Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/06/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 632/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
___________________________________________________________
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2023 promossa da:
(c.f. e p.i. Parte_1
), in persona dei soci e legali rappresentanti pro-tempore: signor e signor P.IVA_1 Parte_1
con sede legale in Ortona (CH), Via Alberto De Benedictis n. 13; e Parte_1 Pt_1
(c.f. ), in proprio e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_1
), in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pagano del Foro di C.F._2
Napoli e dall'Avv. Florindo Di Lucente del Foro di Isernia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Pagano come in atti;
Attori Opponenti
contro
con socio unico, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale Controparte_1 sociale € 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. , P.IVA_2 con il medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa
[...] numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Controparte_2
Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Zurlini, CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale come in atti;
Convenuta Opposta
1
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 244/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sez.
Distaccata di Ortona. Contratti bancari.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza depositate nelle quali si riportavano alle rispettive conclusioni.
------ Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ------
1. Con atto di citazione del 15.12.2023, notificato a mezzo pec in pari data, gli attori
[...]
e , quali Parte_1 Parte_1 Parte_1 obbligati in solido, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2023, emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 31.10.2023, per il pagamento della somma di € 99.761,39 e notificato dall'odierna convenuta Controparte_1 per chiedere “A) In via preliminare dichiarare nullo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 244/2023, emesso non esecutivo, in data 31/10/2023 dal Tribunale Ordinario di Chieti sez. distaccata di Ortona, dal Dott. Francesco Grassi, a definizione della procedura monitoria rgn 541/2023, per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
B) Sempre in via preliminare, dichiarare nullo e privo di effetti e comunque revocare il decreto opposto per mancanza dei presupposti per la sua emissione e per gli ulteriori rilievi indicati, essendo il credito inesistente;
Nel merito: C) accertare l'inesistenza del credito vantato per i motivi indicati in premessa, revocando il d.i. n.244/2023 dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti. D)in via gradata rispetto al punto C) accertare – in virtù delle eccezioni di cui in premessa - che il saldo del rapporto 3389/17445 è inficiato da addebiti illegittimi a titolo di interessi debitori ultralegali, cms, commissioni e oneri vari, competenze anticipi, interessi per cd. giorni valuta, addebiti tutti nulli per difetto di forma scritta e violazione degli art.
1284 c.c., 1346 c.c., 117 TUB, e illegittimamente capitalizzati in violazione dell'art. 1283
c.c. e rideterminare il predetto saldo ricondotta a criteri di giustizia, inferiore a quello ingiunto, anche a mezzo di Ctu tecnico contabile a disporsi secondo i criteri riportati al punto 11 della citazione E) condannare, altresì, la società convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori, per dichiarazione di fattone anticipo.”
Esponeva nelle premesse dell'atto che: vertendosi in materia di contratti bancari, la procedura di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione, pertanto obbligatoria, ma gli attori non avevano ottemperato a tale obbligo;
sollevavano eccezione di carenza di
2 n. 632/2023 r.g.a.c.
