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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2024, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 14675-21
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 febbraio 2024 davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 14675/2021 R.G.A.C., è presente l'avv. Mar-
cella D'Urso per la quale discute la causa riportandosi al CP_1
contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa. È altresì presente per la pratica forense la dott.ssa (studio D'Urso). Persona_1
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14675/2021 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Marcella D'Urso ( per Email_1
procura a margine della comparsa di costituzione nuovo procuratore;
- attrice -
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, Largo Cristoforo Colombo n. 3, ; Controparte_2
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del così Controparte_2
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
provvede:
1) condanna il in persona del Sinda- Controparte_2
co pro tempore, al pagamento in favore di della CP_1
complessiva somma di € 18.656,10, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra CP_1
e il e condanna quest'ultimo,
[...] Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in com-
plessivi € 1.869,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.693,33 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmen-
te dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del in persona del Sindaco Controparte_2
pro tempore.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna del CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c., dei danni – quantificati
[...]
nella complessiva somma di € 25.000,00 poi emendata, in comparsa con-
clusione in € 38.528,22 – da lei subiti in dipendenza di un infortunio veri- ficatosi a il giorno 18 luglio 2020, intorno alle ore Controparte_2
24:30 circa, quando l'attrice mentre “percorreva a piedi la via G. Galilei …
[giunta] In prossimità dell'intersezione con il lungomare via dei Saraceni, …
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Sezione Terza Civile
rovinava per terra a causa del manto stradale sconnesso sito in corrispon-
denza di un tombino (marchiato EN124-C250)”, riportando lesioni C.F._2
personali.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
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Sezione Terza Civile
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
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duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 18 luglio 2020 e le condizioni (potenzialmente peri-
colose) della Via Galileo Galilei, a . Controparte_2
E invero, il teste, ha confermato la dinamica Testimone_1
dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che “Era
il luglio 2020, intorno alle ore 24:30 uscivo insieme ad alcuni miei amici (tra
cui vi era anche la GN e sua la figlia) dal nostro lido della Re- CP_1
gione (che frequentiamo già da 4 anni) che si trova a . Controparte_2
Mentre stavamo andando verso le nostre autovetture, percorrendo il lungo
mare (credo si chiami Via Isola delle Femmine) ad un certo punto mentre
stavamo per girare sulla Via Galileo Galilei, ci siamo fermati per fare pas-
sare un'autovettura che proveniva dalla stessa Via Galileo Galilei. Ripresa
la marcia, improvvisamente la GN (che era alla mia sinistra) CP_1
cadeva a terra a causa di un tombino sollevato rispetto al livello stradale.
Ricordo che intorno al tombino mancava l'asfalto, come risulta dalle foto-
grafie che mi vengono esibite e riconosco. Non era visibile perché la strada
era poco illuminata. Da quella strada passavamo ogni sera ma prima
dell'incidente non avevamo mai fatto caso al dissesto. Probabilmente era in
questo stato già da parecchio tempo. Abbiamo dovuto chiamare il 118 per-
ché la GN lamentava forti dolori all'anca destra e non riusciva CP_1
ad alzarsi. Trasportata a Villa Sofia le hanno diagnosticato la frattura del
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femore per la quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.” [cfr.
verbale di udienza del 24 giugno 2022].
La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite alla teste ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro;
cfr. verbale di udienza cit.), raffigu-
ranti lo stato di dissesto della Via Via Galileo Galilei a Controparte_2
[cfr. produzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_2
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che le anomalie della strada si fossero prodot-
te in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della P.A.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
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sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“frattura sottocapitata collo femore dx”) refertate all'attrice presso il Pronto
Soccorso dell' di Organizzazione_1
Palermo in data 18 luglio 2020 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa pag. Persona_2
6].
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. an-
che Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evi-
tare la caduta, nonché dell'entità dello stesso dissesto della strada che dall'esame dei rilievi fotografici in atti non appare di particolare rilevanza,
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deve essere individuato un concorso di responsabilità di in CP_1
ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprieta- Controparte_2
rio della strada teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 50% della loro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 18 luglio 2020 hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 30 gior- CP_1
ni, una inabilità temporanea parziale di ulteriori 90 giorni (di cui 30 gior-
ni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e 30 giorni al
25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 12% dell'integrità
psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal
C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le
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proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pag. 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
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bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
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che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (44 anni), la somma complessiva di €
29.586,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.140,76, da moltiplicare per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente
(0,785) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 7.425,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 37.011,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un
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ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da in CP_1
conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione,
non potendo ritenersi tali le limitazioni di movimento riferite dalla teste
(“Dopo l'incidente sono stata molto vicina alla GN Testimone_1 [...]
CP_
, aiutandola anche nel disbrigo delle quotidiane attività (accompagnare
la figlia in palestra, fare la spesa, per esempio) perché la GN che abita
in un palazzo senza ascensore aveva difficoltà ad uscire di casa. Preciso
che la GN dopo l'intervento ha dovuto usare per parecchio CP_1
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tempo le stampelle che le hanno procurato una lesione alla spalla sinistra
… la GN non poteva muoversi e quindi non poteva fare la spe- CP_1
sa, le pulizie di casa e in generale muoversi liberamente” [cfr. verbale di udien-
za, cit.].
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento del CP_1
danno patrimoniale, la somma di € 301,19 per le spese sanitarie docu-
mentate [cfr. produzione cit.], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 18 luglio 2020 [relazione cit., pag. 7].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 37.011,00 per il danno non patrimoniale e ad € 301,19 per il danno di natura patrimonia-
le.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 18.505,50 per il danno non patrimoniale e ad € 150,60 per il danno patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma
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che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni
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suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condannato il CP_1
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– ammonta ad € 18.656,10, oltre interes- Controparte_2
si, da calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
❖❖❖
Va ancora osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore
(€ 18.656,10) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 25.000,00/€
38.528,22), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il Controparte_3
al pagamento dei restanti 2/3.
[...]
I compensi professionali al difensore vengono liquidati – come in di-
spositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attrice –
vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_4
❖❖❖
Palermo, 13 febbraio 2024
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 18 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 febbraio 2024 davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 14675/2021 R.G.A.C., è presente l'avv. Mar-
cella D'Urso per la quale discute la causa riportandosi al CP_1
contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa. È altresì presente per la pratica forense la dott.ssa (studio D'Urso). Persona_1
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14675/2021 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Marcella D'Urso ( per Email_1
procura a margine della comparsa di costituzione nuovo procuratore;
- attrice -
E
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, Largo Cristoforo Colombo n. 3, ; Controparte_2
- convenuto contumace -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del così Controparte_2
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
provvede:
1) condanna il in persona del Sinda- Controparte_2
co pro tempore, al pagamento in favore di della CP_1
complessiva somma di € 18.656,10, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra CP_1
e il e condanna quest'ultimo,
[...] Controparte_2
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura dei restanti 2/3, che si liquidano in com-
plessivi € 1.869,33, di cui € 176,00 per spese, ed € 1.693,33 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmen-
te dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico del in persona del Sindaco Controparte_2
pro tempore.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna del CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c., dei danni – quantificati
[...]
nella complessiva somma di € 25.000,00 poi emendata, in comparsa con-
clusione in € 38.528,22 – da lei subiti in dipendenza di un infortunio veri- ficatosi a il giorno 18 luglio 2020, intorno alle ore Controparte_2
24:30 circa, quando l'attrice mentre “percorreva a piedi la via G. Galilei …
[giunta] In prossimità dell'intersezione con il lungomare via dei Saraceni, …
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
rovinava per terra a causa del manto stradale sconnesso sito in corrispon-
denza di un tombino (marchiato EN124-C250)”, riportando lesioni C.F._2
personali.
❖❖❖
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pro-
nuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risul-
tando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n.
24529/2009 e n. 20754/2009).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dan-
noso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provo-
cato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr.
Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
- 4 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
- 5 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 18 luglio 2020 e le condizioni (potenzialmente peri-
colose) della Via Galileo Galilei, a . Controparte_2
E invero, il teste, ha confermato la dinamica Testimone_1
dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che “Era
il luglio 2020, intorno alle ore 24:30 uscivo insieme ad alcuni miei amici (tra
cui vi era anche la GN e sua la figlia) dal nostro lido della Re- CP_1
gione (che frequentiamo già da 4 anni) che si trova a . Controparte_2
Mentre stavamo andando verso le nostre autovetture, percorrendo il lungo
mare (credo si chiami Via Isola delle Femmine) ad un certo punto mentre
stavamo per girare sulla Via Galileo Galilei, ci siamo fermati per fare pas-
sare un'autovettura che proveniva dalla stessa Via Galileo Galilei. Ripresa
la marcia, improvvisamente la GN (che era alla mia sinistra) CP_1
cadeva a terra a causa di un tombino sollevato rispetto al livello stradale.
Ricordo che intorno al tombino mancava l'asfalto, come risulta dalle foto-
grafie che mi vengono esibite e riconosco. Non era visibile perché la strada
era poco illuminata. Da quella strada passavamo ogni sera ma prima
dell'incidente non avevamo mai fatto caso al dissesto. Probabilmente era in
questo stato già da parecchio tempo. Abbiamo dovuto chiamare il 118 per-
ché la GN lamentava forti dolori all'anca destra e non riusciva CP_1
ad alzarsi. Trasportata a Villa Sofia le hanno diagnosticato la frattura del
- 6 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
femore per la quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico.” [cfr.
verbale di udienza del 24 giugno 2022].
La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite alla teste ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro;
cfr. verbale di udienza cit.), raffigu-
ranti lo stato di dissesto della Via Via Galileo Galilei a Controparte_2
[cfr. produzione di parte attrice].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombe-
va l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dal convenuto che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata CP_2
manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insi-
diosa. Non v'è infatti prova che le anomalie della strada si fossero prodot-
te in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte della P.A.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
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Sezione Terza Civile
sate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni
(“frattura sottocapitata collo femore dx”) refertate all'attrice presso il Pronto
Soccorso dell' di Organizzazione_1
Palermo in data 18 luglio 2020 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa pag. Persona_2
6].
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un perico-
lo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. an-
che Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evi-
tare la caduta, nonché dell'entità dello stesso dissesto della strada che dall'esame dei rilievi fotografici in atti non appare di particolare rilevanza,
- 8 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
deve essere individuato un concorso di responsabilità di in CP_1
ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 50%.
In proposito è opportuno evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa
del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprieta- Controparte_2
rio della strada teatro del sinistro) va condannato risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 50% della loro entità.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 18 luglio 2020 hanno provocato a una inabilità temporanea assoluta di 30 gior- CP_1
ni, una inabilità temporanea parziale di ulteriori 90 giorni (di cui 30 gior-
ni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e 30 giorni al
25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 12% dell'integrità
psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal
C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le
- 9 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pag. 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
- 10 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
- 11 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2021 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (44 anni), la somma complessiva di €
29.586,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
3.140,76, da moltiplicare per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente
(0,785) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
– la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 7.425,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 37.011,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un
- 12 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da in CP_1
conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione,
non potendo ritenersi tali le limitazioni di movimento riferite dalla teste
(“Dopo l'incidente sono stata molto vicina alla GN Testimone_1 [...]
CP_
, aiutandola anche nel disbrigo delle quotidiane attività (accompagnare
la figlia in palestra, fare la spesa, per esempio) perché la GN che abita
in un palazzo senza ascensore aveva difficoltà ad uscire di casa. Preciso
che la GN dopo l'intervento ha dovuto usare per parecchio CP_1
- 13 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
tempo le stampelle che le hanno procurato una lesione alla spalla sinistra
… la GN non poteva muoversi e quindi non poteva fare la spe- CP_1
sa, le pulizie di casa e in generale muoversi liberamente” [cfr. verbale di udien-
za, cit.].
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Deve essere inoltre accordata a , quale risarcimento del CP_1
danno patrimoniale, la somma di € 301,19 per le spese sanitarie docu-
mentate [cfr. produzione cit.], che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all'evento traumatico del 18 luglio 2020 [relazione cit., pag. 7].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, co-
me sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 37.011,00 per il danno non patrimoniale e ad € 301,19 per il danno di natura patrimonia-
le.
Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 18.505,50 per il danno non patrimoniale e ad € 150,60 per il danno patrimoniale.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma
- 14 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni
- 15 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento deve essere condannato il CP_1
- 16 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
– ammonta ad € 18.656,10, oltre interes- Controparte_2
si, da calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
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Va ancora osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare assai inferiore
(€ 18.656,10) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 25.000,00/€
38.528,22), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare il Controparte_3
al pagamento dei restanti 2/3.
[...]
I compensi professionali al difensore vengono liquidati – come in di-
spositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
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siderazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attrice –
vanno poste, in via definitiva, a carico del Controparte_4
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Palermo, 13 febbraio 2024
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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