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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/10/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7677 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa ET AT ANCONA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7677 /2024, promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
DA
nata a Santeramo in [...], il [...], e ivi residente a[...]
Cecilia n. 13, C.F. ; nata a Santeramo in [...], il 7 C.F._1 Parte_2 settembre 1955, e ivi residente a[...], C.F. ; C.F._2 Parte_3
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F.
[...]
nato a [...], il 10 dicembre C.F._3 Parte_4
1967, residente in [...] [...]
nato a Santeramo in [...], il [...], e ivi residente a[...]
Castellaneta 6513/A, C.F. ; nata a Santeramo in [...] C.F._5 Controparte_1
(BA), il 22 gennaio 1962, residente in Gioia del Colle (BA) alla Via I° traversa Santa Candida n. 44, C.F.
; nata a [...], il [...], residente in [...], C.F. ; nata ad [...] C.F._7 Parte_7
Fonti (BA), l'8 agosto 1974, residente in [...], C.F.
; nata a [...], il [...], residente in Monza (MB) C.F._8 Parte_2 alla Via Vittorio Emanuela II, n. 29, C.F. e nata a [...], il C.F._9 Parte_2
29 settembre 1957, residente in [...], C.F. , C.F._10 tutti elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via Nazario Sauro n. 102, presso e nello Studio dell'Avv.
Pierluigi Smaldone, del Foro di Potenza (C.F.: ), che li rappresenta e difende giusta C.F._11 procura in calce al presente atto, con indicazione ai sensi e per gli effetti delle attuali disposizioni di legge dell'indirizzo PEC: e fax: 0971/330845 ove ricevere le Email_1 notificazioni e comunicazioni,
- ATTORI - contro 1) nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_3
, residente in [...] alla C.da Tuppo La Cascia snc, rappresentato e difeso C.F._12 dagli avv.ti Alessandro Luigi de Felice (c.f.: ed C.F._13 Parte_8
(c.f.: ), elettivamente domiciliati presso l'avv. Rosa Taccogna in Monza (MB) al C.F._14
C.so Milano 37, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio via e-mail all'indirizzo p.e.c. Email_2
E
2) n. Santeramo in Colle il 06.05.1939 CF. Parte_9
, elettivamente domiciliato in Matera alla Via XX Settembre n. 39 presso lo studio C.F._15 degli Avv.ti Marcello Dilella e Giuseppe Fausto Di Pede dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura ad litem del 24/04/2024 in calce al presente atto;
CONVENUTI
OGGETTO: causa promossa per azione di divisione ereditaria giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. in data 01.10.2025 e concessi con decreto del 30.05.2025.
Le parti hanno depositato i rispettivi scritti in osservanza dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene di dover accogliere le istanze formulate in via preliminare dalle parti convenute e relative all'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Bari.
Primariamente, i convenuti hanno sollevato l'eccezione nel rispetto del disposto di cui all'art. 38 c.p.c., il quale dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente;
invero, le comparse di risposta risultano essere state depositate entro i termini di rito e dunque senza lo spirare dei termini processuali che inibiscono la proposizione dell'eccezione.
Quanto al Foro competente per le questioni di divisione ereditaria, rileva che tali contenziosi devono essere instaurati, dinanzi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (Cassazione 2 agosto 2013
n. 18560), ex art. 456 c.c., e non nel luogo in cui il de cuius è deceduto.
Dai documenti depositati dai convenuti è emerso quanto segue:
- ha sempre vissuto (dalla data di nascita al giorno del decesso) in Santeramo Persona_1 in Colle (BA);
- nel territorio della provincia di Bari il de cuius era titolare, unitamente al fratello, di un'azienda agricola zootecnica operante nello stesso territorio;
- era stato riconosciuto invalido civile al 100% dalla commissione medica Persona_1 dell'AUSL di Bari nel maggio del 2003 con diagnosi di “demenza senile tipo Alzheimer”; - Il Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, su ricorso del de cuius, ha nominato a Persona_1 un Amministratore di Sostegno in data 29.01.2010;
- Le parti oggi in causa, riconoscendo che il centro di interessi del de cuius era Bari, in data 7.9.2020 hanno attivato l'Organismo di Mediazione e Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bari al fine di addivenire ad una mediazione.
Parte attrice a sostegno della circostanza che il centro di interessi del de cuius fosse il luogo del decesso, non ha allegato né documentato nulla, limitandosi a riferire che ivi conviveva di Persona_2 fatto con una compagna.
Appare pertanto evidente che il centro di interessi di fosse Bari risultando Persona_2 irrilevante, in ragione degli aspetti in diritto sopra richiamati, che lo stesso sia poi deceduto presso il territorio di Sesto San Giovanni.
Parte attrice nel corso del giudizio, nonostante la copiosa documentazione depositata dai convenuti, non ha aderito all'eccezione degli stessi e ha insistito affinché il giudizio si svolgesse innanzi al Tribunale di
Monza.
Dunque, l'eccezione formulata dai convenuti è meritevole di accoglimento, contrariamente a quanto argomentato e dedotto dalla parte attrice, la quale va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, non sussistendo invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla causa depositata in data 20.11.2024 e tra le parti come sopra generalizzate, così provvede:
I. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Bari;
II. Condanna parti attrici al pagamento delle spese processuali nei confronti di e di Parte_3
da quantificarsi in favore di ciascun convenuto in euro 4.711,00 per Parte_9 compensi, oltre alle spese in favore di pari ad euro 759,00 ed euro 1.820,00, oltre Parte_10 rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge e se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ET AT AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa ET AT ANCONA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7677 /2024, promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
DA
nata a Santeramo in [...], il [...], e ivi residente a[...]
Cecilia n. 13, C.F. ; nata a Santeramo in [...], il 7 C.F._1 Parte_2 settembre 1955, e ivi residente a[...], C.F. ; C.F._2 Parte_3
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F.
[...]
nato a [...], il 10 dicembre C.F._3 Parte_4
1967, residente in [...] [...]
nato a Santeramo in [...], il [...], e ivi residente a[...]
Castellaneta 6513/A, C.F. ; nata a Santeramo in [...] C.F._5 Controparte_1
(BA), il 22 gennaio 1962, residente in Gioia del Colle (BA) alla Via I° traversa Santa Candida n. 44, C.F.
; nata a [...], il [...], residente in [...], C.F. ; nata ad [...] C.F._7 Parte_7
Fonti (BA), l'8 agosto 1974, residente in [...], C.F.
; nata a [...], il [...], residente in Monza (MB) C.F._8 Parte_2 alla Via Vittorio Emanuela II, n. 29, C.F. e nata a [...], il C.F._9 Parte_2
29 settembre 1957, residente in [...], C.F. , C.F._10 tutti elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via Nazario Sauro n. 102, presso e nello Studio dell'Avv.
Pierluigi Smaldone, del Foro di Potenza (C.F.: ), che li rappresenta e difende giusta C.F._11 procura in calce al presente atto, con indicazione ai sensi e per gli effetti delle attuali disposizioni di legge dell'indirizzo PEC: e fax: 0971/330845 ove ricevere le Email_1 notificazioni e comunicazioni,
- ATTORI - contro 1) nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_3
, residente in [...] alla C.da Tuppo La Cascia snc, rappresentato e difeso C.F._12 dagli avv.ti Alessandro Luigi de Felice (c.f.: ed C.F._13 Parte_8
(c.f.: ), elettivamente domiciliati presso l'avv. Rosa Taccogna in Monza (MB) al C.F._14
C.so Milano 37, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio via e-mail all'indirizzo p.e.c. Email_2
E
2) n. Santeramo in Colle il 06.05.1939 CF. Parte_9
, elettivamente domiciliato in Matera alla Via XX Settembre n. 39 presso lo studio C.F._15 degli Avv.ti Marcello Dilella e Giuseppe Fausto Di Pede dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura ad litem del 24/04/2024 in calce al presente atto;
CONVENUTI
OGGETTO: causa promossa per azione di divisione ereditaria giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. in data 01.10.2025 e concessi con decreto del 30.05.2025.
Le parti hanno depositato i rispettivi scritti in osservanza dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene di dover accogliere le istanze formulate in via preliminare dalle parti convenute e relative all'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Bari.
Primariamente, i convenuti hanno sollevato l'eccezione nel rispetto del disposto di cui all'art. 38 c.p.c., il quale dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente;
invero, le comparse di risposta risultano essere state depositate entro i termini di rito e dunque senza lo spirare dei termini processuali che inibiscono la proposizione dell'eccezione.
Quanto al Foro competente per le questioni di divisione ereditaria, rileva che tali contenziosi devono essere instaurati, dinanzi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (Cassazione 2 agosto 2013
n. 18560), ex art. 456 c.c., e non nel luogo in cui il de cuius è deceduto.
Dai documenti depositati dai convenuti è emerso quanto segue:
- ha sempre vissuto (dalla data di nascita al giorno del decesso) in Santeramo Persona_1 in Colle (BA);
- nel territorio della provincia di Bari il de cuius era titolare, unitamente al fratello, di un'azienda agricola zootecnica operante nello stesso territorio;
- era stato riconosciuto invalido civile al 100% dalla commissione medica Persona_1 dell'AUSL di Bari nel maggio del 2003 con diagnosi di “demenza senile tipo Alzheimer”; - Il Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, su ricorso del de cuius, ha nominato a Persona_1 un Amministratore di Sostegno in data 29.01.2010;
- Le parti oggi in causa, riconoscendo che il centro di interessi del de cuius era Bari, in data 7.9.2020 hanno attivato l'Organismo di Mediazione e Conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bari al fine di addivenire ad una mediazione.
Parte attrice a sostegno della circostanza che il centro di interessi del de cuius fosse il luogo del decesso, non ha allegato né documentato nulla, limitandosi a riferire che ivi conviveva di Persona_2 fatto con una compagna.
Appare pertanto evidente che il centro di interessi di fosse Bari risultando Persona_2 irrilevante, in ragione degli aspetti in diritto sopra richiamati, che lo stesso sia poi deceduto presso il territorio di Sesto San Giovanni.
Parte attrice nel corso del giudizio, nonostante la copiosa documentazione depositata dai convenuti, non ha aderito all'eccezione degli stessi e ha insistito affinché il giudizio si svolgesse innanzi al Tribunale di
Monza.
Dunque, l'eccezione formulata dai convenuti è meritevole di accoglimento, contrariamente a quanto argomentato e dedotto dalla parte attrice, la quale va pertanto condannata al pagamento delle spese di lite, non sussistendo invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla causa depositata in data 20.11.2024 e tra le parti come sopra generalizzate, così provvede:
I. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Bari;
II. Condanna parti attrici al pagamento delle spese processuali nei confronti di e di Parte_3
da quantificarsi in favore di ciascun convenuto in euro 4.711,00 per Parte_9 compensi, oltre alle spese in favore di pari ad euro 759,00 ed euro 1.820,00, oltre Parte_10 rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge e se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 10 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ET AT AN