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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2024, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 5417 /2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5417 /2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 03.12.2024
TRA
, nata a [...] il [...], CF: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ZACCARIA GIANLUCA (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dello stesso sito AN alla Via Marche n. 64, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. GASPARDONE GIANLUCA (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Corso Vittorio Emanuele, 62 74022
Fragagnano , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di AN Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di udienza del 03/12/2024 e con visto del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse, depositato per l'udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/08/1976 e , nato a [...] il [...] , i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in AN (TA) il 31.05.2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN dell'anno 2003, n. 23, p. II , s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti il 23.11.2024, depositato per l'udienza a trattazione scritta del 03/12/2024 ed allegato alle relative note, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in AN, il 09/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott. ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5417 /2023 R.G.A.C. introitata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 03.12.2024
TRA
, nata a [...] il [...], CF: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ZACCARIA GIANLUCA (CF: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dello stesso sito AN alla Via Marche n. 64, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. GASPARDONE GIANLUCA (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Corso Vittorio Emanuele, 62 74022
Fragagnano , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di AN Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note di udienza del 03/12/2024 e con visto del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio tra le parti è iniziato in forma contenziosa, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione, come da atto scritto e sottoscritto dalle stesse, depositato per l'udienza a trattazione scritta del 03.12.2024 Le condizioni della separazione concordate tra le parti e riportate nel suddetto accordo, possano essere integralmente recepite, non contrastando con alcuna disposizione di legge.
Possono dichiararsi compensate tra le parti le spese del giudizio coma da ridetto accordo.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
30/08/1976 e , nato a [...] il [...] , i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in AN (TA) il 31.05.2003, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN dell'anno 2003, n. 23, p. II , s. A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
Dispone che i rapporti tra le parti conseguenti alla separazione siano regolati secondo le condizioni analiticamente riportate nell'accordo scritto e sottoscritto dalle parti il 23.11.2024, depositato per l'udienza a trattazione scritta del 03/12/2024 ed allegato alle relative note, da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in AN, il 09/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente