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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 07/06/2024 al n. 458 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Durat Francesco Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con la dott. Controparte_1
Caterina Muscillo capo dell CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - annullare e/o revocare l'impugnato provvedimento in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa”.
Per la parte resistente: “Nel merito: - respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti e gli CP_1 onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.01.17”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/06/2024 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 79-24/58 con la quale l Controparte_1
di ingiungeva a , quale trasgressore, e alla Controparte_2 Parte_1
1 società quale obbligata in solido, il pagamento della somma Parte_2
di euro 1.290,00= (con le spese di notifica euro 1.325,47=) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (minimo edittale) per la violazione dell'art. 53, 1° comma,
d.P.R. 1124/65 per non aver “denunciato all' entro due giorni da quando ne CP_3
ha avuto notizia (ovvero dal 2.10.2023), l'infortunio che ha colpito il dipendente
”. Parte_3
La difesa attorea dimetteva la messaggistica whatsapp dalla quale risultava che: in data 29.9.2023 (venerdì) il dipendente della , si Parte_2 Parte_3
era infortunato nel sollevare un blocco di cemento.
Nell'orario del dichiarato infortunio (ore 15.00), pur essendo presenti in cantiere altre maestranze, nessuno aveva assistito, né tantomeno era stato avvisato dell'asserito infortunio.
Il dipendente aveva continuato normalmente a svolgere le proprie ordinarie mansioni fino al termine della giornata lavorativa (ore 17.30).
Neppure al rientro in sede (circa le 18.00) lo stesso aveva informato il titolare Pt_3
di un patito infortunio, né che si era recato al Pronto Soccorso per accertamenti.
In data 1.10.2023 (domenica) alle ore 20.26 aveva comunicato tramite l'invio Pt_3
di messaggio whatsapp al cellulare di un impiegato tecnico che il giorno successivo non si sarebbe presentato al lavoro in quanto “malato” (v. doc. 2): “Ciao io domani non sono, son malato”, senza fare alcun riferimento ad un preteso infortunio.
In considerazione della giornata, dell'ora tarda e delle direttive aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici ed elettronici, il messaggio in questione era stato visualizzato e letto il lunedì.
Il giorno 2.10.2023 (lunedì) alle ore 23.13, , sempre tramite messaggio Pt_3 whatsapp al cellulare dell'impiegato tecnico, aveva comunicato testualmente “mi hanno dato fino i stare a casa”. Per_1
Il 3.10.2023 (martedì) alle ore 5.30, l'impiegato tecnico aveva riscontrato il messaggio in questione chiedendo a di far avere il codice malattia (“Evi mandarci il Pt_3 codice malattia che ti ha rilasciato il medico”); solo alle ore 20.08 questi aveva risposto, sempre a mezzo messaggio whatsapp al telefono del tecnico, allegando la ricevuta d'invio di certificato medico.
Solo il 4.10.2023 tale messaggio e relativo allegato erano stati visualizzati e portati a conoscenza del legale rappresentante della società, , che aveva Parte_1
avviato le necessarie verifiche interne onde ricostruire le circostanze dell'occorso.
2 In data 6.10.2023 (venerdì) l'infortunio era stato denunciato all' ai sensi dell'art. CP_3
53 d.P.R. 1124/65.
La parte ricorrente sosteneva, quindi, che il legale rappresentante della società datrice di lavoro aveva, perciò, correttamente e tempestivamente denunciato l'infortunio all' nel termine di due giorni (6.10.2023) da quando ha avuto CP_4
materiale conoscenza dell'occorso infortunio in seguito all'invio del relativo certificato
(4.10.2023), così come previsto dal citato disposto normativo.
Infatti il dies a quo da cui far decorrere il termine per la denuncia era il giorno successivo a quello in cui veniva ricevuto dal datore di lavoro il relativo certificato medico, secondo quanto ben puntualizzato anche dalla Circolare 2 aprile 1998 CP_3
n. 22.
2. Si costituiva in giudizio l'ispettorato sostenendo, invece, la piena legittimità dell'ordinanza impugnata emessa in aderenza al disposto normativo e insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 27/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia infondata e non possa conseguentemente trovare accoglimento.
I ricorrenti lamentano, in primo luogo, che l non avrebbe considerato le CP_1
osservazioni contenute negli scritti difensivi degli interessati, con conseguente compressione del diritto di difesa per violazione dell'art. 18 L. 689/81 e da ciò fanno derivare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Effettivamente nell'ordinanza ingiunzione si legge:
“CONSTATATO che il trasgressore non ha richiesto di essere sentito né ha presentato scritti difensivi ex art. 18, comma 1, legge 689/81”.
In realtà è proprio grazie alla messagistica whatsapp, allegata agli scritti difensivi, che in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta si è potuto confermare l'efficacia probatoria del contenuto della e-mail della dott.ssa dello Persona_2
3 , avvalorato proprio dal messaggio che il lavoratore ha inviato CP_5 all'impiegato tecnico il 03.10.2023 con allegato il certificato di malattia.
In ogni caso si tratterebbe di un vizio di carattere formale attinente ad omissioni o irregolarità del procedimento sanzionatorio che: “non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass sent. n. 1786/2010).
Infatti, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di giudizio su di un rapporto con effetto devolutivo pieno.
La Corte ha affermato, quindi, che il diritto di difesa non è leso se le argomentazioni del privato non sono state adeguatamente considerate dall'amministrazione ben potendo esse essere riproposte innanzi al giudice, ritenendo di conseguenza irrilevante l'omessa audizione rispetto alla sorte del provvedimento sanzionatorio.
5. Passando, quindi, all'esame del merito della controversia, giova premettere che l'art. 53, comma 2, del D.P.R. 1124/1965 statuisce: “La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.
In relazione ai termini per la presentazione delle denunce/comunicazioni di infortunio la circolare n. 22/1998 ha fornito una interpretazione del dettato normativo di CP_3 cui all'art. 53 citato, in particolare con riferimento al giorno (dies a quo) da cui decorre l'obbligo di invio della denuncia di infortunio all' , precisando che: “Anche se CP_3 normalmente la conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede
l'acquisizione del certificato medico la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia”.
4 La circolare prosegue precisando che: “La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e secondo anche
l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12 dicembre 1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia. In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato”.
Fatte tali premesse, nella fattispecie in esame l ha prodotto in giudizio la CP_1
Denuncia/Comunicazione di infortunio n. 13871851 del 06/10/2023, trasmessa in pari data dal datore di lavoro per via telematica, da cui risultano, fra le altre, le seguenti informazioni:
- Luogo dell'infortunio: CANTIERE;
- indirizzo: LOC. RIZZI;
- data evento: 29.09.2023;
- alle ore 15:00;
- durante quale ora di lavoro: 6^;
- l'infortunato ha abbandonato il lavoro: si, il 29.09.2023;
- Alle ore: 17:30;
- il datore di lavoro ha saputo del fatto il: 29.09.2023;
- il datore di lavoro era presente: si.
In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale (cfr. Cass sent. n. 24121/18).
L' peraltro, non accontentandosi di quanto risultava documentalmente dalla CP_3
denuncia, ha, comunque, trasmesso in data 12.10.23 allo studio di consulenza aziendale una e-mail contenente una specifica richiesta domandando in quale Pt_4 momento fossero stati trasmessi “formalmente alla ditta, con comunicazione per iscritto,
i riferimenti del primo certificato”.
In data 13.10.2023 impiegata dello studio , rispondeva alla Persona_3 Pt_4 richiesta dell' di , comunicando che: “dalle verifiche effettuate con l'impresa CP_3 CP_1
la ditta ha ricevuto per iscritto la comunicazione del riferimento del primo certificato martedì 3/10/2023” (doc. 3).
5 Tale comunicazione, oltre a non lasciare dubbi interpretativi, corrisponde con le conversazioni whatsapp intercorse fra l'impiegato tecnico e il lavoratore ES
, allegate al doc. 2 del ricorso in opposizione e già esibite alla parte CP_6 resistente in sede di presentazione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. 689/1981.
A nulla, pertanto, rileva quanto asserito dai ricorrenti in ordine al fatto che il 04.10.2023, avuta conoscenza del certificato, fossero state “avviate le necessarie verifiche interne onde ricostruire le circostanze dell'occorso (si ripete: nessuno fino ad allora era stato in alcun modo messo al corrente dell'asserito infortunio del lavoratore)” e ciò sia perché in contrasto con quanto autocertificato nella denuncia (ossia che il datore di lavoro ha saputo del fatto il 29.09.2023 ed era presente), sia perché la denuncia di infortunio deve essere inviata, come la norma stessa prevede (art. 53, comma 1, DPR 1124/1965),
“indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità”.
Ciò significa che la denuncia, da trasmettere in via telematica (con procedura quindi che non richiede particolare perdita di tempo una volta ricevuto il certificato medico), deve essere inoltrata anche qualora il datore di lavoro avesse fondati dubbi sulla accoglibilità dell'evento, dubbi che possono comunque essere rappresentati all' all'interno CP_3
della denuncia o con appositi allegati, circostanza che nella fattispecie non si è verificata.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, sono compensate tra le parti, trattandosi obiettivamente di una condotta datoriale illegittima, ma di rilevanza bagatellare, alla luce del ritardo di un solo giorno nell'effettuare la denuncia ed anche considerando che nel provvedimento era comunque contenuto un errore formale come sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Udine, 27/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 07/06/2024 al n. 458 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Durat Francesco Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con la dott. Controparte_1
Caterina Muscillo capo dell CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - annullare e/o revocare l'impugnato provvedimento in quanto illegittimo e/o infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa”.
Per la parte resistente: “Nel merito: - respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti e gli CP_1 onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.01.17”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/06/2024 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 79-24/58 con la quale l Controparte_1
di ingiungeva a , quale trasgressore, e alla Controparte_2 Parte_1
1 società quale obbligata in solido, il pagamento della somma Parte_2
di euro 1.290,00= (con le spese di notifica euro 1.325,47=) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (minimo edittale) per la violazione dell'art. 53, 1° comma,
d.P.R. 1124/65 per non aver “denunciato all' entro due giorni da quando ne CP_3
ha avuto notizia (ovvero dal 2.10.2023), l'infortunio che ha colpito il dipendente
”. Parte_3
La difesa attorea dimetteva la messaggistica whatsapp dalla quale risultava che: in data 29.9.2023 (venerdì) il dipendente della , si Parte_2 Parte_3
era infortunato nel sollevare un blocco di cemento.
Nell'orario del dichiarato infortunio (ore 15.00), pur essendo presenti in cantiere altre maestranze, nessuno aveva assistito, né tantomeno era stato avvisato dell'asserito infortunio.
Il dipendente aveva continuato normalmente a svolgere le proprie ordinarie mansioni fino al termine della giornata lavorativa (ore 17.30).
Neppure al rientro in sede (circa le 18.00) lo stesso aveva informato il titolare Pt_3
di un patito infortunio, né che si era recato al Pronto Soccorso per accertamenti.
In data 1.10.2023 (domenica) alle ore 20.26 aveva comunicato tramite l'invio Pt_3
di messaggio whatsapp al cellulare di un impiegato tecnico che il giorno successivo non si sarebbe presentato al lavoro in quanto “malato” (v. doc. 2): “Ciao io domani non sono, son malato”, senza fare alcun riferimento ad un preteso infortunio.
In considerazione della giornata, dell'ora tarda e delle direttive aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici ed elettronici, il messaggio in questione era stato visualizzato e letto il lunedì.
Il giorno 2.10.2023 (lunedì) alle ore 23.13, , sempre tramite messaggio Pt_3 whatsapp al cellulare dell'impiegato tecnico, aveva comunicato testualmente “mi hanno dato fino i stare a casa”. Per_1
Il 3.10.2023 (martedì) alle ore 5.30, l'impiegato tecnico aveva riscontrato il messaggio in questione chiedendo a di far avere il codice malattia (“Evi mandarci il Pt_3 codice malattia che ti ha rilasciato il medico”); solo alle ore 20.08 questi aveva risposto, sempre a mezzo messaggio whatsapp al telefono del tecnico, allegando la ricevuta d'invio di certificato medico.
Solo il 4.10.2023 tale messaggio e relativo allegato erano stati visualizzati e portati a conoscenza del legale rappresentante della società, , che aveva Parte_1
avviato le necessarie verifiche interne onde ricostruire le circostanze dell'occorso.
2 In data 6.10.2023 (venerdì) l'infortunio era stato denunciato all' ai sensi dell'art. CP_3
53 d.P.R. 1124/65.
La parte ricorrente sosteneva, quindi, che il legale rappresentante della società datrice di lavoro aveva, perciò, correttamente e tempestivamente denunciato l'infortunio all' nel termine di due giorni (6.10.2023) da quando ha avuto CP_4
materiale conoscenza dell'occorso infortunio in seguito all'invio del relativo certificato
(4.10.2023), così come previsto dal citato disposto normativo.
Infatti il dies a quo da cui far decorrere il termine per la denuncia era il giorno successivo a quello in cui veniva ricevuto dal datore di lavoro il relativo certificato medico, secondo quanto ben puntualizzato anche dalla Circolare 2 aprile 1998 CP_3
n. 22.
2. Si costituiva in giudizio l'ispettorato sostenendo, invece, la piena legittimità dell'ordinanza impugnata emessa in aderenza al disposto normativo e insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 27/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia infondata e non possa conseguentemente trovare accoglimento.
I ricorrenti lamentano, in primo luogo, che l non avrebbe considerato le CP_1
osservazioni contenute negli scritti difensivi degli interessati, con conseguente compressione del diritto di difesa per violazione dell'art. 18 L. 689/81 e da ciò fanno derivare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Effettivamente nell'ordinanza ingiunzione si legge:
“CONSTATATO che il trasgressore non ha richiesto di essere sentito né ha presentato scritti difensivi ex art. 18, comma 1, legge 689/81”.
In realtà è proprio grazie alla messagistica whatsapp, allegata agli scritti difensivi, che in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta si è potuto confermare l'efficacia probatoria del contenuto della e-mail della dott.ssa dello Persona_2
3 , avvalorato proprio dal messaggio che il lavoratore ha inviato CP_5 all'impiegato tecnico il 03.10.2023 con allegato il certificato di malattia.
In ogni caso si tratterebbe di un vizio di carattere formale attinente ad omissioni o irregolarità del procedimento sanzionatorio che: “non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (cfr. Cass sent. n. 1786/2010).
Infatti, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di giudizio su di un rapporto con effetto devolutivo pieno.
La Corte ha affermato, quindi, che il diritto di difesa non è leso se le argomentazioni del privato non sono state adeguatamente considerate dall'amministrazione ben potendo esse essere riproposte innanzi al giudice, ritenendo di conseguenza irrilevante l'omessa audizione rispetto alla sorte del provvedimento sanzionatorio.
5. Passando, quindi, all'esame del merito della controversia, giova premettere che l'art. 53, comma 2, del D.P.R. 1124/1965 statuisce: “La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.
In relazione ai termini per la presentazione delle denunce/comunicazioni di infortunio la circolare n. 22/1998 ha fornito una interpretazione del dettato normativo di CP_3 cui all'art. 53 citato, in particolare con riferimento al giorno (dies a quo) da cui decorre l'obbligo di invio della denuncia di infortunio all' , precisando che: “Anche se CP_3 normalmente la conoscenza dell'evento da parte del datore di lavoro precede
l'acquisizione del certificato medico la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione sia perché l'obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni, sia perché lo stesso certificato deve essere allegato alla denuncia”.
4 La circolare prosegue precisando che: “La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e secondo anche
l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione penale, sentenza n. 11928 del 12 dicembre 1985 e sentenza n. 6029 del 14 giugno 1993), è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia. In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato”.
Fatte tali premesse, nella fattispecie in esame l ha prodotto in giudizio la CP_1
Denuncia/Comunicazione di infortunio n. 13871851 del 06/10/2023, trasmessa in pari data dal datore di lavoro per via telematica, da cui risultano, fra le altre, le seguenti informazioni:
- Luogo dell'infortunio: CANTIERE;
- indirizzo: LOC. RIZZI;
- data evento: 29.09.2023;
- alle ore 15:00;
- durante quale ora di lavoro: 6^;
- l'infortunato ha abbandonato il lavoro: si, il 29.09.2023;
- Alle ore: 17:30;
- il datore di lavoro ha saputo del fatto il: 29.09.2023;
- il datore di lavoro era presente: si.
In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale (cfr. Cass sent. n. 24121/18).
L' peraltro, non accontentandosi di quanto risultava documentalmente dalla CP_3
denuncia, ha, comunque, trasmesso in data 12.10.23 allo studio di consulenza aziendale una e-mail contenente una specifica richiesta domandando in quale Pt_4 momento fossero stati trasmessi “formalmente alla ditta, con comunicazione per iscritto,
i riferimenti del primo certificato”.
In data 13.10.2023 impiegata dello studio , rispondeva alla Persona_3 Pt_4 richiesta dell' di , comunicando che: “dalle verifiche effettuate con l'impresa CP_3 CP_1
la ditta ha ricevuto per iscritto la comunicazione del riferimento del primo certificato martedì 3/10/2023” (doc. 3).
5 Tale comunicazione, oltre a non lasciare dubbi interpretativi, corrisponde con le conversazioni whatsapp intercorse fra l'impiegato tecnico e il lavoratore ES
, allegate al doc. 2 del ricorso in opposizione e già esibite alla parte CP_6 resistente in sede di presentazione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. 689/1981.
A nulla, pertanto, rileva quanto asserito dai ricorrenti in ordine al fatto che il 04.10.2023, avuta conoscenza del certificato, fossero state “avviate le necessarie verifiche interne onde ricostruire le circostanze dell'occorso (si ripete: nessuno fino ad allora era stato in alcun modo messo al corrente dell'asserito infortunio del lavoratore)” e ciò sia perché in contrasto con quanto autocertificato nella denuncia (ossia che il datore di lavoro ha saputo del fatto il 29.09.2023 ed era presente), sia perché la denuncia di infortunio deve essere inviata, come la norma stessa prevede (art. 53, comma 1, DPR 1124/1965),
“indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità”.
Ciò significa che la denuncia, da trasmettere in via telematica (con procedura quindi che non richiede particolare perdita di tempo una volta ricevuto il certificato medico), deve essere inoltrata anche qualora il datore di lavoro avesse fondati dubbi sulla accoglibilità dell'evento, dubbi che possono comunque essere rappresentati all' all'interno CP_3
della denuncia o con appositi allegati, circostanza che nella fattispecie non si è verificata.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, sono compensate tra le parti, trattandosi obiettivamente di una condotta datoriale illegittima, ma di rilevanza bagatellare, alla luce del ritardo di un solo giorno nell'effettuare la denuncia ed anche considerando che nel provvedimento era comunque contenuto un errore formale come sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Udine, 27/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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