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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.438/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati dagli avv. F. Ragozini e D. Vivenzio
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti V. Salvati, F. Flori. e CP_2 CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, quali eredi di (allegato a) al ricorso), chiedono il Persona_1
pagamento delle differenze retributive maturate dal loro dante causa, dipendente deceduto il 24/3/23, in conseguenza dell'inquadramento nella superiore CP_1
posizione economica C4 a decorrere dall'1/1/22.
2. E' pacifico che, come dedotto in ricorso, il lavoratore sia risultato «vincitore della selezione» «per le progressioni economiche orizzontali, … per il passaggio da C3 a
C4», in base alla graduatoria, che il Direttore Generale in data 30/12/22 ha determinato di «approvare» in data 30/12/22 (doc.5 ), quando egli era ancora in CP_1
servizio («presso la sede di Ancona»). CP_1
pagina 1 di 4 3. La domanda deve pertanto essere accolta laddove, ai sensi del comma 5 dell'art.6 dell'«accordo a stralcio» relativo alle «procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche» del 27/10/22 (prodotto ed invocato da entrambe le parti),
«L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie».
4. La ricostruzione sostenuta dall' - secondo cui il requisito della «permanenza CP_4
in servizio» dovrebbe sussistere fino al termine della ulteriore ed eventuale fase, disciplinata dal successivo art.7 e relativa ai termini di presentazione e definizione di possibili «istanze di riesame» «avverso delle graduatorie» già approvate (e nella fattispecie conclusasi con 14 giorni di ritardo in data 14/4/23), - è infatti evidentemente infondata (in quanto immotivatamente divergente dal chiaro testo normativo) come emerge già dal tenore delle argomentazioni svolte nella sua memoria difensiva del 17/4/25.
5. In merito si ritiene più che sufficiente rilevare che:
5.1. Anche il «Bando della selezione» (all.
1-a dell , art.6 comma 6) debitamente CP_1
ribadisce che il requisito richiesto è la «permanenza in servizio … alla data di approvazione delle graduatorie»;
5.2. nessuna disposizione esige che la permanenza in servizio debba sussistere fino al momento in cui la graduatoria non possa più «essere modificata in seguito ad eventuali istanze di riesame»: ovvero che sia, in tal senso, «definitiva»;
5.3. per altro verso, l'art.6 del citato «accordo a stralcio» definisce come
«provvisorie» le graduatorie formate dal «Nucleo di valutazione», e che il
Direttore Generale «approverà» una volta «riconosciuta la regolarità formale del procedimento» così rendendole idonee ad essere senz'altro «pubblicate»: ovvero
“definitive” nel senso di esprimere pubblicamente il risultato finale della valutazione operata unilateralmente dagli organi competenti;
5.4. la fase successiva alla pubblicazione è infatti solo eventuale, condizionata alla pagina 2 di 4 presentazione di possibili istanze di riesame, e riconducibile sostanzialmente a procedimentalizzati «interventi di autotutela» (di fonte contrattuale): come osservato anche dall' a pagina 11 della citata memoria difensiva, CP_4
contraddicendo le argomentazioni di cui alla precedente pagina 8 secondo cui la
«rettifica e modifica da parte della amministrazione» ai sensi del citato art.7 sarebbe estranea all'esercizio del «potere di autotutela» («ex art.21 nonies
L.241/90»: normativa peraltro generalmente non applicabile in materia, cfr Cass.
25761/08 e 2387/21);
5.5. tale ricostruzione è coerente con la condotta dell' il quale ha pubblicato le CP_4
graduatorie in data 30/12/22 non appena «approvate» (doc.6 attoreo), così rispettando quanto disposto dall'art.2 del citato «accordo a stralcio» secondo cui entro il 31 dicembre la procedura doveva «concludersi .. con l'approvazione delle graduatorie»;
5.6. la giurisprudenza invocata nella citata memoria difensiva dell appare: CP_1
5.6.1. inconferente, e anzi controproducente, per come riportata, quanto alla sentenza 76/24 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, laddove nella presente fattispecie «l'amministrazione» non si è affatto «espressamente riservata di procedere all'approvazione definitiva solo dopo la decorrenza dei termini per eventuali eccezioni o ricorsi» (né, in tutta apparenza, avrebbe potuto legittimamente farlo, ai fini di cui si tratta);
5.6.2. inconferente quanto alla sentenza 3701/23 del Consiglio di Stato, per come riportata;
5.6.3. del tutto inconferente, quanto alla sentenza 4677/24 della SA , la quale in alcun modo ha affrontato il merito della questione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso;
5.6.4. incondivisibile, per tutto quanto qui argomentato, quanto alla sentenze del
Tribunale di Cosenza.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 3 di 4 dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l al pagamento, in favore degli eredi e CP_1 Parte_1
delle differenze retributive commisurate alla posizione economica Parte_1
C4, a far data dall'01.01.2022, fino alla data del decesso di oltre Persona_1
interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostituzione della pensione indiretta in godimento, in virtù degli incrementi retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ed inoltre al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per spese e
3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 31/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.438/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati dagli avv. F. Ragozini e D. Vivenzio
e
CP_1
rappresentato dagli avv.ti V. Salvati, F. Flori. e CP_2 CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, quali eredi di (allegato a) al ricorso), chiedono il Persona_1
pagamento delle differenze retributive maturate dal loro dante causa, dipendente deceduto il 24/3/23, in conseguenza dell'inquadramento nella superiore CP_1
posizione economica C4 a decorrere dall'1/1/22.
2. E' pacifico che, come dedotto in ricorso, il lavoratore sia risultato «vincitore della selezione» «per le progressioni economiche orizzontali, … per il passaggio da C3 a
C4», in base alla graduatoria, che il Direttore Generale in data 30/12/22 ha determinato di «approvare» in data 30/12/22 (doc.5 ), quando egli era ancora in CP_1
servizio («presso la sede di Ancona»). CP_1
pagina 1 di 4 3. La domanda deve pertanto essere accolta laddove, ai sensi del comma 5 dell'art.6 dell'«accordo a stralcio» relativo alle «procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche» del 27/10/22 (prodotto ed invocato da entrambe le parti),
«L'attribuzione della nuova posizione economica ai dipendenti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle graduatorie».
4. La ricostruzione sostenuta dall' - secondo cui il requisito della «permanenza CP_4
in servizio» dovrebbe sussistere fino al termine della ulteriore ed eventuale fase, disciplinata dal successivo art.7 e relativa ai termini di presentazione e definizione di possibili «istanze di riesame» «avverso delle graduatorie» già approvate (e nella fattispecie conclusasi con 14 giorni di ritardo in data 14/4/23), - è infatti evidentemente infondata (in quanto immotivatamente divergente dal chiaro testo normativo) come emerge già dal tenore delle argomentazioni svolte nella sua memoria difensiva del 17/4/25.
5. In merito si ritiene più che sufficiente rilevare che:
5.1. Anche il «Bando della selezione» (all.
1-a dell , art.6 comma 6) debitamente CP_1
ribadisce che il requisito richiesto è la «permanenza in servizio … alla data di approvazione delle graduatorie»;
5.2. nessuna disposizione esige che la permanenza in servizio debba sussistere fino al momento in cui la graduatoria non possa più «essere modificata in seguito ad eventuali istanze di riesame»: ovvero che sia, in tal senso, «definitiva»;
5.3. per altro verso, l'art.6 del citato «accordo a stralcio» definisce come
«provvisorie» le graduatorie formate dal «Nucleo di valutazione», e che il
Direttore Generale «approverà» una volta «riconosciuta la regolarità formale del procedimento» così rendendole idonee ad essere senz'altro «pubblicate»: ovvero
“definitive” nel senso di esprimere pubblicamente il risultato finale della valutazione operata unilateralmente dagli organi competenti;
5.4. la fase successiva alla pubblicazione è infatti solo eventuale, condizionata alla pagina 2 di 4 presentazione di possibili istanze di riesame, e riconducibile sostanzialmente a procedimentalizzati «interventi di autotutela» (di fonte contrattuale): come osservato anche dall' a pagina 11 della citata memoria difensiva, CP_4
contraddicendo le argomentazioni di cui alla precedente pagina 8 secondo cui la
«rettifica e modifica da parte della amministrazione» ai sensi del citato art.7 sarebbe estranea all'esercizio del «potere di autotutela» («ex art.21 nonies
L.241/90»: normativa peraltro generalmente non applicabile in materia, cfr Cass.
25761/08 e 2387/21);
5.5. tale ricostruzione è coerente con la condotta dell' il quale ha pubblicato le CP_4
graduatorie in data 30/12/22 non appena «approvate» (doc.6 attoreo), così rispettando quanto disposto dall'art.2 del citato «accordo a stralcio» secondo cui entro il 31 dicembre la procedura doveva «concludersi .. con l'approvazione delle graduatorie»;
5.6. la giurisprudenza invocata nella citata memoria difensiva dell appare: CP_1
5.6.1. inconferente, e anzi controproducente, per come riportata, quanto alla sentenza 76/24 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, laddove nella presente fattispecie «l'amministrazione» non si è affatto «espressamente riservata di procedere all'approvazione definitiva solo dopo la decorrenza dei termini per eventuali eccezioni o ricorsi» (né, in tutta apparenza, avrebbe potuto legittimamente farlo, ai fini di cui si tratta);
5.6.2. inconferente quanto alla sentenza 3701/23 del Consiglio di Stato, per come riportata;
5.6.3. del tutto inconferente, quanto alla sentenza 4677/24 della SA , la quale in alcun modo ha affrontato il merito della questione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso;
5.6.4. incondivisibile, per tutto quanto qui argomentato, quanto alla sentenze del
Tribunale di Cosenza.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente pagina 3 di 4 dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l al pagamento, in favore degli eredi e CP_1 Parte_1
delle differenze retributive commisurate alla posizione economica Parte_1
C4, a far data dall'01.01.2022, fino alla data del decesso di oltre Persona_1
interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla maggiorazione del trattamento di fine servizio e alla ricostituzione della pensione indiretta in godimento, in virtù degli incrementi retributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ed inoltre al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per spese e
3.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 31/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4