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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1226/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1226/2020 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, promossa da:
, e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Giorgio Sciarrini e con questi elettivamente domiciliati in Civita Castellana, via F.
Petrarca snc, studio del difensore;
Attori
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Sergio Racioppa e Maria Vittoria Racioppa e con questi elettivamente domiciliata in Civita
Castellana, via Rio Fratta n. 48/W, studio dei difensori;
Convenuto
Nonché
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
Castellana, via del Laghetto n. 34;
Terzo chiamato-contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e premessa la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile destinato a civile abitazione, sito in Civita Castellana (VT) Via Fontana Matuccia n.
8/a int. 1, distinto al NCEU del comune di Civita Castellana al folio n. 17 part 432 sub 5 e la comproprietà della corte comune di pertinenza del fabbricato riportata nel Catasto Terreni al folio n. 17 part. 432, chiedevano di accertare le condotte emulative ed impeditive poste in essere dalla proprietaria dell'appartamento contiguo , la quale, apponendo catene e paletti, Parte_3 impediva il pari uso della corte comune, e di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni pari ad € 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda deducevano che l'atto di compravendita da essi concluso in data
07.07.2004, a rogito del notaio dott. , ricomprendeva anche l'acquisto Persona_1
della comproprietà sulla corte comune, di cui avevano goduto fino a quando la controparte non aveva cominciato ad invocare la proprietà esclusiva, apponendovi una catena ed impedendo l'accesso.
Pertanto, ritenendo infondata la pretesa di controparte di essere divenuta proprietaria esclusiva della corte per effetto dell'acquisto proveniente dai propri dante causa e Controparte_2 [...]
, chiedevano di ripristinare il pari uso del bene comune, ordinando la Controparte_3 rimozione degli ostacoli all'accesso.
2. Si costituiva con comparsa di risposta chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Segnatamente, affermava di aver acquistato la proprietà esclusiva della corte per effetto del rogito di compravendita concluso il 28.05.2007 con , e Controparte_2 Controparte_4
e che, per mero errore, l'area riportata al NCEU del Comune di Civita Castellana, CP_5 foglio 17 n. 525, non era stata inserita nell'atto di acquisto, sebbene ne fosse stata riconosciuta la piena proprietà in capo ai venditori con la sentenza n. 44/02 emessa dal Tribunale di Viterbo – Sez. di Civita Castellana.
Pertanto, chiedeva la chiamata in causa di per essere manlevata e tenuta Controparte_2
indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole derivante dalle domande di controparte.
Nel merito insisteva per il rigetto della domanda proposta dagli attori.
3. Nello svolgimento del processo veniva disposto il mutamento del rito e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti illustravano le proprie argomentazioni.
2 Nonostante la rituale notifica non si costituiva il terzo chiamato . Controparte_2
Nelle date del 09.03.2023, 27.02.2024 e 16.07.2024 si tenevano le udienze di assunzione della prova orale ammessa.
Il 19.03.2025 veniva celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice non merita accoglimento.
La questione controversa che anima il conflitto fra le parti attiene all'accertamento della comproprietà sulla corte comune con conseguente riconoscimento del diritto al pari uso garantito dall'art. 1102 c.c.
In buona sostanza parte attrice sostiene di essere comproprietaria del bene, accampando quale titolo il rogito di acquisto del 07.07.2044 (allegato n. 1 del ricorso introduttivo), laddove all'art. 2 riconosce la comproprietà dell'area di pertinenza del fabbricato riportata nel Catasto Terreni del comune di Civita Castellana al folio n. 17 part. 432.
Parte convenuta, per contro, afferma che l'area contesa è identificata nel NCEU del Comune di
Civita Castellana al folio 17 particella 525, non alla particella 432 erroneamente indicata dagli attori, e che detta area è di sua proprietà esclusiva, sebbene non sia espressamente indicata nel rogito di acquisto del 28.05.2007. Ciò in quanto il diritto dominicale deriverebbe dalla sentenza n.
44/02 del Tribunale di Viterbo – Sez. di Civita Castellana pronunciata in favore dei venditori
[...]
e . Controparte_2 Controparte_4
Il Tribunale osserva che il rogito di acquisto invocato da parte attrice effettivamente prevede all'art. 2 “la comproprietà sull'area di incidenza e di pertinenza del fabbricato riportata nel catasto terreni al foglio 17 particella 432”.
Cionondimeno parte attrice non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697
c.c. a fronte delle contestazioni della convenuta che individua l'area con la diversa particella n. 525, che la corte riportata nelle fotografie allegate all'atto introduttivo sia proprio quella indicata nel rogito. D'altra parte, non risulta utile a tal fine nemmeno il frazionamento prodotto al successivo allegato n. 8 del ricorso introduttivo, da cui non emerge che la particella n. 432 sia proprio quella sulla quale gli attori invocano il diritto al pari uso.
Nemmeno può soccorrere a risolvere l'ambiguità l'esito della prova testimoniale, da cui è emerso che, nel corso del tempo, vi è stato un uso condiviso dell'area; tale uso, tuttavia, non rileva ai fini della risoluzione del conflitto dominicale. Parimenti la prova testimoniale non ha fornito elementi utili a ritenere che l'area contesa sia di natura comune, di talché se ne possa presumere la comproprietà ai sensi dell'art. 1117 c.c.
3 Deve anche osservarsi che anche parte convenuta non ha dimostrato la fondatezza delle proprie eccezioni, in quanto non ha provato di aver acquistato la particella n. 525, sia perché detta particella non è indicata nel rogito del 28.05.2007, sia perché la sentenza n. 44/02 del Tribunale di Viterbo –
Sez. di Civita Castellana è pronunciata fra altre parti ( e Controparte_2 CP_4
sono solo due dei danti causa della convenuta) e non vi è prova della avvenuta trascrizione
[...] della domanda, come imposto dall'art. 2653 c.c. per la pubblicità dichiarativa.
In conclusione, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro così Parte_1 Parte_2 CP_1
provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre conseguenze di legge, con distrazione in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Viterbo, 11.06.2025
Il Giudice
Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1226/2020 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025, promossa da:
, e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Giorgio Sciarrini e con questi elettivamente domiciliati in Civita Castellana, via F.
Petrarca snc, studio del difensore;
Attori
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Sergio Racioppa e Maria Vittoria Racioppa e con questi elettivamente domiciliata in Civita
Castellana, via Rio Fratta n. 48/W, studio dei difensori;
Convenuto
Nonché
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
Castellana, via del Laghetto n. 34;
Terzo chiamato-contumace
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e premessa la proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile destinato a civile abitazione, sito in Civita Castellana (VT) Via Fontana Matuccia n.
8/a int. 1, distinto al NCEU del comune di Civita Castellana al folio n. 17 part 432 sub 5 e la comproprietà della corte comune di pertinenza del fabbricato riportata nel Catasto Terreni al folio n. 17 part. 432, chiedevano di accertare le condotte emulative ed impeditive poste in essere dalla proprietaria dell'appartamento contiguo , la quale, apponendo catene e paletti, Parte_3 impediva il pari uso della corte comune, e di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni pari ad € 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda deducevano che l'atto di compravendita da essi concluso in data
07.07.2004, a rogito del notaio dott. , ricomprendeva anche l'acquisto Persona_1
della comproprietà sulla corte comune, di cui avevano goduto fino a quando la controparte non aveva cominciato ad invocare la proprietà esclusiva, apponendovi una catena ed impedendo l'accesso.
Pertanto, ritenendo infondata la pretesa di controparte di essere divenuta proprietaria esclusiva della corte per effetto dell'acquisto proveniente dai propri dante causa e Controparte_2 [...]
, chiedevano di ripristinare il pari uso del bene comune, ordinando la Controparte_3 rimozione degli ostacoli all'accesso.
2. Si costituiva con comparsa di risposta chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Segnatamente, affermava di aver acquistato la proprietà esclusiva della corte per effetto del rogito di compravendita concluso il 28.05.2007 con , e Controparte_2 Controparte_4
e che, per mero errore, l'area riportata al NCEU del Comune di Civita Castellana, CP_5 foglio 17 n. 525, non era stata inserita nell'atto di acquisto, sebbene ne fosse stata riconosciuta la piena proprietà in capo ai venditori con la sentenza n. 44/02 emessa dal Tribunale di Viterbo – Sez. di Civita Castellana.
Pertanto, chiedeva la chiamata in causa di per essere manlevata e tenuta Controparte_2
indenne da qualunque conseguenza pregiudizievole derivante dalle domande di controparte.
Nel merito insisteva per il rigetto della domanda proposta dagli attori.
3. Nello svolgimento del processo veniva disposto il mutamento del rito e venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti illustravano le proprie argomentazioni.
2 Nonostante la rituale notifica non si costituiva il terzo chiamato . Controparte_2
Nelle date del 09.03.2023, 27.02.2024 e 16.07.2024 si tenevano le udienze di assunzione della prova orale ammessa.
Il 19.03.2025 veniva celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice non merita accoglimento.
La questione controversa che anima il conflitto fra le parti attiene all'accertamento della comproprietà sulla corte comune con conseguente riconoscimento del diritto al pari uso garantito dall'art. 1102 c.c.
In buona sostanza parte attrice sostiene di essere comproprietaria del bene, accampando quale titolo il rogito di acquisto del 07.07.2044 (allegato n. 1 del ricorso introduttivo), laddove all'art. 2 riconosce la comproprietà dell'area di pertinenza del fabbricato riportata nel Catasto Terreni del comune di Civita Castellana al folio n. 17 part. 432.
Parte convenuta, per contro, afferma che l'area contesa è identificata nel NCEU del Comune di
Civita Castellana al folio 17 particella 525, non alla particella 432 erroneamente indicata dagli attori, e che detta area è di sua proprietà esclusiva, sebbene non sia espressamente indicata nel rogito di acquisto del 28.05.2007. Ciò in quanto il diritto dominicale deriverebbe dalla sentenza n.
44/02 del Tribunale di Viterbo – Sez. di Civita Castellana pronunciata in favore dei venditori
[...]
e . Controparte_2 Controparte_4
Il Tribunale osserva che il rogito di acquisto invocato da parte attrice effettivamente prevede all'art. 2 “la comproprietà sull'area di incidenza e di pertinenza del fabbricato riportata nel catasto terreni al foglio 17 particella 432”.
Cionondimeno parte attrice non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697
c.c. a fronte delle contestazioni della convenuta che individua l'area con la diversa particella n. 525, che la corte riportata nelle fotografie allegate all'atto introduttivo sia proprio quella indicata nel rogito. D'altra parte, non risulta utile a tal fine nemmeno il frazionamento prodotto al successivo allegato n. 8 del ricorso introduttivo, da cui non emerge che la particella n. 432 sia proprio quella sulla quale gli attori invocano il diritto al pari uso.
Nemmeno può soccorrere a risolvere l'ambiguità l'esito della prova testimoniale, da cui è emerso che, nel corso del tempo, vi è stato un uso condiviso dell'area; tale uso, tuttavia, non rileva ai fini della risoluzione del conflitto dominicale. Parimenti la prova testimoniale non ha fornito elementi utili a ritenere che l'area contesa sia di natura comune, di talché se ne possa presumere la comproprietà ai sensi dell'art. 1117 c.c.
3 Deve anche osservarsi che anche parte convenuta non ha dimostrato la fondatezza delle proprie eccezioni, in quanto non ha provato di aver acquistato la particella n. 525, sia perché detta particella non è indicata nel rogito del 28.05.2007, sia perché la sentenza n. 44/02 del Tribunale di Viterbo –
Sez. di Civita Castellana è pronunciata fra altre parti ( e Controparte_2 CP_4
sono solo due dei danti causa della convenuta) e non vi è prova della avvenuta trascrizione
[...] della domanda, come imposto dall'art. 2653 c.c. per la pubblicità dichiarativa.
In conclusione, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro così Parte_1 Parte_2 CP_1
provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice per le ragioni indicate in parte motiva;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre conseguenze di legge, con distrazione in favore dei difensori di parte convenuta dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Viterbo, 11.06.2025
Il Giudice
Davide Palmieri
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