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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 633/2025
Il 29 maggio 2025 ad ore 9.42 sono presenti dinanzi al Giudice:
Per 'avv. ZUCCHI PAOLA;
è pure presente personalmente la signora Parte_1 Pt_1
[...]
Per l'avv. Corso in sostituzione dell'avv. SASSI LUCIA, CP_1 E' pure presente la dott.ssa Buschini ai fini del tirocinio.
Il giudice tenta preliminarmente la conciliazione che non riesce.
I procuratori delle parti discutono la causa, precisano le conclusioni come in atti e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 633/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI, 25 41121 MODENA presso il difensore avv.
ZUCCHI PAOLA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SASSI LUCIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CIALDINI 5 MODENA presso il difensore avv. SASSI LUCIA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti,
- in via preliminare respingere ogni richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
nel merito accertare il difetto di legittimazione passiva di in quanto non più parte Parte_1 del nucleo famigliare di assegnataria dell'alloggio in Carpi Via Palladio 4, Parte_2 CP_1 quantomeno a far tempo dall'anno 2017, dichiarare quindi non dovuto l'importo di Euro 9.041 richiesto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che ha convissuto stabilmente con , la sorella e la madre di Parte_1 Parte_3 questi a far tempo dall'anno 2017 a Castelfranco Emilia Via Buonarroti 5; Teste : Testimone_1 residente a Castelfranco(locatore)Teste: Via Repubblica di Montefiorino 20 Testimone_2
2 di 6 Modena; teste: Via Martiri della Bettola n.20 Reggio Emilia Testimone_3 Testimone_4 residente a [...] 2) vero che dall'anno 2017 non ha più fatto rientro presso l'abitazione materna;
Si indicano a testi: Via Repubblica di Montefiorino Fathia Tawakil Via Martiri Testimone_2 della Bettola n. 20 Reggio Emilia, residente a [...] Buonarroti n.5”
Parte resistente:
“CHIEDE All'Ill.mo Giudice adito di rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2461/2024 del Tribunale di Modena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede: di rigettare la richiesta fatta da parte ricorrente di prova per testi indicati nel ricorso in opposizione, in quanto i capi indicati da controparte vertono su fatti e circostanze da provare in via documentale e non rimettibili ai testi. In caso di ammissione della prova testi si chiede di essere abilitati alla prova diretta e contraria sulle stesse circostanze e sui testi indicati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/2/2025, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2461/2024, emesso dal Tribunale di Modena in data 3/12/2024 su istanza di
[...]
con il quale le era stato ingiunto, in Controparte_2 solido con il pagamento della somma di € 9.041,52, oltre interessi per € 75,71 e spese Parte_2 legali liquidate in € 945,50, per canoni di locazione, imposte e spese accessorie non corrisposti relativi all'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Carpi (MO), Via Andrea Palladio n. 4.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non far più parte del nucleo familiare della madre assegnataria Parte_2
dell'alloggio, a far tempo dall'anno 2017, quando aveva iniziato a convivere con il proprio attuale marito presso altro immobile sito in Castelfranco Emilia. A supporto di tale tesi Persona_1
produceva documentazione bancaria, contratti di lavoro e altra documentazione attestante il centro dei propri interessi in Castelfranco Emilia, nonché il certificato di residenza anagrafica ivi trasferita nel maggio 2021.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e rilevando CP_2
che, come previsto dall'art. 32 comma 3 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001, i componenti del nucleo avente diritto sono obbligati in solido con l'assegnatario al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio. L'ente evidenziava che l'opponente era parte del nucleo familiare originario indicato nella domanda di assegnazione, aveva mantenuto la residenza nell'alloggio fino al 2021 e risultava inclusa nelle dichiarazioni ISE-ISEE presentate dalla madre negli anni 2012-
3 di 6 2014-2016-2017-2019-2020-2021, non avendo mai comunicato formalmente la propria uscita dal nucleo familiare.
