Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/09/2025, n. 16003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16003 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04272/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4272 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Piazza, Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della determinazione prot. n°-OMISSIS- del 3 marzo 2022, con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato all'odierna ricorrente l'esclusione dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n°1409 allievi finanzieri – anno 2021, per asserita carenza del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della determinazione n°-OMISSIS- “poiché alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (11 ottobre 2021) aveva un'età anagrafica superiore al limite massimo consentito, come incrementato per i soli periodi di servizio prestati o in corso di svolgimento al 6 luglio 2017”.
della determinazione n°-OMISSIS- con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n°1409 allievi finanzieri – anno 2021 – nella parte in cui all'art.2 comma 1 lettera a) limita l'elevazione del limite anagrafico massimo fissato (non avere superato il 26° anno di età) per la partecipazione al concorso in questione di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque non superiore a tre anni, soltanto a “coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio volontario, di leva o di leva prolungato”.
della graduatoria di merito relativa al contingente ordinario - volontari in ferma prefissata delle Forze Armate - articolo 1, comma 1, lettera a), punto (1) del bando di concorso, pubblicata sul sito istituzionale della Guardia di Finanza con avviso del 21 marzo 2022;
nonché per l’ammissione con riserva
dell’odierna ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali e di reclutamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2025 il dott. Enrico Mattei (assegnazione relatore in data 8 maggio 2025) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 28 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso e, pertanto, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);
Ritenuto che l’esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO