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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.380 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
con il proc. dom. avv. Nicola Gandini e l'Avocato Parte_1
Stabilito CO RE RU
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Antonello Negro Controparte_1
e
e , con il proc. dom. avv. Francesco Controparte_2 Controparte_3
Fera
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
e , esponendo
[...] Controparte_1
1 - di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale “a catena” mentre in autostrada era alla guida di un veicolo Fiat Iveco;
- che, in particolare, aveva effettuato una manovra di emergenza, frenando e sterzando verso sinistra, così evitando di tamponare altro veicolo fermo in carreggiata;
tuttavia, era stato tamponato e sospinto in avanti da altro veicolo
(Fiat Ducato) che non era riuscito a fermarsi in tempo;
detto veicolo era stato a propria volta tamponato da ulteriori veicoli sopraggiunti, il cui impatto determinava ulteriore spinta e schiacciamento contro il guardrail del veicolo dell'attore, conducendo alla distruzione completa della cabina di guida;
- che la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti dei responsabili e delle relative assicurazioni, in sede stragiudiziale era stata considerata solo in relazione al danno cagionato alla parte posteriore del veicolo attore,
giungendosi pertanto al riconoscimento di soli euro 8.000,00;
- che la menzionata “impostazione” era errata, non avendo il veicolo dell'attore tamponato a propria volta quello che lo precedeva, ma patito danni alla parte anteriore solo a cagione dell'urto determinato dalla spinta dei veicoli che da tergo lo avevano urtato dopo la frenata di emergenza;
- che il danno patito dall'attore era correlato alle spese di riparazione del veicolo, superiori al valore dello stesso pari a euro 41.250,00, nonché agli esborsi che l'attore aveva dovuto sopportare per il trasporto del mezzo incidentato e per il noleggio di automezzo necessario per far fronte ai propri impegni di lavoro;
così giungendosi a un danno indicato complessivamente
2 come pari a euro 73.653,20 da cui detrarre l'importo di euro 8.000,00 già
percepito.
Su detti presupposti l'attore domandava condannarsi in solido i convenuti - il conducente del veicolo Fiat Ducato che lo aveva tamponato, la società
proprietaria, e la relativa compagnia di assicurazione - al “risarcimento dei danni
subiti dal veicolo dell'attore nella residua somma di Euro 33.700 dal totale di
euro 41.162,80, oltre al risarcimento della somma per il noleggio del mezzo
somma da quantificarsi in euro 28.972,20 oltre le spese sopportate per il soccorso
stradale somme quantificate in euro 1.136,00 e 1.830,00 per lo spostamento la
seconda volta, così per un residuo totale di euro 65.653,20”.
e si costituivano in giudizio contestando Controparte_3 Controparte_2
in fatto e in diritto la domanda attrice, e in particolare evidenziando
- che nell'atto introduttivo di controparte veniva indicato come conducente il
Pa sig. , invero proprietario del veicolo, e non il sig. che Controparte_4
sulla base della documentazione in atti risultava essere stato alla guida in occasione del sinistro;
- che, anche in considerazione della diversa massa dei veicoli coinvolti (quello attoreo un autocarro, quello del convenuto un semplice furgone), la dinamica proposta dall'attore non era verosimile, dovendosi al contrario affermare che anche i danni alla parte anteriore del veicolo attoreo erano stati determinati da un iniziale urto con il veicolo che lo precedeva;
- che la propria compagnia assicurativa aveva già risarcito a controparte i danni alla parte posteriore del veicolo.
3 Su detti presupposti, dunque, i convenuti concludevano domandando il rigetto della domanda attrice;
per il denegato caso di propria condanna, svolgevano domanda di manleva nei confronti di . Controparte_1
si costituiva a propria volta in giudizio Controparte_5
- sostenendo che il veicolo attore aveva tamponato il veicolo che lo precedeva prima di essere a propria volta tamponato dal veicolo del proprio assicurato;
- che l'ulteriore urto così determinatosi non poteva aver avuto efficacia significativa in ordine al danno patito dal veicolo attore nella parte anteriore;
- di aver già versato a controparte l'importo di euro 8.000,00 per il danno alla parte posteriore del veicolo;
- che doveva applicarsi la presunzione ex art.2054co.2c.c. in forza della quale doveva assumersi, in difetto di idonea prova contraria, il ricorrere della colpa in uguale misura a carico di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante;
- che la valutazione del danno indicata dall'attore era comunque eccessiva,
trattandosi di veicolo del valore di circa 5.000,00 euro, così che il danno preteso, di 41.250,00 euro, era assolutamente eccessivo.
Su detti presupposti, pertanto, concludeva domandando il rigetto della CP_1
domanda attrice;
in relazione alla domanda di manleva svolta dagli altri convenuti, chiariva di non contestare l'operatività della copertura assicurativa invocata.
* * * * *
Considerato che
4 - quanto alla dinamica del sinistro vanno considerate le dichiarazioni dei testi escussi e l'esito della ctu cinematico-ricostruttiva disposta in corso di causa;
- quanto all'istruttoria orale va in particolare osservato che
▪ il teste - conducente del veicolo di parte attrice- ha Controparte_4
dichiarato che, a fronte della frenata improvvisa del veicolo che lo precedeva,
aveva “provato in ogni modo a evitare il contatto sterzando d'istinto …
sterzando devo avere appena sfiorato la parte posteriore della vettura che mi
precedeva e ho colpito il guardrail. A causa delle spinte delle vetture che
arrivavano da tergo, il mio veicolo è stato spinto in avanti colpendo più volte
con la parte anteriore e comportando la distruzione della cabina”; dunque una ricostruzione che non esclude l'iniziale urto con il veicolo che lo precedeva;
▪ il teste - conducente del veicolo che aveva frenato innescando Testimone_1
la manovra di emergenza del veicolo attoreo - ha dichiarato “ho frenato … e
subito ho sentito un botto dietro … sono sceso dal veicolo ed era tutto già
fermo”; anche queste dichiarazioni sono indicative dell'iniziale immediato impatto tra il veicolo attoreo e quello che lo precedeva;
- la ctu cinematico-ricostruttiva - a ministero del dr. ing. Persona_1
- con analisi esente da vizi logici o procedurali, e conclusioni
[...]
ampiamente argomentate sotto il profilo tecnico e della percezione degli elementi di valutazione, consente di affermare che
▪ il veicolo che con la propria frenata ha “innescato” il sinistro (indicato in atti come veicolo A+B) “frenava bruscamente ma … veniva tamponato dal
5 furgone C [il veicolo attoreo] anche lui in fase di frenata, che
contemporaneamente era tamponato dal furgone D [il veicolo di parte convenuta] … a sua volta tamponato dall'autoarticolato E+F” (ctu pag.52);
▪ in detta situazione “poiché il conducente del veicolo “C” per cercare di
evitare l'urto dentro il semirimorchio B durante la frenata sterzava verso
sinistra, il furgone si dirigeva in corsia di sorpasso verso il guardrail,
portandosi seco il veicolo “D” che in conseguenza alla spinta ricevuta da
tergo dall'autoarticolato “E+F” era rimasto incastrato dentro il posteriore
del mezzo che lo precedeva. Ma la forte forza d'urto prodotta da “E+F”
sospingeva ulteriormente “D e C” prima contro il guardrail di sinistra quindi
in avanti, parallelamente al senso di marcia, di circa 2.5 m” (ctu pag.53);
▪ l'evento risulta indicativo del mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte dei veicoli coinvolti, così con il mancato rispetto dell'art.149C.d.S. (cfr.
sul punto la ctu a pag.54);
▪ stante la dinamica sopra delineata, evidenzia il ctu che “il danno riportato
dall'autocarro [dell'attore] nella parte anteriore destra è stato causato dalla
condotta di guida del suo conducente che, non rispettando la distanza di
sicurezza dal veicolo che lo precedeva … lo ha urtato nella parte posteriore
sinistra” (ctu pag.54); invece, “i danneggiamenti riscontrati posteriormente e
all'angolo anteriore sinistro, sono ascrivibili alla condotta di guida dei
conducenti dei veicoli che lo seguivano” (ibidem);
▪ in particolare, “fermo restando che il danno principale alla cabina sia
attribuibile solo alla condotta di guida del suo conducente … per quanto
6 concerne i danni posteriori e quelli anteriori limitatamente all'angolo sinistro
… essi sono stati causati dal furgone “D” e dall'autoarticolato “E+F” che
non sono stati in grado di arrestare il proprio mezzo in tempo ed evitare il
tamponamento, in misura del 20% al primo e al 80% al secondo, in ragione
delle rispettive masse e quindi delle rispettive forze d'urto esercitate sul
veicolo di parte attrice” (ctu pag.55);
▪ in ordine alla quantificazione economica del danno, il ctu rileva che “il costo
[totale] delle riparazioni necessarie sull'autocarro di parte attrice è di euro
33.672,00 Iva inclusa … di cui euro 4.256,20 Iva inclusa per ripristinare la
parte posteriore e l'angolo anteriore sinistro” (ctu pag.56, sottolineatura dello scrivente);
- pertanto, sintetizzando quanto emerge dal materiale istruttorio, deve affermarsi che a parte convenuta può ascriversi la responsabilità solo per il
20% del danno patito dal veicolo attoreo nella parte posteriore e nella parte anteriore limitatamente all'angolo sinistro;
- tenuto conto della stima - sopra riportata e condivisa dallo scrivente - del danno occorso al veicolo dell'attore (euro 4.256,20 Iva inclusa), nonché del fatto che detto importo può ascriversi a parte convenuta solo nella quota del
20% (alla luce della ripartizione di responsabilità proposta dal ctu e condivisa dallo scrivente), il complessivo risarcimento spettante all'attore nei confronti dei convenuti per il danno materiale occorso al proprio veicolo (sia nella parte posteriore che in quella anteriore) è pari a (euro 4.256,20/100x20=) euro
851,24 Iva compresa;
7 - anche gli ulteriori esborsi sostenuti dall'attore - e che si ritengono provati nella sussistenza e negli importi indicati da parte attrice, pari a complessivi (euro
28.972,20 per noleggio + euro 1.136,00 + euro 1.830,00 =) euro 31.938,20 -
possono essere ascritti ai convenuti nella quota del 20% e quindi nell'importo di (euro 31.938,20/100x20=) euro 6.387,64;
- considerato pertanto che l'attore ha diritto, nei confronti dei convenuti, a un risarcimento pari a complessivi (euro 851,24+6.387,64=) euro 7.238,88, va rilevato che l'importo pacificamente già versato a parte attrice da CP_1
ante causam (pari a euro 8.000,00) è ampiamente satisfattivo di ogni
[...]
danno patito dall'attore e ascrivibile ai convenuti;
- deve pertanto concludersi per il rigetto delle domande svolte dall'attore nei confronti dei convenuti, in difetto di maggior danno imputabile ai predetti;
- l'esito processuale comporta l'assorbimento della domanda di manleva svolta da e nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- non ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per la condanna dell'attore ai sensi dell'art.96cpc;
- vanno poste in via definitiva a carico dell'attore le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
8 Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e ; spese che Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
- in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano,
nei valori medi, per ciascuno dei menzionati soggetti in € 5.077,00 per compensi, oltre contributo unificato e rimborso spese forfettario al 15%, Iva e
Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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