Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N° 312/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 20 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 312/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente (c.f. Parte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti (c.f. – avv.michela. C.F._1 Email_1 inps.gov.it – fax 090 5724777) dell'avvocatura dell'istituto, e con la medesima elet- tivamente domiciliato anche in Messina Via Armeria 1– appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Torrenova via Tasca 36, c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo, C.F._2 via C Colombo 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (c.f. C.F._3
; fax 0941561465; pec che la rappresenta e
[...] Email_2 difende -appellata
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 109 pronunciata in data 26 gennaio 2024
CONCLUSIONI
1) dichiarare parte appellata decaduta dal diritto e dalla azione tesa ad otte- Pt_1 nere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della relativa domanda;
2) dichiarare controparte decaduta dal diritto e dalla azione tesa alla iscrizione nelle liste nominative dei la- voratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2012 e 2013 e per l'effetto l'inammissibilità/improponibilità della relativa domanda ed il rigetto delle ulteriori domande come proposte in primo grado;
3) in ogni caso, rigettare il ricorso di primo grado;
4) con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite e alle compe- tenze professionali del primo e secondo grado ex DM 147/2022.
Castrovinci: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi del giudizio da
distrarre in favore della procuratrice anticipataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, narrava di avere Controparte_1 lavorato per 102 giornate annue nel 2012 e 2013 quale bracciante agricola, iscritta agli elenchi nominativi, alle dipendenze del (produttori associati CP_2
Capo d'Orlando). Lamentava che l' dopo averle erogato l'indennità di disoc- Pt_1 cupazione per l'anno 2013, le comunicava poi con lettera del 15 luglio 2014 la reie- zione della domanda stessa, in quanto "non… iscritta negli elenchi agricoli". Chie- deva accertarsi la regolare iscrizione negli elenchi e il proprio diritto all'indennità di disoccupazione.
Nella resistenza dell esaminata la testimone , con sen- Pt_1 Testimone_1 tenza n° 109 pronunciata in data 26 gennaio 2024 il giudice di primo grado ha di- chiarato che la ha lavorato negli anni 2012 e 2013 condannando l CP_1 Pt_1
a reiscrivere la lavoratrice e a rimborsarle le spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 2 luglio 2024. Nella Pt_1 resistenza di depositate note di trattazione scritta entro il 20 maggio CP_1
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di decadenza dall'azione di accer- tamento del diritto all'iscrizione negli elenchi ritenendo che la relativa norma sia stata abrogata.
Nel merito il Giudice ha ritenuto non dimostrate le ragioni della cancellazione operata dall in base a un verbale ispettivo che ha asserito non essere stato pro- Pt_1 dotto in giudizio. Il tribunale ha inoltre ritenuto affidabile la deposizione della teste che ha detto di essere stata collega della nel 2012 e Testimone_1 CP_1 Cont 2013 alle dipendenze di su terreni in CC di CA (ponte tre archi),
e Capo d'Orlando, con orario di lavoro dalle 7.00 alle 16.30, retribuzione di Per_1
50 euro giornalieri, mansioni di raccolta di olive, limoni e agrumi vari e pulitura terreno, seguendo le direttive che ogni giorno veniva a impartire Persona_2 che divideva il lavoro per gruppi di operai.
L evidenziato che il tribunale ha erroneamente deciso soltanto sull'iscrizione Pt_1
e non anche sul diritto al trattamento di disoccupazione (circostanza della quale peraltro non ha interesse a dolersi), e che la sentenza contiene manifesti errori di copia-incolla (per tutti il riferimento a una ditta "Imbroglio", estranea ai fatti di causa), con il primo motivo segnala che il tribunale ha erroneamente omesso l'e- same dell'eccezione di decadenza. L'istituto fa presente che l'art. 38 comma 5 D.L.
98/2011 ha ripristinato l'art. 22 legge 7/1970 e pertanto dal 6 luglio 2011 la deca- denza è di nuovo in vigore, restando esclusa solo per il periodo compreso fra il 21 N° 312/24 r.g.l.
dicembre 2008 e il 5 luglio 2011. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 ha pertanto ripreso il decorso ex novo dal 6 luglio 2011. Il principio enucleato dall Pt_1 trova riscontro, oltre che nei principi generali del diritto, nella giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. sez. VI-L 16661/2018).
Risulta che l ha notificato la cancellazione per l'anno 2012 con il terzo elenco Pt_1 trimestrale di variazione 2014, pubblicato dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, come da docc. 5 e 6 allegati alla memoria art. 416 c.p.c.
Sul punto la ribatte che il fatto che la prestazione sia stata liquidata CP_1 dimostra che l'iscrizione sussisteva. L'argomentazione è smentita dall'estratto
ARLA prodotto dall dal quale emerge la cancellazione anche per l'anno 2014 Pt_1 con il secondo elenco di variazione 2016. Si tratta di data posteriore rispetto a quella della comunicazione dalla quale la causa è scaturita, ma contemporanea rispetto all'introduzione del giudizio. Vero è tuttavia che l'iscrizione nel 2014 per 102 gior- nate sarebbe comunque sufficiente a completare il requisito contributivo, visto che la appellata può vantare altre annate di contribuzione e che i 102 giorni devono sussistere nel biennio.
La decadenza in cui la lavoratrice è incorsa quanto al 2013 non impedirebbe per- tanto di entrare nel merito del diritto all'indennità di disoccupazione, che tuttavia il tribunale non ha riconosciuto e rispetto al quale la non propone appello CP_1 incidentale.
Poiché tuttavia l'anno 2014 potrebbe avere rilevanza comunque ai fini di causa per l'interesse manifestato dalla lavoratrice al fatto in sé dell'iscrizione, si deve co- munque entrare nel merito.
La deposizione è innanzitutto parzialmente inficiata dalla circo- Testimone_1 stanza che ella aveva a sua volta in corso causa analoga e aveva l'interesse a fare risultare la genuinità del proprio rapporto e dunque, indirettamente, di quello della
A ciò si aggiunga che l aveva regolarmente prodotto in atti, in CP_1 Pt_1 allegato alla memoria di costituzione, sia il verbale dell'ispezione conclusa il 19 giugno 2014, sia quello delle dichiarazioni rese in fase amministrativa dal datore di lavoro titolare di PAC. Il Giudice a quo ha omesso ogni esame Persona_2 di tali documenti erroneamente ritenendoli assenti in atti (altro evidente errore di copia-incolla), e da essi risulta l'inspiegabile sproporzione fra numero di giornate lavorative denunziate dal nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 e CP_2 fabbisogno annuo dell'azienda, con importi spropositati dichiarati dovuti a titolo retributivo a fronte della completa omissione dei versamenti contributivi. ha ammesso che in realtà sui terreni del venivano oc- Persona_2 CP_2 cupati al massimo una ventina di operai, mentre il resto della manodopera denun- ciata in realtà era in servizio presso altri produttori che si servivano del . CP_2
Il ha fornito un elenco dei dipendenti effettivamente impiegati e Per_2 CP_1 N° 312/24 r.g.l.
non compare in alcuno dei tre anni.
A fronte di questa prova seria e circostanziata dell'inesistenza del rapporto, la deposizione recede senz'altro. Testimone_1
L'appello è dunque fondato.
Considerato che
l'azione aveva ad oggetto anche il diritto alla prestazione temporanea, si può applicare l'art. 152 att. c.p.c., in presenza dell'autodichiarazione resa dalla lavoratrice soccombente.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2 luglio 2024 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 109 pronunciata in data 26 gennaio 2024, in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande della appellata esonerandola dalle spese di lite.
Messina 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)