Art. 26.
Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono:
1° L'avvertimento;
2° La censura;
3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4° La cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso e' dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio.
La censura e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.
Le pene disciplinari, che il Consiglio puo' pronunziare contro gli avvocati iscritti nell'albo, sono:
1° L'avvertimento;
2° La censura;
3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
4° La cancellazione dall'albo.
L'avvertimento consiste nel rimostrare all'avvocato il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso e' dato con lettera dal presidente per incarico del Consiglio.
La censura e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono pronunziate con decisione del Consiglio, da intimarsi all'avvocato per mezzo di usciere.