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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396/2021 R.G. promossa da
(già ) (P.I. ) in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del Dott. , in forza di procura con autentica 10/02/21 a Parte_3
Ministero Notaio Dott. REP n. 24920, RACC n. Persona_1
10360 con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. MONICA FAZIO e dall'Avv. IVANO
FAZIO in forza di procura in atti.
-Attrice
CONTRO in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- Convenuto contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice deduce di essere creditrice del in forza delle cessioni di credito Controparte_1
intervenute con le società , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
: cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Controparte_4
Notaio e notificate al Comune.
Nello specifico l'importo del credito ammonta quanto a :
€ 150.232,89 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_2
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
€ 197,64 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e Controparte_3 descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
€ 245,83 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
[...]
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2; Controparte_4
Le fatture cedute sono state emesse, a titolo di corrispettivo, per le forniture erogate in favore del dalle società cedenti. CP_1
Il ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento, non ha contestato né CP_1
l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture.
L' intimazione volta ad ottenere il pagamento è rimasta infruttuosa.
Il pur regolarmente citato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, pertanto all'udienza di prima comparizione del 23/02/2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26/10/2022.
All'esito di tale udienza, il precedente Giudice istruttore, con ordinanza riservata del
23/09/2023 ritenuta la causa di natura documentale, rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, rilevando tuttavia il difetto di prova scritta, richiesta ad sub substantiam dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 per tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, con
2 riferimento ai contratti di somministrazione posti a base delle cessione dei crediti versate in atti e delle fatture emesse dai soggetti cedenti.
Per tali ragioni parte attrice ex art. 101 comma 2° c.p.c. veniva onerata nel termine di giorni 40 di produrre memorie in ordine al suddetto rilievo, rinviando la trattazione all'udienza del 25/10/2023.
Con note di trattazione depositate in data 13/10/2023 parte attrice dichiarava che nelle more del giudizio, il aveva in gran parte Controparte_1
provveduto al pagamento delle fatture insolute, riducendo considerevolmente il proprio debito per cui è giudizio.
Con ordinanza del 25/10/2023 il procedimento veniva rinviato all'udienza del
27/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 22/04/2025 parte attrice dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio con richiesta di estinzione del procedimento.
Mutata la persona del Giudice, con provvedimento del 27/10/2025 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.12.2025 per statuire in ordine alla richiesta di parte attrice.
Orbene, A fronte della richiesta di parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, il Tribunale non può che prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio e del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito sulle rispettive domande avanzate.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta (Cassazione civile Sez.
VI-2 ordinanza n. 23620 del 9 ottobre 2017)
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, in funzione di G.U. definitivamente pronunziando, così provvede:
- visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla sulle spese di lite. Il Giudice Onorario
Così deciso in Enna 22.12.2025 Dott. Pier Maria Carà
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396/2021 R.G. promossa da
(già ) (P.I. ) in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del Dott. , in forza di procura con autentica 10/02/21 a Parte_3
Ministero Notaio Dott. REP n. 24920, RACC n. Persona_1
10360 con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. MONICA FAZIO e dall'Avv. IVANO
FAZIO in forza di procura in atti.
-Attrice
CONTRO in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
- Convenuto contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società attrice deduce di essere creditrice del in forza delle cessioni di credito Controparte_1
intervenute con le società , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
: cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Controparte_4
Notaio e notificate al Comune.
Nello specifico l'importo del credito ammonta quanto a :
€ 150.232,89 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_2
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
€ 197,64 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e Controparte_3 descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
€ 245,83 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
[...]
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2; Controparte_4
Le fatture cedute sono state emesse, a titolo di corrispettivo, per le forniture erogate in favore del dalle società cedenti. CP_1
Il ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento, non ha contestato né CP_1
l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture.
L' intimazione volta ad ottenere il pagamento è rimasta infruttuosa.
Il pur regolarmente citato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, pertanto all'udienza di prima comparizione del 23/02/2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. il procedimento veniva rinviato all'udienza del 26/10/2022.
All'esito di tale udienza, il precedente Giudice istruttore, con ordinanza riservata del
23/09/2023 ritenuta la causa di natura documentale, rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, rilevando tuttavia il difetto di prova scritta, richiesta ad sub substantiam dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 per tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, con
2 riferimento ai contratti di somministrazione posti a base delle cessione dei crediti versate in atti e delle fatture emesse dai soggetti cedenti.
Per tali ragioni parte attrice ex art. 101 comma 2° c.p.c. veniva onerata nel termine di giorni 40 di produrre memorie in ordine al suddetto rilievo, rinviando la trattazione all'udienza del 25/10/2023.
Con note di trattazione depositate in data 13/10/2023 parte attrice dichiarava che nelle more del giudizio, il aveva in gran parte Controparte_1
provveduto al pagamento delle fatture insolute, riducendo considerevolmente il proprio debito per cui è giudizio.
Con ordinanza del 25/10/2023 il procedimento veniva rinviato all'udienza del
27/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata in data 22/04/2025 parte attrice dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio con richiesta di estinzione del procedimento.
Mutata la persona del Giudice, con provvedimento del 27/10/2025 il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.12.2025 per statuire in ordine alla richiesta di parte attrice.
Orbene, A fronte della richiesta di parte attrice, nella contumacia di parte convenuta, il Tribunale non può che prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio e del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito sulle rispettive domande avanzate.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta (Cassazione civile Sez.
VI-2 ordinanza n. 23620 del 9 ottobre 2017)
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, in funzione di G.U. definitivamente pronunziando, così provvede:
- visto l'art. 306 c.p.c. dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla sulle spese di lite. Il Giudice Onorario
Così deciso in Enna 22.12.2025 Dott. Pier Maria Carà
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