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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 337/2025 RG (porta riunita 710/25
RG) avente ad oggetto: “ sanzione disciplinare conservativa ”
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore - Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati ESPOSITO DAVIDE e MONTAGNER SILVIA ed elettivamente domiciliata come in ricorso (Indirizzo Telematico),
- ricorrente
E
– rappresentato e difeso dagli Avvocati PAMPALONI Controparte_1
DE e RR RC ed elettivamente domiciliato in VIALE DIEGO
VALERI 5 PADOVA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il lavoratore resistente chiedendo « Accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni irrogata dal responsabile del servizio Macro Area Risorse Umane Nord-Est della funzione
R.U.O. della società al dipendente sig. con Parte_1 Controparte_1
nota del 23.12.2024. Con vittoria di spese, competenze, onorari»
1 Nel costituirsi ha contestato la legittimità della Controparte_1
sanzione irrigata e concluso « 1) Accertarsi l'illegittimità della sanzione di cui alla nota 23.12.2024 ovvero derubricarsi la stessa in quella della multa o in quella ritenuta di giustizia. 2) Spese di cause rifuse, con rimborso forfettario e accessori come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari».
Con ulteriore ricorso depositato in data 04/04/2025 la medesima società ha convenuto nuovamente in giudizio il lavoratore resistente chiedendo
«Accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni irrogata dal responsabile del servizio Macro Area Risorse Umane Nord-Est della funzione
R.U.O. della società al dipendente sig. con Parte_1 Controparte_1
nota del 05.02.2025. Con vittoria di spese, competenze, onorari. In via subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la predetta sanzione fosse ritenuta illegittima sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della medesima rispetto alla gravità delle infrazioni commesse, convertirsi la sanzione irrogata al lavoratore dal responsabile del servizio Macro Area Risorse Umane Nord-Est in quella minore che sarà ritenuta di giustizia. Spese rifuse».
Si è costituito il lavoratore contestando la pretesa della società e concludendo «1) Accertarsi l'illegittimità della sanzione di cui alla nota 23.12.2024 ovvero derubricarsi la stessa in quella della multa o in quella ritenuta di giustizia.
2) Spese di cause rifuse, con rimborso forfettario e accessori come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Oggetto di causa sono due sanzioni disciplinari comminate da
[...]
al resistente, dipendente della stessa dal 8.2.1985, e attulamente Pt_1
Direttore dell'Ufficio Postale di Lido di EN (livello professionale A1), entrambe attengono alla mancata esecuzione del provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni uno, comminata con
2 nota del 10.4.2025. La prima sanzione disciplinare riguarda anche l'avere risposto al Responsabile delle Risolse Umane della Filiale di EN, CP_1
che gli aveva comunicato che il provvedimento di sospensione avrebe avuto esecuzione il 14.11.24, « per una causa giusta non si rinuncia a lottare. La resistenza alla fascistizzazione aziendale deve essere considerata come finalità alla dignità per ogni lavoratore dipendente di . Domani mi Parte_1
presenterò regolarmente sul posto di lavoro».
2. I fatti non sono contestati e risultano documentalmente: con mail in data 12.11.24 il RSRU (Responsabile Servizio Risorse Umane) della Filiale di
EN IO D'IC comunicava al sig. che la sospensione CP_1
disposta con nota del 10.4.24 sarebbe stata eseguita il giorno successivo 13.11.24
(doc. 4 resistente); il 13.11.24 il sig. si presentava in servizio;
la CP_1
medesima mattina il predetto RSRU IO D'IC con mail delle 9:15 comunicava a che la sanzione doveva essere eseguita il successivo CP_1
14.11.25; nella medesima giornata del 13.11.24 con mail delle ore 13.56 indirizzata al RSRU della Filiale di EN D'IC, al Responsabile Filiale di EN
, alla RGO Filiale di EN Giorgia Luciani e alla Specialista RU Persona_1
ON CA «Buongiorno, per una causa giusta non si rinuncia a lottare.
La resistenza alla fascistizzazione aziendale deve essere considerata come finalità alla dignità per ogni lavoratore dipendente di . Domani mi Parte_1
presenterò regolarmente sul posto di lavoro»; in data 14.11.24 TI si presentava in servizio. Detti fatti sono stati contestati con nota del 4.12.24, con richiamo alle sanzioni già comminate «per analoghi fatti» con nota del 10.4.2024
e 7.10.2024. In data 16.12.24 TI rendeva giustificazioni alla cui lettura si rimanda ( doc. 15 Poste). Seguiva nota del 23.12.24 con la quale veniva comminata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni tre ai sensi degli artt. 53 e 55 CCNL 23.7.2024 (RG 337/25).
3. Deduce che la sanzione è stata comminata in riferimento Parte_1
alle fattispecie di cui all'art. 54 «per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo» e «per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato
3 un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della
Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile».
4. Con nota del 09.12.2024, prot. 244/RU, il RSRU della Filale di EN comunicava – ulteriormente - a che la sanzione della sospensione di CP_1
un giorno comminata con la nota del 10.04.2024 sarebbe stata eseguita il giorno martedì 10.12.2024 ( doc. 15); poiché convocato il giorno 09.12.2024 CP_1
presso la Filiale delle di EN, rifiutava di ritirare la Parte_1
comunicazione prot. 244/RU a firma di IO D'IC, del contenuto della stessa veniva data lettura al dipendente con redazione di apposito “verbale di avvenuta notifica comunicazione aziendale”, che nella stessa giornata del 09.12.2024 veniva trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del lavoratore (doc. 15 e 16). Nella stessa giornata del 09.12.2024 il RSRU della Filiale di EN comunicava a mezzo mail alla sig.ra operatrice Parte_2
di sportello applicata nell'ufficio postale Lido di EN, che per il successivo giorno 10.12.2024 il direttore dell'ufficio postale aveva «ricevuto una CP_1
disposizione di sospensione dal servizio», per cui all'inizio della giornata si sarebbe dovuto effettuare, per la corretta gestione dell'ufficio postale, «il previsto passaggio di chiavi in contraddittorio nel caso di assenza improvvisa del
DUP» ( doc. 17). Il 10.12.24, alle ore 8.21, l'operatrice di sportello Pt_2 Pt_2
comunicava che il sig. si era presentato nell'ufficio postale di
[...] CP_1
Lido di EN e che non era stato effettuato alcun «passaggio consegne» (doc.
19). Il RSRU IO D'IC contattava immediatamente CP_1
ribadendogli che la sua presenza in servizio non era autorizzata e invitandolo a lasciare l'Ufficio, ma in risposta, riferiva che avrebbe atteso il suo CP_1
arrivo in ufficio, per valutare la condotta da assumere (doc. 20). Alle ore 9.30 circa del 10.12.2024, il RSRU IO D'IC, accompagnato dalla sig.ra ON
CA, specialista RU della Filiale di EN, si presentava presso l'Ufficio postale di Lido di EN e invitava (nuovamente) a lasciare il luogo CP_1
di lavoro in quanto egli era formalmente sospeso dal servizio. Solamente dopo l'accesso personale nell'ufficio postale di Lido di EN del Controparte_2
abbandonava il posto di lavoro. Pertanto con nota in data 23.12.2024 venivano contestati a fatti sopra esposti e veniva evidenziato: CP_1
4 veniva anche contestato al la recidiva poiché «per analoghi fatti» CP_1
con provvedimenti del 10.04.2024 e del 07.10.2024 erano state comminate le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno e della multa pari a quattro ore di retribuzione. ha reso le CP_1
seguenti giustificazioni (doc. 26):
5. All'esito ha comminato con nota del 5.2.25 la sanzione Parte_1
della sospensione di tre giorni.
6. Anche in tal caso ha esposto che la sanzione è stata Parte_1
comminata ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. del 23.07.2024 in riferimento alle fattispecie «per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo» e «per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile».
7. L'art. 54 CCNL 23.7.2024 prevede, per quanto d'interesse:
5 8. Quanto alla prima sanzione di cui alla nota del 23.12.24 non può negarsi che i comportamenti siano di «particolare gravità». non ha impugnato CP_1
la sanzione comminatagli il 10.4.24 e si è ripetutamente rifiutato di dare corso all'attuazione della sanzione comminata, con ciò negando in radice il potere disciplinare in cui, tra l'altro, si sostanzia il rapporto di subordinazione. Le difese svolte in sede disciplinare sono totalmente eccentriche rispetto alla contestazione e la circostanza che sia anche componente della RSU CP_1
non rileva: le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di un procedimento disciplinare che riguarda la sua condotta e la sua specifica posizione.
9. Le giustificazioni addotte non elidono la rilevanza disciplinare della condotta: il sig. si è deliberatamente rifiutato di dare esecuzione ad CP_1
una sanzione disciplinare, che non ha inteso impugnare, per ben due volte e priva di rilievo è la difesa secondo la quale egli non voleva abbandonare l'Ufficio in virtù delle responsabilità ad esso connesse, posto che non potrebbe rispondere per fatti avvenuti mentre era assente.
10. Anche l'asserita situazione di esasperazione per essere stato
“trasferito” dalla sede di Marghera a quella del Lido, il 1.4.2022, con aggravio dei tempi di spostamento e riduzione del trattamento economico, non scriminano la condotta contesta al ricorrente a fronte della impossibilità di giudicare del predetto “trasferimento” che non è mai stato impugnato.
11. Tenuto conto della progressività, la sanzione può essere tuttavia ridotta a due giorni di sospensione.
6 12. Quanto alla seconda sanzione disciplinare, la condotta si pone in continuità con la prima: si è rifiutato pervicacemente di dare CP_1
esecuzione alla sanzione disciplinare del 10.4.24 e vi ha dato esecuzione solo quando il Responsabile delle Risorse Umane si è recato personalmente a Lido di
EN, sicché anche in tal caso non può negarsi la « particolare gravità» della condotta.
13. Non vi sono elementi per poter ridurre la sanzione anche tenuto conto della progressività nella comminazione delle sanzioni.
14. Va rammentato che ai sensi dell'art. 2105 c.c. il prestatore di lavoro
«deve (...) osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende» e che l'ordinamento appresta ai lavoratori gli strumenti per contestare atti, provvedimenti e comportamenti del datore di lavoro arbitrari, ritorsivi o discriminatori.
15. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
16. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, atteso che ha scelto Parte_1
di agire in giudizio decidendo di non aderire alla domanda di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 7, co. 6, della legge n. 300 del
20.05.1970 e che l'onere della prova grava in capo alla parte vittoriosa. (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l.
162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il
10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Ridetermina la sanzione disciplinare comminata con nota 23.12.24 nella sospensione di due giorni ed accerta la legittimità della sanzione disciplinare comminata con nota del 5.2.25;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
EN, all'udienza del 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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