TRIB
Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/08/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente
MICHELE POSIO Giudice relatore
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14787/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. PAOLA SCHIVALOCCHI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. PAOLA SCHIVALOCCHI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. ordinare al Comune di Montichiari di procedere alle annotazioni di legge;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a reciproche domande di mantenimento;
4. i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economico e/o patrimoniale sorto in virtù del rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo e dichiarano reciprocamente di nulla aver a pretendere;
5. spese di lite a carico del marito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/11/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MONTICHIARI, BS (atto n. 35, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà infine atto che nelle note scritte depositate i coniugi hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; spese di lite in conformità all'accordo raggiunto.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/08/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore est.
Gustavo Nanni Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente
MICHELE POSIO Giudice relatore
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14787/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. PAOLA SCHIVALOCCHI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. PAOLA SCHIVALOCCHI;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. ordinare al Comune di Montichiari di procedere alle annotazioni di legge;
3. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a reciproche domande di mantenimento;
4. i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economico e/o patrimoniale sorto in virtù del rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo e dichiarano reciprocamente di nulla aver a pretendere;
5. spese di lite a carico del marito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/11/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
MONTICHIARI, BS (atto n. 35, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà infine atto che nelle note scritte depositate i coniugi hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; spese di lite in conformità all'accordo raggiunto.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/08/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore est.
Gustavo Nanni Michele Posio
2