La causa, assegnata alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Modena (R.G. n. 633/2025), veniva istruita documentalmente. Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, all'udienza del 29/5/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale sottoposta all'esame del Tribunale riguarda il difetto di legittimazione
(rectius: titolarità) passiva dell'opponente rispetto alla pretesa creditoria avanzata da Parte_1
per canoni di locazione non corrisposti, in ragione della sua fuoriuscita dal nucleo CP_2
familiare dell'assegnataria sin dal 2017.
La responsabilità solidale per il pagamento dei canoni di locazione non può essere automaticamente estesa ai componenti del nucleo familiare originario che abbiano cessato di far parte dello stesso, dovendosi verificare in concreto la permanenza del vincolo di solidarietà.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge in modo convincente che l'opponente aveva cessato di far parte del nucleo familiare dell'assegnataria sin dal 2017, quando aveva iniziato a convivere con il proprio attuale marito presso altro immobile sito Persona_1
in Castelfranco Emilia.
Tale circostanza è comprovata da numerosi elementi documentali non contestati:
1) Gli estratti conto bancari degli anni 2018-2022 (doc. 4-8) attestano che tutte le principali operazioni bancarie e le spese quotidiane dell'opponente erano concentrate a Castelfranco Emilia;
2) La documentazione relativa alla frequenza dell'autoscuola e al conseguimento della patente di guida nel 2018-2019 (doc. 9-10) è riferita a Castelfranco;
3) I contratti di lavoro prodotti (doc. 14-16) indicano come domicilio dell'opponente l'indirizzo di
Castelfranco Emilia, Via Buonarroti n. 5;
4) Il contratto di locazione (doc. 3) conferma la stabile presenza dell'opponente nell'immobile sito in Castelfranco Emilia, quale membro del nucleo familiare del conduttore sig. , Per_1
circostanza avvalorata dai bonifici periodici effettuati per il pagamento del canone di locazione relativo al suddetto immobile.
È evidente che il presupposto sostanziale per la permanenza degli obblighi derivanti dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è l'effettiva appartenenza al nucleo
4 di 6 familiare, non potendo il mero dato formale della residenza anagrafica prevalere sulla situazione di fatto.
Nel caso in esame, sebbene l'opponente abbia mantenuto la residenza anagrafica presso l'alloggio fino al maggio 2021, è dimostrato che già dal 2017 aveva costituito un proprio autonomo CP_1
nucleo familiare presso altra abitazione.
La circostanza che nelle dichiarazioni ISE-ISEE presentate dall'assegnataria fino al 2021 fosse ancora indicata la presenza dell'opponente non può prevalere sugli elementi fattuali che attestano l'effettiva cessazione della convivenza.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le situazioni di fatto relative alla composizione del nucleo familiare devono essere valutate secondo criteri di effettività, dando prevalenza alla reale situazione abitativa rispetto a dichiarazioni formali che potrebbero non corrispondere alla realtà.
La pretesa di di far discendere la responsabilità solidale dell'opponente dalla mera mancata CP_1
comunicazione formale della sua uscita dal nucleo familiare non può essere accolta, in quanto il presupposto sostanziale della solidarietà è l'effettiva appartenenza al nucleo familiare dell'assegnatario, venuta meno nel caso di specie già dal 2017.
Peraltro, lo stesso contratto di assunzione a termine con la Società ADECCO del 29/10/2020, prodotto da , conferma che l'opponente aveva costituito un proprio nucleo familiare con CP_1
l'attuale marito, ivi risultando la dichiarazione della stessa di essere domiciliata nel comune di
Castelfranco Emilia, in via Buonarroti n. 5.
Per questi motivi
, deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo la titolarità passiva dell'opponente rispetto alla pretesa creditoria azionata, essendo venuto meno il presupposto sostanziale della solidarietà nel pagamento dei canoni per effetto della sua fuoriuscita dal nucleo familiare dell'assegnataria già dal 2017.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., atteso che la presente controversia avrebbe potuto essere evitata qualora l'opponente avesse provveduto a comunicare tempestivamente il mutamento del proprio domicilio alla convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2461/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1
Modena in data 03/12/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
5 di 6 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 633/2025
Il 29 maggio 2025 ad ore 9.42 sono presenti dinanzi al Giudice:
Per 'avv. ZUCCHI PAOLA;
è pure presente personalmente la signora Parte_1 Pt_1
[...]
Per l'avv. Corso in sostituzione dell'avv. SASSI LUCIA, CP_1 E' pure presente la dott.ssa Buschini ai fini del tirocinio.
Il giudice tenta preliminarmente la conciliazione che non riesce.
I procuratori delle parti discutono la causa, precisano le conclusioni come in atti e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 633/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI, 25 41121 MODENA presso il difensore avv.
ZUCCHI PAOLA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SASSI LUCIA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CIALDINI 5 MODENA presso il difensore avv. SASSI LUCIA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti,
- in via preliminare respingere ogni richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
nel merito accertare il difetto di legittimazione passiva di in quanto non più parte Parte_1 del nucleo famigliare di assegnataria dell'alloggio in Carpi Via Palladio 4, Parte_2 CP_1 quantomeno a far tempo dall'anno 2017, dichiarare quindi non dovuto l'importo di Euro 9.041 richiesto, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che ha convissuto stabilmente con , la sorella e la madre di Parte_1 Parte_3 questi a far tempo dall'anno 2017 a Castelfranco Emilia Via Buonarroti 5; Teste : Testimone_1 residente a Castelfranco(locatore)Teste: Via Repubblica di Montefiorino 20 Testimone_2
2 di 6 Modena; teste: Via Martiri della Bettola n.20 Reggio Emilia Testimone_3 Testimone_4 residente a [...] 2) vero che dall'anno 2017 non ha più fatto rientro presso l'abitazione materna;
Si indicano a testi: Via Repubblica di Montefiorino Fathia Tawakil Via Martiri Testimone_2 della Bettola n. 20 Reggio Emilia, residente a [...] Buonarroti n.5”
Parte resistente:
“CHIEDE All'Ill.mo Giudice adito di rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2461/2024 del Tribunale di Modena, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede: di rigettare la richiesta fatta da parte ricorrente di prova per testi indicati nel ricorso in opposizione, in quanto i capi indicati da controparte vertono su fatti e circostanze da provare in via documentale e non rimettibili ai testi. In caso di ammissione della prova testi si chiede di essere abilitati alla prova diretta e contraria sulle stesse circostanze e sui testi indicati;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/2/2025, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2461/2024, emesso dal Tribunale di Modena in data 3/12/2024 su istanza di
[...]
con il quale le era stato ingiunto, in Controparte_2 solido con il pagamento della somma di € 9.041,52, oltre interessi per € 75,71 e spese Parte_2 legali liquidate in € 945,50, per canoni di locazione, imposte e spese accessorie non corrisposti relativi all'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Carpi (MO), Via Andrea Palladio n. 4.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non far più parte del nucleo familiare della madre assegnataria Parte_2
dell'alloggio, a far tempo dall'anno 2017, quando aveva iniziato a convivere con il proprio attuale marito presso altro immobile sito in Castelfranco Emilia. A supporto di tale tesi Persona_1
produceva documentazione bancaria, contratti di lavoro e altra documentazione attestante il centro dei propri interessi in Castelfranco Emilia, nonché il certificato di residenza anagrafica ivi trasferita nel maggio 2021.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e rilevando CP_2
che, come previsto dall'art. 32 comma 3 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001, i componenti del nucleo avente diritto sono obbligati in solido con l'assegnatario al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio. L'ente evidenziava che l'opponente era parte del nucleo familiare originario indicato nella domanda di assegnazione, aveva mantenuto la residenza nell'alloggio fino al 2021 e risultava inclusa nelle dichiarazioni ISE-ISEE presentate dalla madre negli anni 2012-
3 di 6 2014-2016-2017-2019-2020-2021, non avendo mai comunicato formalmente la propria uscita dal nucleo familiare.