interesse ad agire, nonché carenza di legittimazione attiva della che non era Controparte_1 titolare di alcun credito verso gli opponenti, non avendo gli stessi intrattenuto rapporti di natura contrattuale con la predetta società che, pertanto, agiva per un credito di cui non è titolare e che non era neppure ricompreso nella richiamata cessione;
in ordine all'opposizione proposta deducevano in primis il difetto di legittimazione attiva, nonché la carenza di interesse ad agire della ingiungente, poiché quest'ultima, che assume di essere cessionaria dei crediti ceduti da parte della , nei quali sarebbero ricompresi i CP_4 crediti oggetto del monitorio, ma tale assunto risultava sfornito di prova, anche perchè
l'opponente non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di natura contrattuale con la Società
che agiva per il recupero di crediti di cui non ha titolo, dunque non ha Controparte_1 neppure alcuna legittimazione ad agire. Precisava che il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché non vi è alcuna prova che i crediti originari della siano stati CP_4 ceduti alla opposta e che facciano parte della cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale del
12.12.2020, non essendovi agli atti alcun riferimento al credito oggetto di causa e non satisfattiva dei criteri ivi indicati. Inoltre, deduceva che il credito vantato non fosse certo, liquido ed esigibile, poiché dalla documentazione allegata dalla ingiungente ex art. 50 TUB risultavano addebiti illegittimi e non vi erano pattuizioni contrattuali valide. Operava una ricostruzione dei rapporti bancari intrattenuti con e contestava la CP_4 documentazione offerta a corredo della fase monitoria, depositando le scritture consegnate alla banca in risposta alla richiesta ex art. 119 TUB del 28.01.2021. Contestavano altresì gli addebiti delle somme sul conto corrente n. 3389/17445, costituiti da interessi debitori e spese non pattuiti specificamente;
precisavano che anche la commissione di massimo scoperto, da sempre discussa in dottrina, per i periodi nei quali risulta applicata è nulla, in quanto priva di causa poiché andrebbe applicata alla chiusura definitiva del conto e non come avviene nella prassi bancaria e contestavano altresì la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle spese addebitati (violazione ex art. 1283 c.c.), in virtù del principio di reciprocità, secondo cui il periodo di capitalizzazione degli interessi deve essere il medesimo per quelli debitori e per quelli creditori e la capitalizzazione deve comunque avvenire
“secondo le medesime modalità”, cosa che non è avvenuta nel caso di specie, pertanto eccepivano l'erroneità del saldo e dei relativi addebiti sul conto corrente predetto ed infine deducevano che gli estratti conto non erano stati trasmessi nei modi e nei termini contrattuali al correntista, che non aveva potuto approvarli.
2. Con comparsa depositata il 20.03.2023, si costituiva in giudizio la convenuta opposta
[...] chiedendo: ““ogni contraria istanza, eccezione, anche pregiudiziale, e CP_1 deduzione reietta, in via preliminare, - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto 3 n. 632/2023 r.g.a.c.
ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta opposta, quale cessionaria di credito in blocco, in relazione alle eccezioni di compensazione, alle domande risarcitorie e/o riconvenzionali e comunque a tutte le domande od eccezioni che abbiano ad esser ritenute proponibili dalla debitrice ceduta esclusivamente nei confronti della Banca cedente e della sua dante causa;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui non abbia ad esser ritenuta fondata la precedente eccezione preliminare, dichiarare estinti per prescrizione i pretesi crediti oggetto della domanda attorea avendo a riferimento, quanto al dies a quo, al decimo anno anteriore al 15/12/2023, data di notifica dell'atto di citazione, o, in subordine, alla data delle singole annotazioni in conto corrente, o quantomeno, delle rimesse aventi natura solutoria, accertata e dichiarata sussistenza, entità e data delle rimesse aventi natura solutoria sul conto corrente per cui è causa;
nel merito: - respingere le domande tutte formulate nei confronti della convenuta opposta, siccome destituite di qualsivoglia fondamento e non provate e, per l'effetto, respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo dell'Ill.mo Tribunale di Chieti n.
244/2023 ing., n.541/2023 R.G., in data 31/10/2023; - comunque, condannare
[...]
(c.f. e p.i. Parte_1
), con sede in Ortona (CH), Via Alberto De Benedictis n. 13, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e i SI.ri (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Benedictis n. 15 e (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
18/6/1966, ivi residente in [...], di pagare, in solido fra loro, a con unico socio, come in epigrafe rappresentata, la somma di € 99.761,39, o CP_1 di quella diversa somma, maggiore o minore, che avesse a risultar dovuta all'esito dell'istruttoria oltre interessi di mora ai tassi convenzionalmente pattuiti, o se inferiori, ai tassi tempo per tempo pubblicati ex lege 108/96 e, comunque, nel rispetto di tutte le normative vigenti, a far tempo dall' 8/8/2019 al saldo effettivo ed oltre alle spese e compensi professionali del procedimento monitorio liquidati in € 2.242,00 per compensi, oltre €
406,50 per esborsi (cu e marca), spese forfettarie e accessori di legge e successivi oneri occorsi ed occorrendi;
-nella denegatissima ed inammessa ipotesi in cui non abbia ad essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta opposta, svolta in via preliminare, operare compensazione dei reciproci crediti per la denegata
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ipotesi in cui avessero a risultar fondate, anche solo parzialmente, le domande ed eccezioni ex adverso formulate. Con il favore delle spese e compensi professionali”.
