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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4802/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. ONOFRI STEFANO elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GRADA N. 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. ONOFRI
STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 401/2024 pubbl. il 18.09.2024 nel presente procedimento avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del 6.5.2025 con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui alle note di trattazione depositate per l'udienza medesima.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, nonché conformi all'interesse dei figli minori (2015), e (2020). Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in data 10.9.2011 e così rubricato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sala
[...]
Bolognese: n. 12 parte 1 - anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala
Bolognese per le annotazioni di rito nei predetti registri;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Sala Bolognese (BO), Via Longarola, 40, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra , che ne è proprietaria, Parte_1 nell'interesse dei figli minori e con essa ivi stabilmente conviventi. Persona_3 Persona_4
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_3 Persona_4
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e Persona_3 Persona_4
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- a week end alternati prelevandoli dalla dimora materna il sabato mattina alle ore 12 ed ivi riportandoli la domenica sera alle ore 21;
- il martedì ed il venerdì di ogni settimana prelevandoli da scuola alle ore 18 e riportandoli la sera nella dimora materna alle ore 21,30;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua con un preavviso di mesi due e durante le vacanze estive fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
pagina 2 di 3 450,00 e così € 225,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi potranno prestare il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7. Nulla sulle spese di giudizio.
sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4802/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. ONOFRI STEFANO elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GRADA N. 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. ONOFRI
STEFANO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 401/2024 pubbl. il 18.09.2024 nel presente procedimento avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del 6.5.2025 con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui alle note di trattazione depositate per l'udienza medesima.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo, nonché conformi all'interesse dei figli minori (2015), e (2020). Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in data 10.9.2011 e così rubricato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sala
[...]
Bolognese: n. 12 parte 1 - anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala
Bolognese per le annotazioni di rito nei predetti registri;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Sala Bolognese (BO), Via Longarola, 40, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla sig.ra , che ne è proprietaria, Parte_1 nell'interesse dei figli minori e con essa ivi stabilmente conviventi. Persona_3 Persona_4
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Persona_3 Persona_4
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna e Persona_3 Persona_4
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- a week end alternati prelevandoli dalla dimora materna il sabato mattina alle ore 12 ed ivi riportandoli la domenica sera alle ore 21;
- il martedì ed il venerdì di ogni settimana prelevandoli da scuola alle ore 18 e riportandoli la sera nella dimora materna alle ore 21,30;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua con un preavviso di mesi due e durante le vacanze estive fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
pagina 2 di 3 450,00 e così € 225,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi potranno prestare il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
7. Nulla sulle spese di giudizio.
sono da intendersi interamente compensate tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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