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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 281 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto “risarcimento del danno”, vertente
TRA
(C.F.: ) in proprio e nella qualità di coerede Parte_1 C.F._1 del coniuge e (C.F.: ), in Persona_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di coerede del genitore e della nonna – Persona_1 Persona_2 madre di , costituita parte civile ma deceduta nelle more del processo penale - Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Erminio Marzovilli ed elettivamente domiciliati in Montalbano
Jonico, alla via Mare Egeo n.43
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
FE IZ, ed elettivamente domiciliato in Policoro, alla via Medaglia d'oro Sinisi n. 45
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: ), C.F._5 Parte_3 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._7 Parte_5
) e (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._8 CP_4 C.F._9 dagli Avv.ti Vito Dipierro e Donato Oliva, ed elettivamente domiciliati in Massafra, alla via Silvio
Pellico n.19
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con sentenza n.1051/2016 del 29.11.2016, la cui motivazione veniva depositata in cancelleria in data 27.1.2017, il Tribunale penale di Matera dichiarava colpevole Controparte_2 dell'omicidio colposo del lavoratore dipendente , per averne cagionato la morte Persona_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non avendogli fornito un trattore più piccolo, ritenuto dal Tribunale più idoneo al transito tra i filari di aranci e non avendo predisposto il telaio di sicurezza del mezzo;
il Tribunale dichiarava, inoltre, la civile responsabilità dell'imputato in concorso con la persona offesa (ovverosia con la vittima), per il mancato uso delle cinture di sicurezza, condannando l'imputato al pagamento di una provvisionale nella misura di € 50.000,00 totali e demandando la liquidazione del residuo danno patrimoniale e non patrimoniale alla competente sede civile, nonché condannando l'imputato alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti civili , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 [...]
, , e CP_3 Parte_2 Persona_2 Parte_4 Controparte_4
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Matera proponevano appello sia , sia le Controparte_2 parti civili costituite Parte_1 Controparte_1 Parte_3 [...]
, , e Parte_5 Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4
riteneva la ricostruzione dei fatti distonica rispetto alle risultanze istruttorie, Controparte_2 in forza delle quali doveva riconoscersi l'accidentalità dell'accaduto, frutto di un malessere improvviso del che perdendo conoscenza, perdeva il controllo del mezzo;
riteneva inoltre, R_ destituite di fondamento le accuse relative all'inadeguatezza del mezzo utilizzato, in quanto aveva utilizzato un trattore adatto all'uso tra quelli disponibili, in quanto più Persona_1 nuovo, più potente e più maneggevole e meglio conosciuto dal , che non presentava alcun R_ difetto ed era a norma CE, con protezioni laterali anti ribaltamento e cintura di sicurezza;
evidenziava, inoltre, che il , essendo regolarmente sottoposto a regolare procedura di R_ formazione ed informazione, ben conosceva tutti gli obblighi in materia di sicurezza;
le parti civili costituite ritenevano erroneo il riconoscimento del concorso della parte offesa nella determinazione dell'evento mortale, mancando la prova dell'omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte di;
ritenevano, pertanto, erronea la determinazione del Persona_1 suddetto concorso di colpa nella misura del 50% e assente la motivazione in ordine al criterio di riparto della provvisionale liquidata in rapporto alle parti civili costituite. 3. Con sentenza n. 474/2022 del 26.11.2020 la cui motivazione veniva depositata in cancelleria il
18.12.2020, la Corte d'Appello di Potenza – sezione penale, in riforma della sentenza del
Tribunale di Matera, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli, non Controparte_2 sussistendo il fatto, e condannava le parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
In particolare, affermava che:
- dall'istruttoria svolta in primo grado emergeva che nessuno aveva assistito alla dinamica dell'infortunio in esame e che uno dei testi aveva riferito di aver sentito il urlare da una R_ distanza di circa 80 metri e di averlo trovato riverso tra i dischi del frangizolle, incastrato in un albero, mentre il trattore, acceso, si era schiantato contro un albero;
il medesimo teste aveva dichiarato che, prima di procedere ai lavori di aratura e frangizollatura, egli stesso aveva effettuato la potatura degli alberi;
- il teste consulente del PM aveva dichiarato di non poter escludere che il potesse aver avuto R_ un malore cardiaco mentre era alla guida, considerando le patologie da cui era effetto e aveva sottolineato che la causa del decesso era riconducibile ad un grande traumatismo costale;
il consulente, effettuando un rilievo due giorni dopo l'incidente, aveva constatato la presenza di rami dell'albero spezzati a terra nei pressi del trattore e aveva ipotizzato che il , avendo la testa R_ girata verso sinistra indietro, per svoltare nel filare, aveva impattato il lato destro del volto contro un ramo sporgente, spezzandolo ed il frangizolle si era incastrato in un albero;
a causa dell'impatto veniva sbalzato in avanti urtando contro la porzione antistante il sedile e provando a scendere R_ dal trattore, rovinava sul frangizolle;
- il consulente dell'imputato aveva sostenuto che la presenza di tracce di una deviazione dell'asse di progressione del trattore faceva ritenere plausibile l'ipotesi di una sincope, con improvvisa e transitoria perdita di coscienza, cagionata dalla miocardiosclerosi da cui era affetto il;
R_
- sulla scorta delle risultanze istruttorie, poteva ipotizzarsi sia una distrazione del come R_ sostenuto dal consulente del PM, sia un malore improvviso come sostenuto dal consulente dell'imputato, ma in entrambi i casi non erano ascrivibili al datore di lavoro gli addebiti colposi individuati dal primo giudice;
- il stava eseguendo la frangizollatura tra i filari degli alberi dove aveva già eseguito l'aratura R_ utilizzando lo stesso trattore di larghezza pari a 165 cm, misura congrua rispetto al lavoro da svolgere attraversando a velocità ridottissima la zona tra i filari degli alberi, come dichiarato dal teste e Tes_1 come riscontrato dal fatto che il , trattorista con esperienza ventennale, aveva effettuato senza R_ difficoltà l'aratura con lo stesso mezzo e nello stesso posto;
anche l'addebito di aver fornito al dipendente un trattore privo di telaio di sicurezza risultava smentito dalle risultanze istruttorie, emergendo dalla relazione redatta dl perito industriale che il trattore era dotato di una “roll Per_3 bar” (una sorta di copertura mobile) atta ad impedire che, in caso di ribaltamento, l'operatore rimanesse schiacciato, ed era munito di cintura di sicurezza;
- le valutazioni esposte imponevano il rigetto degli appelli proposti dalle parti civili.
4. Avverso la sentenza della Corte d'Appello ricorrevano in Corte di Cassazione le parti civili e , ai soli effetti della responsabilità civile, formulando due Parte_1 Controparte_1 motivi:
1) con il primo motivo rilevavano l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di Appello aveva violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui erano tenuti i giudici in caso di pronuncia di assoluzione dopo una sentenza di condanna, omettendo di prendere in considerazione e confutare tutti gli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della sua pronuncia;
in particolare, omettendo un adeguato approfondimento riguardante la dinamica del sinistro e la causa del decesso, erroneamente ritenendo la trattrice fornita al lavoratore idonea rispetto alla mansione da compiere, omettendo di considerare la deposizione resa a dibattimento dal tecnico che aveva riferito in ordine alla necessità di una ulteriore CP_5 potatura per eseguire la frangizollatura in sicurezza, omettendo inoltre, di considerare l'addebito contestato all'imputato consistito nel non aver operato una adeguata valutazione del rischio specifico rispetto a quel tipo di lavorazione effettuata nel periodo estivo, non essendo il un trattorista ma un semplice bracciante;
R_
2) con il secondo motivo deducevano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'appello delle parti civili proposto avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva attribuito la corresponsabilità della vittima per la presunta omessa utilizzazione di cinture di sicurezza;
in particolare, la Corte non aveva menzionato se il lavoratore avesse o meno indossato le cinture di sicurezza, omettendo di motivare in merito all'appello incidentale proposto sul punto dalle parti civili.
5. Con sentenza n. 14944/2022, depositata in cancelleria il 19.4.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ritendendo il primo motivo fondato ed assorbente rispetto al secondo, annullava la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità. Affermava:
- che il giudice di appello che riformava in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non aveva l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, ma doveva offrire una motivazione puntuale e adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata;
- che, in tema di individuazione di nesso causale, la Corte di Appello, nel ritenere plausibile che fosse stato vittima di un malore, aveva introdotto una sequenza causale che l'istruttoria aveva R_ invece escluso sulla base dei risultati degli accertamenti autoptici, che non avevano evidenziato segni clinici di perdita di coscienza o di malore e che avevano riscontrato su un lato del volto del R_ ferite riconducibili all'impatto contro il ramo;
-che, in tema di individuazione degli addebiti di colpa in capo al datore di lavoro, la Corte di Appello non aveva valutato adeguatamente gli obblighi incombenti sul datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia in funzione della tutela della sicurezza del lavoratore ed, in particolare,
l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/2008 e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee rispetto alla lavorazione da compiere ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008;
- che la Corte di Appello, nell'escludere la violazione da parte del datore di lavoro delle norme richiamate, non si era confrontata con le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria e con il verbale di prescrizione della Asl in atti;
- che quindi la Corte di Appello non aveva adeguatamente approfondito la dinamica del sinistro, sulla base delle emergenze istruttorie, e non aveva adeguatamente valutato i profili di colpa indicati nel capo di imputazione contestato all'imputato.
6. Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo raccomandate spedite il 15.6.2022,
-in proprio e nella qualità di coerede del coniuge e Pt_1 Parte_1 Persona_1
-in proprio e nella qualità di coerede del genitore , nonché in Controparte_1 Persona_1 qualità di erede della nonna (costituitasi parte civile in primo grado, ma deceduta Persona_2 nelle more del processo penale)- convenivano in giudizio e chiamavano in Controparte_6 giudizio le altre parti civili ( , , Parte_3 Parte_5 Controparte_3
, , chiedendo: - di ritenere e dichiarare Parte_2 Parte_4 CP_4
unico ed esclusivo responsabile dell'infortunio mortale che portava al Controparte_2 decesso di;
- di dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare Persona_1 CP_2
a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e
[...] Parte_1 in conseguenza della morte del proprio congiunto, mediante pagamento della Controparte_1 somma accertata in corso di causa o ritenuta giusta e congrua dalla Corte di rinvio;
- di dichiarare tenuto, e per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese e competenze legali maturate nei singoli gradi del processo penale in favore degli attori in riassunzione;
- con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di rinvio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sostenevano:
- che la Corte d'Appello, nella ricostruzione dell'evento infortunio mortale, erroneamente giungeva alla dichiarazione di assoluzione, mal governando le risultanze dell'istruttoria sia in ordine al nesso di causalità, come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione che escludeva definitivamente che fosse rimasto vittima di un malore, sia in ordine agli addebiti di colpa in capo al datore di R_ lavoro, sussistendo per lo stesso l'obbligo di valutare i rischi e di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
- che, come confermato dalla Corte di Cassazione, dall'istruttoria emergeva che: - il passaggio tra i filari non era agevole;
- la trattrice più piccola non era utilizzabile in quanto in riparazione;
- il DVR non prevedeva nella stagione estiva una lavorazione meccanica del terreno e, di conseguenza, il lavoratore non era formato ed informato in merito ai rischi connessi all'esecuzione di tale attività, potendosi pertanto dedurre che il datore di lavoro non aveva assolto l'obbligo di adozione di specifiche misure di sicurezza;
- non era stata effettuata una nuova potatura o in alternativa, non erano stati messi a disposizione del lavoratore mezzi idonei e dotati di dispositivi di protezione atti a scongiurare il rischio di impatto del conducente;
- gli addebiti avevano formato oggetto di una specifica prescrizione “ora per allora”, con ammissione al pagamento di una somma a titolo di oblazione;
- il lavoratore non aveva obbligo di indossare la cintura di sicurezza e, in ogni caso, emergeva che l'utilizzo o meno della cintura era irrilevante ai fini della determinazione della corresponsabilità, atteso che l'omissione era in linea con la condotta prescritta dal costruttore della stessa trattrice;
- che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ne aveva affermato la fondatezza;
pertanto,
l'imputato doveva essere condannato per il reato a lui ascritto ed essere ritenuto responsabile ai fini risarcitori in relazione alle norme di colpa generica e colpa specifica;
- che i diritti successori, a seguito dall'apertura della successione di , spettavano al Persona_1 coniuge superstite e al figlio, ½ ciascuno;
che inoltre era anche erede della nonna Controparte_1
e, pertanto, acquisiva la titolarità per la quota di 1/7 di tutti i diritti di credito entrati Persona_2 nel patrimonio della medesima de cuius fino alla morte, compreso il diritto al risarcimento del danno subito dalla morte del figlio;
Persona_1
- che spettavano agli odierni attori le spese legali per la costituzione di parte civile con riferimento ai gradi di merito e quello di legittimità.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.2022, si costituiva in giudizio
, chiedendo: - in via principale, in rito, di dichiarare la propria incompetenza Controparte_2
a prendere cognizione di una domanda di liquidazione specifica del danno;
nel merito, di rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, ritenendo Controparte_2 completamente estraneo a qualsiasi profilo di colpa nella causazione dell'incidente: - in via subordinata, di dichiarare e dare atto della sussistenza del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 50%, determinando il proporzionale risarcimento dovuto in favore degli attori, al netto dell'acconto di
€ 50.000,00 già da questi ricevuto;
- in via di estremo subordine, determinare l'entità del risarcimento a carico di , applicando le valutazioni di giustizia, coerenti con le evidenze CP_2 acquisite all'intelligenza processuale, sempre tenendo conto dell'acconto già ricevuto;
- di compensare le spese di giudizio del grado di rinvio.
8. Con comparsa di intervento volontario depositata il 26.11.2024, si costituivano Pt_3
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_3 Parte_2 Parte_4
chiedendo: - di dichiarare ammissibile e legittimo l'intervento; - di condannare CP_4
al pagamento di € 127.487,10 cadauno in favore degli intervenuti, quale Controparte_2 riparazione del danno esistenziale conseguito per il decesso del fratello;
- di Persona_1 condannare al pagamento di € 44.906,28 cadauno in favore degli intervenuti Controparte_2 quale quota iure hereditatis spettante a;
- di condannare al Persona_2 Controparte_2 pagamento delle spese processuali con distrazione agli antistatari.
9. Con ordinanza resa all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024, la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 10. Preliminarmente occorre rilevare che , Parte_3 Parte_5 CP_3
, e , cui è stato notificato l'atto di citazione
[...] Parte_2 Parte_4 CP_4 in riassunzione, pur avendo partecipato al giudizio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di
Appello di Potenza, non hanno tuttavia proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.
474/2020, né risulta -dalla sentenza n. 14944/2022 pronunciata dalla Suprema Corte- che abbiano presentato le loro conclusioni innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione deve intendersi eseguita nei loro confronti a titolo di mera litis denuntiatio, essendo passata in giudicato, nei loro confronti, la statuizione con cui la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto dalle parti civili.
11. Sempre in via preliminare, occorre precisare che il giudizio è stato correttamente riassunto innanzi alla sezione civile della Corte di Appello, avendo la Suprema Corte disposto il “rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
12. Ciò posto, occorre ricordare che “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello – adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna – che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie)” (Cass. Civ., n. 25917/2019).
Ne consegue che la Corte di Appello investita, in sede di rinvio, del giudizio sulla domanda civile, deve adottare “in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del
"più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio”
(Cass. Civ., n. 15859/2019).
13. Occorre pertanto esaminare la domanda civile proposta da e Parte_1 CP_1
all'atto di costituzione di parte civile all'interno del processo penale, tenendo conto dei
[...] principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14944/2022, secondo cui la Corte di Appello non aveva adeguatamente approfondito la dinamica del sinistro, sulla base delle emergenze istruttorie,
e non aveva adeguatamente valutato i profili di colpa indicati nel capo di imputazione contestato all'imputato; in particolare, ha affermato la Suprema Corte: che, in tema di individuazione di nesso causale, la Corte di Appello, nel ritenere plausibile che fosse stato vittima di un malore, aveva R_ introdotto una sequenza causale che l'istruttoria aveva invece escluso sulla base dei risultati degli accertamenti autoptici, che non avevano evidenziato segni clinici di perdita di coscienza o di malore e che avevano riscontrato su un lato del volto del ferite riconducibili all'impatto contro il R_ ramo;
che, in tema di individuazione degli addebiti di colpa in capo al datore di lavoro, la Corte di
Appello non aveva valutato adeguatamente gli obblighi incombenti sul datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia in funzione della tutela della sicurezza del lavoratore ed, in particolare,
l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/2008 e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee rispetto alla lavorazione da compiere ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008; la Corte di Appello, nell'escludere la violazione da parte del datore di lavoro delle norme richiamate, non si era confrontata con le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria e con il verbale di prescrizione della Asl in atti.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda civile di risarcimento dei danni risulti fondata e debba, pertanto, essere accolta nei termini di seguito precisati.
Ed invero, quanto alla dinamica del sinistro, premesso che è pacifico -essendo sul punto concordi il consulente del Pubblico Ministero e quello dell'imputato- che il trauma occorso al il R_
27.7.2011, mentre si trovava alla guida di un trattore intento a frangizollare i terreni di un agrumeto, sia derivato da un violento sbalzo in avanti contro la trattrice, si osserva che il teste dott. , Tes_2 consulente del Pubblico Ministero, pur avendo dichiarato di non poter in astratto escludere che il possa avere avuto un malore cardiaco mentre era alla guida, ha tuttavia escluso che egli abbia R_ perso coscienza ed ha precisato che non vi erano segni clinici né del malore, né della perdita di conoscenza;
ciò vale ad escludere che possa ritenersi plausibile quanto sostenuto nella relazione redatta dal dott. , consulente dell'imputato, secondo il quale il sarebbe stato vittima Per_4 R_ di un malore -come peraltro evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14944/2022-.
Il già citato consulente ha quindi prospettato una condivisibile ricostruzione degli eventi nel Tes_2 senso che il , mentre si accingeva, con la testa girata verso sinistra indietro, a svoltare nel R_ filare, aveva impattato il lato destro del volto contro un ramo sporgente, spezzandolo;
ha poi aggiunto che, percorsi pochi metri e incastratosi il frangizolle in un albero, il trattore si era arrestato e, a causa dell'impatto, il era stato sbalzato in avanti e aveva urtato contro la porzione del trattore R_ antistante il sedile e sollevatosi per scendere dal trattore era finito sul frangizolle a causa del volet toracico con distress respiratorio, riportando escoriazioni anche al dorso.
La dinamica dei fatti deve pertanto ritenersi acclarata secondo le modalità indicate descritte.
Considerato che viene in rilievo la distrazione del quale antecedente logico dell'evento R_ lesivo, giova ricordare che la Suprema Corte ha statuito che “Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile. (Fattispecie in cui è stato ritenuto comportamento avventato ma non esorbitante l'uso di un muletto, anziché di apposita scale, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato)” (Cass. pen., n.
12115/1999).
Nel caso di specie, è evidente che il comportamento del , benchè disattento, non possa essere R_ qualificato come esorbitante, in quanto non estraneo alle mansioni attribuite al lavoratore.
Pertanto, seguendo l'insegnamento che si ricava dalla già citata pronuncia della Suprema Corte, occorre considerare che “Il comportamento del lavoratore avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri;
invece, il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme,
l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. (Fattispecie in cui in presenza di un comportamento avventato ma non esorbitante la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse compiutamente accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi su di lui gravanti, specificati in: 1) doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa, 2) doveri di prevenzione informativa e formativa, 3) doveri di vigilanza e controllo)”
(Cass. pen., n. 12115/1999).
Ne consegue che occorre verificare se il datore di lavoro avesse assolto gli obblighi su di lui incombenti, quale titolare di una posizione di garanzia in funzione della tutela della sicurezza del lavoratore ed, in particolare, l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D.
Lgs. 81/2008 e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008 -come specificato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14944/2022-.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questa Corte che non aveva Controparte_2 adeguatamente assolto gli obblighi su di lui incombenti quale datore di lavoro di . Persona_1
Ed infatti, è emerso che il passaggio tra i filari dell'agrumeto sui quali stava lavorando il non R_ era agevole e che il mezzo agricolo fatto utilizzare al predetto per le lavorazioni non era all'uopo idoneo;
inoltre, è emerso che non era stata effettuata una adeguata valutazione del rischio rispetto alla attività lavorativa svolta dal . R_
In particolare, il teste che nel 2011 era trattorista e caposquadra, ha riferito di aver dato Tes_3 disposizioni al di lavorare a filo largo (cioè tra i filari distanti sette metri) e a filo stretto (cioè
R_ tra i filari larghi quattro metri) solo se avesse potuto, precisando che il aveva poi lavorato a
R_ filo stretto;
ha precisato che in quei luoghi era stata fatta la potatura a fine marzo-aprile; ha aggiunto che l'aratura era stata fatta in precedenza dallo stesso a file larghe e che i rami degli alberi
R_ formavano dei tunnel;
ha spiegato che il trattore utilizzato dal era il trattore più nuovo e più
R_ maneggevole;
detta testimonianza fa emergere chiaramente la difficoltà del passaggio attraverso i filari.
Il teste dipendente del , ha confermato di aver effettuato la potatura a fine marzo- Tes_1 CP_2 aprile, prima dei lavori di aratura e frangizollatura;
ha spiegato che la pulizia dei rami era stata fatta per consentire il passaggio del frangizolle, in modo da evitare che i rami si toccassero l'uno con l'altro; detta testimonianza conferma che la potatura sia avvenuta a fine marzo-aprile.
Il teste in servizio presso la ASL, ha riferito di aver verificato, durante il suo sopralluogo Tes_4 eseguito il giorno stesso dell'incidente, che il trattore utilizzato dal era addossato a un albero, R_ trattenuto dai rami dell'albero, e che il frangizolle era incastrato;
ha aggiunto che i sesti degli alberi erano cespugliosi, che il frangizolle era largo 2,20 metri e il trattore circa un metro e mezzo;
ha concluso che il trattore non era adatto per la frangizollatura e che sarebbe stato necessario utilizzare un trattore più piccolo o in alternativa provvedere ad una più accurata potatura degli alberi;
inoltre, il citato teste ha riferito che la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro rispetto alla lavorazione svolta dal era generale e non specifica;
ha altresì dichiarato che il rischio di impatto con i R_ rami si sarebbe potuto evitare anche con l'utilizzo di una trattrice cabinata;
detta testimonianza fa emergere chiaramente che il mezzo fatto utilizzare al per le lavorazioni era inidoneo rispetto R_ allo stato dei luoghi, occorrendo, in considerazione del tipo di potatura eseguita diversi mesi addietro, ovverosia nei mesi di marzo-aprile, un mezzo meno ingombrante o un mezzo dotato di dispositivi di protezione in uso atti a scongiurare il rischio di impatto del conducente con i rami degli alberi.
Agli accertamenti svolti dal è seguita l'adozione, da parte della ASL, del verbale di Tes_4 prescrizione del 4.10.2011 col quale, sul presupposto che “il datore di lavoro all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, non ha preso in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere e i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Nel caso specifico il datore di lavoro non ha valutato che il trattore con il quale si doveva svolgere dei lavori di frangizollatura era ingombrante e che per l'eccessiva massa di rami e fogliame degli alberi, in alcuni punti degli interfilari dell' potessero colpire l'operatore alla guida del mezzo (violazione Pt_6 dell'art. 71, comma 2, lettera a) e b) del D. L.vo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)”, si è prescritto al contravventore “ora per allora” di “considerare le condizioni e le caratteristiche Controparte_2 specifiche del lavoro da svolgere e i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, prima di scegliere le attrezzature di lavoro da utilizzare”, con ammissione del predetto al pagamento di una ammenda;
non risulta che detto provvedimento amministrativo sia stato impugnato o annullato.
Il teste dott. , consulente del Pubblico Ministero, ha riferito di aver verificato, durante il suo Tes_2 sopralluogo eseguito due giorni dopo l'incidente, che nei pressi del trattore vi erano a terra alcuni rami spezzati, che l'albero di arancio con i rami spezzati presentava tali rotture a 143 cm di altezza dal suolo, che la distanza tra i cingoli del trattore era di 165 cm, che la distanza tra la testa di una persona di altezza media seduta sul trattore e il suolo era pari a 160-180 cm, che il cadavere era lungo
158 cm;
questi dati hanno condivisibilmente indotto il dott. a ricostruire la dinamica Tes_2 dell'accaduto nel senso che il mentre si accingeva a svoltare nel filare, con la testa girata R_ verso sinistra indietro, aveva impattato il lato destro del volto contro un ramo sporgente, spezzandolo e il trattore, percorsi pochi metri e incastratosi il frangizolle in un albero, si era arrestato, determinando, a causa dell'impatto, che il venisse sbalzato in avanti contro la porzione del R_ trattore antistante il sedile, per poi sollevarsi allo scopo di scendere dal trattore e infine rovinare sul frangizolle a causa del volet toracico con distress respiratorio, riportando escoriazioni anche al dorso. Dall'esame dell'imputato è emerso che esisteva in azienda una trattrice più piccola che, tuttavia, all'epoca era in riparazione.
Anche il teste ha affermato che in azienda erano presenti altre macchine trattrici. Tes_5
Il teste consulente dell'imputato che ha redatto una relazione agronomica, ha invece ritenuto Tes_6 che la trattrice utilizzata dal potesse passare tra gli alberi posti a distanza (misurata tra i R_ tronchi) di cinque metri, spiegando che le branche degli alberi, ad una altezza di 2,50-3 metri, presentavano una distanza di circa due metri, mentre la trattrice era larga 1,77 metri;
tuttavia, detta relazione è stata redatta a distanza di tempo rispetto all'accaduto, ovverosia a ottobre 2011 e marzo
2012, con conseguente inattendibilità dei dati dalla stessa risultanti.
Dalla consulenza redatta dal perito industriale isulta che il trattore utilizzato era dotato di una Per_3
“roll-bar” ovverosia una struttura di protezione atta a proteggere l'operatore in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale del mezzo e di una cintura di sicurezza;
non risulta tuttavia indicato nella relazione il dato relativo all'effettiva installazione, sul trattore, della struttura di protezione, al momento dell'incidente.
