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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. DEL VECCHIO FABRIZIO
Ricorrente contro
, CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1
invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore CP_2
resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver presentato istanza di riconoscimento delle seguenti malattie professionali: “ipoacusia” e “discopatie lombo sacrali” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
L' denegava tale riconoscimento assumendo l'insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1
lavorativo cui era stato esposto il ricorrente e le malattie denunciate.
Esperiti invano i rimedi amministrativi seguiva l'introduzione del presente giudizio. si costituiva eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda, atteso che l'iter CP_1
amministrativo non si è mai concluso dacché “il ricorrente, più volte invitato a visita, non si è mai presentato” impedendo di fatto di accertare il nesso tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate;
nel merito, contestava in fatto e diritto le avverse pretese, instando per il rigetto.
Nelle more del giudizio il legale dell' dava atto dell'intervenuto riconoscimento delle denunciate CP_1
malattie professionali con postumi del 10% (cfr. verbale di udienza del 18.06.24) sicché, divenuta superflua l'acquisizione della prova testimoniale, si procedeva con l'espletamento della sola Ctu al fine di una esatta quantificazione della misura dei postumi, siccome contesta dal ricorrente quella determinata dall'Istituto assicuratore.
Depositata quindi la Ctu medica ed acquisiti tutti i documenti offerti dalle parti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e deve esser accolta per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale delle denunciate patologie così come riconosciuto dallo stesso Istituto assicuratore nelle more del presente giudizio e rilevato a verbale del
18.06.2024.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico. In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede CP_3
amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1
ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, così in parte argomentando: “Il CTU, nel confermare l'origine professionale delle patologie, sulla scorta di quanto agli atti e di quanto emerso nel corso della visita, ritiene di confermare quanto assegnato per la ipoacusia (Codice 312 3%), ma di rivedere il punteggio delle discopatie multiple lombo sacrali assegnando il Codice 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti fino a 12%). Ritiene che il grado complessivo delle menomazioni possa indicarsi nel 12% (dodici).”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti in data 23-07-2024, nessuna di esse avanzava note critiche e/o osservazioni ed il Ctu rendeva la sua perizia definitiva così concludendo:
“Visitato il ricorrente, esaminata la documentazione prodotta ritengo che la malattia denunciata dallo stesso in ricorso abbia origine professionale e che dalla stessa siano derivati postumi permanenti valutabili complessivamente nel 12% (dodici)” La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 12% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano CP_1 nella misura di €. 2.600,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
• pone le spese di ctu a carico dell' in via definitiva. CP_1
Brindisi, 11/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio