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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.09.2025 la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 2707/2024 R.G. sezione lavoro vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA UA (C.F. e P. IVA ), ed CodiceFiscale_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo scrivente studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, posta elettronica certificativa:
Email_1
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. C
) – , giusta procura C.F._3 Email_2 generale alle liti per Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed Per_1 elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS
- Appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con rituale ricorso depositato presso questa Corte, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 781/2024, pubblicata il 13.9.2023, del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato respinto il ricorso da essa istante proposto teso ad ottenere l'illegittimità della nota Inps del 26.9.2022 con cui era stata richiesta la restituzione dell'importo di euro 778,19 a titolo di indennità malattia e maternità ritenuto indebitamente corrisposto. L' appellante ha contestato la decisione per una non corretta valutazione degli elementi probatori. Segnatamente riteneva prescritta la pretesa dell'Inps, ritenendo non correttamente notificati i presunti atti interruttivi del 21.11.2011 e del 18.11.2013.
1 Con particolare riferimento a detto ultimo atto, contestava la firma apposta nello spazio destinato al ricevente proponendo all'uopo querela di falso . Ritenuta la rilevanza dell'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata n. 61192770318-9 notificata a in data 18.11.2013, chiedeva, pertanto, di Parte_1 adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata n. 61192770318-9, data 18.11.2013 nello spazio “ Firma per esteso del ricevente” Parte_2
; accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operatadall'Inps, per intervenuta prescrizione e per l'effetto, annullare il provvedimento dell'Inps emesso in data 26.09.2022, con il quale richiedeva la restituzione degli importi pari ad € 778,19 o della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3) ordinare all' resistente di non attuare alcuna azione di recupero nei confronti della CP_1
, nonché, condannare l'Inps alla restituzione delle somme Parte_1 eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'Ill.ma Corte di Appello, oltre prestazioni accessorie come per legge;
4) condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore. L'istituto, nel costituirsi, ha dedotto l'inammissibilità della querela di falso e nel merito il rigetto del gravame. Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la causa all'odierna udienza è stata riservata in decisione. Parte istante censura la sentenza per aver ritenuta non maturata la prescrizione a fronte degli atti interruttivi del 21.11.2011 e del 18.11.2013. Segnatamente concentra la propria attenzione sul sollecito del 18.11.2013, giammai giunto a conoscenza di essa istante. AL riguardo censura la decisione per avere ritenuto valida la notifica di tale atto, nonostante l'illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, non riferibile nè a lei, nè ad altri componenti del nucleo familiare o a persone abilitate o autorizzate a ricevere l'atto; del tutto inconferente era il richiamo all'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza ). Al fine di dimostrare che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno fosse apocrifa (in quanto non riferibile ad essa stessa, ha proposto istanza di querela di falso. Il principale motivo di gravame è la questione dell'avvenuta notifica del sollecito di pagamento del 18.11.2013. La Corte ritiene corrette la motivazione del Tribunale circa la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto al pacifico indirizzo della , presunzione non superabile di Parte_1 certo attraverso la querela di falso e la prova che la firma apposta sulla cartolina non sia ad essa riferibile. Tanto alla luce del consolidato principio giurisprudenziale, in base al quale “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ) eseguita mediante CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la
2 consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino (come appunto nel caso concreto) nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto attopubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica siastata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n.890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego(cfr in tali termini da ultimo Cassazione civile, sez. I, 19/01/2023, n. 1686). Orbene, applicando il predetto condiviso principio alla fattispecie concreta, in cui è pacifico che trovano applicazione le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 (cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Cass. 16 dicembre 2014, n. 26441; 14 novembre 2014, n. 24322; v. anche 16 gennaio 2015, n. 706, Cass. n. 21558 del 22 ottobre 2015, Cass. 24 aprile 2015, n. 8333) e tale regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (cfr Corte Cost. n.175 del 2018), ne consegue che, come già rilevato dal Tribunale, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non doveva essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016). Infatti, in base alle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (cfr. D.M. 9.4.2001), "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta' (art. 32) e 'Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere' (art. 39, riprodotto dall'art. 26 del DM 2008 richiamato dall'impugnante). Peraltro, anche ad ammettere che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisca oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale giudiziario assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., quindi eventualmente impugnabile con querela di falso, è tuttavia evidente che la querela dovrebbe riguardare non soltanto il fatto che la firma non sia ascrivibile al destinatario dell'atto, ma anche la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale e familiare del medesimo (cfr. Cass. sent. n.270 del 12.1.2012).
3 Quindi, la notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa non puòessere ritenuta non perfezionata per il solo fatto che sia stata dedotta e che venga accertata la non appartenenza alla della sottoscrizione Parte_1 della ricevuta della raccomandata, mancando la prova, altresì necessaria, che il plico, pur consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario (circostanza pacifica) e quindi pervenuto nella sfera di conoscibilità legale dello stesso, sia stato tuttavia ricevuto da persona del tutto estranea all'impugnante. Di qui l'inutilità ed inammissibilità dell'avversa querela atteso che l'impugnante avrebbe dovuto superare la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo con diverse allegazioni e strumenti da azionare fin dal primo grado dove invece, si è limitata a dedure la scarsa leggibilità del timbro e a disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento, senza introdurre alcuna ulteriore doglianza, non servendo allo scopo la proposta querela di falso;
non ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 355 c.p.c. per l'autorizzazione alla proposta querela di falso. Queste considerazioni assorbenti di ogni altra questione impongono il rigetto del gravame Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali, stante il rigetto dell'appello, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 337,00 oltre IVA, CPa e rimborso forfettario, se dovuto. Dà atto che ricorrono i presupposti processuali, stante il rigetto dell'appello, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Così deciso in Napoli il 13.10.2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
4
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Sig.ri Magistrati:
1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.09.2025 la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 2707/2024 R.G. sezione lavoro vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA UA (C.F. e P. IVA ), ed CodiceFiscale_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo scrivente studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20, posta elettronica certificativa:
Email_1
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano (C.F. C
) – , giusta procura C.F._3 Email_2 generale alle liti per Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 Rep. n. 37875, ed Per_1 elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS
- Appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con rituale ricorso depositato presso questa Corte, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 781/2024, pubblicata il 13.9.2023, del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato respinto il ricorso da essa istante proposto teso ad ottenere l'illegittimità della nota Inps del 26.9.2022 con cui era stata richiesta la restituzione dell'importo di euro 778,19 a titolo di indennità malattia e maternità ritenuto indebitamente corrisposto. L' appellante ha contestato la decisione per una non corretta valutazione degli elementi probatori. Segnatamente riteneva prescritta la pretesa dell'Inps, ritenendo non correttamente notificati i presunti atti interruttivi del 21.11.2011 e del 18.11.2013.
1 Con particolare riferimento a detto ultimo atto, contestava la firma apposta nello spazio destinato al ricevente proponendo all'uopo querela di falso . Ritenuta la rilevanza dell'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata n. 61192770318-9 notificata a in data 18.11.2013, chiedeva, pertanto, di Parte_1 adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento afferente alla raccomandata n. 61192770318-9, data 18.11.2013 nello spazio “ Firma per esteso del ricevente” Parte_2
; accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operatadall'Inps, per intervenuta prescrizione e per l'effetto, annullare il provvedimento dell'Inps emesso in data 26.09.2022, con il quale richiedeva la restituzione degli importi pari ad € 778,19 o della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
3) ordinare all' resistente di non attuare alcuna azione di recupero nei confronti della CP_1
, nonché, condannare l'Inps alla restituzione delle somme Parte_1 eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'Ill.ma Corte di Appello, oltre prestazioni accessorie come per legge;
4) condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore. L'istituto, nel costituirsi, ha dedotto l'inammissibilità della querela di falso e nel merito il rigetto del gravame. Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la causa all'odierna udienza è stata riservata in decisione. Parte istante censura la sentenza per aver ritenuta non maturata la prescrizione a fronte degli atti interruttivi del 21.11.2011 e del 18.11.2013. Segnatamente concentra la propria attenzione sul sollecito del 18.11.2013, giammai giunto a conoscenza di essa istante. AL riguardo censura la decisione per avere ritenuto valida la notifica di tale atto, nonostante l'illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata, non riferibile nè a lei, nè ad altri componenti del nucleo familiare o a persone abilitate o autorizzate a ricevere l'atto; del tutto inconferente era il richiamo all'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza ). Al fine di dimostrare che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno fosse apocrifa (in quanto non riferibile ad essa stessa, ha proposto istanza di querela di falso. Il principale motivo di gravame è la questione dell'avvenuta notifica del sollecito di pagamento del 18.11.2013. La Corte ritiene corrette la motivazione del Tribunale circa la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto al pacifico indirizzo della , presunzione non superabile di Parte_1 certo attraverso la querela di falso e la prova che la firma apposta sulla cartolina non sia ad essa riferibile. Tanto alla luce del consolidato principio giurisprudenziale, in base al quale “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ) eseguita mediante CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la
2 consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino (come appunto nel caso concreto) nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto attopubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica siastata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n.890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego(cfr in tali termini da ultimo Cassazione civile, sez. I, 19/01/2023, n. 1686). Orbene, applicando il predetto condiviso principio alla fattispecie concreta, in cui è pacifico che trovano applicazione le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 (cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Cass. 16 dicembre 2014, n. 26441; 14 novembre 2014, n. 24322; v. anche 16 gennaio 2015, n. 706, Cass. n. 21558 del 22 ottobre 2015, Cass. 24 aprile 2015, n. 8333) e tale regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (cfr Corte Cost. n.175 del 2018), ne consegue che, come già rilevato dal Tribunale, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non doveva essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016). Infatti, in base alle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (cfr. D.M. 9.4.2001), "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta' (art. 32) e 'Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere' (art. 39, riprodotto dall'art. 26 del DM 2008 richiamato dall'impugnante). Peraltro, anche ad ammettere che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisca oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale giudiziario assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., quindi eventualmente impugnabile con querela di falso, è tuttavia evidente che la querela dovrebbe riguardare non soltanto il fatto che la firma non sia ascrivibile al destinatario dell'atto, ma anche la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale e familiare del medesimo (cfr. Cass. sent. n.270 del 12.1.2012).
3 Quindi, la notifica dell'avviso di addebito oggetto di causa non puòessere ritenuta non perfezionata per il solo fatto che sia stata dedotta e che venga accertata la non appartenenza alla della sottoscrizione Parte_1 della ricevuta della raccomandata, mancando la prova, altresì necessaria, che il plico, pur consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario (circostanza pacifica) e quindi pervenuto nella sfera di conoscibilità legale dello stesso, sia stato tuttavia ricevuto da persona del tutto estranea all'impugnante. Di qui l'inutilità ed inammissibilità dell'avversa querela atteso che l'impugnante avrebbe dovuto superare la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo con diverse allegazioni e strumenti da azionare fin dal primo grado dove invece, si è limitata a dedure la scarsa leggibilità del timbro e a disconoscere la firma apposta sull'avviso di ricevimento, senza introdurre alcuna ulteriore doglianza, non servendo allo scopo la proposta querela di falso;
non ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 355 c.p.c. per l'autorizzazione alla proposta querela di falso. Queste considerazioni assorbenti di ogni altra questione impongono il rigetto del gravame Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali, stante il rigetto dell'appello, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 337,00 oltre IVA, CPa e rimborso forfettario, se dovuto. Dà atto che ricorrono i presupposti processuali, stante il rigetto dell'appello, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Così deciso in Napoli il 13.10.2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
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