Articolo 269 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 268Articolo 277
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9 ottobre 2010
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23 aprile 2023
Art. 269. Affidamento della sistemazione provvisoria delle salme ai comuni 1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali puo' essere affidato, dal ((capo dell'Ufficio)) ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno. 2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023