CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 257/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 257/2024 R. G., vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] l'[...] (C.F. ) e , nato a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Messina il 7/3/1951 (C.F. ), rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli CodiceFiscale_3
Avv.ti Nazzarena Montera e Antonio M. L. Paratore (con pec indicata), Appellanti contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), contumace, Controparte_1 CodiceFiscale_4
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 241, emessa in data 16 marzo 2023, la Corte di Appello di Messina, in sede di rinvio, così provvedeva: “Dichiara la nullità, in parte qua, della donazione effettuata dalla defunta SI.ra
in favore della SI.ra con atto ai rogiti del Notaio Parte_4 Controparte_1 Persona_1 in data 22 aprile 1993, registrato il 5 maggio 1993 al n.1816, e della relativa trascrizione, limitatamente alla piccola striscia di terreno di circa metri quadrati 200 retrostante due casette fatte oggetto di donazione con il medesimo rogito, in catasto terreni Messina per una maggiore superficie, al foglio 144, particella 138 di are 4,50; 2) dichiara che il terreno di cui al sopracitato atto di donazione è da ricomprendersi nel patrimonio della SI.ra , nata il [...] a [...]
Messina ed ivi deceduta, il 12/09/2001, della quale gli odierni convenuti in riassunzione, giusto testamento in atti, sono eredi universali;
3) ordina alla SI.ra la consegna agli Controparte_1 odierni convenuti in riassunzione del terreno oggetto del sopracitato atto di donazione;
4) condanna
al pagamento delle spese del giudizio in Cassazione in favore di Controparte_1 Pt_1
, nella somma complessiva di euro 2.500,00 per
[...] Parte_3 Parte_2 compensi oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
5) condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del presente giudizio in favore di , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella somma complessiva di euro 3.200,00 per compensi oltre spese non imponibili euro 518,00
[...] rimborso forfettario 15% CPA e IVA”. Avverso detta sentenza i germani e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano ricorso per Cassazione, impugnandola per non avere il giudice di rinvio provveduto alla liquidazione delle spese dei primi due gradi del giudizio. Con ordinanza n. 3486 del 24 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione accoglieva il gravame, rinviando alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità. Con atto di citazione, ex art. 392 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno riassunto il giudizio, chiedendo: “
1. statuire come per legge sulle spese dei giudizi (n. 4016/2001 del Tribunale di Messina e n. 113/2009 della Corte di Appello di Messina) definiti con le sentenze n. 2277 del 3/12/2008 del Tribunale di Messina e n. 509 dei dì 16.5/26.6.2014 della Corte di Appello di Messina, riformate con la sentenza di questa Ecc.ma Corte n. 241/2023, ponendo le dette spese giudiziali, in tutto od in parte, a carico della sig.ra .
2. ove occorra, in Controparte_1 esito all'accoglimento della domanda sub 1, condannare la sig.ra a restituire ai Controparte_1 sig.ri e tutte le somme da questi pagate alla medesima Pt_1 Parte_2 Parte_3 sig.ra e comunque sborsate in virtù delle condanne al pagamento delle spese e compensi dei CP_1 giudizi pronunciate nei confronti degli odierni attori nelle sentenze di primo e di secondo grado indicate sub 1, quantificate dette somme in complessivi € 12.988,11, oltre interessi, come indicate nella narrativa che precede.
3. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e Controparte_1 dei compensi del giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza della S. C. n. 3486 dei dì 24.1/7.2.2024 e del presente giudizio di rinvio”. Non si è costituiva in giudizio per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza collegiale, del 20 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante non è comparso, omettendo di depositare le note scritte, e, pertanto, veniva fissata la successiva udienza collegiale del 8 maggio 2025, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte. A tale udienza non venivano depositate note scritte.
****** Occorre premettere che, come pure chiarito dalla Corte Suprema della Cassazione, il giudizio di rinvio è soggetto alla disciplina specifica prevista dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura civile, che prevede due possibili esiti alternativi: la riassunzione (a opera di qualunque parte), con la conseguente pronuncia del giudice del rinvio in attuazione del dictum della cassazione, o la estinzione dell'intero processo. Nessuna terza via è data. (cfr. Cass. Civ. sez. I, 19/06/2019, n.16506). Ciò premesso, la mancata comparizione, mediante presentazione di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., alla prima udienza e a quella successiva, fissata dal collegio con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite, comporta, in applicazione del combinato disposto degli artt. 393 e 127 ter, comma 4, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione dell'intero processo. Dispone, in particolare, l'art. 393 c.p.c. che se, a seguito della riassunzione ex art. 392 c.p.c., si avvera una causa di estinzione del giudizio di rinvio (306 e ss. c.p.c.), l'intero processo si estingue. Dispone, inoltre, l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Trattandosi di provvedimento collegiale, che definisce il giudizio, l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., che dispone che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando in sede di rinvio, giusta ordinanza n. 3486 emessa in data 24 gennaio 2024 dalla Corte Suprema di Cassazione , così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- Spese a carico della parte costituita che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 257/2024 R. G., vertente tra nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nato a [...] l'[...] (C.F. ) e , nato a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Messina il 7/3/1951 (C.F. ), rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli CodiceFiscale_3
Avv.ti Nazzarena Montera e Antonio M. L. Paratore (con pec indicata), Appellanti contro
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), contumace, Controparte_1 CodiceFiscale_4
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 241, emessa in data 16 marzo 2023, la Corte di Appello di Messina, in sede di rinvio, così provvedeva: “Dichiara la nullità, in parte qua, della donazione effettuata dalla defunta SI.ra
in favore della SI.ra con atto ai rogiti del Notaio Parte_4 Controparte_1 Persona_1 in data 22 aprile 1993, registrato il 5 maggio 1993 al n.1816, e della relativa trascrizione, limitatamente alla piccola striscia di terreno di circa metri quadrati 200 retrostante due casette fatte oggetto di donazione con il medesimo rogito, in catasto terreni Messina per una maggiore superficie, al foglio 144, particella 138 di are 4,50; 2) dichiara che il terreno di cui al sopracitato atto di donazione è da ricomprendersi nel patrimonio della SI.ra , nata il [...] a [...]
Messina ed ivi deceduta, il 12/09/2001, della quale gli odierni convenuti in riassunzione, giusto testamento in atti, sono eredi universali;
3) ordina alla SI.ra la consegna agli Controparte_1 odierni convenuti in riassunzione del terreno oggetto del sopracitato atto di donazione;
4) condanna
al pagamento delle spese del giudizio in Cassazione in favore di Controparte_1 Pt_1
, nella somma complessiva di euro 2.500,00 per
[...] Parte_3 Parte_2 compensi oltre rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
5) condanna al pagamento Controparte_1 delle spese del presente giudizio in favore di , , Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella somma complessiva di euro 3.200,00 per compensi oltre spese non imponibili euro 518,00
[...] rimborso forfettario 15% CPA e IVA”. Avverso detta sentenza i germani e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano ricorso per Cassazione, impugnandola per non avere il giudice di rinvio provveduto alla liquidazione delle spese dei primi due gradi del giudizio. Con ordinanza n. 3486 del 24 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione accoglieva il gravame, rinviando alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della fase di legittimità. Con atto di citazione, ex art. 392 c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno riassunto il giudizio, chiedendo: “
1. statuire come per legge sulle spese dei giudizi (n. 4016/2001 del Tribunale di Messina e n. 113/2009 della Corte di Appello di Messina) definiti con le sentenze n. 2277 del 3/12/2008 del Tribunale di Messina e n. 509 dei dì 16.5/26.6.2014 della Corte di Appello di Messina, riformate con la sentenza di questa Ecc.ma Corte n. 241/2023, ponendo le dette spese giudiziali, in tutto od in parte, a carico della sig.ra .
2. ove occorra, in Controparte_1 esito all'accoglimento della domanda sub 1, condannare la sig.ra a restituire ai Controparte_1 sig.ri e tutte le somme da questi pagate alla medesima Pt_1 Parte_2 Parte_3 sig.ra e comunque sborsate in virtù delle condanne al pagamento delle spese e compensi dei CP_1 giudizi pronunciate nei confronti degli odierni attori nelle sentenze di primo e di secondo grado indicate sub 1, quantificate dette somme in complessivi € 12.988,11, oltre interessi, come indicate nella narrativa che precede.
3. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e Controparte_1 dei compensi del giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza della S. C. n. 3486 dei dì 24.1/7.2.2024 e del presente giudizio di rinvio”. Non si è costituiva in giudizio per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza collegiale, del 20 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante non è comparso, omettendo di depositare le note scritte, e, pertanto, veniva fissata la successiva udienza collegiale del 8 maggio 2025, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte. A tale udienza non venivano depositate note scritte.
****** Occorre premettere che, come pure chiarito dalla Corte Suprema della Cassazione, il giudizio di rinvio è soggetto alla disciplina specifica prevista dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura civile, che prevede due possibili esiti alternativi: la riassunzione (a opera di qualunque parte), con la conseguente pronuncia del giudice del rinvio in attuazione del dictum della cassazione, o la estinzione dell'intero processo. Nessuna terza via è data. (cfr. Cass. Civ. sez. I, 19/06/2019, n.16506). Ciò premesso, la mancata comparizione, mediante presentazione di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., alla prima udienza e a quella successiva, fissata dal collegio con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite, comporta, in applicazione del combinato disposto degli artt. 393 e 127 ter, comma 4, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione dell'intero processo. Dispone, in particolare, l'art. 393 c.p.c. che se, a seguito della riassunzione ex art. 392 c.p.c., si avvera una causa di estinzione del giudizio di rinvio (306 e ss. c.p.c.), l'intero processo si estingue. Dispone, inoltre, l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c. che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Trattandosi di provvedimento collegiale, che definisce il giudizio, l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., che dispone che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”). L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, u.c., c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando in sede di rinvio, giusta ordinanza n. 3486 emessa in data 24 gennaio 2024 dalla Corte Suprema di Cassazione , così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
- Spese a carico della parte costituita che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)