La causa, assegnata alla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Modena (R.G. n. 633/2025), veniva istruita documentalmente. Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, all'udienza del 29/5/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
§§§§§§
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale sottoposta all'esame del Tribunale riguarda il difetto di legittimazione
(rectius: titolarità) passiva dell'opponente rispetto alla pretesa creditoria avanzata da Parte_1
per canoni di locazione non corrisposti, in ragione della sua fuoriuscita dal nucleo CP_2
familiare dell'assegnataria sin dal 2017.
La responsabilità solidale per il pagamento dei canoni di locazione non può essere automaticamente estesa ai componenti del nucleo familiare originario che abbiano cessato di far parte dello stesso, dovendosi verificare in concreto la permanenza del vincolo di solidarietà.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge in modo convincente che l'opponente aveva cessato di far parte del nucleo familiare dell'assegnataria sin dal 2017, quando aveva iniziato a convivere con il proprio attuale marito presso altro immobile sito Persona_1
in Castelfranco Emilia.
Tale circostanza è comprovata da numerosi elementi documentali non contestati:
1) Gli estratti conto bancari degli anni 2018-2022 (doc. 4-8) attestano che tutte le principali operazioni bancarie e le spese quotidiane dell'opponente erano concentrate a Castelfranco Emilia;
2) La documentazione relativa alla frequenza dell'autoscuola e al conseguimento della patente di guida nel 2018-2019 (doc. 9-10) è riferita a Castelfranco;
3) I contratti di lavoro prodotti (doc. 14-16) indicano come domicilio dell'opponente l'indirizzo di
Castelfranco Emilia, Via Buonarroti n. 5;
4) Il contratto di locazione (doc. 3) conferma la stabile presenza dell'opponente nell'immobile sito in Castelfranco Emilia, quale membro del nucleo familiare del conduttore sig. , Per_1
circostanza avvalorata dai bonifici periodici effettuati per il pagamento del canone di locazione relativo al suddetto immobile.
È evidente che il presupposto sostanziale per la permanenza degli obblighi derivanti dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è l'effettiva appartenenza al nucleo
4 di 6 familiare, non potendo il mero dato formale della residenza anagrafica prevalere sulla situazione di fatto.
Nel caso in esame, sebbene l'opponente abbia mantenuto la residenza anagrafica presso l'alloggio fino al maggio 2021, è dimostrato che già dal 2017 aveva costituito un proprio autonomo CP_1
nucleo familiare presso altra abitazione.
La circostanza che nelle dichiarazioni ISE-ISEE presentate dall'assegnataria fino al 2021 fosse ancora indicata la presenza dell'opponente non può prevalere sugli elementi fattuali che attestano l'effettiva cessazione della convivenza.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, le situazioni di fatto relative alla composizione del nucleo familiare devono essere valutate secondo criteri di effettività, dando prevalenza alla reale situazione abitativa rispetto a dichiarazioni formali che potrebbero non corrispondere alla realtà.
La pretesa di di far discendere la responsabilità solidale dell'opponente dalla mera mancata CP_1
comunicazione formale della sua uscita dal nucleo familiare non può essere accolta, in quanto il presupposto sostanziale della solidarietà è l'effettiva appartenenza al nucleo familiare dell'assegnatario, venuta meno nel caso di specie già dal 2017.
Peraltro, lo stesso contratto di assunzione a termine con la Società ADECCO del 29/10/2020, prodotto da , conferma che l'opponente aveva costituito un proprio nucleo familiare con CP_1
l'attuale marito, ivi risultando la dichiarazione della stessa di essere domiciliata nel comune di
Castelfranco Emilia, in via Buonarroti n. 5.
Per questi motivi
, deve essere accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo la titolarità passiva dell'opponente rispetto alla pretesa creditoria azionata, essendo venuto meno il presupposto sostanziale della solidarietà nel pagamento dei canoni per effetto della sua fuoriuscita dal nucleo familiare dell'assegnataria già dal 2017.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., atteso che la presente controversia avrebbe potuto essere evitata qualora l'opponente avesse provveduto a comunicare tempestivamente il mutamento del proprio domicilio alla convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2461/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1
Modena in data 03/12/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
5 di 6 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna opponente;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6