In atti vi è anche il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redatto il 14.5.2009, dal quale non risulta che nel mese di luglio fossero previste lavorazioni meccaniche del terreno nell'agrumeto -invece fatte eseguire al inoltre, vi è la certificazione R_ del 18.1.2010 nella quale il datore di lavoro dichiara di aver adempiuto all'obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tuttavia il contenuto del detto documento non è dettagliato e specifico, ma meramente generico, essendosi in esso il datore di lavoro limitato a dichiarare di avere individuato “le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”, di aver programmato “le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”, di aver individuato “le procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”, di aver individuato “le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e/o addestramento”, di aver elaborato “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”, di aver nominato “quale medico competente il dott. essendo Persona_5 presenti in azienda mansioni per le quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria”, senza tuttavia fornire alcun dato specifico in ordine ai rischi concretamente individuati e alle soluzioni concretamente elaborate;
infine, in atti vi sono i verbali di riunioni, ad alcune delle quali ha partecipato anche il , finalizzate alla formazione ed informazione dei lavoratori subordinati R_ per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'illustrazione delle norme di sicurezza delle trattrici e, tuttavia, anche il contenuto dei detti verbali risulta meramente generico e privo di alcun riferimento a dati concreti.
Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, è evidente che il datore di lavoro Controparte_2 non avesse compiutamente assolto l'obbligo di effettuare una valutazione adeguata del rischio e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee alle lavorazioni da svolgere concretamente.
Ne consegue che l'evento dannoso -morte del lavoratore- è addebitabile a colpa del datore di lavoro, il quale, previa adeguata valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, avrebbe dovuto, prima di far eseguire al la frangizollatura nell'agrumeto, effettuare una nuova potatura degli alberi R_
-visto che la precedente risaliva a marzo-aprile, mentre si era alla fine di luglio- o far utilizzare al una trattrice agricola meno ingombrante, dotata comunque di dispositivi di sicurezza -tipo R_ cabine- installati e atti a scongiurare il rischio di impatto con i rami.
Ciò posto, quanto al concorso di colpa per asserito mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, si ricorda che “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. -applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale- la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n. 25712/2023) e che “La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita” (Cass. Civ., n. 4770/2023).
Nel caso di specie, non risulta che dall'istruttoria svolta nel corso del processo penale sia emerso che non indossasse le cinture di sicurezza;
pertanto, non può dirsi che la circostanza Persona_1 sia stata dedotta e provata dal danneggiante, che era gravato dal relativo onere assertivo e probatorio. Ebbene, e , nelle rispettive qualità di coniuge e figlio di Parte_1 Controparte_1 R_
, si sono costituiti parte civile, innanzi al Tribunale di Matera, chiedendo il risarcimento dei
[...] danni patrimoniali, di relazione e perdita parentale, rimborso spese legali, quantificabili in complessivi € 600.000,00 (cfr. atto di costituzione di parte civile del 4.10.2012).
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, vale, per il coniuge e i figli della vittima -membri della cd. famiglia nucleare-, la presunzione di esistenza sia del cd. danno dinamico- relazionale, sia della cd. sofferenza morale, che impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare circostanze concrete attestanti l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite e quindi l'insussistenza di pregiudizi non patrimoniali di sorta conseguenti alla morte del familiare (cfr. tra le pronunce più recenti sul punto, Cass. civ., n. 22397/2022; n. 25541/2022; n. 5769/2024; n.
3904/2025).
Provata, dunque, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, sotto il profilo dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione del danno.
Giova sul punto chiarire che “Nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. Civ., n. 15182/2017).
Ne consegue che, avendo le parti civili esercitato l'azione civile in sede penale in modo completo - non chiedendo, quindi, una mera condanna generica-, il giudice del rinvio che abbia riconosciuto la sussistenza dell'an debeatur, può ben provvedere anche alla liquidazione del danno.
Ebbene, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, ritiene la Corte di fare riferimento alle
Tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. In applicazione delle dette Tabelle, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al coniuge della vittima, deve essere quantificato nell'importo di € 265.948,00 Parte_1
(comprensivo della sofferenza interiore e del danno dinamico relazionale), tenuto conto dell'età della vittima primaria -pari a 58 anni-, dell'età della vittima secondaria -pari a 55 anni-, della convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria, dell'assenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e della mancanza di elementi sulla base dei quali procedere alla personalizzazione del danno sotto il profilo della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Invece, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al figlio della vittima, , Controparte_1 deve essere quantificato nell'importo di € 297.236,00 (comprensivo della sofferenza interiore e del danno dinamico relazionale), tenuto conto dell'età della vittima primaria -pari a 58 anni-, dell'età della vittima secondaria -pari a 15 anni-, della convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria, dell'assenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e della mancanza di elementi sulla base dei quali procedere alla personalizzazione del danno sotto il profilo della qualità
e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Nulla può essere riconosciuto in favore di , quale erede di (madre Controparte_1 Persona_2 di , deceduta nelle more del processo penale), tenuto conto della circostanza che il Persona_1 ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza risulta proposto da senza la spendita della qualità di erede di , con la conseguenza Controparte_1 Persona_2 che la proposizione del giudizio di riassunzione anche in qualità di erede di Persona_2 rappresenta un inammissibile ampliamento della domanda risarcitoria.
Del pari non risarcibile risulta essere il danno iure hereditatis -sub specie di danno nascente dalla sofferenza della vittima che lucidamente abbia avvertito il sopraggiungere della morte- pure richiesto da e nell'atto di citazione in riassunzione, essendosi i predetti Parte_1 Controparte_1 costituiti parti civili senza la spendita della qualità di eredi di e non potendosi Persona_1 nell'atto di citazione in riassunzione ampliare la domanda risarcitoria inizialmente proposta.
Vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale e quindi di debito di valore, gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati, quanto a , sull'importo di € Parte_1
265.948,00 devalutato al dì dell'illecito -27.7.2011- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, quanto a sull'importo di € 297.236,00 devalutato al dì dell'illecito -27.7.2011- ed Controparte_1 annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità (pari ad € 265.948,00 per e ad € 297.236,00 per ) Parte_1 Controparte_1
e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta, in mancanza di ulteriori prove fornite.
Quanto all'asserito acconto di € 50.000,00 già versato in favore di e Parte_1 CP_1
, osserva la Corte che dalla complessiva somma riconosciuta a titolo di risarcimento non può
[...] detrarsi l'ammontare della provvisionale, che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva posta a carico del soggetto obbligato, il cui pagamento non risulta peraltro provato;
né è possibile detrarre dalla somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento l'importo di €
50.000,00 risultante dall'atto di “quietanza infortuni e malattia” rilasciata da Controparte_7
5 del fascicolo di parte di essendo nel detto atto espressamente previsto
[...] Controparte_2 che detta quietanza “avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso”, pagamento che sarebbe avvenuto successivamente alla sottoscrizione dell'atto da parte del contraente/assicurato e in ordine al quale non è stata fornita alcuna prova.
14. Spese di lite.
Giova sul punto ricordare che “Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti
l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622
c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale)” (Cass. Civ., n. 1570/2023).
Ne consegue che è tenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
e -da distrarsi in favore dell'avv. Erminio Marzovilli che, nella Parte_1 Controparte_1 comparsa conclusionale depositata il 28.1.2025, si è dichiarato antistatario per tutti i giudizi-, spese liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, per il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale penale di Matera, per quello svoltosi presso la sezione penale
Corte di Appello di Potenza, per il giudizio svoltosi in Cassazione e per il presente giudizio di rinvio.
Le spese di lite sostenute per il presente giudizio di rinvio da , Parte_3 Parte_5
, e rimangono a carico Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4 dei predetti, cui l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato a titolo di mera litis denuntiatio,
i quali si sono costituiti nonostante il passaggio in giudicato, nei loro confronti, della sentenza resa dalla Corte di Appello penale di Potenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio promosso da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
a) condanna al risarcimento del danno, in favore di , Controparte_2 Parte_1 pari ad € 265.948,00 oltre interessi come in motivazione;
b) condanna al risarcimento del danno, in favore di , pari Controparte_2 Controparte_1 ad € 297.236,00 oltre interessi come in motivazione;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1
e da distrarsi in favore dell'avv. Erminio Marzovilli che si è
[...] Controparte_1 dichiarato antistatario, così liquidate:
• per il giudizio innanzi al Tribunale penale di Matera: € 1.797,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il giudizio innanzi alla Corte di Appello penale di Potenza: € 2.128,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il giudizio penale in Cassazione: € 3.167,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello civile di Potenza: € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) le spese di lite sostenute per il presente giudizio di rinvio da Parte_3 [...]
, , e Parte_5 Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4 rimangono a carico dei predetti.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 281 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto “risarcimento del danno”, vertente
TRA
(C.F.: ) in proprio e nella qualità di coerede Parte_1 C.F._1 del coniuge e (C.F.: ), in Persona_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di coerede del genitore e della nonna – Persona_1 Persona_2 madre di , costituita parte civile ma deceduta nelle more del processo penale - Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Erminio Marzovilli ed elettivamente domiciliati in Montalbano
Jonico, alla via Mare Egeo n.43
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
FE IZ, ed elettivamente domiciliato in Policoro, alla via Medaglia d'oro Sinisi n. 45
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F.: , (C.F.: ), C.F._5 Parte_3 C.F._6
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._7 Parte_5
) e (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._8 CP_4 C.F._9 dagli Avv.ti Vito Dipierro e Donato Oliva, ed elettivamente domiciliati in Massafra, alla via Silvio
Pellico n.19
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con sentenza n.1051/2016 del 29.11.2016, la cui motivazione veniva depositata in cancelleria in data 27.1.2017, il Tribunale penale di Matera dichiarava colpevole Controparte_2 dell'omicidio colposo del lavoratore dipendente , per averne cagionato la morte Persona_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, non avendogli fornito un trattore più piccolo, ritenuto dal Tribunale più idoneo al transito tra i filari di aranci e non avendo predisposto il telaio di sicurezza del mezzo;
il Tribunale dichiarava, inoltre, la civile responsabilità dell'imputato in concorso con la persona offesa (ovverosia con la vittima), per il mancato uso delle cinture di sicurezza, condannando l'imputato al pagamento di una provvisionale nella misura di € 50.000,00 totali e demandando la liquidazione del residuo danno patrimoniale e non patrimoniale alla competente sede civile, nonché condannando l'imputato alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle parti civili , , Parte_1 Parte_3 Parte_5 [...]
, , e CP_3 Parte_2 Persona_2 Parte_4 Controparte_4
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Matera proponevano appello sia , sia le Controparte_2 parti civili costituite Parte_1 Controparte_1 Parte_3 [...]
, , e Parte_5 Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4
riteneva la ricostruzione dei fatti distonica rispetto alle risultanze istruttorie, Controparte_2 in forza delle quali doveva riconoscersi l'accidentalità dell'accaduto, frutto di un malessere improvviso del che perdendo conoscenza, perdeva il controllo del mezzo;
riteneva inoltre, R_ destituite di fondamento le accuse relative all'inadeguatezza del mezzo utilizzato, in quanto aveva utilizzato un trattore adatto all'uso tra quelli disponibili, in quanto più Persona_1 nuovo, più potente e più maneggevole e meglio conosciuto dal , che non presentava alcun R_ difetto ed era a norma CE, con protezioni laterali anti ribaltamento e cintura di sicurezza;
evidenziava, inoltre, che il , essendo regolarmente sottoposto a regolare procedura di R_ formazione ed informazione, ben conosceva tutti gli obblighi in materia di sicurezza;
le parti civili costituite ritenevano erroneo il riconoscimento del concorso della parte offesa nella determinazione dell'evento mortale, mancando la prova dell'omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte di;
ritenevano, pertanto, erronea la determinazione del Persona_1 suddetto concorso di colpa nella misura del 50% e assente la motivazione in ordine al criterio di riparto della provvisionale liquidata in rapporto alle parti civili costituite. 3. Con sentenza n. 474/2022 del 26.11.2020 la cui motivazione veniva depositata in cancelleria il
18.12.2020, la Corte d'Appello di Potenza – sezione penale, in riforma della sentenza del
Tribunale di Matera, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli, non Controparte_2 sussistendo il fatto, e condannava le parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
In particolare, affermava che:
- dall'istruttoria svolta in primo grado emergeva che nessuno aveva assistito alla dinamica dell'infortunio in esame e che uno dei testi aveva riferito di aver sentito il urlare da una R_ distanza di circa 80 metri e di averlo trovato riverso tra i dischi del frangizolle, incastrato in un albero, mentre il trattore, acceso, si era schiantato contro un albero;
il medesimo teste aveva dichiarato che, prima di procedere ai lavori di aratura e frangizollatura, egli stesso aveva effettuato la potatura degli alberi;
- il teste consulente del PM aveva dichiarato di non poter escludere che il potesse aver avuto R_ un malore cardiaco mentre era alla guida, considerando le patologie da cui era effetto e aveva sottolineato che la causa del decesso era riconducibile ad un grande traumatismo costale;
il consulente, effettuando un rilievo due giorni dopo l'incidente, aveva constatato la presenza di rami dell'albero spezzati a terra nei pressi del trattore e aveva ipotizzato che il , avendo la testa R_ girata verso sinistra indietro, per svoltare nel filare, aveva impattato il lato destro del volto contro un ramo sporgente, spezzandolo ed il frangizolle si era incastrato in un albero;
a causa dell'impatto veniva sbalzato in avanti urtando contro la porzione antistante il sedile e provando a scendere R_ dal trattore, rovinava sul frangizolle;
- il consulente dell'imputato aveva sostenuto che la presenza di tracce di una deviazione dell'asse di progressione del trattore faceva ritenere plausibile l'ipotesi di una sincope, con improvvisa e transitoria perdita di coscienza, cagionata dalla miocardiosclerosi da cui era affetto il;
R_
- sulla scorta delle risultanze istruttorie, poteva ipotizzarsi sia una distrazione del come R_ sostenuto dal consulente del PM, sia un malore improvviso come sostenuto dal consulente dell'imputato, ma in entrambi i casi non erano ascrivibili al datore di lavoro gli addebiti colposi individuati dal primo giudice;
- il stava eseguendo la frangizollatura tra i filari degli alberi dove aveva già eseguito l'aratura R_ utilizzando lo stesso trattore di larghezza pari a 165 cm, misura congrua rispetto al lavoro da svolgere attraversando a velocità ridottissima la zona tra i filari degli alberi, come dichiarato dal teste e Tes_1 come riscontrato dal fatto che il , trattorista con esperienza ventennale, aveva effettuato senza R_ difficoltà l'aratura con lo stesso mezzo e nello stesso posto;
anche l'addebito di aver fornito al dipendente un trattore privo di telaio di sicurezza risultava smentito dalle risultanze istruttorie, emergendo dalla relazione redatta dl perito industriale che il trattore era dotato di una “roll Per_3 bar” (una sorta di copertura mobile) atta ad impedire che, in caso di ribaltamento, l'operatore rimanesse schiacciato, ed era munito di cintura di sicurezza;
- le valutazioni esposte imponevano il rigetto degli appelli proposti dalle parti civili.
4. Avverso la sentenza della Corte d'Appello ricorrevano in Corte di Cassazione le parti civili e , ai soli effetti della responsabilità civile, formulando due Parte_1 Controparte_1 motivi:
1) con il primo motivo rilevavano l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di Appello aveva violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui erano tenuti i giudici in caso di pronuncia di assoluzione dopo una sentenza di condanna, omettendo di prendere in considerazione e confutare tutti gli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della sua pronuncia;
in particolare, omettendo un adeguato approfondimento riguardante la dinamica del sinistro e la causa del decesso, erroneamente ritenendo la trattrice fornita al lavoratore idonea rispetto alla mansione da compiere, omettendo di considerare la deposizione resa a dibattimento dal tecnico che aveva riferito in ordine alla necessità di una ulteriore CP_5 potatura per eseguire la frangizollatura in sicurezza, omettendo inoltre, di considerare l'addebito contestato all'imputato consistito nel non aver operato una adeguata valutazione del rischio specifico rispetto a quel tipo di lavorazione effettuata nel periodo estivo, non essendo il un trattorista ma un semplice bracciante;
R_
2) con il secondo motivo deducevano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'appello delle parti civili proposto avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva attribuito la corresponsabilità della vittima per la presunta omessa utilizzazione di cinture di sicurezza;
in particolare, la Corte non aveva menzionato se il lavoratore avesse o meno indossato le cinture di sicurezza, omettendo di motivare in merito all'appello incidentale proposto sul punto dalle parti civili.
5. Con sentenza n. 14944/2022, depositata in cancelleria il 19.4.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ritendendo il primo motivo fondato ed assorbente rispetto al secondo, annullava la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità. Affermava:
- che il giudice di appello che riformava in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, non aveva l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, ma doveva offrire una motivazione puntuale e adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata;
- che, in tema di individuazione di nesso causale, la Corte di Appello, nel ritenere plausibile che fosse stato vittima di un malore, aveva introdotto una sequenza causale che l'istruttoria aveva R_ invece escluso sulla base dei risultati degli accertamenti autoptici, che non avevano evidenziato segni clinici di perdita di coscienza o di malore e che avevano riscontrato su un lato del volto del R_ ferite riconducibili all'impatto contro il ramo;
-che, in tema di individuazione degli addebiti di colpa in capo al datore di lavoro, la Corte di Appello non aveva valutato adeguatamente gli obblighi incombenti sul datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia in funzione della tutela della sicurezza del lavoratore ed, in particolare,
l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/2008 e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee rispetto alla lavorazione da compiere ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008;
- che la Corte di Appello, nell'escludere la violazione da parte del datore di lavoro delle norme richiamate, non si era confrontata con le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria e con il verbale di prescrizione della Asl in atti;
- che quindi la Corte di Appello non aveva adeguatamente approfondito la dinamica del sinistro, sulla base delle emergenze istruttorie, e non aveva adeguatamente valutato i profili di colpa indicati nel capo di imputazione contestato all'imputato.
6. Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo raccomandate spedite il 15.6.2022,
-in proprio e nella qualità di coerede del coniuge e Pt_1 Parte_1 Persona_1
-in proprio e nella qualità di coerede del genitore , nonché in Controparte_1 Persona_1 qualità di erede della nonna (costituitasi parte civile in primo grado, ma deceduta Persona_2 nelle more del processo penale)- convenivano in giudizio e chiamavano in Controparte_6 giudizio le altre parti civili ( , , Parte_3 Parte_5 Controparte_3
, , chiedendo: - di ritenere e dichiarare Parte_2 Parte_4 CP_4
unico ed esclusivo responsabile dell'infortunio mortale che portava al Controparte_2 decesso di;
- di dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare Persona_1 CP_2
a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da e
[...] Parte_1 in conseguenza della morte del proprio congiunto, mediante pagamento della Controparte_1 somma accertata in corso di causa o ritenuta giusta e congrua dalla Corte di rinvio;
- di dichiarare tenuto, e per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al pagamento delle spese e competenze legali maturate nei singoli gradi del processo penale in favore degli attori in riassunzione;
- con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di rinvio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sostenevano:
- che la Corte d'Appello, nella ricostruzione dell'evento infortunio mortale, erroneamente giungeva alla dichiarazione di assoluzione, mal governando le risultanze dell'istruttoria sia in ordine al nesso di causalità, come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione che escludeva definitivamente che fosse rimasto vittima di un malore, sia in ordine agli addebiti di colpa in capo al datore di R_ lavoro, sussistendo per lo stesso l'obbligo di valutare i rischi e di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività;
- che, come confermato dalla Corte di Cassazione, dall'istruttoria emergeva che: - il passaggio tra i filari non era agevole;
- la trattrice più piccola non era utilizzabile in quanto in riparazione;
- il DVR non prevedeva nella stagione estiva una lavorazione meccanica del terreno e, di conseguenza, il lavoratore non era formato ed informato in merito ai rischi connessi all'esecuzione di tale attività, potendosi pertanto dedurre che il datore di lavoro non aveva assolto l'obbligo di adozione di specifiche misure di sicurezza;
- non era stata effettuata una nuova potatura o in alternativa, non erano stati messi a disposizione del lavoratore mezzi idonei e dotati di dispositivi di protezione atti a scongiurare il rischio di impatto del conducente;
- gli addebiti avevano formato oggetto di una specifica prescrizione “ora per allora”, con ammissione al pagamento di una somma a titolo di oblazione;
- il lavoratore non aveva obbligo di indossare la cintura di sicurezza e, in ogni caso, emergeva che l'utilizzo o meno della cintura era irrilevante ai fini della determinazione della corresponsabilità, atteso che l'omissione era in linea con la condotta prescritta dal costruttore della stessa trattrice;
- che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ne aveva affermato la fondatezza;
pertanto,
l'imputato doveva essere condannato per il reato a lui ascritto ed essere ritenuto responsabile ai fini risarcitori in relazione alle norme di colpa generica e colpa specifica;
- che i diritti successori, a seguito dall'apertura della successione di , spettavano al Persona_1 coniuge superstite e al figlio, ½ ciascuno;
che inoltre era anche erede della nonna Controparte_1
e, pertanto, acquisiva la titolarità per la quota di 1/7 di tutti i diritti di credito entrati Persona_2 nel patrimonio della medesima de cuius fino alla morte, compreso il diritto al risarcimento del danno subito dalla morte del figlio;
Persona_1
- che spettavano agli odierni attori le spese legali per la costituzione di parte civile con riferimento ai gradi di merito e quello di legittimità.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.10.2022, si costituiva in giudizio
, chiedendo: - in via principale, in rito, di dichiarare la propria incompetenza Controparte_2
a prendere cognizione di una domanda di liquidazione specifica del danno;
nel merito, di rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto, ritenendo Controparte_2 completamente estraneo a qualsiasi profilo di colpa nella causazione dell'incidente: - in via subordinata, di dichiarare e dare atto della sussistenza del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 50%, determinando il proporzionale risarcimento dovuto in favore degli attori, al netto dell'acconto di
€ 50.000,00 già da questi ricevuto;
- in via di estremo subordine, determinare l'entità del risarcimento a carico di , applicando le valutazioni di giustizia, coerenti con le evidenze CP_2 acquisite all'intelligenza processuale, sempre tenendo conto dell'acconto già ricevuto;
- di compensare le spese di giudizio del grado di rinvio.
8. Con comparsa di intervento volontario depositata il 26.11.2024, si costituivano Pt_3
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_3 Parte_2 Parte_4
chiedendo: - di dichiarare ammissibile e legittimo l'intervento; - di condannare CP_4
al pagamento di € 127.487,10 cadauno in favore degli intervenuti, quale Controparte_2 riparazione del danno esistenziale conseguito per il decesso del fratello;
- di Persona_1 condannare al pagamento di € 44.906,28 cadauno in favore degli intervenuti Controparte_2 quale quota iure hereditatis spettante a;
- di condannare al Persona_2 Controparte_2 pagamento delle spese processuali con distrazione agli antistatari.
9. Con ordinanza resa all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024, la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 10. Preliminarmente occorre rilevare che , Parte_3 Parte_5 CP_3
, e , cui è stato notificato l'atto di citazione
[...] Parte_2 Parte_4 CP_4 in riassunzione, pur avendo partecipato al giudizio di secondo grado svoltosi innanzi alla Corte di
Appello di Potenza, non hanno tuttavia proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.
474/2020, né risulta -dalla sentenza n. 14944/2022 pronunciata dalla Suprema Corte- che abbiano presentato le loro conclusioni innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione in riassunzione deve intendersi eseguita nei loro confronti a titolo di mera litis denuntiatio, essendo passata in giudicato, nei loro confronti, la statuizione con cui la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto dalle parti civili.
11. Sempre in via preliminare, occorre precisare che il giudizio è stato correttamente riassunto innanzi alla sezione civile della Corte di Appello, avendo la Suprema Corte disposto il “rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
12. Ciò posto, occorre ricordare che “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito ex art. 2043 c.c., applica i criteri di accertamento della responsabilità civile, i quali non sono sovrapponibili ai più rigorosi canoni di valutazione penalistici, funzionali all'esercizio della potestà punitiva statale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello – adita, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione, su ricorso delle parti civili, della sentenza di assoluzione di un medico imputato di omicidio colposo per avere prematuramente dimesso un paziente operato alla mano e deceduto per emorragia interna – che, rivalutando il fatto dal punto di vista civilistico, aveva ritenuto provata la grave negligenza del sanitario consistita nell'incompleta, imprudente e imperita valutazione del complesso quadro clinico in cui versava la vittima in quanto tossicodipendente e affetta da gravi patologie)” (Cass. Civ., n. 25917/2019).
Ne consegue che la Corte di Appello investita, in sede di rinvio, del giudizio sulla domanda civile, deve adottare “in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del
"più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio”
(Cass. Civ., n. 15859/2019).
13. Occorre pertanto esaminare la domanda civile proposta da e Parte_1 CP_1
all'atto di costituzione di parte civile all'interno del processo penale, tenendo conto dei
[...] principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14944/2022, secondo cui la Corte di Appello non aveva adeguatamente approfondito la dinamica del sinistro, sulla base delle emergenze istruttorie,
e non aveva adeguatamente valutato i profili di colpa indicati nel capo di imputazione contestato all'imputato; in particolare, ha affermato la Suprema Corte: che, in tema di individuazione di nesso causale, la Corte di Appello, nel ritenere plausibile che fosse stato vittima di un malore, aveva R_ introdotto una sequenza causale che l'istruttoria aveva invece escluso sulla base dei risultati degli accertamenti autoptici, che non avevano evidenziato segni clinici di perdita di coscienza o di malore e che avevano riscontrato su un lato del volto del ferite riconducibili all'impatto contro il R_ ramo;
che, in tema di individuazione degli addebiti di colpa in capo al datore di lavoro, la Corte di
Appello non aveva valutato adeguatamente gli obblighi incombenti sul datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia in funzione della tutela della sicurezza del lavoratore ed, in particolare,
l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/2008 e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee rispetto alla lavorazione da compiere ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008; la Corte di Appello, nell'escludere la violazione da parte del datore di lavoro delle norme richiamate, non si era confrontata con le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria e con il verbale di prescrizione della Asl in atti.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda civile di risarcimento dei danni risulti fondata e debba, pertanto, essere accolta nei termini di seguito precisati.
Ed invero, quanto alla dinamica del sinistro, premesso che è pacifico -essendo sul punto concordi il consulente del Pubblico Ministero e quello dell'imputato- che il trauma occorso al il R_
27.7.2011, mentre si trovava alla guida di un trattore intento a frangizollare i terreni di un agrumeto, sia derivato da un violento sbalzo in avanti contro la trattrice, si osserva che il teste dott. , Tes_2 consulente del Pubblico Ministero, pur avendo dichiarato di non poter in astratto escludere che il possa avere avuto un malore cardiaco mentre era alla guida, ha tuttavia escluso che egli abbia R_ perso coscienza ed ha precisato che non vi erano segni clinici né del malore, né della perdita di conoscenza;
ciò vale ad escludere che possa ritenersi plausibile quanto sostenuto nella relazione redatta dal dott. , consulente dell'imputato, secondo il quale il sarebbe stato vittima Per_4 R_ di un malore -come peraltro evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14944/2022-.
Il già citato consulente ha quindi prospettato una condivisibile ricostruzione degli eventi nel Tes_2 senso che il , mentre si accingeva, con la testa girata verso sinistra indietro, a svoltare nel R_ filare, aveva impattato il lato destro del volto contro un ramo sporgente, spezzandolo;
ha poi aggiunto che, percorsi pochi metri e incastratosi il frangizolle in un albero, il trattore si era arrestato e, a causa dell'impatto, il era stato sbalzato in avanti e aveva urtato contro la porzione del trattore R_ antistante il sedile e sollevatosi per scendere dal trattore era finito sul frangizolle a causa del volet toracico con distress respiratorio, riportando escoriazioni anche al dorso.
La dinamica dei fatti deve pertanto ritenersi acclarata secondo le modalità indicate descritte.
Considerato che viene in rilievo la distrazione del quale antecedente logico dell'evento R_ lesivo, giova ricordare che la Suprema Corte ha statuito che “Un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e pertanto non imprevedibile. (Fattispecie in cui è stato ritenuto comportamento avventato ma non esorbitante l'uso di un muletto, anziché di apposita scale, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidato)” (Cass. pen., n.
12115/1999).
Nel caso di specie, è evidente che il comportamento del , benchè disattento, non possa essere R_ qualificato come esorbitante, in quanto non estraneo alle mansioni attribuite al lavoratore.
Pertanto, seguendo l'insegnamento che si ricava dalla già citata pronuncia della Suprema Corte, occorre considerare che “Il comportamento del lavoratore avventato ed esorbitante rispetto alle normali attribuzioni interrompe il nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro che non abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono propri;
invece, il comportamento pur sempre avventato del lavoratore posto in essere mentre è dedito al lavoro affidatogli e pertanto non esorbitante, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme,
l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca. (Fattispecie in cui in presenza di un comportamento avventato ma non esorbitante la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse compiutamente accertato l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi su di lui gravanti, specificati in: 1) doveri di prevenzione tecnica ed organizzativa, 2) doveri di prevenzione informativa e formativa, 3) doveri di vigilanza e controllo)”
(Cass. pen., n. 12115/1999).
Ne consegue che occorre verificare se il datore di lavoro avesse assolto gli obblighi su di lui incombenti, quale titolare di una posizione di garanzia in funzione della tutela della sicurezza del lavoratore ed, in particolare, l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D.
Lgs. 81/2008 e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore le attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008 -come specificato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14944/2022-.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, ritiene questa Corte che non aveva Controparte_2 adeguatamente assolto gli obblighi su di lui incombenti quale datore di lavoro di . Persona_1
Ed infatti, è emerso che il passaggio tra i filari dell'agrumeto sui quali stava lavorando il non R_ era agevole e che il mezzo agricolo fatto utilizzare al predetto per le lavorazioni non era all'uopo idoneo;
inoltre, è emerso che non era stata effettuata una adeguata valutazione del rischio rispetto alla attività lavorativa svolta dal . R_
In particolare, il teste che nel 2011 era trattorista e caposquadra, ha riferito di aver dato Tes_3 disposizioni al di lavorare a filo largo (cioè tra i filari distanti sette metri) e a filo stretto (cioè
R_ tra i filari larghi quattro metri) solo se avesse potuto, precisando che il aveva poi lavorato a
R_ filo stretto;
ha precisato che in quei luoghi era stata fatta la potatura a fine marzo-aprile; ha aggiunto che l'aratura era stata fatta in precedenza dallo stesso a file larghe e che i rami degli alberi
R_ formavano dei tunnel;
ha spiegato che il trattore utilizzato dal era il trattore più nuovo e più
R_ maneggevole;
detta testimonianza fa emergere chiaramente la difficoltà del passaggio attraverso i filari.
Il teste dipendente del , ha confermato di aver effettuato la potatura a fine marzo- Tes_1 CP_2 aprile, prima dei lavori di aratura e frangizollatura;
ha spiegato che la pulizia dei rami era stata fatta per consentire il passaggio del frangizolle, in modo da evitare che i rami si toccassero l'uno con l'altro; detta testimonianza conferma che la potatura sia avvenuta a fine marzo-aprile.
Il teste in servizio presso la ASL, ha riferito di aver verificato, durante il suo sopralluogo Tes_4 eseguito il giorno stesso dell'incidente, che il trattore utilizzato dal era addossato a un albero, R_ trattenuto dai rami dell'albero, e che il frangizolle era incastrato;
ha aggiunto che i sesti degli alberi erano cespugliosi, che il frangizolle era largo 2,20 metri e il trattore circa un metro e mezzo;
ha concluso che il trattore non era adatto per la frangizollatura e che sarebbe stato necessario utilizzare un trattore più piccolo o in alternativa provvedere ad una più accurata potatura degli alberi;
inoltre, il citato teste ha riferito che la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro rispetto alla lavorazione svolta dal era generale e non specifica;
ha altresì dichiarato che il rischio di impatto con i R_ rami si sarebbe potuto evitare anche con l'utilizzo di una trattrice cabinata;
detta testimonianza fa emergere chiaramente che il mezzo fatto utilizzare al per le lavorazioni era inidoneo rispetto R_ allo stato dei luoghi, occorrendo, in considerazione del tipo di potatura eseguita diversi mesi addietro, ovverosia nei mesi di marzo-aprile, un mezzo meno ingombrante o un mezzo dotato di dispositivi di protezione in uso atti a scongiurare il rischio di impatto del conducente con i rami degli alberi.
Agli accertamenti svolti dal è seguita l'adozione, da parte della ASL, del verbale di Tes_4 prescrizione del 4.10.2011 col quale, sul presupposto che “il datore di lavoro all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, non ha preso in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere e i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Nel caso specifico il datore di lavoro non ha valutato che il trattore con il quale si doveva svolgere dei lavori di frangizollatura era ingombrante e che per l'eccessiva massa di rami e fogliame degli alberi, in alcuni punti degli interfilari dell' potessero colpire l'operatore alla guida del mezzo (violazione Pt_6 dell'art. 71, comma 2, lettera a) e b) del D. L.vo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)”, si è prescritto al contravventore “ora per allora” di “considerare le condizioni e le caratteristiche Controparte_2 specifiche del lavoro da svolgere e i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, prima di scegliere le attrezzature di lavoro da utilizzare”, con ammissione del predetto al pagamento di una ammenda;
non risulta che detto provvedimento amministrativo sia stato impugnato o annullato.
Il teste dott. , consulente del Pubblico Ministero, ha riferito di aver verificato, durante il suo Tes_2 sopralluogo eseguito due giorni dopo l'incidente, che nei pressi del trattore vi erano a terra alcuni rami spezzati, che l'albero di arancio con i rami spezzati presentava tali rotture a 143 cm di altezza dal suolo, che la distanza tra i cingoli del trattore era di 165 cm, che la distanza tra la testa di una persona di altezza media seduta sul trattore e il suolo era pari a 160-180 cm, che il cadavere era lungo
158 cm;
questi dati hanno condivisibilmente indotto il dott. a ricostruire la dinamica Tes_2 dell'accaduto nel senso che il mentre si accingeva a svoltare nel filare, con la testa girata R_ verso sinistra indietro, aveva impattato il lato destro del volto contro un ramo sporgente, spezzandolo e il trattore, percorsi pochi metri e incastratosi il frangizolle in un albero, si era arrestato, determinando, a causa dell'impatto, che il venisse sbalzato in avanti contro la porzione del R_ trattore antistante il sedile, per poi sollevarsi allo scopo di scendere dal trattore e infine rovinare sul frangizolle a causa del volet toracico con distress respiratorio, riportando escoriazioni anche al dorso. Dall'esame dell'imputato è emerso che esisteva in azienda una trattrice più piccola che, tuttavia, all'epoca era in riparazione.
Anche il teste ha affermato che in azienda erano presenti altre macchine trattrici. Tes_5
Il teste consulente dell'imputato che ha redatto una relazione agronomica, ha invece ritenuto Tes_6 che la trattrice utilizzata dal potesse passare tra gli alberi posti a distanza (misurata tra i R_ tronchi) di cinque metri, spiegando che le branche degli alberi, ad una altezza di 2,50-3 metri, presentavano una distanza di circa due metri, mentre la trattrice era larga 1,77 metri;
tuttavia, detta relazione è stata redatta a distanza di tempo rispetto all'accaduto, ovverosia a ottobre 2011 e marzo
2012, con conseguente inattendibilità dei dati dalla stessa risultanti.
Dalla consulenza redatta dal perito industriale isulta che il trattore utilizzato era dotato di una Per_3
“roll-bar” ovverosia una struttura di protezione atta a proteggere l'operatore in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale del mezzo e di una cintura di sicurezza;
non risulta tuttavia indicato nella relazione il dato relativo all'effettiva installazione, sul trattore, della struttura di protezione, al momento dell'incidente.
In atti vi è anche il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redatto il 14.5.2009, dal quale non risulta che nel mese di luglio fossero previste lavorazioni meccaniche del terreno nell'agrumeto -invece fatte eseguire al inoltre, vi è la certificazione R_ del 18.1.2010 nella quale il datore di lavoro dichiara di aver adempiuto all'obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tuttavia il contenuto del detto documento non è dettagliato e specifico, ma meramente generico, essendosi in esso il datore di lavoro limitato a dichiarare di avere individuato “le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”, di aver programmato “le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”, di aver individuato “le procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”, di aver individuato “le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
e/o addestramento”, di aver elaborato “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”, di aver nominato “quale medico competente il dott. essendo Persona_5 presenti in azienda mansioni per le quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria”, senza tuttavia fornire alcun dato specifico in ordine ai rischi concretamente individuati e alle soluzioni concretamente elaborate;
infine, in atti vi sono i verbali di riunioni, ad alcune delle quali ha partecipato anche il , finalizzate alla formazione ed informazione dei lavoratori subordinati R_ per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'illustrazione delle norme di sicurezza delle trattrici e, tuttavia, anche il contenuto dei detti verbali risulta meramente generico e privo di alcun riferimento a dati concreti.
Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, è evidente che il datore di lavoro Controparte_2 non avesse compiutamente assolto l'obbligo di effettuare una valutazione adeguata del rischio e l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature idonee alle lavorazioni da svolgere concretamente.
Ne consegue che l'evento dannoso -morte del lavoratore- è addebitabile a colpa del datore di lavoro, il quale, previa adeguata valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, avrebbe dovuto, prima di far eseguire al la frangizollatura nell'agrumeto, effettuare una nuova potatura degli alberi R_
-visto che la precedente risaliva a marzo-aprile, mentre si era alla fine di luglio- o far utilizzare al una trattrice agricola meno ingombrante, dotata comunque di dispositivi di sicurezza -tipo R_ cabine- installati e atti a scongiurare il rischio di impatto con i rami.
Ciò posto, quanto al concorso di colpa per asserito mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della vittima, si ricorda che “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. -applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale- la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (cfr. ex plurimis Cass. Civ., n. 25712/2023) e che “La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita” (Cass. Civ., n. 4770/2023).
Nel caso di specie, non risulta che dall'istruttoria svolta nel corso del processo penale sia emerso che non indossasse le cinture di sicurezza;
pertanto, non può dirsi che la circostanza Persona_1 sia stata dedotta e provata dal danneggiante, che era gravato dal relativo onere assertivo e probatorio. Ebbene, e , nelle rispettive qualità di coniuge e figlio di Parte_1 Controparte_1 R_
, si sono costituiti parte civile, innanzi al Tribunale di Matera, chiedendo il risarcimento dei
[...] danni patrimoniali, di relazione e perdita parentale, rimborso spese legali, quantificabili in complessivi € 600.000,00 (cfr. atto di costituzione di parte civile del 4.10.2012).
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, vale, per il coniuge e i figli della vittima -membri della cd. famiglia nucleare-, la presunzione di esistenza sia del cd. danno dinamico- relazionale, sia della cd. sofferenza morale, che impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare circostanze concrete attestanti l'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite e quindi l'insussistenza di pregiudizi non patrimoniali di sorta conseguenti alla morte del familiare (cfr. tra le pronunce più recenti sul punto, Cass. civ., n. 22397/2022; n. 25541/2022; n. 5769/2024; n.
3904/2025).
Provata, dunque, la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, sotto il profilo dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione del danno.
Giova sul punto chiarire che “Nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. Civ., n. 15182/2017).
Ne consegue che, avendo le parti civili esercitato l'azione civile in sede penale in modo completo - non chiedendo, quindi, una mera condanna generica-, il giudice del rinvio che abbia riconosciuto la sussistenza dell'an debeatur, può ben provvedere anche alla liquidazione del danno.
Ebbene, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, ritiene la Corte di fare riferimento alle
Tabelle elaborate nel 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. In applicazione delle dette Tabelle, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al coniuge della vittima, deve essere quantificato nell'importo di € 265.948,00 Parte_1
(comprensivo della sofferenza interiore e del danno dinamico relazionale), tenuto conto dell'età della vittima primaria -pari a 58 anni-, dell'età della vittima secondaria -pari a 55 anni-, della convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria, dell'assenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e della mancanza di elementi sulla base dei quali procedere alla personalizzazione del danno sotto il profilo della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Invece, il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al figlio della vittima, , Controparte_1 deve essere quantificato nell'importo di € 297.236,00 (comprensivo della sofferenza interiore e del danno dinamico relazionale), tenuto conto dell'età della vittima primaria -pari a 58 anni-, dell'età della vittima secondaria -pari a 15 anni-, della convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria, dell'assenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e della mancanza di elementi sulla base dei quali procedere alla personalizzazione del danno sotto il profilo della qualità
e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Nulla può essere riconosciuto in favore di , quale erede di (madre Controparte_1 Persona_2 di , deceduta nelle more del processo penale), tenuto conto della circostanza che il Persona_1 ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Potenza risulta proposto da senza la spendita della qualità di erede di , con la conseguenza Controparte_1 Persona_2 che la proposizione del giudizio di riassunzione anche in qualità di erede di Persona_2 rappresenta un inammissibile ampliamento della domanda risarcitoria.
Del pari non risarcibile risulta essere il danno iure hereditatis -sub specie di danno nascente dalla sofferenza della vittima che lucidamente abbia avvertito il sopraggiungere della morte- pure richiesto da e nell'atto di citazione in riassunzione, essendosi i predetti Parte_1 Controparte_1 costituiti parti civili senza la spendita della qualità di eredi di e non potendosi Persona_1 nell'atto di citazione in riassunzione ampliare la domanda risarcitoria inizialmente proposta.
Vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale e quindi di debito di valore, gli interessi andranno calcolati al tasso legale ed applicati, quanto a , sull'importo di € Parte_1
265.948,00 devalutato al dì dell'illecito -27.7.2011- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, quanto a sull'importo di € 297.236,00 devalutato al dì dell'illecito -27.7.2011- ed Controparte_1 annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità (pari ad € 265.948,00 per e ad € 297.236,00 per ) Parte_1 Controparte_1
e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta, in mancanza di ulteriori prove fornite.
Quanto all'asserito acconto di € 50.000,00 già versato in favore di e Parte_1 CP_1
, osserva la Corte che dalla complessiva somma riconosciuta a titolo di risarcimento non può
[...] detrarsi l'ammontare della provvisionale, che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva posta a carico del soggetto obbligato, il cui pagamento non risulta peraltro provato;
né è possibile detrarre dalla somma complessivamente liquidata a titolo di risarcimento l'importo di €
50.000,00 risultante dall'atto di “quietanza infortuni e malattia” rilasciata da Controparte_7
5 del fascicolo di parte di essendo nel detto atto espressamente previsto
[...] Controparte_2 che detta quietanza “avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso”, pagamento che sarebbe avvenuto successivamente alla sottoscrizione dell'atto da parte del contraente/assicurato e in ordine al quale non è stata fornita alcuna prova.
14. Spese di lite.
Giova sul punto ricordare che “Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti
l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622
c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale)” (Cass. Civ., n. 1570/2023).
Ne consegue che è tenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
e -da distrarsi in favore dell'avv. Erminio Marzovilli che, nella Parte_1 Controparte_1 comparsa conclusionale depositata il 28.1.2025, si è dichiarato antistatario per tutti i giudizi-, spese liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, per il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale penale di Matera, per quello svoltosi presso la sezione penale
Corte di Appello di Potenza, per il giudizio svoltosi in Cassazione e per il presente giudizio di rinvio.
Le spese di lite sostenute per il presente giudizio di rinvio da , Parte_3 Parte_5
, e rimangono a carico Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4 dei predetti, cui l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato a titolo di mera litis denuntiatio,
i quali si sono costituiti nonostante il passaggio in giudicato, nei loro confronti, della sentenza resa dalla Corte di Appello penale di Potenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio promosso da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
a) condanna al risarcimento del danno, in favore di , Controparte_2 Parte_1 pari ad € 265.948,00 oltre interessi come in motivazione;
b) condanna al risarcimento del danno, in favore di , pari Controparte_2 Controparte_1 ad € 297.236,00 oltre interessi come in motivazione;
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 Parte_1
e da distrarsi in favore dell'avv. Erminio Marzovilli che si è
[...] Controparte_1 dichiarato antistatario, così liquidate:
• per il giudizio innanzi al Tribunale penale di Matera: € 1.797,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il giudizio innanzi alla Corte di Appello penale di Potenza: € 2.128,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il giudizio penale in Cassazione: € 3.167,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello civile di Potenza: € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) le spese di lite sostenute per il presente giudizio di rinvio da Parte_3 [...]
, , e Parte_5 Controparte_3 Parte_2 Parte_4 CP_4 rimangono a carico dei predetti.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta