Sentenza 5 novembre 2021
Parere definitivo 25 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00991/2025REG.PROV.COLL.
N. 01052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2022, proposto da
IN AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 7027/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per la Campania: - la disposizione dirigenziale n. 142/A del 23.10.2017, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della loro area di sedime, riportate al N.C.T. foglio 52, p.lla 276 (ora p.lla 454) e al N.C.E.U. SCA/18 p.lla 454, sub 1; - la disposizione dirigenziale n. 404 del 29.4.2009, recante ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
2 – A sostegno del ricorso è stata dedotta l’omessa notifica dell’ordine di demolizione, ovvero della d.d. n. 404 del 29.4.2009 citata nel preambolo della d.d. n. 142/A del 23.10.2017.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando tra l’altro che “ la notifica per come tentata - di cui si allega la irregolarità - risulta comunque sanata dalla conoscenza degli stessi che la stessa ricorrente allega essere avvenuta quanto meno a far data dalla comunicazione della disposizione dirigenziale n. 142/A del 23.10.2017, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e della loro area di sedime. Data per avvenuta tale conoscenza dalla comunicazione di detto provvedimento per espressa ammissione della ricorrente, questi ha potuto disporre, alla data odierna di definizione della lite, di tutti i termini concessi dalle ordinanze impugnate, per l’adempimento spontaneo all’ordine di demolizione e per evitare la consequenziale acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente ”.
4 – L’appellante ha impugnato tale statuizione deducendo che, affinché possa irrogarsi legittimamente la sanzione di cui all’acquisizione al patrimonio comunale, è indispensabile che, prima di tale atto, il proprietario abbia ricevuto rituale notifica dell’ordinanza di demolizione, lasciando colpevolmente spirare il termine di 90 (novanta) giorni ex art. 31 DPR 380/01.
Nello specifico, l’appellante contesta quanto affermato dal Tar, secondo il quale il termine di 90 (novanta) giorni per demolire sarebbe, comunque, decorso dalla notifica (nell’anno 2017) dell’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (perché in quella data avrebbe appreso dell’esistenza dell’ordinanza di demolizione del 2009). Per l’appellante, gli assunti del Giudice di primo grado sono incompatibili con la scansione procedimentale di cui all’art. 31 citato, il quale concede al proprietario la “chance” di demolire spontaneamente (entro novanta giorni dalla valida notifica dell’ingiunzione di demolizione) e, solo in caso di colpevole inottemperanza di quest’ultimo, prevede la sanzione consequenziale dell’acquisizione. Con l’ulteriore considerazione che, una volta ricevuta la notifica dell’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio del Comune di Napoli, all’appellante non era più concessa alcuna facoltà di demolire un bene che, unitamente all’area di sedime, non era più di sua proprietà.
5 – L’appellante non contesta la natura delle opere abusive per cui è causa, affermandosi pronta a procedere alla loro demolizione; lamenta invece l’illegittimità dell’atto acquisitivo che l’ha privata della proprietà del bene.
Ciò precisato, l’appello va accolto.
In fatto, non vi è prova che all’appellante sia stata notificata l’ordinanza di demolizione, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente l’attestazione a tal fine prodotta dal Comune, che parrebbe riferirsi all’affissione all’albo pretorio comunale dal 6.7.09 al 26.7.09 per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), tenuto conto che tale modalità di notifica non si concilia con il dato per cui la ricorrente ha avuto la propria residenza (dal 25.7.95 al 24.9.15) in Napoli alla Via Cupa Orefici alla Scudillo n. 2, cioè all’indirizzo indicato nella stessa Disposizione Dirigenziale n. 404 del 29.4.09.
Tale circostanza non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, dovendosi sul punto condividere la statuizione di primo grado e ribadire che la mancata notifica dell’ingiunzione di demolizione non concreta un vizio di legittimità di quel provvedimento amministrativo, ma – se del caso – la sua inefficacia nei confronti del destinatario ( cfr . Cons. di Stato n. 8632/2019).
Contrariamente all’assunto del Tar, l’omessa notifica dell’ordine di demolizione va invece ad incidere sulla legittimità della successiva acquisizione, la quale - intesa alla stregua di un’autonoma misura che sanzione il mancato adempimento al precedente ordine di demolizione (cfr. Corte Cost., sentenza n. 345 del 15 luglio 1991) - implica che questo sia stato portato a conoscenza del destinatario.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “ L’effetto acquisitivo consegue…alla mancata ottemperanza all’ordine di ripristino ed è, pertanto, conseguenza dell’inadempimento da parte del privato. Tuttavia, affinché tale inadempimento possa configurarsi, quale presupposto dell’effetto acquisitivo ex lege, è necessario che il privato abbia conoscenza dell’ordine di demolizione perché il suo comportamento inerte possa essere qualificato in termini di inadempimento” (Cons. St. n. 8424/19 cfr . anche Cons. St. 7008/2020; CGA Sicilia, Ad. Sez. riunite, 10 gennaio 2023, n. 70).
Non è possibile riconoscere alcuna valenza alla successiva notifica del provvedimento di acquisizione che per il Tar sarebbe idoneo a rimettere in termini il destinatario per provvedere alla demolizione, tenuto conto che l’atto acquisitivo certifica l’avvenuto passaggio al patrimonio comunale del bene, impendendo ogni ulteriore azione da parte del precedente proprietario, “non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo” (Cons. St. Ad. Plen. 16/2023).
In definitiva, va ribadito che la mancata notificazione al proprietario, se pure non inficia di per sé la legittimità dell’ordinanza di demolizione – che anche nel caso di specie deve essere confermata non essendo stata svolta alcuna ulteriore censura avverso la stessa - incide sulla conoscenza della stessa, con la conseguenza che questa non può comportare per il proprietario pretermesso conseguenze irreversibili, quali la perdita della proprietà del bene ( cfr. Cgars, sez. riun., 14 dicembre 2021, n. 452/2021).
6 – Per le ragioni esposte va accolto l’appello nei limiti innanzi precisati e, in riforma della sentenza impugnata, va parzialmente accolto il ricorso di primo grado con l’annullamento del solo atto di acquisizione.
Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando l’atto di acquisizione impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO