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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. ON PP Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2544/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marchetti Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marchetti Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 14/05/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 28/06/1976 in Gravina in Puglia
(BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 89, parte II, serie A, anno 1976; dalla loro unione sono nati due figli: nata il [...] in [...] e , nata il Per_1 Persona_2
19/03/1983 in Matera;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in Gravina in [...] Parte_1
(BA) e , nata il [...] in Gravina in [...] che hanno celebrato matrimonio Controparte_1 con rito concordatario in data 28/06/1976 in Gravina in Puglia (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 89, parte II, serie A, anno 1976 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il
14/05/2025 iscritto al n. r.g. 2544/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 25/11/2025
Il Presidente
ON PP