La società contestava gli assunti di parte attrice opponente e precisava, in Controparte_1 via preliminare, che la procedura di mediazione era stata promossa innanzi l'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Chieti (n. 10/2024), conclusasi con verbale di mediazione del 29.02.2024, Prot. N. 69/24 versato in atti, quindi era assolta la questione di procedibilità; in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del lato passivo del rapporto in capo alla Sirio rilevava che, a seguito di contratto di CP_1 cessione dei crediti in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della L. 130/1999, si era resa cessionaria del credito vantato da e che, Controparte_4 anche per Giurisprudenza della Suprema Corte, non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti del cessionario, eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente, nascenti da rapporto con quest'ultimo intercorso;
inoltre, deduceva l'infondatezza della domanda dell'opponente, volta ad accertare che il saldo del rapporto 3389/17445 fosse inficiato da addebiti illegittimi, rideterminando lo stesso, in modo da ricondurlo “a criteri di giustizia”, ribadendo che, nel presente giudizio, è convenuta la cessionaria del credito e non la così come pure pretestuose erano le Controparte_5 domande di compensazione e di restituzione di pretesi indebiti pagamenti, a titolo di interessi debitori, commissioni e oneri vari avanzate dall'opponente. In merito all'eccezione di prescrizione, nell'ipotesi in cui dovesse essere respinta la precedente eccezione preliminare, ritenuta assorbente, eccepiva l'intervenuta estinzione per prescrizione dei pretesi crediti oggetto delle domande ex adverso formulate, avendo a riferimento, quanto al dies a quo, il decimo anno anteriore al 15.12.2023, data di notifica dell'atto di citazione o, in subordine, la data delle singole annotazioni in conto corrente delle somme accreditate sul conto oggetto di causa o, quantomeno, delle rimesse aventi natura solutoria. Insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. In via preliminare, chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, totale o parziale, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né la causa di pronta soluzione.
NEL MERITO. 1) Sulla pretesa carenza di legittimazione attiva di al Controparte_1 contrario di quanto asserito ex adverso, osservava, come già esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, – subentrata, per effetto di fusione per Controparte_6 incorporazione, a - vantava un credito, nei confronti di Controparte_7
per complessivi € 99.761,39 con Pt_1 Parte_1 valuta 07.08.2019, per saldo debitore interessi e competenze derivanti dal c.c. n. 3389/17445
5 n. 632/2023 r.g.a.c.
(07.06.2012). Affermava anche che il 04.12.2020, aveva acquistato, in Controparte_1 virtù di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della
L. n. 130/99 e dell'art. 58 del TUB, un portafoglio di crediti pecuniari dalla
[...]
tra i quali rientrano i crediti per cui si procede, come da Controparte_6 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.12.2020, parte seconda, n. 145 (doc. n. 8 fasc. monitorio), circostanza quest'ultima utile a fornire la prova della cessione del credito, poiché recava l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come indicato dalla Suprema Corte ai fini della sufficienza della prova e, ad abundantiam, sempre in merito alla definitiva prova della titolarità del credito in capo a versava in atti la dichiarazione espressa della Banca cedente in data Controparte_1
02.01.2024 (doc.n.6). Quanto alla prova del credito azionato in fase monitoria, deduceva di avere, a tal fine, prodotto copia del contratto di conto corrente n. 3389/17445 del 7.06.2012, documento di sintesi (doc. n. 4 fasc. monitorio), nonchè estratto delle scritture contabili di certificato ex art. 50 T.U.B. (doc. n. 5 fasc. monitorio), inoltre offriva in CP_4 comunicazione anche gli estratti conto integrali del predetto rapporto, dalla data di apertura
(07.06.2012) sino all'appostazione a sofferenza (doc.n.7). Ribadiva l'inammissibilità delle dedotte domande restitutorie nei confronti della cessionaria e l'infondatezza delle stesse, deducendo che nessuna domanda restitutoria di pretesi indebiti poteva essere rivolta alla cessionaria del credito e rilevava che il contratto di conto corrente oggetto di causa, risalente al giugno 2012, contiene l'espressa previsione del tasso di interesse applicato e delle condizioni economiche relative al conto, come la pari periodicità degli importi dare e avere, pertanto negava la sussistenza, nel caso di specie, di profili di nullità ai sensi dell'art. 1284
c.c. o dell'art. 117 TUB o, ancora, dell'art.1283 c.c., sollevati dall'opponente. Riteneva, inoltre, generica la contestazione relativa a pretesi indebiti, che sarebbero stati percepiti dalla Banca cedente a titolo di spese non pattuite e “variamente denominate”, atteso che, come risulta dal contratto di c.c. (doc. n. 4 fasc. monitorio), le spese erano state determinate e pattuite dalle parti specificamente, con indicazione del loro valore numerico espresso in percentuale, delle somme su cui vengono applicate e dei criteri di applicazione, in ossequio al disposto dell'art. 17 D.lgs. 385/1993, che prevede la forma scritta, a pena di nullità, dei contratti bancari e di ogni altro prezzo e condizione praticati e, dunque, anche della commissione di massimo scoperto, quale onere del correntista, nonché del disposto dell'art. 1346 c.c., che prevede il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. Infine, precisava che le generiche e pretestuose doglianze contenute nella missiva datata 06.11.2015 inviata a riguardavano un altro rapporto, non oggetto del CP_8
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presente giudizio e che tali motivi di doglianza erano stati sollevati dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, ossia quattro anni dopo la revoca dei rapporti da parte di CP_9
(lettera in data 03.07.2019 doc. n.7 del monitorio), quando la
[...] Controparte_5 reclamava il pagamento del saldo del c/c per cui è causa, allora pari ad € 95.541,27. Infine, la si opponeva all'avversa richiesta di ammissione di CTU per i motivi Controparte_1 esposti, in particolare per la pacifica carenza di legittimazione passiva della convenuta opposta in ordine alle contestazioni ex adverso formulate, oltre che poichè meramente esplorativa, in quanto formulata al fine di aggirare l'onere della prova che incombe sulla parte opponente, che si era limitata a riprodurre, nell'atto introduttivo, tabelle di calcolo, contestate in toto per la non corrispondenza al vero e la loro rilevanza probatoria.
3. Alla udienza del 06.06.2024, parte opponente si riportava integralmente all'opposizione a
D.I. e alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dava atto che la mediazione era stata espletata con esito negativo, si opponeva inoltre a tutto quanto ex adverso richiesto nelle memorie integrative, in particolare alla terza, si opponeva anche alla richiesta di provvisoria esecuzione al D.I., non sussistendo i presupposti ex lege richiesti e ritenuto che il giudizio non necessitasse di ulteriore istruttoria per i motivi già dedotti e, in via gradata, chiedeva ammettersi CTU per la ricostruzione dei rapporti secondo i criteri già indicati, pertanto chiedeva che la causa venisse decisa opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione;
parte convenuta opposta si riportava a quanto già dedotto e richiesto negli atti difensivi, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione al D.I., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, insisteva per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate ex adverso, in particolare per la reiezione della richiesta di CTU per i motivi già spiegati in atti e per la fissazione della udienza di rimessione della causa in decisione e il Giudice, dato atto, riservava provvedimento.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice, ritenuto che l'opposizione non risultava di pronta soluzione e né era fondata su prova scritta idonea ex art. 648 a scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, rilevato che le parti concordemente avevano dato atto dell'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, ritenuto altresì che, sul piano delle richieste istruttorie, la CTU invocata da parte opponente risultava superflua ai fini del decidere, non potendo la stessa sopperire a eventuali mancanze delle parti in fatto di onere probatorio e che, dunque, la causa - avente natura prettamente documentale - era matura per la decisione, come rilevato dalle stesse parti, fissava l'udienza di rimessione della causa davanti a sé, ex
7 n. 632/2023 r.g.a.c.
art. 281 quinquies c.p.c., per il giorno 22.05.2025, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Seguiva il rituale deposito di memorie conclusionali da entrambe le parti costituite.
Le parti depositavano altresì note scritte per la fissata udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., insistendo nelle richieste e conclusioni già formulate.
La causa viene ora per la decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e va, dunque, rigettata, per i motivi di seguito esposti.
4. Ritenuta superata l'eccezione relativa alla domanda di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, per avveramento della stessa, essendo stata già esperita, come le stesse parti concordemente ne hanno dato atto, la stessa non sarà più esaminata.
5. In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta e/o difetto di titolarità del credito dal lato attivo, la stessa va rigettata.
Innanzitutto, va precisato che l'odierna società ricorrente/convenuta opposta, CP_1
ha dedotto di essere divenuta piena titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello
[...] oggetto del presente contenzioso, del quale era originario creditore in Controparte_4 ragione di una cessione pubblicata – ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. N.
130/1999 e 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.12.2020, parte seconda, n. 145 (Cfr. doc. n. 8 fasc. monitorio).
La doglianza di parte opponente riguarda anzitutto la prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, come vicenda traslativa in sé, asseritamente non provata per assenza di rapporto contrattuale e di mancata inclusione del credito vantato nella cessione.
Nel corso degli anni, varie volte è intervenuta la Suprema Corte sul punto, chiarendo e specificando che, quando il debitore ceduto contesta l'esistenza del credito in capo all'asserita cessionaria, come nel caso di specie, quest'ultima è tenuta a dimostrare dettagliatamente quali siano gli elementi ritenuti adeguati all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società cessionaria.
In tali ipotesi, gli hanno chiarito che la cessionaria che intenda agire affermandosi CP_10 successore a titolo particolare della parte creditrice originaria (in virtù di una operazione in blocco ex art.58 TUB) ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa, fornendo la prova documentale della propria legittimazione attiva.
8 n. 632/2023 r.g.a.c.
È, dunque, necessario verificare l'effettiva titolarità dell'affermato diritto di CP_1
[...]
Orbene, ai sensi dell'art. 58, commi 2 e 4, T.U.B “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. (…) Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, il summenzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cfr., da ultimo: Cass. Civ., n.
20495/2020).
Sempre in tema di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza ritiene “sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (si veda Cass.
Civ. n. 15884/2019).
Ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario è, dunque, altresì necessario che, nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cfr., ex multis: Cass. Civ. n. 4334/2020).
In merito alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto della cessione c.d. “in blocco”, la Suprema Corte aveva già affermato il principio secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB d. lgs. n. 385 del 1998, ha
9 n. 632/2023 r.g.a.c.
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr.,
Cass. n. 4116/2016).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di affermare che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cass. Civ., n. 31188/2017)
Il medesimo concetto è stato ripreso anche più di recente, con le ultime pronunce della
Suprema Corte, nn. 17944/2023, 9412/2023 e 7866/2024, cui la scrivente aderisce, in particolare l'ultima che ha chiarito che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.”.
Va rilevato, in ordine all'accertamento della titolarità del credito, che la ricorrente, oggi convenuta oppost,a ha depositato documentazione comprovante la cessione in blocco, ossia l'estratto della Gazzetta Ufficiale (Cfr. doc. n. 8 fase monitoria), da cui si possono agevolmente desumere i rapporti ceduti “in blocco”, poiché le indicazioni ivi contenute sono
10 n. 632/2023 r.g.a.c.
sufficientemente precise e consentono di ricondurre con certezza il credito vantato nel presente giudizio, tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco e ciò in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso di specie, la cessionaria ha, inoltre, prodotto in giudizio sia il Controparte_1 contratto di conto corrente n. 3389/17445 del 7.06.2012, corredato di documento di sintesi
(Cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio) e di estratto delle scritture contabili di CP_4 certificato ex art. 50 T.U.B. (Cfr. doc. n. 5 fasc. monitorio), sia la dichiarazione di cessione pro-soluto del credito vantato, dalla cedente appartenente Controparte_6 al gruppo nei confronti di CP_11 Parte_1 in merito al rapporto N. 388161_17445_3389, datata 02.01.2024 (Cfr.
[...] doc. n. 6 alle.to al fascicolo di parte convenuta opposta) e notificata a mezzo pec all'opponente in data 06.05.2024 (doc. n. 9 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta opposta).
Dalle risultanze processuali, risulta di palmare evidenza l'avvenuta cessione del credito de quo.
Infatti, è risultato evidente che l è subentrata, per effetto di Controparte_6 fusione per incorporazione, a che vantava credito, per Controparte_7 la somma di € 99.761,39, nei confronti di Parte_1
e dei fideiussori SI.ri e in virtù di
[...] Parte_1 Parte_1 fideiussione omnibus datata 07.06.2012 per € 105.000,00 (Cfr. doc. n. 6 fasc. monitorio), di cui dal conto corrente n. 3389/17445 – già n. 052-330-0017445 (numerazione di
[...]
) (Cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio). Controparte_7
Pienamente dimostrata la cessione dal titolare del credito alla odierna convenuta opposta, che ha la piena legittimazione attiva, dunque l'eccezione di difetto di legittimazione, su cui parte opponente insiste sino alle memorie conclusionali, anche in replica, va certamente rigettata.
6. In virtù della mancata proposizione di domande restitutorie, come la stessa parte opponente ha precisato nelle proprie memorie difensive, ritenuta la mancata contestazione in proposito, non saranno soggette a disamina.
Infatti, parte opponente, già nella prima memoria integrativa, alla pag. 4, deduceva “Fermo restando che nel caso di specie, non agendo gli attori opponenti per la ripetizione di alcunché, ma contrastando solo la pretesa creditoria di controparte, alcuna prescrizione può maturare, essendo l'azione di accertamento imprescrittibile”.
11 n. 632/2023 r.g.a.c.
Corretto appare il rilievo in merito all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta opposta, stante il dato oggettivo relativo all'azione ripetitoria non proposta dall'opponente; pertanto, alcuna prescrizione può maturare come correttamente sostenuto dalla stessa opponente.
E, ancora, l'opponente, nella propria memoria conclusionale di replica, alle ultime tre righe, testualmente deduceva “Non sussiste, chiaramente, alcuna domanda restitutoria da parte degli odierni opponenti, ma solo la contestazione del credito che dovrà necessariamente portare alla revoca del decreto ingiuntivo”.
7. In merito alla dedotta e non provata eccezione relativa all'assenza di prova del credito azionato, va osservato che la cessionaria ha fornito l'estratto conto sofferenziale ex art. 50 del T.U.B. regolarmente autenticato, con cui è stato assolto l'onere probatorio documentale ex art. 633 c.p.c.
In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione.
Pertanto, va operata una verifica in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la banca è onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
Nel caso di specie, la contrariamente a quanto sostiene parte attrice Controparte_1 opponente, nel presente giudizio, ad integrazione della predetta documentazione, ha allegato, alla propria comparsa di costituzione, non solo la copia del conto corrente n.
3389/17445 e il certificato ex art. 50 del T.U.B., ma anche, come richiesto dalla giurisprudenza in materia, tutti gli estratti conto integrali del rapporto dalla data di apertura, ossia dal 07.06.2012, sino all'appostazione a sofferenza ossia fino all'anno 2019 (Cfr. doc.
n. 7 fasc. parte convenuta opposta).
I documenti forniti dalla convenuta opposta sono idonei, quanto alle informazioni circa l'esistenza e l'ammontare dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo documentato dagli estratti conto integrali relativi a quell'arco temporale, a fornire prova della propria pretesa creditoria.
D'altra parte, l'opponente deduce che il saldo richiesto sarebbe inficiato da addebiti illegittimi sulla base di una tabella incorporata nell'atto introduttivo, priva di ulteriori
12 n. 632/2023 r.g.a.c.
riscontri probatori e, sulla base della predetta tabella, invoca una CTU contabile per la ricostruzione del saldo del conto ordinario.
Orbene, nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal correntista in ordine ai fatti oggetto della domanda, pertanto la CTU richiesta ha carattere esplorativo e, come noto, non può essere utilizzata per supplire alle lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova o per condurre indagini su fatti non provati o non allegati.
La Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito consolidata stabiliscono che la CTU è uno strumento di supporto per l'accertamento tecnico di fatti specifici e non per una ricerca generica di elementi non supportati da prova e, per tale ragione, la richiesta è stata disattesa dalla scrivente.
Per tutti i motivi sopra esposti, restano assorbite tutte le altre pretese, deduzioni ed eccezioni di entrambe le parti costituite e anche l'eccezione relativa alla certezza del credito vantato, sollevata dall'opponente, va rigettata.
Alla luce di una complessiva valutazione di tutte le circostanze sopra esposte, ritenuta sussistente la titolarità, in capo all'opposta, del credito per cui è causa, ritenuta la correttezza delle poste creditorie cedute all'odierna opponente, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
244/2023, emesso dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, il 31.10.2023, per il pagamento della somma di € 99.761,39, nei confronti della
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e dei fideiussorii SI.ri , non merita Parte_1 Parte_1 accoglimento e va, dunque, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Spese processuali
8. Le spese del presente giudizio ossia quelle relative alla fase monitoria, alla mediazione e al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri previsti dal DM 55/2014 aggiornato dal D.M. n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, quello compreso tra €
52.001 ed €260.000 (fase studio 2.552, fase introduttiva € 1.628, fase istruttoria € 2.835 e fase decisionale € 2.127) atteso il valore della domanda, eccetto per la fase istruttoria e la fase decisionale, per cui vanno applicati i valori minimi, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, posto che non è stata espletata alcuna attività probatoria, ma sono state unicamente depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili dell'attrice e della convenuta e, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di 13 n. 632/2023 r.g.a.c.
comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
10. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori Parte_1
e quali obbligati in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 244/2023, reso il 31.10.2023, in rigetto dell'opposizione, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.244/2023 reso dal Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona il 31.10.2023;
Condanna parte attrice opponente, Parte_1 Parte_1 Pt_1
e quali obbligati in solido, nei limiti della fideiussione prestata
[...] Parte_1 come da parte motiva, al pagamento delle spese processuali relative alla procedura di mediazione in favore di parte convenuta opposta quantificate in € Controparte_1
1.008,00 per compensi oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Condanna parte attrice opponente, Parte_1 Pt_1
e quali obbligati in solido, nei limiti della fideiussione prestata
[...] Parte_1 come da parte motiva, al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento in favore di parte opponente, quantificate in € 9.142,00 per compensi (di cui fase studio € 2.552, fase introduttiva € 1.628, fase istruttoria € 2.835 e fase decisionale €
2.127), oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Condanna parte convenuta opposta, Parte_1 Pt_1
e quali obbligati in solido, nei limiti della fideiussione prestata
[...] Parte_1 come da parte motiva , al pagamento delle spese processuali relative alla fase monitoria, come da parte motiva.
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14 n. 632/2023 r.g.a.c.
Rigettata ogni altra eccezione, deduzione e richiesta, poiché assorbita dalla presente decisione, infondata e non dimostrata,
Dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati sulla sentenza, in applicazione dell'art. 52 Codice della Privacy.
Così deciso in Ortona, il 30.06.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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