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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1776/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile
in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 1776 dell'anno
2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto responsabilità
professionale vertente tra
, C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , ,
[...] C.F._2 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura su foglio separato, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cristiana Duccillo, C.F. , C.F._3
Renato Sivio, C.F. , ed Eugenia Sivio, C.F. C.F._4
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli C.F._5
alla Via G. Orsini n. 40;
e
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Dulvi Corcione, C.F.
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) C.F._6
alla Via M. Lupoli n. 27 presso la sede dell'Ente;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma
aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente
sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni
contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
2 Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.2.2021, Parte_1
e rispettivamente moglie e
[...] Parte_2 Parte_3
figlie del de cuius , deceduto in data 1.3.2011, agivano al Parte_4
fine di ottenere il risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis, da responsabilità medico-professionale dell' Controparte_1
e dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano, che ebbero in cura
[...] [...]
allorquando, già iperteso ed affetto da arteriopatia carotidea, Parte_4
coronarica e polidistrettuale degli arti, in doppia terapia antiaggregante piastrinica, nonché da broncopneumopatia cronica ostruttiva, venne ricoverato,
in data 17 febbraio 2011, per frattura transcervicale (sottocapitata) del femore destro, riportata in occasione di caduta accidentale, e per il suo conseguente decesso avvenuto in data 28.2.2011.
In particolare, le attrici deducevano che: a seguito del ricovero, e dopo gli esami ematochimici di routine, vennero sospesi gli antiaggreganti ed impostata profilassi antitrombotica farmacologica e che nei quattro giorni successivi non vennero espletati accertamenti di rilievo;
il giorno 21.2.2011, il consulente cardiologo richiese la ripetizione degli esami ematochimici, verificò lo stato dei tronchi sovraortici e delle arterie degli arti inferiori e riscontrò segni
3 elettrocardiografici di QRS orizzontale, prevalenza ventricolare sinistra e di atipie diffuse del recupero più accentuate in sede inferiore;
in data 22 febbraio
2011 vennero ripetuti gli esami ematochimici e l'ECG; al sesto giorno di ricovero, precisamente il 23.2.201, il presentò dispnea ed Parte_4
ipomobilità umidi a grosse e medie bolle, per cui fu aggiunta terapia diuretica,
cortisonica ed antibiotica;
in data 24.2.2011 per il problema respiratorio venne richiesta consulenza internistica, poi effettuata il giorno successivo con aggiunta di broncodilatatori e sostituzione dell'antibiotico; successivamente,
, dopo gli esami ematochimici di routine, fu sottoposto a Parte_4
consulenza anestesiologica, venendo classificato come paziente a rischio aumentato, ed a verifiche dei tempi di coagulazione;
alle ore 13.00 del giorno
28.2.2011 il paziente venne condotto in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi cementata biarticolare del femore destro in anestesia sub-aracnoidea; nell'immediato post-operatorio, alle ore 15.30, il iniziò a mostrare segni di sofferenza, presentando ipotensione (PA Parte_4
80/60), corretta con plasma expander, poi, alle ore 17.30, dispnea e, per tale motivo, intervenne il consulente anestesista-rianimatore che, dopo emogasanalisi, richiese verifica degli enzimi cardiaci e del D-dimero; le ore 19
e 22 vennero trasfuse 2 unità di sangue;
dopo oltre 6 ore dal controllo dell'anestesista-rianimatore subentrò epigastralgia, ed in quella occasione si praticarono i prelievi ematici per gli esami antecedentemente richiesti dal
4 predetto consulente;
tra le ore 00.15 e le ore 00.40 si praticò un nuovo esame
ECG ed intervenne, dapprima, il cardiologo, che rilevò dispnea, broncospasmo e rumori umidi alle basi, poi il rianimatore che riscontrò uno shock cardiogeno con edema polmonare che esitò nella morte alle ore 1.50; la diagnosi definitiva fu di “cardiopatia ischemica, ictus cerebrale, BPCO, pz. scoagulato”.
Parte Si costituiva in giudizio l eccependo l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
Ciò posto, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che ebbero in cura il e l'evento Parte_4
lesivo (decesso avvenuto in data 28.2.2011), nello specifico lamentando, parte attrice, che il de cuius sarebbe stato sottoposto ad intervento di artroprotesi d'anca ben 10 giorni dopo il ricovero, in assenza di concrete necessità cliniche di posticiparlo, e, pertanto, ben oltre il tempo limite previsto per questo genere di operazioni dalla scienza medica per evitare conseguenze dannose e finanche letali;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza “dell'homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata
5 causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità
giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria
6 della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili,
secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11
gennaio 2008, n. 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili
7 probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III,
17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ciò premesso, nel merito le domande sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CCTTUU, Dott. Dr.ssa Persona_1 Controparte_2
secondo cui, pur non essendo possibile stabilire con certezza assoluta la reale causa del decesso stante l'assenza di un esame autoptico, dal momento che solo tale esame avrebbe potuto apportare un contributo decisivo per dirimere ogni dubbio al riguardo, è da ritenere che i medici che ebbero in cura il Parte_4
, operarono correttamente, dimostrando prudenza, diligenza e perizia,
[...]
in maniera conforme alle regole dell'arte, alle linee Guida ed alle buone pratiche accreditate dalla Comunità Scientifiche, Nazionali ed Internazionali.
Infatti, il Pronto Soccorso inquadrò rapidamente il paziente, dal punto di vista diagnostico e terapeutico, effettuando le prime opportune terapie e trasferendolo poi in ortopedia, al fine di completare le indagini preoperatorie e di effettuare l'intervento. D'altra parte, i del reparto effettuarono le CP_1
procedure pre-chirurgiche secondo uno schema di collaborazione multidisciplinare, come richiedeva la criticità delle condizioni generali del paziente, affetto da numerose patologie. Tale iter si concluse entro 4 giorni dal ricovero. Intanto, le condizioni del EL NE peggiorarono rapidamente,
8 soprattutto per insufficienza respiratoria da BPCO in cardiopatia ischemica severa. Anche in questo caso, gli ortopedici, diligentemente e prudentemente,
monitorarono con la dovuta assiduità le condizioni cliniche del paziente,
apportando gli adeguati provvedimenti terapeutici, sempre attraverso la collaborazione di un team di professionisti multidisciplinare.
Tuttavia, certamente l'intervento chirurgico fu ritardato, ma il ritardo non fu dovuto ad imperizia, negligenza e imprudenza da parte dei sanitari del Pronto
Soccorso, dell della , dell'Anestesia, quanto alla assoluta CP_3 CP_4
mancanza di regole organizzative certe da parte della Gestione Sanitaria
dell'Azienda e della Direzione Sanitaria dell'Ospedale San Giuliano.
Quindi, vi è certo responsabilità del ritardato intervento del caso in specie,
ma tale ritardo non va imputato a colpa dei sanitari che ebbero in cura il Pt_4
quanto al mancato indirizzo e assetto organizzativo della struttura
[...]
Parte ospedaliera del da parte della Direzione sanitaria dell CP_1
Infatti, per quanto concerne la condotta diagnostica e terapeutica preparatoria all'intervento, come si evince dalla Cartella agli atti, venne CP_5
incentrata in modo corretto e in tempi brevissimi, meno di 24 ore per eseguire analisi ematochimici, Rx Torace e Anca e femore destro, ecg necessari per la certezza diagnostica ed il tipo di intervento da eseguire.
Ne deriva, che non sono ipotizzabili omissioni, negligenze o ritardi imputabili alla Struttura Sanitaria e/o ai medici che hanno operato, i quali hanno
9 proceduto secondo le regole della scienza medica e dei protocolli previsti per tale stato patologico.
Il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale in ordine alle causali del decesso del paziente, in considerazione della idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata.
Inoltre, i CCTTUU hanno risposto in modo esaustivo, completo ed esauriente alle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte e, dunque,
non si rende necessario rinnovare le operazioni peritali e/o chiamare a chiarimenti i suddetti ausiliari.
Alla luce di quanto sostenuto dai Consulenti, non si ravvisano profili di responsabilità della struttura sanitaria, atteso che il decesso del paziente non è
causalmente riconducibile a condotte o colpa professionale dei sanitari che lo ebbero in cura;
pertanto, non può riconoscersi il c.d. danno “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, in mancanza del nesso di causalità tra la condotta dei medici (esente da profili di colpa) e l'evento morte.
In ordine alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis si osserva quanto segue.
In relazione a questi ultimi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno chiarito che 'gli eredi della persona uccisa non possono invocare il diritto
10 al risarcimento “iure successionis” del danno da perdita della vita, costituendo il bene giuridico 'vita' un bene autonomo fruibile in natura solo da parte del titolare e la cui soppressione, proprio in conseguenza del decesso del titolare di tale bene, è insuscettibile di configurare un danno risarcibile attesa la funzione meramente compensativa della responsabilità civile' (Cass. civ., Sez. Un., n.
15350/2015).
D'altro canto, i giudici di legittimità hanno affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un'apprezzabile lasso di tempo, il pregiudizio subito dalla vittima è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità
temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile “exitus” (Cass. n. 17577/2019).
Invero, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle medesime lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una
11 invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine
“invalidità”, sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea) durante il decorso di una malattia o permanente che invece residua dopo la cessazione d'una malattia (invalidità
permanente).
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità
permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà
uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità
permanente; se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione
(n. 32372/2018; n. 5197/2015) e da siffatti presupposti non si può prescindere ai fini della liquidazione al danno alla salute che è solo quello “suscettibile di accertamento medico legale”, come recita l'art. 138 cod. ass.
Da ciò discende che la persona ferita, che a causa delle lesioni sofferte perda la vita, non può per definizione patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
12 Nel caso di specie, non può riconoscersi il danno terminale atteso che le lesioni fisiche, rappresentate dalle multiple fratture costali verificatesi durante la degenza in ospedale, non sono state la causa del decesso del paziente.
Quanto al danno da perdita di chance, si osserva: di recente, il Supremo
Collegio ha affermato, nell'ambito del danno da perdita di chance, che
“l'attività del giudice dovrà … muovere dalla prevista disamina della condotta
(e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme;
la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (v. Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28993, ove si legge anche che “entrambe le forme di chance” - patrimoniale e non patrimoniale - “presuppongono: una condotta colpevole dell'agente”).
Ancora, “per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle sezioni unite di questa corte in tema di danno non patrimoniale: Sez. U.n. 26792 del 11/11/2008) dovrà peraltro attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali
13 il valore statistico/percentuale - se in concreto accertabile - potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza” (v. Cass.
Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28993 cit.).
Insomma, si tratta di risarcire una concreta perdita di chance di sopravvivenza, o, quanto meno di condurre anni di vita ulteriori con una qualità
apprezzabile” (così Trib. Aosta Sez. I 20.4.2021, n. 115; v. anche Trib. Lecce
Sez. II Civ. 1899/2020; cfr. anche Trib. Siracusa Sez. II ord. 14.9.2021).
A tal proposito, basti evidenziare che i consulenti tecnici d'ufficio hanno affermato che l'indice di sopravvivenza fosse pari al 40% e che la perdita di
Parte chance, determinata esclusivamente dalle carenze organizzative dell e non da una diretta responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il Parte_4
può essere stimata nella misura del 9 %.
La domanda risarcitoria come formulata da parte istante non può trovare accoglimento non concretizzandosi, nel caso di specie, i presupposti di una perdita di chance per ritardo diagnostico, in quanto i sanitari sin dal primo accesso stabilirono un percorso di cure adeguato al quadro patologico riscontrato.
La storia clinica ha dimostrato che gli eventi che condizionarono negativamente l'iter terapeutico del siano tutti classificabili come Parte_4
complicanze, cioè eventi noti, prevedibili e non sempre evitabili.
14 Quello che si evince chiaramente è che esse sono state riconosciute e trattate adeguatamente tanto che sono state messe in atto tutte le possibilità e gli strumenti tecnici scientifici per evitarle.
Sussistono elementi per ritenere interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, per cui pone a carico delle parti in via solidale le spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
A) rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
C) pone in via solidale a carico delle parti le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 23.1.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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