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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 18089/2024 promossa
D A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in C/da Tavolatella snc, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitale per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma in via Ciro il Grande CP_1
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 27.6.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Spese irripetibili.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare il proprio diritto, quale figlia maggiorenne inabile, a percepire la pensione di reversibilità in godimento al padre , deceduto il 10/10/2022, e già fruita, nella misura del Persona_1
60%, dalla madre , deceduta il 20/11/2024. Persona_2
A sostegno del ricorso deduceva di esser in possesso di tutti i requisiti per la prestazione richiesta in quanto affetta da gravi patologie, già beneficiaria dell'indennità di accompagnamento senza revisione,
risultando a carico del padre, come accertato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5957/2019 e con condizioni reddituali disagiate, tali da non superare gli importi stabiliti dalla Circolare n. CP_1
185 del18/11/2015.
Per tali motivi concludeva rassegnando le seguenti conclusioni : Per le ragioni esposte in parte
narrativa, nonché in virtù di quanto stabilito dall'art. 22 L. n. 903/1965, ritenere e dichiarare che la
SI – figlia inabile dell'assicurato-pensionato deceduto Parte_1 Persona_3
- ha diritto di beneficiare della pensione di reversibilità del genitore.- Ritenere e dichiarare che, la
SI , risultava inabile nella misura del 100% a svolgere qualsiasi attività Parte_1
lavorativa alla data del decesso del padre. Per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente CP_1
e legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della pensione riservata ai figli
superstiti inabili, e ciò nell'aliquota del 20% per il periodo intercorrente il 10/10/2022 ( decesso del
genitore-pensionato ) sino al 20/11/2024, data di decesso del coniuge superstite Persona_1
contitolare , per un ammontare complessivo pari ad €. €. 6.799,00. - Ritenere e Persona_2
dichiarare che, per il periodo successivo al 20/11/2024, corrispondente alla data della morte della
SI , la quota della pensione di reversibilità riservata alla SI Persona_2 Parte_1
, figlia maggiorenne inabile, è pari al 70% del trattamento VO n. 001-5500- 13013546 di
[...]
CP_ cui era titolare il genitore . Conseguentemente, condannare l' in persona Persona_1
del legale rapp.te protempore, al pagamento dei relativi ratei nella siffatta misura dal 20/11/2024 in
poi, ovvero la mensilità di dicembre e tredicesima mensilità del corrente, anno. Il tutto ad oggi per
complessive 8102,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria dei compensi.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva la carenza di prova dei requisiti di legge in particolare del requisito della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di questi, precisando che “ Al fine della liquidazione della quota di reversibilità alla ricorrente occorre che vengano accertati sia il requisito sanitario che quello
amministrativo (vivenza a carico e mantenimento abituale) alla data di morte del sig. Per_1
avvenuta nel 2022. La sig.ra , da quanto risulta dai nostri archivi, è
[...] Parte_1
divorziata e percepisce assegno divorzile dall'ex coniuge (vedi sentenza di divorzio allegata). Risulta
titolare di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento (vedi vispo allegato) e non presta
attualmente attività lavorativa come da schermata unilav ed estratto unex allegati. Non produce
dichiarazione 730 (vedi schermata punto fisco) e non risulta tra i soggetti a carico della pensione
del dante causa (vedi vispo pannello familiari allegato). Infine, da consultazione anpr, la ricorrente
risiede in a Balestrate, mentre il dante causa risiedeva in via Persona_4
GIUSEPPE PITRE 58 Balestrate”.
La causa, in assenza di istruttoria, all'esito dell'udienza del 27.6.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa
La domanda è infondata.
Ai sensi l'art. 13 R.D.L. 14/4/1939, n. 636, così come sostituito dall'art. 22 L. 903/65 è previsto che
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al
momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2,
lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del
pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
L'art 19, c. 2, D.P.R. 26/04/1957, n. 818, prevede che “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità
i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato
o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro
sostentamento”.
Sullo specifico requisito della vivenza a carico, è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione
dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, secondo cui “in caso di morte del
pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se
riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza
né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con
particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e
in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cfr. Cass. 9237/2018 e più
di recente negli stessi termini Cass. n. 15041 del 29/05/2024).
Il concetto, più volte ribadito e ripreso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 3578/2013; Cass.
26642/2014), è stato ulteriormente puntualizzato nel senso di porre a carico di colui che agisce l'onere della prova della rilevante dipendenza economica dal genitore defunto.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che la ricorrente non fosse convivente con il padre al momento del decesso e nulla risulta a riprova che questi le fornisse il sostegno economico all'uopo necessario, in via continuativa e prevalente, con indicazione delle relative modalità ed entità.
Nessuna allegazione risulta neppure con riferimento alle condizioni economiche del padre defunto così da impedire l'indagine sulla circostanza decisiva se e in che misura la ricorrente potesse contare sull'apporto economico continuativo e prevalente del de cuius indagine necessaria anche in considerazione del fatto che la ricorrente risulta titolare di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.
Infatti, la rilevanza del reddito della ricorrente, seppur idonea a dimostrare la non autosufficienza
(importo inferiore al limite per la percezione della pensione di inabilità-Circolare n. 185 CP_1
del18/11/2015 invocata da parte ricorrente) non è comunque sufficiente ai fini della dimostrazione della vivenza a carico in quanto non consente di comparare le sostanze percepite dalla stessa a titolo di pensione di inabilità coi redditi del dante causa, operazione necessaria per accertare il contributo prevalente che il de cuis fornisse al sostentamento della figlia. A tal fine, occorre infatti pur sempre la comparazione dei redditi tra de cuius e superstite per vedere se effettivamente quest'ultimo viveva a carico del primo (Cass. civ., sez. lav., n. 11190 del 2025; Cass. civ., n. 19485 del 2024; Cass. civ.,
n. 14853 del 2024).
Infine, irrilevante appare ai fini probatori la sentenza n. 3580/2020 pubblicata il 23/11/2020, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al percepimento degli assegni al nucleo Persona_1 familiare per la figlia a decorrere dal 05/10/2018, essendo relativa ad un periodo Parte_1
precedente alla data di morte del dante causa, avvenuta il 10/10/2022.
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti socioeconomici della chiesta prestazione e quindi del sostentamento in maniera continuativa da parte del cuius, conducono al rigetto della domanda.
In ordine alle spese di lite, la parte soccombente non va condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 28.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n. 18089/2024 promossa
D A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in C/da Tavolatella snc, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitale per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma in via Ciro il Grande CP_1
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 27.6.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Spese irripetibili.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
dichiarare il proprio diritto, quale figlia maggiorenne inabile, a percepire la pensione di reversibilità in godimento al padre , deceduto il 10/10/2022, e già fruita, nella misura del Persona_1
60%, dalla madre , deceduta il 20/11/2024. Persona_2
A sostegno del ricorso deduceva di esser in possesso di tutti i requisiti per la prestazione richiesta in quanto affetta da gravi patologie, già beneficiaria dell'indennità di accompagnamento senza revisione,
risultando a carico del padre, come accertato con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5957/2019 e con condizioni reddituali disagiate, tali da non superare gli importi stabiliti dalla Circolare n. CP_1
185 del18/11/2015.
Per tali motivi concludeva rassegnando le seguenti conclusioni : Per le ragioni esposte in parte
narrativa, nonché in virtù di quanto stabilito dall'art. 22 L. n. 903/1965, ritenere e dichiarare che la
SI – figlia inabile dell'assicurato-pensionato deceduto Parte_1 Persona_3
- ha diritto di beneficiare della pensione di reversibilità del genitore.- Ritenere e dichiarare che, la
SI , risultava inabile nella misura del 100% a svolgere qualsiasi attività Parte_1
lavorativa alla data del decesso del padre. Per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente CP_1
e legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della pensione riservata ai figli
superstiti inabili, e ciò nell'aliquota del 20% per il periodo intercorrente il 10/10/2022 ( decesso del
genitore-pensionato ) sino al 20/11/2024, data di decesso del coniuge superstite Persona_1
contitolare , per un ammontare complessivo pari ad €. €. 6.799,00. - Ritenere e Persona_2
dichiarare che, per il periodo successivo al 20/11/2024, corrispondente alla data della morte della
SI , la quota della pensione di reversibilità riservata alla SI Persona_2 Parte_1
, figlia maggiorenne inabile, è pari al 70% del trattamento VO n. 001-5500- 13013546 di
[...]
CP_ cui era titolare il genitore . Conseguentemente, condannare l' in persona Persona_1
del legale rapp.te protempore, al pagamento dei relativi ratei nella siffatta misura dal 20/11/2024 in
poi, ovvero la mensilità di dicembre e tredicesima mensilità del corrente, anno. Il tutto ad oggi per
complessive 8102,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria dei compensi.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva la carenza di prova dei requisiti di legge in particolare del requisito della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di questi, precisando che “ Al fine della liquidazione della quota di reversibilità alla ricorrente occorre che vengano accertati sia il requisito sanitario che quello
amministrativo (vivenza a carico e mantenimento abituale) alla data di morte del sig. Per_1
avvenuta nel 2022. La sig.ra , da quanto risulta dai nostri archivi, è
[...] Parte_1
divorziata e percepisce assegno divorzile dall'ex coniuge (vedi sentenza di divorzio allegata). Risulta
titolare di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento (vedi vispo allegato) e non presta
attualmente attività lavorativa come da schermata unilav ed estratto unex allegati. Non produce
dichiarazione 730 (vedi schermata punto fisco) e non risulta tra i soggetti a carico della pensione
del dante causa (vedi vispo pannello familiari allegato). Infine, da consultazione anpr, la ricorrente
risiede in a Balestrate, mentre il dante causa risiedeva in via Persona_4
GIUSEPPE PITRE 58 Balestrate”.
La causa, in assenza di istruttoria, all'esito dell'udienza del 27.6.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa
La domanda è infondata.
Ai sensi l'art. 13 R.D.L. 14/4/1939, n. 636, così come sostituito dall'art. 22 L. 903/65 è previsto che
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al
momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2,
lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del
pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
L'art 19, c. 2, D.P.R. 26/04/1957, n. 818, prevede che “Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità
i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato
o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro
sostentamento”.
Sullo specifico requisito della vivenza a carico, è pacifica la giurisprudenza della Corte di Cassazione
dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, secondo cui “in caso di morte del
pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se
riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza
né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con
particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e
in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cfr. Cass. 9237/2018 e più
di recente negli stessi termini Cass. n. 15041 del 29/05/2024).
Il concetto, più volte ribadito e ripreso dalla Corte di legittimità (Cass. n. 3578/2013; Cass.
26642/2014), è stato ulteriormente puntualizzato nel senso di porre a carico di colui che agisce l'onere della prova della rilevante dipendenza economica dal genitore defunto.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che la ricorrente non fosse convivente con il padre al momento del decesso e nulla risulta a riprova che questi le fornisse il sostegno economico all'uopo necessario, in via continuativa e prevalente, con indicazione delle relative modalità ed entità.
Nessuna allegazione risulta neppure con riferimento alle condizioni economiche del padre defunto così da impedire l'indagine sulla circostanza decisiva se e in che misura la ricorrente potesse contare sull'apporto economico continuativo e prevalente del de cuius indagine necessaria anche in considerazione del fatto che la ricorrente risulta titolare di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.
Infatti, la rilevanza del reddito della ricorrente, seppur idonea a dimostrare la non autosufficienza
(importo inferiore al limite per la percezione della pensione di inabilità-Circolare n. 185 CP_1
del18/11/2015 invocata da parte ricorrente) non è comunque sufficiente ai fini della dimostrazione della vivenza a carico in quanto non consente di comparare le sostanze percepite dalla stessa a titolo di pensione di inabilità coi redditi del dante causa, operazione necessaria per accertare il contributo prevalente che il de cuis fornisse al sostentamento della figlia. A tal fine, occorre infatti pur sempre la comparazione dei redditi tra de cuius e superstite per vedere se effettivamente quest'ultimo viveva a carico del primo (Cass. civ., sez. lav., n. 11190 del 2025; Cass. civ., n. 19485 del 2024; Cass. civ.,
n. 14853 del 2024).
Infine, irrilevante appare ai fini probatori la sentenza n. 3580/2020 pubblicata il 23/11/2020, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al percepimento degli assegni al nucleo Persona_1 familiare per la figlia a decorrere dal 05/10/2018, essendo relativa ad un periodo Parte_1
precedente alla data di morte del dante causa, avvenuta il 10/10/2022.
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti socioeconomici della chiesta prestazione e quindi del sostentamento in maniera continuativa da parte del cuius, conducono al rigetto della domanda.
In ordine alle spese di lite, la parte soccombente non va condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo 28.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile