Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 03/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati dott. NT AM Presidente dott. Pasquale Fava Consigliere dott. Massimo IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 80559 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di X X (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. RA ND GN e di X X (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.
SI HI e dall’avv. Francesca Caldaroni, e con l’intervento dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 (C.F. 04733471009), rappresentata e difesa dal prof. avv. Valentino Vescio di Martirano.
Visti gli atti di causa;
Uditi all’udienza del 23 settembre 2025, con l’assistenza del segretario d’udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore consigliere Massimo IE, il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale Claudio Mori, l’avv.
NA NO per delega per l’ASL Roma 5, l’avv.
RA ND GN per la convenuta X e gli avv.ti SI HI e Francesca Caldaroni per la convenuta X.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione la Procura regionale ha chiamato in causa le convenute e, a seguito di istanza di rito abbreviato, ha espresso parere favorevole.
2. All’esito dell’udienza dell’8 aprile 2025, con decreto n. OMISSIS è stata accolta l’istanza di rito abbreviato, disponendo il pagamento della somma di
€ 4.517,00 a carico della convenuta X e della somma di € 10.540,00 a carico della convenuta X, a favore dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti convenute, spese al merito, fissando l’udienza del 23 settembre 2025, ore 9.30, per la verifica dell’intervenuto tempestivo pagamento.
3. Il suddetto decreto è stato comunicato alle parti via Pec in data 21/05/2025.
4. Con nota depositata il 19/06/2025, la difesa della convenuta X ha prodotto la documentazione che attesta il pagamento (contabile di pagamento del OMISSIS; bolletta n. OMISSIS data pagamento OMISSIS;
ordinativo d’incasso n. OMISSIS del OMISSIS).
5. Con nota depositata il 5/09/2025, a seguito del decreto istruttorio della Procura regionale n.
OMISSIS e del riscontro dell’Asl, la difesa della convenuta X ha prodotto la documentazione che attesta il pagamento (contabile di pagamento del OMISSIS; bolletta n. OMISSIS data pagamento OMISSIS;
ordinativo d’incasso n. OMISSIS del OMISSIS).
6. All’odierna udienza le parti hanno chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta, ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., il tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto n. OMISSIS.
Il giudizio va, quindi, definito ai sensi dell’art.
130 c.g.c.
2. Per quanto attiene alle spese, sia di lite che di giudizio, esse sono compensate tenuto conto della domanda attrice e delle deduzioni delle convenute.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accertato l’avvenuto tempestivo pagamento, delle somme previste
DEFINISCE
il giudizio in epigrafe ai sensi dell’art. 130 c.g.c.
Spese compensate.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Massimo IE NT AM f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 03 dicembre 2025 Il Dirigente
AS SE OT
f.to digitalmente