titoli azionari oggetto di giudizio e, in ogni caso, astenersi dall'effettuare operazioni di acquisto di titoli illiquidi e come tali comportanti un elevato rischio di perdita del capitale investito, non avendo di contro precisa contezza dei reali obiettivi di investimento dell'OR, né della propensione al rischio dello stesso (contestualmente alla sottoscrizione del citato contratto, l'OR sembra essere stato sottoposto a profilatura, che però in atti non risulta depositata, con conseguente impossibilità di valutazione della stessa). Trattandosi, infatti, di titoli il cui rischio specifico può determinare l'azzeramento totale del capitale, l'acquisto degli stessi avrebbe dovuto essere valutato in concreto dalla banca e supportato da una effettiva conoscenza del profilo dell'investitore. Tanto nella specie non è avvenuto, con conseguente inadeguatezza degli investimenti effettuati fino al 29.11.2007, data per cui risulta in atti il primo questionario di profilatura. Proseguendo nell'analisi, il ctu ha verificato che nel questionario di profilatura sottoscritto dall'OR in data 29.11.2007, ha dichiarato, per quanto qui di interesse, di: Parte_1
- voler perseguire “la crescita edio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”;
- aver investito in strumenti finanziari, anche solo in azioni o fondi azionari;
- di non conoscere le implicazioni in termini di rischio degli investimenti in strumenti derivati;
- essere disposto ad accettare una piccola perdita del capitale investito. Nel questionario di profilatura sottoscritto il 15.09.2010, l'OR ha dichiarato, per quanto qui di interesse, di:
- perseguire una crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore;
- voler operare in strumenti finanziari nel lungo periodo;
- accettare il rischio di perdere anche una parte consistente del proprio capitale;
- aver già investito in strumenti finanziari, anche solo in azioni o fondi azionari;
- conoscere gli strumenti finanziari (compresi i derivati);
- possedere studi, interessi e professione che gli avevano consentito di acquisire conoscenze in ambito finanziario;
- effettuare meno di un'operazione a trimestre. Orbene, le risposte date al primo dei due questionari analizzati mostrano una evidente discrepanza tra la volontà di perseguire la crescita del capitale nel medio-lungo periodo e quella di accettare la perdita soltanto di una piccola parte del capitale investito. Quest'ultima dichiarazione confligge, di per sé sola, con l'acquisto di titoli illiquidi, come quelli oggetto di controversia. Come precedentemente chiarito, infatti, il rischio connesso ai titoli illiquidi è proprio quello dell'azzeramento totale del capitale investito, rischio del tutto incompatibile con la volontà del cliente di essere disposto a sopportarne la perdita soltanto di una piccola parte. Quanto, invece, al questionario del 15.09.2010 si considerano corrette le conclusioni cui è giunto il ctu, attese le risposte fornite dall'OR. Benché, infatti, non si abbia in concreto contezza, sulla base della produzione documentale, di quali siano gli studi e la professione che hanno consentito all'OR di acquisire conoscenze in ambito finanziario e benché la dichiarazione di effettuare meno di una operazione a trimestre non sia del tutto in linea con investimenti altamente rischiosi come quelli oggetto di giudizio, la volontà dichiarata dal cliente di perseguire una crescita significativa del capitale nel medio- lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore, di voler operare in strumenti finanziari nel lungo periodo, nonché soprattutto di accettare il rischio di perdere anche una parte consistente del proprio capitale è sufficiente a far ritenere adeguati gli investimenti effettuati. Sul punto, dunque, ed in relazione agli investimenti supportati dalla profilatura del 2010, si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu circa l'adeguatezza degli stessi al profilo di rischio del cliente, valutato dalla banca come alto. Il perito nominato ha evidenziato che il profilo tracciato dalla banca ha fatto emergere un investitore competente ed esperto, disposto anche a perdere una parte consistente del proprio patrimonio, quindi un investitore certamente propenso al rischio, escludendo che la banca avesse tenuto un atteggiamento poco prudenziale e/o superficiale. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che la somma complessivamente investita dall'OR ammonta ad € 45.171,00 a fronte dell'acquisto di n. 33.222 azioni BPB e che lo stesso ha percepito la somma di € 2.553,73 a titolo di dividendi, al netto della ritenuta. La somma percepita a titolo di cedole ed accertata dal ctu non può essere tenuta in considerazione, non essendo le obbligazioni oggetto del presente giudizio. Alla luce delle considerazioni svolte, attesa la violazione per le operazioni precedenti al 2010, degli obblighi di informazione passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni formulata dall'OR. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_3 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno ed atteso l'accoglimento parziale della domanda, solo in relazione alle operazioni di acquisto effettuate prima del 2010, la dovrà essere CP_3 condannata alla restituzione della somma di €.32.199,27, già al netto idendi e della somma di € 3.777,40 relativa alla vendita di n. 404 azioni BPB effettuata in data 07.01.2011, in favore di . Parte_1 Inoltre, in ediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_3 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con Parte_1 citazione notificata il 01.06.2021, nei confronti di ora Controparte_6
così provvede: Controparte_1 uanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 32.199,27, oltre al danno da Parte_1 svalutazio terminato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 00060/0000020020505, limitatamente alle operazioni effettuate fino al 05.11.2009, in favore della CP_3
2. CONDANNA la sona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di pese processuali che liquida in € 3.809,00 oltre i.v.a., c.p.a. Parte_1 e rimbor li al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 05.10.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 20/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attore Contro
(già ), in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 e dife Convenuta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
**************** Con atto di citazconvenivaicato il 01.06.2021, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Persona_1 Controparte_3 itto al n. RG n. 7618/2021).
[...] ER OR (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere titolare del c/c n. 060/00000867 e del conto deposito titoli n. 00060/0000020020505 la cui documentazione non era stata consegnata all'atto della sottoscrizione. Evidenziava che, sui predetti conti, la banca convenuta aveva addebitato n. 5468 azioni BPB pari ad un controvalore di € 48.792,52 (al netto della vendita di 404 azioni in data 03.01.2011) nel dettaglio:
- in data 13.03.2022 n. 600 azioni pari ad un controvalore di € 5.270,62;
- in data 22.06.2004 n. 135 azioni pari ad un controvalore di € 1.080,00;
- in data 21.12.2007 n. 1132 azioni pari ad un controvalore di € 9.395,60;
- in data 06.03.2009 n. 301 azioni pari ad un controvalore di € 2.498,30;
- in data 02.11.2009 n.
2.200 azioni pari ad un controvalore di € 20.130,00;
- in data 28.11.2011 n. 500 azioni pari ad un controvalore di € 4.700,00;
- in data 20.09.2013 n. 600 azioni pari ad un controvalore di € 5.718,00. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 10.09.2020 (all. n. 3b fasc. OR), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 3a fasc. OR). Contestava la violazione, da parte della banca convenuta, delle prescrizioni di cui all'art. 23 TUF, evidenziando che il modulo inviato dalla banca in data 15.09.2010, precedente all'addebito di n.
4.368 azioni pari ad un controvalore di € 38.374,52, riguarderebbe la mera sintesi di un contratto di negoziazione mai sottoscritto dall'OR, né dallo stesso ricevuto in copia. Eccepiva, altresì, la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, sosteneva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'OR, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. In relazione al profilo di rischio attribuito all'investitore, sottolineava l'inadeguatezza dei titoli illiquidi fatti acquistare, attesa la contraddittorietà emergente dai questionari di profilatura rispetto alla conoscenza da parte dell'OR degli strumenti finanziari “derivati” e il reale profilo da qualificarsi come conservativo. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_4 CP_4 9019104/2009. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità del contratto quadro, con conseguente ripetizione del capitale investito pari ad € 48.792,52 per titoli azionari, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli, con condanna della banca al risarcimento del danno quantificato in € 48.792,52 per titoli azionari, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 17.09.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_3 chiedendo l'integrale rigetto della domanda ORa. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti da tutti gli investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, per effetto delle operazioni di acquisto ed assegnazioni a titolo gratuito di azioni BPB, era divenuto titolare di n. 33.222 azioni BPB pari ad un Parte_1 controvalore che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dall'OR, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti: Sosteneva, inoltre, che l'odiER OR, attraverso la compilazione del questionario di profilatura ID (all. n. 25 fasc. convenuta), aveva reso dichiarazioni del tutto affidanti in merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio;
a fronte del regolare invio degli e/c, non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione e precisava, inoltre, che aveva percepito la somma di € Parte_1 4.236,99 a titolo di frutti civili. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice aderiva alla ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, sia con riferimento al numero delle azioni acquistate pari, al netto delle attribuzioni gratuite e della vendita di n. 404 azioni nel 2011, a n.
5.468 che con riferimento all'addebito operato dalla pari ad € 45.171,00. CP_3 Con ordinanza del 14.10. resa nel procedimento principale RG n. 7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 12861/2021 e qui Parte_1 esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cassazione civile sez. I, 12/12/2024, n.32226). “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_4 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_3 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_3 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 21.01.2021 (all. n. 3 fasc. OR) e ancor prima le contestazioni sollevate con pec del 10.09.2020 (all. n. 3b fasc. OR). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_3 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_4 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, il regolamento pro-tempore vigente è il n. 11522 del 01/07/1998, per le operazioni eseguite sino al 31/10/2007, ed il n. 16190 del 29 ottobre 2007, unitamente al reg. congiunto Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, che hanno dato attuazione alla CP_5 direttiva MIFID14 erazioni eseguite dal 1° novembre 2007 in poi. La normativa primaria e secondaria persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. L'adempimento di tale obbligo è funzionale alla valutazione dell'adeguatezza, i cui parametri tecnici di riferimento sono delineati negli artt. 28 e 29 del reg. 11522/98, nonché, in modo più approfondito ed esaustivo, negli artt. 39 e 40, e per l'appropriatezza, tratteggiati negli art. 41 e 42, del nuovo reg. 16190/07. In particolare, il Regolamento n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva CP_4 MIFID con cui è stata introd disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only) ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio- alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Inoltre, con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento CP_4 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza stribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_4 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato r ntato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Sul punto, dovrà operarsi una necessaria differenziazione tra le varie operazioni di investimento poste in essere dall'OR, attesi i differenti periodi temporali nei quali le stesse sono state effettuate. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato la sottoscrizione da parte dell'OR di un contratto quadro in data 19.10.2001 e di un altro contratto quadro in data 15.09.2010, conforme alle previsioni di cui all'art. 37 Reg. n. 16190/2007, contestualmente al quale l'investitore sottoscriveva CP_4 il questionario di p al cui esito la banca gli attribuiva un profilo di rischio alto. In entrambi i contratti, l'OR dichiarava di aver ricevuto copia degli stessi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 23 d. lgs. n. 58/1998. Inoltre, ha precisato che in sede di sottoscrizione del primo contratto quadro l'OR ha dichiarato di non voler fornire le informazioni richieste alla CP_3 Ha, altresì, accertato che per effetto delle operazioni di ento e delle assegnazioni a titolo gratuito è divenuto titolare di n. 33.222 azioni BPB, pari ad un Parte_1 controvalore di Il ctu ha verificato la presenza, nel portafoglio dell'OR, anche di obbligazioni BPB 31/03/13 2.5% che non costituiscono, però, oggetto di giudizio. Quanto all'assolvimento degli obblighi informativi attivi, il perito nominato ha evidenziato che l'odiER OR ha ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari (accluso al contratto quadro), contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati (quali le azioni BPB per cui è causa) ed il rischio di perdita del capitale investito (pag. 13 elaborato peritale). Dal punto di vista formale, dunque, il ctu ha concluso per l'assolvimento da parte della banca degli obblighi posti a suo carico, pur non avendo elementi per accertare lo svolgimento in concreto da parte della convenuta di una valutazione quantitativa personalizzata. In merito alle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, ratione temporis CP_4 applicabile esclusivamente alle operazioni effett cessivamente alla sua entrata in vigore, ha evidenziato che la banca ha effettuato un'analisi basata solo sul profilo tracciato dai questionari. Ad ogni buon conto, il ctu ha sottolineato che dai due questionari di profilatura è emersa una dimestichezza dell'investitore con gli strumenti finanziari, accompagnata dalla volontà di investire in strumenti più redditizi, accettando anche il rischio di perdere parte del capitale (pag. 16 elaborato peritale). Orbene, per quanto attiene alla profilatura del cliente, benché disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only) sia stata introdotta con il Reg.
n. 16190/2007, deve osservarsi che con la sottoscrizione del contratto quadro del CP_4 cliente si rifiutava di fornire le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propria esperienza in materia di investimenti finanziari e alla propensione al rischio, non consentendo, quindi, l'acquisizione da parte della banca di quanto necessario per la valutazione prevista già dal reg. Consob n. 11522/1998. Il rifiuto espresso dal cliente, però, non poteva esimere la banca dall'ottemperare ai propri obblighi. Infatti, la stessa in qualità di operatore professionale avrebbe dovuto segnalare la rischiosità insita nei titoli azionari oggetto di giudizio e, in ogni caso, astenersi dall'effettuare operazioni di acquisto di titoli illiquidi e come tali comportanti un elevato rischio di perdita del capitale investito, non avendo di contro precisa contezza dei reali obiettivi di investimento dell'OR, né della propensione al rischio dello stesso (contestualmente alla sottoscrizione del citato contratto, l'OR sembra essere stato sottoposto a profilatura, che però in atti non risulta depositata, con conseguente impossibilità di valutazione della stessa). Trattandosi, infatti, di titoli il cui rischio specifico può determinare l'azzeramento totale del capitale, l'acquisto degli stessi avrebbe dovuto essere valutato in concreto dalla banca e supportato da una effettiva conoscenza del profilo dell'investitore. Tanto nella specie non è avvenuto, con conseguente inadeguatezza degli investimenti effettuati fino al 29.11.2007, data per cui risulta in atti il primo questionario di profilatura. Proseguendo nell'analisi, il ctu ha verificato che nel questionario di profilatura sottoscritto dall'OR in data 29.11.2007, ha dichiarato, per quanto qui di interesse, di: Parte_1
- voler perseguire “la crescita edio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”;
- aver investito in strumenti finanziari, anche solo in azioni o fondi azionari;
- di non conoscere le implicazioni in termini di rischio degli investimenti in strumenti derivati;
- essere disposto ad accettare una piccola perdita del capitale investito. Nel questionario di profilatura sottoscritto il 15.09.2010, l'OR ha dichiarato, per quanto qui di interesse, di:
- perseguire una crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore;
- voler operare in strumenti finanziari nel lungo periodo;
- accettare il rischio di perdere anche una parte consistente del proprio capitale;
- aver già investito in strumenti finanziari, anche solo in azioni o fondi azionari;
- conoscere gli strumenti finanziari (compresi i derivati);
- possedere studi, interessi e professione che gli avevano consentito di acquisire conoscenze in ambito finanziario;
- effettuare meno di un'operazione a trimestre. Orbene, le risposte date al primo dei due questionari analizzati mostrano una evidente discrepanza tra la volontà di perseguire la crescita del capitale nel medio-lungo periodo e quella di accettare la perdita soltanto di una piccola parte del capitale investito. Quest'ultima dichiarazione confligge, di per sé sola, con l'acquisto di titoli illiquidi, come quelli oggetto di controversia. Come precedentemente chiarito, infatti, il rischio connesso ai titoli illiquidi è proprio quello dell'azzeramento totale del capitale investito, rischio del tutto incompatibile con la volontà del cliente di essere disposto a sopportarne la perdita soltanto di una piccola parte. Quanto, invece, al questionario del 15.09.2010 si considerano corrette le conclusioni cui è giunto il ctu, attese le risposte fornite dall'OR. Benché, infatti, non si abbia in concreto contezza, sulla base della produzione documentale, di quali siano gli studi e la professione che hanno consentito all'OR di acquisire conoscenze in ambito finanziario e benché la dichiarazione di effettuare meno di una operazione a trimestre non sia del tutto in linea con investimenti altamente rischiosi come quelli oggetto di giudizio, la volontà dichiarata dal cliente di perseguire una crescita significativa del capitale nel medio- lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore, di voler operare in strumenti finanziari nel lungo periodo, nonché soprattutto di accettare il rischio di perdere anche una parte consistente del proprio capitale è sufficiente a far ritenere adeguati gli investimenti effettuati. Sul punto, dunque, ed in relazione agli investimenti supportati dalla profilatura del 2010, si ritiene di aderire alle conclusioni del ctu circa l'adeguatezza degli stessi al profilo di rischio del cliente, valutato dalla banca come alto. Il perito nominato ha evidenziato che il profilo tracciato dalla banca ha fatto emergere un investitore competente ed esperto, disposto anche a perdere una parte consistente del proprio patrimonio, quindi un investitore certamente propenso al rischio, escludendo che la banca avesse tenuto un atteggiamento poco prudenziale e/o superficiale. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che la somma complessivamente investita dall'OR ammonta ad € 45.171,00 a fronte dell'acquisto di n. 33.222 azioni BPB e che lo stesso ha percepito la somma di € 2.553,73 a titolo di dividendi, al netto della ritenuta. La somma percepita a titolo di cedole ed accertata dal ctu non può essere tenuta in considerazione, non essendo le obbligazioni oggetto del presente giudizio. Alla luce delle considerazioni svolte, attesa la violazione per le operazioni precedenti al 2010, degli obblighi di informazione passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento parziale della domanda di risarcimento danni formulata dall'OR. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_3 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno ed atteso l'accoglimento parziale della domanda, solo in relazione alle operazioni di acquisto effettuate prima del 2010, la dovrà essere CP_3 condannata alla restituzione della somma di €.32.199,27, già al netto idendi e della somma di € 3.777,40 relativa alla vendita di n. 404 azioni BPB effettuata in data 07.01.2011, in favore di . Parte_1 Inoltre, in ediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_3 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351). In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con Parte_1 citazione notificata il 01.06.2021, nei confronti di ora Controparte_6
così provvede: Controparte_1 uanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 32.199,27, oltre al danno da Parte_1 svalutazio terminato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 00060/0000020020505, limitatamente alle operazioni effettuate fino al 05.11.2009, in favore della CP_3
2. CONDANNA la sona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di pese processuali che liquida in € 3.809,00 oltre i.v.a., c.p.a. Parte_1 e rimbor li al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 05.10.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 20/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello