Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/2024 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SIMONA Parte_1
TALARICO
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ALFONSO
NICCOLI e SILVIA CUMINO
resistente
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Parte_1 davanti a questo Giudice l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., deducendo di lavorare alle dipendenze della convenuta amministrazione con la qualifica di assistente sociale, già facente parte dell'Equipe Socio – Psico – Pedagogica.
Esponeva che fino al mese di settembre 2009 l' ha corrisposto a titolo di
“assegno ad personam” un importo pari ad euro 182,58 mensili e che successivamente ha operato una drastica riduzione dell'assegno, oggi corrisposto in misura pari ad euro 98,74.
Aggiungeva che con deliberazione n. 566 del 13.03.2015 il Direttore
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Lamentava, quindi, l'illegittimità della riduzione dell'assegno, perché operato in violazione del divieto di “reformatio in peius”, sull'erroneo presupposto che al trasferimento della ricorrente dalla Regione all' disposto con decreti regionali, dovesse applicarsi il disposto di cui all'art. 30, comma 2 quinquies del D.lgs. n. 165/2001, a tenore del quale “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”; tanto senza tener conto del fatto che l'art. 30 citato si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria (“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”; comma I).
Chiedeva, quindi, previa declaratoria del relativo diritto, una condanna del datore di lavoro alla corresponsione dell'“assegno ad personam” nella sua interezza, con condanna dell'ASP alla corresponsione del dovuto a far data dal 01.10.2009, oltre accessori.
L si costituiva e chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 26.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con termine per il deposito alla data del 20.03.2025.
Le parti depositavano tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
La parte ricorrente, per il tramite del difensore, dichiarava di rinunciare alla domanda.
2 Preliminarmente rileva il Giudice che non può farsi luogo ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione, atteso che la rinuncia non è stata formalizzata dalla parte, né dal difensore munito di procura speciale.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità: “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente quello "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (ex multis, Sez. II n. 4837/2019).
Tanto premesso, il Tribunale prende atto che la questione oggetto del giudizio è stata risolta in senso sfavorevole alla ricorrente dalla Corte di
Appello di Catanzaro, al cui orientamento si intende dare continuità, richiamandolo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“…L'inquadramento nella fattispecie dell'art. 30 piuttosto che in quella dell'art. 31
d. l.vo 165/2001 del trasferimento della lavoratrice dai ruoli della Regione a quello dell non muta i termini della questione, perché in ogni caso di tratta di risolvere quella, sottesa ad entrambe le ipotesi, della riassorbibilità dell'assegno ad personam. Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione, in entrambe le fattispecie, ai fini della non riassorbibilità, è necessaria la previsione di un'apposita e speciale disposizione normativa che deroghi al principio generale, immanente al lavoro pubblico, del principio di parità di trattamento dei dipendenti dello stesso settore: <<in caso di passaggio da una amministrazione ad un ex art. del>d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato si applica il trattamento giuridico ed accessorio previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, non giustificandosi una disparità tra dipendenti dello stesso ente in ragione della provenienza, salvo che per gli assegni ad personam, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, riassorbibili in ragione degli incrementi del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione cessionaria, senza che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria previste
3 solo presso l'Amministrazione di destinazione, nella specie l'indennità di amministrazione, escluda il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini della verifica dei presupposti per il riassorbimento>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza
n. 13318 del 14/05/2024); <<in caso di passaggio da una amministrazione ad un ex art. del>34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998
(ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam". L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, la determinazione degli elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina i criteri generali della materia>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.
11771 del 05/05/2021); <<in caso di passaggio da una amministrazione ad un ex art. del>>
(Cass. Sez. L, Ordinanza n. 14811 del 26/05/2023).
Nel caso di specie, l'esistenza di siffatta disposizione speciale va esclusa.
Ne discende che l'assegno ad personam di cui gode la sig.ra …. è riassorbibile in occasione dei successivi rinnovi contrattuali/adeguamenti delle tabelle salariali dei dipendenti del comparto.
D'altro canto, la circostanza che la riduzione dell'assegno sia avvenuta in occasione di uno dei tali rinnovi è pacifica tra le parti;
di conseguenza, la prova concreta che,
4 nella perequazione/riduzione dell'assegno in applicazione delle nuove tabelle salariali, l'odierna appellata abbia subito un peggioramento complessivo del proprio trattamento retributivo doveva essere fornita dalla lavoratrice, in base ai principi di riparto di onere probatorio ex art. 2697 CC, trattandosi di requisito/elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio. Tale onere probatorio, invece, non è stato assolto, essendosi la lavoratrice limitata a lamentare, in modo generico,
l'illegittimità della riduzione dell'assegno ad personam, perché operato in violazione del divieto di “reformatio in peius”, senza alcun raffronto tra il godimento complessivamente goduto prima e quello successivo all'adeguamento alle nuove tabelle salariali di comparto.
Né giova all'appellata il richiamo che ella fa al principio di parità di trattamento con altri dipendenti, interessati come lei al passaggio dai ruoli di un'amministrazione all'altra, rispetto ai quali – a suo dire - la stessa CP_1 appellante, all'esito di procedimenti analoghi, già decisi dal Tribunale di Cosenza, ha riconosciuto l'erroneità del riassorbimento;
invero, osserva il Collegio, si tratta di situazioni concrete oggettivamente diverse e, d'altro canto, sono ignote, come, per quanto osservato, sono ignote anche nel caso di specie, le condizioni del trattamento economico complessivo dei dipendenti che hanno ottenuto pronunce favorevoli, ante e post variazione delle tabelle salariali di comparto…” (sentenza n.
1361/2024, pubblicata il 09.12.2024).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
La sussistenza di pregressi orientamenti difformi espressi da questo
Tribunale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 21/03/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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